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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17326/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120219758228000 Consorzio_1.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130121709321000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150086288011000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160109368869000 CONCESSIONI GOVERNATIVE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170062231192000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170146420153000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075674819000 VARIE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12867/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato sei cartelle di pagamento, precisamente nn. 09720120219758228000, 09720130121709321000, 09720150086288011000, 09720160109368869000,
09720170062231192000 e 09720170146420153000,relative a tasse automobilistiche, canone RAI, ICI
2014, IPEF 2013 ed altro, nonché l'intimazione di pagamento 09720249075674819000, limitatamente ai debiti erariali, atti tutti prodromici all'atto di pignoramento presso terzi notificato il 26/08/2024, nella procedura esecutiva innanzi al giudice ordinario fascicolo 097/2024/196655, e ne ha chiesto l'annullamento, in quanto, dopo averne chiesto l'esibizione all'agenzia delle entrate, sarebbero state tutte notificate ex art. 140 c.p.c., ma manca agli atti la prova della raccomandata informativa, per cui la notifica è inesistente, inoltre la cartella n. 09720170062231192000 risulta notificata alla moglie del ricorrente in data 5/06/2017 e la cartella n.
09720170146420153000 risulta notificata la figlio del ricorrente in data 30/10/2017, senza la prova della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60, c. 1, lett. b-bis, del dPR 600/1973. Il ricorrente ha inoltre dedotto la prescrizione della pretesa tributaria avanzata;
che si è costituita l'Agenzia della Entrate – Riscossione che ha dedotto l'inammissibilità, infondatezza del ricorso, ritenuto peraltro generico e confuso, atteso che le cartelle sono state ritualmente notificate, giusti allegati e considerata altresì la rituale notifica di atti interruttivi, nessuna prescrizione risulta maturata;
che, comunque l'impugnativa avrebbe dovuto essere presentata in relazione agli atti precedentemente notificati;
che il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ribadito la nullità radicale della notificazione delle cartelle di pagamento 09720170062231192000 e 09720170146420153000, che si trasmette a tutti gli atti successivi di pertinenza;
ha inoltre contestato la rilevanza probatoria dei prospetti allegati. Quanto poi all'intimazione di pagamento n. 09720169061155340000 è stata prodotta da controparte per dimostrare l'effetto interruttivo della prescrizione in relazione alle cartelle nn. 09720120219758228000, emessa per tributo consorzio stradale, e 09720130121709321000, emessa per tributo I.C.I. Quanto poi ai solleciti e/o le intimazioni di pagamento nn. 09780201500033419000, 09720189070428517000 e 09780201900052260000 sono radicalmente nulli, in quanto l'Agenzia ha depositato le notifiche, ma non gli atti stessi, compromettendo il diritto di difesa. Quanto alle intimazioni di pagamento nn. 09720249066299308000 e
09720249066299308000, depositate da controparte, si evidenzia che manca totalmente la prova non solo dell'invio, ma soprattutto della ricezione della raccomandata informativa, assolutamente indispensabile per completare il procedimento notificatorio ex art. 140 cpc. Sussiste l'interesse a impugnare l'intimazione di pagamento 09720249075674819000, che è prodromica rispetto al PPT notificato al ricorrente il 26/08/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che la giurisprudenza ha affermato il principio che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna ai familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (in tal senso, ex multis, Cass. Sez.5, ord. n. 2377 del 27/01/2022 (Rv. 663662 - 01); che per quanto attiene agli atti impositivi notificati a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, “la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.
p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)”, così tra le molte, Cass. Sez. 5, Ord. n. 10131 del 28/05/2020, Rv.
657732 – 01; che pertanto, in considerazione degli allegati prodotti da parte resistente, la notifica della intimazione al pagamento qui impugnata risulta regolare e pertanto tutte le doglianze relative alle cartelle sottese avrebbero potuto essere fatte valere in tale sede;
che, pertanto, il presente ricorso, peraltro impugnativo dell'intera debenza tributaria, risulta inammissibile in quanto tardivamente proposto avverso detta intimazione di pagamento;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate giusto dispositivo
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO CINQUECENTO.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025 dal Giudice monocratico della Sezione
5 della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Il Giudice monocraticoElisabetta Rosi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17326/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120219758228000 Consorzio_1.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130121709321000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150086288011000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160109368869000 CONCESSIONI GOVERNATIVE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170062231192000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170146420153000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075674819000 VARIE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12867/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato sei cartelle di pagamento, precisamente nn. 09720120219758228000, 09720130121709321000, 09720150086288011000, 09720160109368869000,
09720170062231192000 e 09720170146420153000,relative a tasse automobilistiche, canone RAI, ICI
2014, IPEF 2013 ed altro, nonché l'intimazione di pagamento 09720249075674819000, limitatamente ai debiti erariali, atti tutti prodromici all'atto di pignoramento presso terzi notificato il 26/08/2024, nella procedura esecutiva innanzi al giudice ordinario fascicolo 097/2024/196655, e ne ha chiesto l'annullamento, in quanto, dopo averne chiesto l'esibizione all'agenzia delle entrate, sarebbero state tutte notificate ex art. 140 c.p.c., ma manca agli atti la prova della raccomandata informativa, per cui la notifica è inesistente, inoltre la cartella n. 09720170062231192000 risulta notificata alla moglie del ricorrente in data 5/06/2017 e la cartella n.
09720170146420153000 risulta notificata la figlio del ricorrente in data 30/10/2017, senza la prova della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60, c. 1, lett. b-bis, del dPR 600/1973. Il ricorrente ha inoltre dedotto la prescrizione della pretesa tributaria avanzata;
che si è costituita l'Agenzia della Entrate – Riscossione che ha dedotto l'inammissibilità, infondatezza del ricorso, ritenuto peraltro generico e confuso, atteso che le cartelle sono state ritualmente notificate, giusti allegati e considerata altresì la rituale notifica di atti interruttivi, nessuna prescrizione risulta maturata;
che, comunque l'impugnativa avrebbe dovuto essere presentata in relazione agli atti precedentemente notificati;
che il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ribadito la nullità radicale della notificazione delle cartelle di pagamento 09720170062231192000 e 09720170146420153000, che si trasmette a tutti gli atti successivi di pertinenza;
ha inoltre contestato la rilevanza probatoria dei prospetti allegati. Quanto poi all'intimazione di pagamento n. 09720169061155340000 è stata prodotta da controparte per dimostrare l'effetto interruttivo della prescrizione in relazione alle cartelle nn. 09720120219758228000, emessa per tributo consorzio stradale, e 09720130121709321000, emessa per tributo I.C.I. Quanto poi ai solleciti e/o le intimazioni di pagamento nn. 09780201500033419000, 09720189070428517000 e 09780201900052260000 sono radicalmente nulli, in quanto l'Agenzia ha depositato le notifiche, ma non gli atti stessi, compromettendo il diritto di difesa. Quanto alle intimazioni di pagamento nn. 09720249066299308000 e
09720249066299308000, depositate da controparte, si evidenzia che manca totalmente la prova non solo dell'invio, ma soprattutto della ricezione della raccomandata informativa, assolutamente indispensabile per completare il procedimento notificatorio ex art. 140 cpc. Sussiste l'interesse a impugnare l'intimazione di pagamento 09720249075674819000, che è prodromica rispetto al PPT notificato al ricorrente il 26/08/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che la giurisprudenza ha affermato il principio che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna ai familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (in tal senso, ex multis, Cass. Sez.5, ord. n. 2377 del 27/01/2022 (Rv. 663662 - 01); che per quanto attiene agli atti impositivi notificati a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, “la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.
p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)”, così tra le molte, Cass. Sez. 5, Ord. n. 10131 del 28/05/2020, Rv.
657732 – 01; che pertanto, in considerazione degli allegati prodotti da parte resistente, la notifica della intimazione al pagamento qui impugnata risulta regolare e pertanto tutte le doglianze relative alle cartelle sottese avrebbero potuto essere fatte valere in tale sede;
che, pertanto, il presente ricorso, peraltro impugnativo dell'intera debenza tributaria, risulta inammissibile in quanto tardivamente proposto avverso detta intimazione di pagamento;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate giusto dispositivo
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO CINQUECENTO.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025 dal Giudice monocratico della Sezione
5 della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Il Giudice monocraticoElisabetta Rosi