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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/09/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile - procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.-est.
dott. Silvia Saltarelli Giudice nel proc. iscritto al n. 257-1/2025 Rg e n. 257/2025 PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente (codice Parte_1 fiscale ), in persona del liquidatore legale rappresentante, con sede in P.IVA_1 Parte_2
Castelgomberto (VI), Località Cengelle 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Corato del Foro di
Vicenza (C.F. ) come da procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio C.F._1 del predetto difensore a Vicenza, Via Cengio n. 32 (che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 risulta aver depositato ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII.
Il procuratore della ricorrente e il liquidatore signor comparso personalmente Parte_2 all'udienza del 11.9.2025 fissata dal Giudice delegato dal Tribunale ex art.41 CCII, ha concluso chiedendo come da ricorso l'accoglimento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa debitrice ricorrente.
Ciò premesso, il Tribunale, visti gli atti e i documenti allegati,
OSSERVA
Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti:
sia il presupposto soggettivo si tratta di un'impresa commerciale ex art.2195 codice civile
(come si evince dalla visura C.C.I.A.A “fabbricazione di materiale meccanico e di macchine di impiego generale ..”) soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCII ed pagina 1 di 4 assoggettabile alla liquidazione giudiziale se solo si considera l'ammontare dell'attivo patrimoniale degli ultimi tre esercizi sempre superiore alla soglia di euro 300.000,00 e pure l'ammontare dei ricavi relativi agli ultimi tre esercizi sempre superiori alla soglia di euro 200.000,00 ex art. 2 c.1 lettera d)
CCII (vedi bilanci esercizi 2022, 2023, 2024 docc.13,14,15) e considerato che l'ammontare dei debiti scaduti supera la soglia di euro 30.000,00 ex art. 49 c.5 CCII (vedi elenco creditori doc.12 ) ;
sia il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile dai seguenti elementi, dai quali si evince che la società debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
In particolare si evidenziano gli elementi tutti di cui al ricorso per la apertura della liquidazione giudiziale qui integralmente richiamati e nello specifico che ricorre squilibrio tra attivo liquidabile e passivo situazione che non consente di soddisfare integralmente tutti i debiti (vedi anche verbale udienza dell'11.9.2025) .
La descritta situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità sicché deve accogliersi la domanda di apertura della liquidazione tenuto conto delle dimensioni e del passivo, evincibili dagli atti.
Le spese sono a carico della procedura.
La sentenza é immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede in Castelgomberto (VI), Località Cengelle 11 codice fiscale;
[...] P.IVA_1 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 20.11.2025 ad ore 10.45 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno pagina 2 di 4 considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro i termini di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
pagina 3 di 4 depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 4 di 4
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile - procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.-est.
dott. Silvia Saltarelli Giudice nel proc. iscritto al n. 257-1/2025 Rg e n. 257/2025 PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente (codice Parte_1 fiscale ), in persona del liquidatore legale rappresentante, con sede in P.IVA_1 Parte_2
Castelgomberto (VI), Località Cengelle 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Corato del Foro di
Vicenza (C.F. ) come da procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio C.F._1 del predetto difensore a Vicenza, Via Cengio n. 32 (che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 risulta aver depositato ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII.
Il procuratore della ricorrente e il liquidatore signor comparso personalmente Parte_2 all'udienza del 11.9.2025 fissata dal Giudice delegato dal Tribunale ex art.41 CCII, ha concluso chiedendo come da ricorso l'accoglimento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa debitrice ricorrente.
Ciò premesso, il Tribunale, visti gli atti e i documenti allegati,
OSSERVA
Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti:
sia il presupposto soggettivo si tratta di un'impresa commerciale ex art.2195 codice civile
(come si evince dalla visura C.C.I.A.A “fabbricazione di materiale meccanico e di macchine di impiego generale ..”) soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCII ed pagina 1 di 4 assoggettabile alla liquidazione giudiziale se solo si considera l'ammontare dell'attivo patrimoniale degli ultimi tre esercizi sempre superiore alla soglia di euro 300.000,00 e pure l'ammontare dei ricavi relativi agli ultimi tre esercizi sempre superiori alla soglia di euro 200.000,00 ex art. 2 c.1 lettera d)
CCII (vedi bilanci esercizi 2022, 2023, 2024 docc.13,14,15) e considerato che l'ammontare dei debiti scaduti supera la soglia di euro 30.000,00 ex art. 49 c.5 CCII (vedi elenco creditori doc.12 ) ;
sia il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile dai seguenti elementi, dai quali si evince che la società debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
In particolare si evidenziano gli elementi tutti di cui al ricorso per la apertura della liquidazione giudiziale qui integralmente richiamati e nello specifico che ricorre squilibrio tra attivo liquidabile e passivo situazione che non consente di soddisfare integralmente tutti i debiti (vedi anche verbale udienza dell'11.9.2025) .
La descritta situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità sicché deve accogliersi la domanda di apertura della liquidazione tenuto conto delle dimensioni e del passivo, evincibili dagli atti.
Le spese sono a carico della procedura.
La sentenza é immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede in Castelgomberto (VI), Località Cengelle 11 codice fiscale;
[...] P.IVA_1 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 20.11.2025 ad ore 10.45 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno pagina 2 di 4 considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro i termini di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
pagina 3 di 4 depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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