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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 972/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. TOULLIER Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO CARMELO
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CARRA Controparte_1 P.IVA_2
MARIA ANTONIETTA
APPELLATO
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 249/2024 pubblicata il
14/02/2024; materia: Appalto pubblico.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Nel merito, piaccia alla Corte di Appello adita, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
pagina 1 di 11 - Ritenere e dichiarare, in accoglimento delle domande spiegate in primo grado, l'illegittimità della
Determina Dirigenziale del , , n. 893 del Controparte_1 Controparte_2
17.09.2021, e con essa gli atti presupposti connessi e conseguenziali, ivi compreso l'incameramento della cauzione definitiva e la segnalazione all' della risoluzione contrattuale CP_3
- Per l'effetto, dichiarare nulle e inefficaci le disposizioni contenute nella suddetta delibera, ivi comprese le penali da applicare, ed in conseguenza,
- Condannare il al pagamento dell'importo pari al 10% degli impegni di Controparte_1 spesa nn. n. 00225/2021 per i residui euro 30.418,69, - n. 00080/2022 di euro 35.418,69 - n. 00035/2023 di euro 29.515,58, e dunque a complessivi euro 9.535,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per lucro cessante per le prestazioni non eseguite e non più eseguibili,
- Condannare inoltre il al risarcimento danni per il danno da reputazione, Controparte_1 danno curriculare e danni all'immagine dell'azienda in conseguenza delle illegittime conseguenze della risoluzione contrattuale e della segnalazione nel casellario delle imprese presso l' , danni CP_3 che si quantificano in euro 42.000,00 o nella misura maggiore o minore che la Corte di Appello adita vorrà liquidare anche in via equitativa.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni avversa domanda ed eccezione: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per Parte_1 le ragioni ampiamente illustrate in atti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 249/2024 pubblicata in data 14/2/2024 e notificata il 20/02/2024.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori dovuti ad avvocati dipendenti di
Pubbliche Amministrazioni del doppio grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 249/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ha respinto le domande proposte da nei confronti del Parte_2 [...]
, volte a: CP_1
- accertare l'illegittimità della risoluzione, comunicata dal ai sensi dell'art. 108 Controparte_1
d.lgs. 50/2016 e dell'art. 12 del contratto inter partes, del contratto di appalto pubblico di servizi
(recapito posta ordinaria, raccomandate e pacchi provenienti dal per inadempimento CP_1 dell'appaltatore Pt_2
- condannare il al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'illegittima risoluzione;
CP_1 ed ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite. Pt_2
pagina 2 di 11 Le condotte inadempienti contestate dal appaltante all'appaltatore nella determina di CP_1 Pt_2 risoluzione contrattuale del 17.9.2021 erano costituite da: a)“grave difformità rispetto alle modalità di svolgimento del servizio per smarrimento di n.115 buste e ingiustificato ritardo nella sua comunicazione alla scrivente amministrazione comunale”; b) “gravi e reiterati ritardi nei tempi di consegna della corrispondenza affidata e restituzione delle ricevute di ritorno rispetto a quanto previsto all'art.3 del capitolato”; c) “grave e persistente inadempimento per il mancato rispetto delle ulteriori condizioni di cui all'offerta tecnica per mancata apertura del punto di giacenza di
[...]
il sabato pomeriggio (inadempimento già sanzionato con contestazione in data 4.1.2021 prot. CP_1
379/2021 e relativa applicazione di penale)” (cfr. determina n. 893 del 17.9.2021: doc. 15 fasc.
. CP_1
nel suo atto di citazione in primo grado, non ha negato la sussistenza delle condotte contestate, Pt_2
ma:
1) ne ha sminuito la portata: ha affermato di aver immediatamente comunicato, nella stessa Pt_2
data dello smarrimento delle 115 buste di cui al punto a) di cui sopra, la circostanza dello smarrimento al Comune, salvo poi fare una comunicazione ufficiale a seguito delle approfondite ricerche per rinvenire le missive sparite;
ha inoltre evidenziato che il numero di buste sparite è minimo rispetto al numero complessivo dei servizi effettuati durante l'esecuzione dell'appalto; ancora, ha sottolineato che per effetto di tale smarrimento non si era verificata alcuna violazione della privacy;
ha affermato poi che i ritardi di cui al punto b) non erano mai stati contestati dal con le forme di cui all'art. 108 CP_1
d.lgs. 50/2016; infine, ha affermato che l'inadempimento di cui al punto c) non sarebbe effettivo, tantomeno rilevante, posto che approntò per il sabato pomeriggio, in sostituzione dell'apertura Pt_2
del punto di giacenza, un centralino telefonico;
2) ha lamentato il mancato rispetto delle procedure di contestazione ex art. 108 cit.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per la risoluzione ed ha dunque respinto le domande di condannandola alle spese di lite. Pt_2
2. L'appello di Pt_2
ha proposto appello avverso detta sentenza, articolando i seguenti motivi:
[...]
1) La sentenza è nulla perché non ha motivato sulla non ammissione delle prove orali articolate da volte a dimostrare che essa informò telefonicamente il Comune “subito dopo” la scomparsa Pt_2
della borsa contenente le 115 buste da recapitare e che essa si attivò tempestivamente per rinvenire dette buste. pagina 3 di 11 2), 3) e 4) Il giudice del Tribunale ha errato a ritenere gravi le singole condotte inadempienti contestate nella determina di risoluzione e riportate ai superiori punti a), b) e c).
In particolare:
a) Lo smarrimento di 115 buste riguarda un numero del tutto trascurabile a fronte degli oltre 20.000 plichi recapitati da nei dieci mesi di esecuzione del contratto, e in ogni caso di detto Pt_2
smarrimento il è stato reso tempestivamente edotto. Inoltre, nessuna contestazione, tanto meno CP_1 rispettosa della procedura prevista dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, è stata effettuata dal in CP_1 relazione alla questione “data breach”, ovvero all'asserita impossibilità per il a causa del CP_1 ritardo di nell'inviare la documentazione in suo possesso, di notificare tempestivamente al Pt_2
Garante della Privacy la violazione dei dati personali dei destinatari causata dallo smarrimento della corrispondenza affidata a nessuna lamentela a riguardo si legge infatti nella contestazione del Pt_2
10.8.2021 inviata a (doc. 11 ; peraltro, detta lagnanza è priva di fondamento, posto Pt_2 CP_1 che responsabile per l'eventuale “data breach” deve ritenersi il soggetto titolare del trattamento dei dati personali, che nel caso di specie è il stesso, non già l'appaltatore, il cui ruolo si limitava a CP_1 recapitare buste “chiuse e sigillate”.
b) L'inadempimento, per essere idoneo a determinare la risoluzione del contratto, dev'essere tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, come sancisce l'art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016. Ciò detto, i ritardi lamentati nella contestazione del 10.8.2021 (doc. 11 cit.) e richiamati nella determina di risoluzione (doc. 15 cit.) non risultano gravi, né sul punto il giudice di primo grado ha idoneamente motivato.
c) Quanto all'omessa apertura del punto di giacenza per il sabato pomeriggio, è stato lo stesso CP_1
a dimostrarne, con la sua condotta, l'assenza di particolare importanza: il Comune ha infatti sanzionato per detta circostanza con l'esigua penale di 1.000 euro, in tal modo dimostrando facta Pt_2 concludentia la scarsa importanza dell'omissione lamentata. Inoltre, con l'irrogazione della sanzione il aveva “consumato” il suo potere: per poter comminare la più grave e definitiva sanzione della CP_1
risoluzione contrattuale, la stazione appaltante avrebbe dovuto intraprendere una nuova procedura ex art. 108 cit.
5) Il Tribunale ha inoltre errato nella valutazione complessiva della gravità degli inadempimenti contestati.
Secondo l'art. 12 del contratto d'appalto inter partes (doc. 11 , la risoluzione avrebbe potuto Pt_2
conseguire soltanto in presenza di due ipotesi alternative: “Fermo restando quanto già espressamente pagina 4 di 11 previsto nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale d'appalto, per la disciplina relativa alla risoluzione del contratto si rimanda a quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ai fini dell'art. 108 c. 3 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ad integrazione del presente contratto e del capitolato, per grave inadempimento si intende:
- la sospensione non giustificata delle prestazioni oggetto d'appalto
- l'applicazione di penali complessivamente di importo superiore al 10 per cento del valore netto contrattuale” (doc. 6, pag. 11).
Orbene, nel caso di specie le inadempienze lamentate, descritte nei punti a), b) e c) di cui sopra, non rientrano in alcuna delle due ipotesi, avendo il comminato complessive penali per € 3.741,00 CP_1
(di cui € 1.000,00 per l'episodio di smarrimento delle 115 buste, € 1.741,00 per gli asseriti ritardi nella consegna dei plichi e restituzione dei resi, € 1.000,00 per la mancata apertura di un punto di giacenza operativo il sabato pomeriggio), mentre il valore netto contrattuale è pari a € 87.095,15.
6) e 7) L'accoglimento dei precedenti motivi di appello, con conseguente accertamento dell'illegittimità della risoluzione comunicata dal committente, implica altresì l'accoglimento CP_1
della domanda risarcitoria e la condanna del al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio. CP_1
3. La difesa del CP_1
L'appellato si è costituito, eccependo l'infondatezza di tutti i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
*
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
E' evidentemente infondato il primo motivo di appello.
Per un verso, infatti, non risulta che le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale nella fase istruttoria siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni: la causa è stata decisa subito dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dal verbale di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. non risulta che l'attrice abbia reiterato le istanze istruttorie formulate con la memoria istruttoria e non ammesse. Né la reiterazione di dette istanze risulta da atti pregressi, avendo omesso di Pt_2 pagina 5 di 11 depositare le note conclusive nel termine assegnato dal giudice. Non avendo parte appellante provato di avere reiterato le proprie istanze istruttorie – già rigettate dal giudice nella fase istruttoria – prima della pronuncia della sentenza, il Tribunale correttamente le ha ritenute implicitamente rinunciate, omettendo in sentenza ogni pronuncia sul punto.
D'altro canto, le istanze istruttorie in parola non avrebbero potuto essere ammesse, posto che i capitoli testimoniali, oltre a essere generici (non vengono indicati né la data né la persona che avrebbe eseguito l'azione descritta nei capitoli) non sarebbero comunque stati rilevanti per la decisione, poiché la circostanza dello smarrimento delle 115 buste appare, a prescindere dalla tempestività o meno della sua comunicazione, in sé sufficientemente grave e idonea, insieme con le altre circostanze non contestate, a giustificare la risoluzione per inadempimento comunicata dalla stazione appaltante.
Altrettanto infondati risultano gli ulteriori motivi di appello, miranti a sminuire l'importanza delle singole condotte inadempienti contestate e a evidenziare la non corretta applicazione, da parte del delle procedure sancite dall'art. 108 d.lgs. 50 del 2016, con conseguente illegittimità della CP_1
risoluzione comunicata dal il 17.9.2021. CP_1
Va premesso che l'art. 3 del capitolato speciale d'appalto (doc. 3 prevede che l'appaltatore si Pt_2
impegna al rispetto delle seguenti tempistiche nello svolgimento del servizio appaltato:
“c) recapito di
• posta ordinaria:
i. entro il 4° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne all'interno del Comune di
; CP_1
ii. entro il 6° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne nelle altre località
• posta raccomandata con ricevuta di ritorno (con tempi certificati):
i. entro il 4° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne nel Comune di CP_1
ii. entro il 6° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne in altre località” […]
“e) consegna della cartoline AR
Le ricevute di ritorno delle raccomandate dovranno essere restituite all'Ufficio Protocollo del Comune di entro 5 giorni lavorativi dal recapito della raccomandata;
CP_1
Va, ancora, premesso che l'offerta tecnica (doc. 5 prevede espressamente l'impegno Pt_2 dell'appaltatrice a tenere aperti i punti di giacenza della corrispondenza durante l'intera giornata del sabato (mattino e pomeriggio).
pagina 6 di 11 Va, infine, premesso che è pacifico in causa -oltre che documentato (doc.
6 - che CP_1 Pt_2
abbia iniziato a svolgere il servizio demandatole il 2 novembre 2020, con preavviso sin dal mese di settembre 2020,
Ciò detto, la Corte osserva anzi tutto che dai documenti versati risulta che le contestazioni della stazione appaltante circa i ritardi nel recapito delle raccomandate e circa la mancata apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio cominciarono già nel medesimo mese di novembre 2020 e proseguirono nei mesi successivi (cfr. docc. da 8 a 18 . CP_1
In particolare, risulta una prima contestazione in data 18/11/2020 (doc. 8 cit.), con cui la CP_4 chiedeva informazioni circa la corrispondenza affidata alla società all'inizio del mese, non
[...]
essendo stata restituita alcuna ricevuta di ritorno delle raccomandate spedite e non rinvenendo informazioni utili nemmeno sul sistema tracking on line. Risulta poi una comunicazione in data
10/12/2020 (doc. 9 cit.) con cui il lamenta il mancato recapito di due raccomandate CP_1
consegnate rispettivamente il 9 e l'11 novembre 2020, nonché la restituzione di tre raccomandate per
“irreperibilità”, poi regolarmente notificate dal messo notificatore, oltre che altre inadempienze, tra cui l'omessa apertura del punto di giacenza del sabato pomeriggio promesso nell'offerta tecnica (doc. 5
. Seguivano i chiarimenti parziali di del 15 e 16 dicembre 2020 e la risposta del Pt_2 Pt_2
in data 4.1.2021 (docc. 11 e 12 cit.). Con nota del 10.2.2021 il ritenute accoglibili le CP_1 CP_1
spiegazioni addotte con riferimento ai ritardi contestati ed osservato che l'appaltatrice non aveva invece fornito spiegazioni circa l'omessa apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio, comminava a per quest'ultima inadempienza, la penale di € 700,00 prevista dall'art. 11, punto 3) del Pt_2 capitolato speciale d'appalto (doc. 13 cit.).
Poiché, peraltro, i ritardi nella gestione delle raccomandate e nell'aggiornamento del sistema tracking Contr online si protraevano anche nei mesi successivi, la inviava a le ulteriori contestazioni dei Pt_2
mesi di febbraio e marzo (cfr. docc. da 14 a 18 cit.). Ancora a fine maggio 2021, il mediante CP_1
la RUP, constatava che dal portale del tracking on line risultavano ancora ampi ritardi nei tempi di recapito di numerosa corrispondenza (“buste affidate nei primi giorni dei mesi di marzo, aprile e maggio risultano ancora IN CONSEGNA”: cfr. contestazione del 27.5.2021, doc. 19 . CP_1
Dalla documentazione sopra richiamata si deduce in definitiva che, al momento dello smarrimento delle 115 buste (di cui 95 raccomandate: cfr. doc.22 e deposizione testimoniale del RUP CP_1 [...]
nel mese di giugno 2021, gli inadempimenti contrattuali di erano già stati numerosi e CP_4 Pt_2
reiterati – sia con riferimento al ritardo nel recapito della posta e nella consegna degli avvisi di pagina 7 di 11 ricevimento così come nell'aggiornamento del tracking online, sia con riferimento alla mai avvenuta apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio, nonostante l'irrogazione della penale nel mese di febbraio 2021 – e si protraevano sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto nel mese di novembre
2020.
Appare, pertanto, del tutto conforme alle previsioni contrattuali, oltre che al disposto dell'art. 108 d.lgs.
50/2016, la decisione assunta dal nel mese di settembre 2021 - a seguito di tutte le condotte di CP_1
ritardo reiterate sopra evidenziate e tempestivamente contestate, degli ulteriori ritardi nella consegna della posta e nella restituzione delle ricevute di ritorno contestati con la nota RUP del 10.8.2021 (doc.
23 , della manifesta volontà di di sottrarsi a tempo indeterminato all'obbligo assunto CP_1 Pt_2
di aprire il punto di giacenza anche il sabato pomeriggio e, infine, allo smarrimento di ben 115 buste (di cui 95 raccomandate) senza che l'appaltatrice sia stata in grado di fornire spiegazione alcuna in merito- di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore. Tanto più che l'ultima -grave- condotta inadempiente dello smarrimento delle 115 buste non costituì un unico evento, essendo stato accertato in causa (doc. 22 e testimonianza di che la corrispondenza in CP_1 CP_4
questione non era stata consegnata a nel medesimo contesto temporale, bensì in tempi diversi, Pt_2
ovvero nelle date del 18/5, 26/5, 4/6, 7/6, 8/6, 9/6,10/6 e 11/6.
La risoluzione contrattuale comunicata dal ai sensi dell'art. 11 CSA e dell'art. 108 d.lgs. CP_1
50/2016 appare legittima in primo luogo perché, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, le ipotesi di inadempimento cui il poteva attingere per esercitare il proprio diritto potestativo di CP_1
risoluzione del contratto non erano certo limitate a quelle descritte dall'art. 12 del contratto d'appalto come condotte costituenti “grave inadempimento”, ovvero “la sospensione non giustificata delle prestazioni oggetto d'appalto” e “l'applicazione di penali complessivamente di importo superiore al 10 per cento del valore netto contrattuale”. Invero, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, dette ipotesi di grave inadempimento sono state esplicitate dall'art. 12 testualmente “ad integrazione del presente contratto e del capitolato”, aggiungendosi, pertanto, a tutte le altre ipotesi di Part grave inadempimento ricavabili dal contratto stesso e dal . Inoltre, lo stesso art. 12 fa espressamente salvo “quanto già espressamente previsto nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale d'appalto”, oltre a rimandare “per la disciplina relativa alla risoluzione del contratto… a quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”.
Ciò detto, a nulla rileva che la contestazione relativa al “data breach” non sia contenuta nella contestazione formale del 10.8.2021 (doc. 23 cit.): in primo luogo perché sul punto si è sviluppato un pagina 8 di 11 ampio e articolato contraddittorio tra le parti tra il mese di luglio e il mese di settembre 2021, prima che il assumesse la decisione definitiva di risolvere il contratto (cfr. docc. da 25 a 32 ; in CP_1 CP_1
secondo luogo perché le tre categorie di inadempienze contestate nella missiva del 10.8.2021 (lo smarrimento delle 115 buste, consegnate per il recapito in occasioni diverse tra il 18 maggio e l'11 giugno 2021, e la sua tardiva segnalazione in data 23.7.2021; i reiterati ritardi nei recapiti della posta, ordinaria e raccomandata, e nella consegna delle ricevute di ritorno;
la perdurante omissione di quanto promesso nell'offerta tecnica circa l'apertura dei punti di giacenza anche il sabato pomeriggio), due delle quali oggetto di plurime precedenti contestazioni, oltre che di applicazione di penale, appaiono da sole ampiamente sufficienti a giustificare la comunicata risoluzione, tenuto conto che Pt_2
riscontrando tale contestazione in data 23/08/2021 (doc. 24 , ammise le condotte addebitatele, CP_1
senza fornire spiegazione alcuna né dei continui ritardi, di cui si scusava (“ci scusiamo per i ritardi nei tempi di consegna della corrispondenza affidataci e della restituzione delle ricevute di ritorno e cercheremo di rispettare i tempi previsti da capitolato”), né dello smarrimento delle 115 buste, facendo per il resto generico riferimento al fatto che si stavano “attivando per dei punti di Giacenza che rimarranno aperti il sabato pomeriggio”, ciò nonostante le lamentele circa la mancata apertura del sabato pomeriggio e dei ritardi nei recapiti risalissero al primo mese di esecuzione del contratto e fossero state reiterate nel tempo, oltre che oggetto di applicazione di una penale.
Ora, l'art. 11 del CSA prevede che il possa avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai CP_1 sensi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016, oltre che nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore netto contrattuale, anche nel caso in cui “l'irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità”, mentre lo stesso art. 108 d.lgs. 50/2016 -cui rinvia espressamente l'art. 14 del medesimo
CSA- prevede, al comma 3, che il committente possa risolvere il contratto in caso di accertato CP_1
“grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni”.
Ciò premesso, appare del tutto condivisibile quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata circa la gravità complessiva delle condotte contestate all'appaltatore il perdurare, sin Pt_2 dall'inizio dell'esecuzione del contratto e a dieci mesi di distanza, di ritardi, anche importanti, nel recapito di posta ordinaria e raccomandate nonostante l'impegno contrattuale assunto (entro 4 giorni per il territorio del Comune di ed entro 6 giorni per le altre località); il perdurare di CP_1
ritardi, anche importanti, nella restituzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate, nonostante l'impegno assunto di consegnarle al entro 5 giorni dal recapito della raccomandata;
lo CP_1
pagina 9 di 11 smarrimento, senza spiegazione alcuna, di ben 115 buste nell'arco temporale di tre settimane;
il perdurare della violazione dell'impegno, assunto con l'offerta tecnica, di mantenere aperto un punto di giacenza anche il sabato pomeriggio (impegno a fronte del quale furono attribuiti a 10 punti in Pt_2 sede di gara), nonostante le reiterate lagnanze della stazione appaltante e nonostante l'applicazione della prescritta penale;
costituiscono, insieme considerate, condotte tali da compromettere la regolare prosecuzione del contratto d'appalto.
Né è possibile sostenere, come fa l'appellante anche in sede di atto di appello, che la mancata apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio fosse adeguatamente compensato dalla istituzione di “un apposito numero telefonico, mediante il quale fissare, con chi ne facesse richiesta, degli appuntamenti funzionali a concordare il recapito di plichi”: anzi tutto, il fatto stesso che il abbia deciso di CP_1 attribuire, in sede di gara, ben 10 punti (al posto dei 5 previsti per l'apertura soltanto al mattino) al servizio di “apertura al pubblico” dei punti di giacenza durante l'intera giornata del sabato evidenzia l'importanza che assumeva per la stazione appaltante tale servizio di “apertura al pubblico”, rispetto al quale la sola istituzione di un numero telefonico appare dunque insufficiente, non garantendo la stessa immediatezza ed ampiezza di accesso garantita dall'apertura fisica della sede;
inoltre, il Comune ebbe modo di evidenziare in plurime occasioni l'inadeguatezza del “servizio telefonico” approntato in sostituzione dell'impegno assunto con l'offerta tecnica, lamentando più volte la mancata apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio ed applicando altresì all'appaltatrice la penale contrattualmente prevista. Quanto infine all'asserita “esiguità” della penale, che denuncerebbe facta concludentia, secondo l'appellante, la scarsa importanza che assumeva l'inadempimento anche nella prospettiva del si osserva che la stazione appaltante non era legittimata ad applicare penali superiori agli CP_1 importi massimi previsti testualmente all'art. 11, punto 3, del CSA: pertanto l'applicazione da parte del
Comune della penale nei limiti dell'importo massimo contrattualmente previsto non può assumere il significato che le vorrebbe attribuire l'appellante.
In definitiva, avendo il legittimamente esercitato il proprio diritto potestativo di risolvere il CP_1
contratto, le domande proposte da non potevano e non possono essere accolte, con conseguente Pt_2
conferma integrale della sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello perché infondato;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 249/2024 pubblicata il
14/02/2024;
- condanna altresì a rimborsare al le spese di lite del Parte_2 Controparte_1 presente grado d'appello, che si liquidano in € 3.460,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 29 gennaio 2025.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 972/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. TOULLIER Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO CARMELO
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CARRA Controparte_1 P.IVA_2
MARIA ANTONIETTA
APPELLATO
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 249/2024 pubblicata il
14/02/2024; materia: Appalto pubblico.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Nel merito, piaccia alla Corte di Appello adita, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
pagina 1 di 11 - Ritenere e dichiarare, in accoglimento delle domande spiegate in primo grado, l'illegittimità della
Determina Dirigenziale del , , n. 893 del Controparte_1 Controparte_2
17.09.2021, e con essa gli atti presupposti connessi e conseguenziali, ivi compreso l'incameramento della cauzione definitiva e la segnalazione all' della risoluzione contrattuale CP_3
- Per l'effetto, dichiarare nulle e inefficaci le disposizioni contenute nella suddetta delibera, ivi comprese le penali da applicare, ed in conseguenza,
- Condannare il al pagamento dell'importo pari al 10% degli impegni di Controparte_1 spesa nn. n. 00225/2021 per i residui euro 30.418,69, - n. 00080/2022 di euro 35.418,69 - n. 00035/2023 di euro 29.515,58, e dunque a complessivi euro 9.535,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per lucro cessante per le prestazioni non eseguite e non più eseguibili,
- Condannare inoltre il al risarcimento danni per il danno da reputazione, Controparte_1 danno curriculare e danni all'immagine dell'azienda in conseguenza delle illegittime conseguenze della risoluzione contrattuale e della segnalazione nel casellario delle imprese presso l' , danni CP_3 che si quantificano in euro 42.000,00 o nella misura maggiore o minore che la Corte di Appello adita vorrà liquidare anche in via equitativa.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni avversa domanda ed eccezione: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per Parte_1 le ragioni ampiamente illustrate in atti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 249/2024 pubblicata in data 14/2/2024 e notificata il 20/02/2024.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori dovuti ad avvocati dipendenti di
Pubbliche Amministrazioni del doppio grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 249/2024 pubblicata il 14 febbraio 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ha respinto le domande proposte da nei confronti del Parte_2 [...]
, volte a: CP_1
- accertare l'illegittimità della risoluzione, comunicata dal ai sensi dell'art. 108 Controparte_1
d.lgs. 50/2016 e dell'art. 12 del contratto inter partes, del contratto di appalto pubblico di servizi
(recapito posta ordinaria, raccomandate e pacchi provenienti dal per inadempimento CP_1 dell'appaltatore Pt_2
- condannare il al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'illegittima risoluzione;
CP_1 ed ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite. Pt_2
pagina 2 di 11 Le condotte inadempienti contestate dal appaltante all'appaltatore nella determina di CP_1 Pt_2 risoluzione contrattuale del 17.9.2021 erano costituite da: a)“grave difformità rispetto alle modalità di svolgimento del servizio per smarrimento di n.115 buste e ingiustificato ritardo nella sua comunicazione alla scrivente amministrazione comunale”; b) “gravi e reiterati ritardi nei tempi di consegna della corrispondenza affidata e restituzione delle ricevute di ritorno rispetto a quanto previsto all'art.3 del capitolato”; c) “grave e persistente inadempimento per il mancato rispetto delle ulteriori condizioni di cui all'offerta tecnica per mancata apertura del punto di giacenza di
[...]
il sabato pomeriggio (inadempimento già sanzionato con contestazione in data 4.1.2021 prot. CP_1
379/2021 e relativa applicazione di penale)” (cfr. determina n. 893 del 17.9.2021: doc. 15 fasc.
. CP_1
nel suo atto di citazione in primo grado, non ha negato la sussistenza delle condotte contestate, Pt_2
ma:
1) ne ha sminuito la portata: ha affermato di aver immediatamente comunicato, nella stessa Pt_2
data dello smarrimento delle 115 buste di cui al punto a) di cui sopra, la circostanza dello smarrimento al Comune, salvo poi fare una comunicazione ufficiale a seguito delle approfondite ricerche per rinvenire le missive sparite;
ha inoltre evidenziato che il numero di buste sparite è minimo rispetto al numero complessivo dei servizi effettuati durante l'esecuzione dell'appalto; ancora, ha sottolineato che per effetto di tale smarrimento non si era verificata alcuna violazione della privacy;
ha affermato poi che i ritardi di cui al punto b) non erano mai stati contestati dal con le forme di cui all'art. 108 CP_1
d.lgs. 50/2016; infine, ha affermato che l'inadempimento di cui al punto c) non sarebbe effettivo, tantomeno rilevante, posto che approntò per il sabato pomeriggio, in sostituzione dell'apertura Pt_2
del punto di giacenza, un centralino telefonico;
2) ha lamentato il mancato rispetto delle procedure di contestazione ex art. 108 cit.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per la risoluzione ed ha dunque respinto le domande di condannandola alle spese di lite. Pt_2
2. L'appello di Pt_2
ha proposto appello avverso detta sentenza, articolando i seguenti motivi:
[...]
1) La sentenza è nulla perché non ha motivato sulla non ammissione delle prove orali articolate da volte a dimostrare che essa informò telefonicamente il Comune “subito dopo” la scomparsa Pt_2
della borsa contenente le 115 buste da recapitare e che essa si attivò tempestivamente per rinvenire dette buste. pagina 3 di 11 2), 3) e 4) Il giudice del Tribunale ha errato a ritenere gravi le singole condotte inadempienti contestate nella determina di risoluzione e riportate ai superiori punti a), b) e c).
In particolare:
a) Lo smarrimento di 115 buste riguarda un numero del tutto trascurabile a fronte degli oltre 20.000 plichi recapitati da nei dieci mesi di esecuzione del contratto, e in ogni caso di detto Pt_2
smarrimento il è stato reso tempestivamente edotto. Inoltre, nessuna contestazione, tanto meno CP_1 rispettosa della procedura prevista dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, è stata effettuata dal in CP_1 relazione alla questione “data breach”, ovvero all'asserita impossibilità per il a causa del CP_1 ritardo di nell'inviare la documentazione in suo possesso, di notificare tempestivamente al Pt_2
Garante della Privacy la violazione dei dati personali dei destinatari causata dallo smarrimento della corrispondenza affidata a nessuna lamentela a riguardo si legge infatti nella contestazione del Pt_2
10.8.2021 inviata a (doc. 11 ; peraltro, detta lagnanza è priva di fondamento, posto Pt_2 CP_1 che responsabile per l'eventuale “data breach” deve ritenersi il soggetto titolare del trattamento dei dati personali, che nel caso di specie è il stesso, non già l'appaltatore, il cui ruolo si limitava a CP_1 recapitare buste “chiuse e sigillate”.
b) L'inadempimento, per essere idoneo a determinare la risoluzione del contratto, dev'essere tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, come sancisce l'art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016. Ciò detto, i ritardi lamentati nella contestazione del 10.8.2021 (doc. 11 cit.) e richiamati nella determina di risoluzione (doc. 15 cit.) non risultano gravi, né sul punto il giudice di primo grado ha idoneamente motivato.
c) Quanto all'omessa apertura del punto di giacenza per il sabato pomeriggio, è stato lo stesso CP_1
a dimostrarne, con la sua condotta, l'assenza di particolare importanza: il Comune ha infatti sanzionato per detta circostanza con l'esigua penale di 1.000 euro, in tal modo dimostrando facta Pt_2 concludentia la scarsa importanza dell'omissione lamentata. Inoltre, con l'irrogazione della sanzione il aveva “consumato” il suo potere: per poter comminare la più grave e definitiva sanzione della CP_1
risoluzione contrattuale, la stazione appaltante avrebbe dovuto intraprendere una nuova procedura ex art. 108 cit.
5) Il Tribunale ha inoltre errato nella valutazione complessiva della gravità degli inadempimenti contestati.
Secondo l'art. 12 del contratto d'appalto inter partes (doc. 11 , la risoluzione avrebbe potuto Pt_2
conseguire soltanto in presenza di due ipotesi alternative: “Fermo restando quanto già espressamente pagina 4 di 11 previsto nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale d'appalto, per la disciplina relativa alla risoluzione del contratto si rimanda a quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ai fini dell'art. 108 c. 3 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ad integrazione del presente contratto e del capitolato, per grave inadempimento si intende:
- la sospensione non giustificata delle prestazioni oggetto d'appalto
- l'applicazione di penali complessivamente di importo superiore al 10 per cento del valore netto contrattuale” (doc. 6, pag. 11).
Orbene, nel caso di specie le inadempienze lamentate, descritte nei punti a), b) e c) di cui sopra, non rientrano in alcuna delle due ipotesi, avendo il comminato complessive penali per € 3.741,00 CP_1
(di cui € 1.000,00 per l'episodio di smarrimento delle 115 buste, € 1.741,00 per gli asseriti ritardi nella consegna dei plichi e restituzione dei resi, € 1.000,00 per la mancata apertura di un punto di giacenza operativo il sabato pomeriggio), mentre il valore netto contrattuale è pari a € 87.095,15.
6) e 7) L'accoglimento dei precedenti motivi di appello, con conseguente accertamento dell'illegittimità della risoluzione comunicata dal committente, implica altresì l'accoglimento CP_1
della domanda risarcitoria e la condanna del al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio. CP_1
3. La difesa del CP_1
L'appellato si è costituito, eccependo l'infondatezza di tutti i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
*
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
E' evidentemente infondato il primo motivo di appello.
Per un verso, infatti, non risulta che le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale nella fase istruttoria siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni: la causa è stata decisa subito dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dal verbale di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. non risulta che l'attrice abbia reiterato le istanze istruttorie formulate con la memoria istruttoria e non ammesse. Né la reiterazione di dette istanze risulta da atti pregressi, avendo omesso di Pt_2 pagina 5 di 11 depositare le note conclusive nel termine assegnato dal giudice. Non avendo parte appellante provato di avere reiterato le proprie istanze istruttorie – già rigettate dal giudice nella fase istruttoria – prima della pronuncia della sentenza, il Tribunale correttamente le ha ritenute implicitamente rinunciate, omettendo in sentenza ogni pronuncia sul punto.
D'altro canto, le istanze istruttorie in parola non avrebbero potuto essere ammesse, posto che i capitoli testimoniali, oltre a essere generici (non vengono indicati né la data né la persona che avrebbe eseguito l'azione descritta nei capitoli) non sarebbero comunque stati rilevanti per la decisione, poiché la circostanza dello smarrimento delle 115 buste appare, a prescindere dalla tempestività o meno della sua comunicazione, in sé sufficientemente grave e idonea, insieme con le altre circostanze non contestate, a giustificare la risoluzione per inadempimento comunicata dalla stazione appaltante.
Altrettanto infondati risultano gli ulteriori motivi di appello, miranti a sminuire l'importanza delle singole condotte inadempienti contestate e a evidenziare la non corretta applicazione, da parte del delle procedure sancite dall'art. 108 d.lgs. 50 del 2016, con conseguente illegittimità della CP_1
risoluzione comunicata dal il 17.9.2021. CP_1
Va premesso che l'art. 3 del capitolato speciale d'appalto (doc. 3 prevede che l'appaltatore si Pt_2
impegna al rispetto delle seguenti tempistiche nello svolgimento del servizio appaltato:
“c) recapito di
• posta ordinaria:
i. entro il 4° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne all'interno del Comune di
; CP_1
ii. entro il 6° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne nelle altre località
• posta raccomandata con ricevuta di ritorno (con tempi certificati):
i. entro il 4° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne nel Comune di CP_1
ii. entro il 6° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne in altre località” […]
“e) consegna della cartoline AR
Le ricevute di ritorno delle raccomandate dovranno essere restituite all'Ufficio Protocollo del Comune di entro 5 giorni lavorativi dal recapito della raccomandata;
CP_1
Va, ancora, premesso che l'offerta tecnica (doc. 5 prevede espressamente l'impegno Pt_2 dell'appaltatrice a tenere aperti i punti di giacenza della corrispondenza durante l'intera giornata del sabato (mattino e pomeriggio).
pagina 6 di 11 Va, infine, premesso che è pacifico in causa -oltre che documentato (doc.
6 - che CP_1 Pt_2
abbia iniziato a svolgere il servizio demandatole il 2 novembre 2020, con preavviso sin dal mese di settembre 2020,
Ciò detto, la Corte osserva anzi tutto che dai documenti versati risulta che le contestazioni della stazione appaltante circa i ritardi nel recapito delle raccomandate e circa la mancata apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio cominciarono già nel medesimo mese di novembre 2020 e proseguirono nei mesi successivi (cfr. docc. da 8 a 18 . CP_1
In particolare, risulta una prima contestazione in data 18/11/2020 (doc. 8 cit.), con cui la CP_4 chiedeva informazioni circa la corrispondenza affidata alla società all'inizio del mese, non
[...]
essendo stata restituita alcuna ricevuta di ritorno delle raccomandate spedite e non rinvenendo informazioni utili nemmeno sul sistema tracking on line. Risulta poi una comunicazione in data
10/12/2020 (doc. 9 cit.) con cui il lamenta il mancato recapito di due raccomandate CP_1
consegnate rispettivamente il 9 e l'11 novembre 2020, nonché la restituzione di tre raccomandate per
“irreperibilità”, poi regolarmente notificate dal messo notificatore, oltre che altre inadempienze, tra cui l'omessa apertura del punto di giacenza del sabato pomeriggio promesso nell'offerta tecnica (doc. 5
. Seguivano i chiarimenti parziali di del 15 e 16 dicembre 2020 e la risposta del Pt_2 Pt_2
in data 4.1.2021 (docc. 11 e 12 cit.). Con nota del 10.2.2021 il ritenute accoglibili le CP_1 CP_1
spiegazioni addotte con riferimento ai ritardi contestati ed osservato che l'appaltatrice non aveva invece fornito spiegazioni circa l'omessa apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio, comminava a per quest'ultima inadempienza, la penale di € 700,00 prevista dall'art. 11, punto 3) del Pt_2 capitolato speciale d'appalto (doc. 13 cit.).
Poiché, peraltro, i ritardi nella gestione delle raccomandate e nell'aggiornamento del sistema tracking Contr online si protraevano anche nei mesi successivi, la inviava a le ulteriori contestazioni dei Pt_2
mesi di febbraio e marzo (cfr. docc. da 14 a 18 cit.). Ancora a fine maggio 2021, il mediante CP_1
la RUP, constatava che dal portale del tracking on line risultavano ancora ampi ritardi nei tempi di recapito di numerosa corrispondenza (“buste affidate nei primi giorni dei mesi di marzo, aprile e maggio risultano ancora IN CONSEGNA”: cfr. contestazione del 27.5.2021, doc. 19 . CP_1
Dalla documentazione sopra richiamata si deduce in definitiva che, al momento dello smarrimento delle 115 buste (di cui 95 raccomandate: cfr. doc.22 e deposizione testimoniale del RUP CP_1 [...]
nel mese di giugno 2021, gli inadempimenti contrattuali di erano già stati numerosi e CP_4 Pt_2
reiterati – sia con riferimento al ritardo nel recapito della posta e nella consegna degli avvisi di pagina 7 di 11 ricevimento così come nell'aggiornamento del tracking online, sia con riferimento alla mai avvenuta apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio, nonostante l'irrogazione della penale nel mese di febbraio 2021 – e si protraevano sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto nel mese di novembre
2020.
Appare, pertanto, del tutto conforme alle previsioni contrattuali, oltre che al disposto dell'art. 108 d.lgs.
50/2016, la decisione assunta dal nel mese di settembre 2021 - a seguito di tutte le condotte di CP_1
ritardo reiterate sopra evidenziate e tempestivamente contestate, degli ulteriori ritardi nella consegna della posta e nella restituzione delle ricevute di ritorno contestati con la nota RUP del 10.8.2021 (doc.
23 , della manifesta volontà di di sottrarsi a tempo indeterminato all'obbligo assunto CP_1 Pt_2
di aprire il punto di giacenza anche il sabato pomeriggio e, infine, allo smarrimento di ben 115 buste (di cui 95 raccomandate) senza che l'appaltatrice sia stata in grado di fornire spiegazione alcuna in merito- di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore. Tanto più che l'ultima -grave- condotta inadempiente dello smarrimento delle 115 buste non costituì un unico evento, essendo stato accertato in causa (doc. 22 e testimonianza di che la corrispondenza in CP_1 CP_4
questione non era stata consegnata a nel medesimo contesto temporale, bensì in tempi diversi, Pt_2
ovvero nelle date del 18/5, 26/5, 4/6, 7/6, 8/6, 9/6,10/6 e 11/6.
La risoluzione contrattuale comunicata dal ai sensi dell'art. 11 CSA e dell'art. 108 d.lgs. CP_1
50/2016 appare legittima in primo luogo perché, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, le ipotesi di inadempimento cui il poteva attingere per esercitare il proprio diritto potestativo di CP_1
risoluzione del contratto non erano certo limitate a quelle descritte dall'art. 12 del contratto d'appalto come condotte costituenti “grave inadempimento”, ovvero “la sospensione non giustificata delle prestazioni oggetto d'appalto” e “l'applicazione di penali complessivamente di importo superiore al 10 per cento del valore netto contrattuale”. Invero, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, dette ipotesi di grave inadempimento sono state esplicitate dall'art. 12 testualmente “ad integrazione del presente contratto e del capitolato”, aggiungendosi, pertanto, a tutte le altre ipotesi di Part grave inadempimento ricavabili dal contratto stesso e dal . Inoltre, lo stesso art. 12 fa espressamente salvo “quanto già espressamente previsto nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale d'appalto”, oltre a rimandare “per la disciplina relativa alla risoluzione del contratto… a quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”.
Ciò detto, a nulla rileva che la contestazione relativa al “data breach” non sia contenuta nella contestazione formale del 10.8.2021 (doc. 23 cit.): in primo luogo perché sul punto si è sviluppato un pagina 8 di 11 ampio e articolato contraddittorio tra le parti tra il mese di luglio e il mese di settembre 2021, prima che il assumesse la decisione definitiva di risolvere il contratto (cfr. docc. da 25 a 32 ; in CP_1 CP_1
secondo luogo perché le tre categorie di inadempienze contestate nella missiva del 10.8.2021 (lo smarrimento delle 115 buste, consegnate per il recapito in occasioni diverse tra il 18 maggio e l'11 giugno 2021, e la sua tardiva segnalazione in data 23.7.2021; i reiterati ritardi nei recapiti della posta, ordinaria e raccomandata, e nella consegna delle ricevute di ritorno;
la perdurante omissione di quanto promesso nell'offerta tecnica circa l'apertura dei punti di giacenza anche il sabato pomeriggio), due delle quali oggetto di plurime precedenti contestazioni, oltre che di applicazione di penale, appaiono da sole ampiamente sufficienti a giustificare la comunicata risoluzione, tenuto conto che Pt_2
riscontrando tale contestazione in data 23/08/2021 (doc. 24 , ammise le condotte addebitatele, CP_1
senza fornire spiegazione alcuna né dei continui ritardi, di cui si scusava (“ci scusiamo per i ritardi nei tempi di consegna della corrispondenza affidataci e della restituzione delle ricevute di ritorno e cercheremo di rispettare i tempi previsti da capitolato”), né dello smarrimento delle 115 buste, facendo per il resto generico riferimento al fatto che si stavano “attivando per dei punti di Giacenza che rimarranno aperti il sabato pomeriggio”, ciò nonostante le lamentele circa la mancata apertura del sabato pomeriggio e dei ritardi nei recapiti risalissero al primo mese di esecuzione del contratto e fossero state reiterate nel tempo, oltre che oggetto di applicazione di una penale.
Ora, l'art. 11 del CSA prevede che il possa avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai CP_1 sensi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016, oltre che nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore netto contrattuale, anche nel caso in cui “l'irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità”, mentre lo stesso art. 108 d.lgs. 50/2016 -cui rinvia espressamente l'art. 14 del medesimo
CSA- prevede, al comma 3, che il committente possa risolvere il contratto in caso di accertato CP_1
“grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni”.
Ciò premesso, appare del tutto condivisibile quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata circa la gravità complessiva delle condotte contestate all'appaltatore il perdurare, sin Pt_2 dall'inizio dell'esecuzione del contratto e a dieci mesi di distanza, di ritardi, anche importanti, nel recapito di posta ordinaria e raccomandate nonostante l'impegno contrattuale assunto (entro 4 giorni per il territorio del Comune di ed entro 6 giorni per le altre località); il perdurare di CP_1
ritardi, anche importanti, nella restituzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate, nonostante l'impegno assunto di consegnarle al entro 5 giorni dal recapito della raccomandata;
lo CP_1
pagina 9 di 11 smarrimento, senza spiegazione alcuna, di ben 115 buste nell'arco temporale di tre settimane;
il perdurare della violazione dell'impegno, assunto con l'offerta tecnica, di mantenere aperto un punto di giacenza anche il sabato pomeriggio (impegno a fronte del quale furono attribuiti a 10 punti in Pt_2 sede di gara), nonostante le reiterate lagnanze della stazione appaltante e nonostante l'applicazione della prescritta penale;
costituiscono, insieme considerate, condotte tali da compromettere la regolare prosecuzione del contratto d'appalto.
Né è possibile sostenere, come fa l'appellante anche in sede di atto di appello, che la mancata apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio fosse adeguatamente compensato dalla istituzione di “un apposito numero telefonico, mediante il quale fissare, con chi ne facesse richiesta, degli appuntamenti funzionali a concordare il recapito di plichi”: anzi tutto, il fatto stesso che il abbia deciso di CP_1 attribuire, in sede di gara, ben 10 punti (al posto dei 5 previsti per l'apertura soltanto al mattino) al servizio di “apertura al pubblico” dei punti di giacenza durante l'intera giornata del sabato evidenzia l'importanza che assumeva per la stazione appaltante tale servizio di “apertura al pubblico”, rispetto al quale la sola istituzione di un numero telefonico appare dunque insufficiente, non garantendo la stessa immediatezza ed ampiezza di accesso garantita dall'apertura fisica della sede;
inoltre, il Comune ebbe modo di evidenziare in plurime occasioni l'inadeguatezza del “servizio telefonico” approntato in sostituzione dell'impegno assunto con l'offerta tecnica, lamentando più volte la mancata apertura del punto di giacenza il sabato pomeriggio ed applicando altresì all'appaltatrice la penale contrattualmente prevista. Quanto infine all'asserita “esiguità” della penale, che denuncerebbe facta concludentia, secondo l'appellante, la scarsa importanza che assumeva l'inadempimento anche nella prospettiva del si osserva che la stazione appaltante non era legittimata ad applicare penali superiori agli CP_1 importi massimi previsti testualmente all'art. 11, punto 3, del CSA: pertanto l'applicazione da parte del
Comune della penale nei limiti dell'importo massimo contrattualmente previsto non può assumere il significato che le vorrebbe attribuire l'appellante.
In definitiva, avendo il legittimamente esercitato il proprio diritto potestativo di risolvere il CP_1
contratto, le domande proposte da non potevano e non possono essere accolte, con conseguente Pt_2
conferma integrale della sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello perché infondato;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 249/2024 pubblicata il
14/02/2024;
- condanna altresì a rimborsare al le spese di lite del Parte_2 Controparte_1 presente grado d'appello, che si liquidano in € 3.460,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 29 gennaio 2025.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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