Art. 1816. ((Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo)) ((44)) 1. ((Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti)) al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804. ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.