Articolo 15 della Legge 27 dicembre 2007, n. 246
Articolo 14
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12 gennaio 2008
Art. 15. 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nella relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo, di cui all' articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , uno schema relativo al triennio successivo all'esercizio di riferimento della suddetta relazione contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione e ad una valutazione delle modalita' con le quali le operazioni di tali istituzioni contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'art. 4,
della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):
"2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla
partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari
internazionali multilaterali. La relazione da' conto delle
politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti
nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle
banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi
multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni
assunte in merito dai rappresentanti italiani. La
relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il
contributo finanziario dell'Italia, il numero e la
qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione e'
inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al
comma 6 dell'art. 3.".
Entrata in vigore il 12 gennaio 2008