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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott. ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1351/2017 R.G., vertente
tra
P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. G. Chiarelli presso il cui studio a Martina Franca in via Berardo Leone n. 1/b è elettivamente domiciliata;
opponente
C O N T R O
, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. F. Fullone presso Controparte_1 P.IVA_2 il cui studio a Francavilla Fontana in via Chirulli n. 33 è elettivamente domiciliata;
opposta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2017 emesso dal Tribunale di Brindisi su ricorso di
[...]
, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare la somma di € Controparte_1
6.186,78 oltre interessi ex art 5 co.2 D.Lgs.n. 231/2002 e spese di lite, a titolo di mancato pagamento di forniture eseguite per il periodo 2011/2012 .
L'opponente, chiedendo il rigetto delle diverse domande così ha concluso: revocare o comunque, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n.39/2017 emesso in data 12.01.2017 RG
n.52/2017 dal Tribunale di Brindisi e notificato in data 01.02.2017 alla GL. per la Controparte_2 mancanza della prova del credito e per l'infondatezza della pretesa, rigettando la relativa domanda di pagamento avversa perché inammissibile, oltre che palesemente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. 2) Accertare i crediti per come sopra esposti vantati dalla Parte_1
[... nei confronti della e dichiarare e/o disporre la compensazione Controparte_1 dei crediti accertati in favore della sino alla concorrenza della pretesa monitoria Parte_1 avversa. 3) In ogni caso, dichiarare non dovute le somme ex adverso pretese nel ricorso monitorio 4)
Provvedere sulle spese e compensi del giudizio a carico della stessa parte opposta, secondo soccombenza.
costituitosi tempestivamente in giudizio, reiterata la Controparte_1 prospettazione in fatto e in diritto posta a base del ricorso ex art 633 cpc ha contestato le richieste dell'attore opponente e ha chiesto di rigettare l'opposizione proposta dall'opponente con la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testimoni, all'udienza 16.10.2024 precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisone ai sensi dell'art 190 c.p.c..
In materia, ragionando in via generale, è pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo, - che si pone come una fase successiva del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso -, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario nel contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso introduttivo e in cui le stesse, seppure apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo, per l'effetto, assoggettate ai rispettivi oneri probatori in quanto, a seguito dell'atto di opposizione, il giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena sulla base sia della documentazione prodotta dal ricorrente nella fase monitoria sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti in sede di merito.
Pertanto, il creditore- al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto come rivendicato in atti, e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l'onere di dimostrare i fatti su cui si basano le rispettive pretese.
Nella specie, il decreto ingiuntivo è fondato su fatture il cui valore probatorio, di per sé, costituisce soltanto un mero indizio, che, in caso di contestazione dell'effettiva sussistenza del rapporto sottostante, richiede comunque che quest'ultimo sia provato. La fattura, infatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto precostituito sicchè quando tale rapporto sia contestato fra le parti come nella specie, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio, con la conseguenza che, contro ed in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove, anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass. n. 10160 del 20.9.1999).
Ciò posto, va evidenziato che, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati (per tutte, Cass. Civ. Sez. Unite n. 13533/2001), al creditore, che deduce l'inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art 2697 c,c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il proprio diritto, mentre a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Quanto alla doglianza dell'opponente relativa alla insussistenza dei requisiti di legge necessari all'emissione del decreto ingiuntivo in sede monitoria, per indeterminatezza del credito azionato ed inidoneità della documentazione prodotta ad integrare il requisito della prova scritta, va rilevato che quello allegato al ricorso introduttivo è l'estratto conforme alle scritture contabili in quanto il notaio così attesta: certifico - che questo estratto, composto da un foglio, è conforme a quanto riportato alla pagina 36 (trentasei) del Registro IVA Vendite dell1anno 2011 della ditta
[...]
con sede in Fasano (BR) al vico San Nicola n. 9, P .IVA e Codice Fiscale: Controparte_1
. Registro tenuto con le modalità previste dall'art. 8 legge 18 ottobre 2001 n. 383. Torre P.IVA_2 Santa Susanna (BR), sette novembre duemilasedici……………certifico - che questo estratto, composto da tre fogli, è conforme a quanto riportato alle pagine 32 (trentadue), 45 (quarantacinque) e 65 (sessantacinque) del Libro Giornale dell1anno 2012 della ditta Controparte_1
con sede in Fasano (BR) al vico San Nicola n. 9, P.IVA e Codice Fiscale:
[...]
. Registro tenuto con le modalità previste dall'art. 8 legge 18 ottobre 2001 n. 383. Torre P.IVA_2
Santa Susanna (BR), sette novembre duemilasedici.
Se ne deduce che la certificazione notarile contiene le prescrizioni richieste dall'art. 634 , comma 2 c.p.c. e quindi l'attestazione di regolare tenuta. Ne consegue che l'estratto autentico delle scritture contabili risulta conforme al dettato della norma da ultimo citata in quanto “tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”, ovvero secondo i canoni di cui agli artt. 39, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 o 22 D.P.R. n. 600/1973, così come modificati dal riferito art. 8 l. n. 383/2001, a mente dei quali il registro è numerato progressivamente in ogni pagina e regolarmente tenuto ai sensi del citato 2219 c.c.
Tali documenti sono, pertanto, idonei a fornire alla controparte una informazione piena e trasparente, non contestati specificamente dall'opponente e, in particolare, la loro contabilizzazione nel sistema delle attività e degli affari della società, per cui si deve ritenere la rilevanza probatoria, ai fini della decisione, di tali riscontri documentali.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, qualsiasi documento proveniente non soltanto dal debitore, ma anche da un terzo che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere in giudizio.
La stessa teste dott.ssa , teste di parte opposta, ha messo in evidenza di essersi Testimone_1 occupata della fatturazione della e che la stessa emetteva le fatture una volta Controparte_1 ricevuti i DDT emessi dalla sede logistica, in particolare una volta che riceveva gli stessi dal sistema informatico. Tale circostanza dimostra come la fatturazione sia stata fatta in maniera precisa e concordante, dal momento che la fatturazione seguiva il momento preliminare della consegna della merce. Sta di fatto che l'opponente non ha fornito alcuna prova valida a sostegno dei propri motivi di impugnazione, e così contravvenendo al disposto contenuto nell'art 2697 c.c., nella parte in cui, a fronte dell'onere posto a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio di dimostrarne i fatti, dispone ugualmente che “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Il principio enunciato da detto articolo non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi e/o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque ne sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudicante, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi la utilizzabilità della prova fornita da una delle parti per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Inoltre, è da rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a base e fondamento della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate. Ed a tale ultimo proposito, va osservato che un dato fatto può ritenersi pacifico e acclarato – senza necessità di relativa prova – allorquando sia stato esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero nelle ipotesi in cui la stessa abbia impostato il suo sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.
Non va taciuto, sul punto, l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, imponendo al convenuto di prendere precisa posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i tali fatti, qualora non contestati, debbono ritenersi incontroversi, senza richiedere, quindi, una specifica dimostrazione (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12231).
Tutto quanto precisato costituisce il principio, oramai consolidato, della “non contestazione“, in base al quale i fatti allegati da una parte e non espressamente e/o formalmente contestati dall'altra onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova, trovando il suo riferimento normativo nell'art 115 c.p.c., così come novellato dalla l. n. 69/2009 - “il giudice deve porre a fondamento della decisione… nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…“ –, nonché nella decisione della Suprema Corte n. 21176/2015, che ribadisce che una contestazione generica - rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione - è priva di qualsiasi effetto.
Né tantomeno parte resistente nell'articolare le proprie difese ha eccepito alcunché circa l'importo dei consumi addebitati ed il relativo calcolo, il rapporto contrattuale quindi posto a fondamento del procedimento azionato dalla ricorrente non ha costituito oggetto di contestazione per ciò che attiene l'esecuzione della prestazione, avendo la resistente accettato senza opporre contestazioni le fatture emesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. In particolare, in relazione alla fattura n. 638 del 29.07.2011 in base alla quale l'opponente assume che fosse relativa a merce non conforme all'ordinativo. Si osserva che in ambito commerciale le contestazioni devono essere poste per iscritto entro gg. 8 dal ricevimento della merce mentre viene inviata una comunicazione datata 05.04.2012 (doc. 4 fasc. parte opposta) dopo che lo scarico della merce era avvenuto in data 26.07.2011. Con ciò non solo ammettendo l'esistenza del contratto inter partes bensì anche l'esattezza delle somme risultanti, nonché la propria posizione debitoria nei confronti dell'opposta ( cfr lettera racc. a/r del 20.06.2012 (doc. 5 fasc. parte opposta). La Cassazione afferma infatti in tal senso che: “La fattura commerciale costituisce piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti, ove accettata anche tacitamente dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto” (Cass.Civ. Sez. II n.
26801/2019).
Il teste di parte opponente sig. ha reso dichiarazioni generiche ed Testimone_2 imprecise.
Nè il legale rappresentante della sig. CO NZ è comparso a rendere Parte_1
l'interrogatorio formale e pertanto può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art 232. cpc ciò , permette, valutato ogni ulteriore elemento, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, deve ritenersi l'infondatezza delle argomentazioni edotte dall'opponente circa la non debenza dell'importo portato dal decreto ingiuntivo attraverso il richiamo alla predetta normativa. Per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere interamente confermato e l'opponente condannato alla rifusione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza che sono liquidati, in applicazione dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1351/2017 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 39/2017, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
- condanna parte opponente, al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di 2500,00 euro, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
Brindisi, 21 febbraio 2025
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti