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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2024 promossa da: con l'Avv. FARAGASSO GIOVANNI (P.E.C. Parte_1
) Email_1
ATTORE contro con l'Avv. DELLE CURTI VINCENZO (p.e.c.: Controparte_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 1 di 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in mancanza di eccezione da parte del convenuto.
Dall'unione sono nati (12.02.1999) e (04.10.2000), maggiorenni Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti.
Vi è accordo economico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CASERTA il 21/06/1997 dai signori
[...]
e , trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Parte_1 Controparte_1 di CASERTA al n. 69, parte II, Serie A, dell'anno 1997.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Velletri in data 12/02/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2024 promossa da: con l'Avv. FARAGASSO GIOVANNI (P.E.C. Parte_1
) Email_1
ATTORE contro con l'Avv. DELLE CURTI VINCENZO (p.e.c.: Controparte_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 1 di 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in mancanza di eccezione da parte del convenuto.
Dall'unione sono nati (12.02.1999) e (04.10.2000), maggiorenni Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti.
Vi è accordo economico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CASERTA il 21/06/1997 dai signori
[...]
e , trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Parte_1 Controparte_1 di CASERTA al n. 69, parte II, Serie A, dell'anno 1997.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Velletri in data 12/02/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2