Ordinanza cautelare 20 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03909/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15470/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15470 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Clarice Ilia Del Sasso, elettivamente domiciliato in Roma, via Vittoria Colonna n. 27 presso lo studio dell’Avvocato, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, in persona del Questore p. t., Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Roma in data 12 settembre 2022, notificato in data 20 settembre 2022, con cui la Questura riscontrava la memoria depositata dal ricorrente, in data 6 settembre 2022, a seguito di notifica della comunicazione, ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, irrogando al ricorrente la misura del d.a.spo.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura Roma e Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026, il dott. AZ BE e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – In data 5 marzo 2022, in occasione di una partita di calcio Under 19, tra la Polisportiva “Achillea” e la S.S. “Torre Angela”, presso il campo sportivo sito in Roma, via Sibilla Aleramo, il ricorrente, in qualità di giocatore della S.S. “Torre Angela”, partecipava all’incontro di Campionato e veniva coinvolto in un diverbio con un giocatore della squadra rivale, che dava origine a un tafferuglio.
In data 1° settembre 2022, il ricorrente riceveva notifica di una comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, con la quale era informato dell’avvio del procedimento amministrativo, volto all’emissione della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni sportive (d.a.spo.). Detta comunicazione precisava che gli atti inerenti al procedimento erano sottratti al diritto di accesso documentale, ai sensi del D.M. 10 maggio 1994, in attuazione dell’art. 24, comma 2, legge n. 241/1990.
Nel termine previsto, in data 6 settembre 2022, il ricorrente faceva pervenire, tramite il suo difensore, una memoria difensiva, per ricostruire il fatto, come svoltosi, e analizzare il contenuto di una denuncia-querela sporta dal padre di un giovane calciatore, nonché le dichiarazioni rese in sede di SIT dal custode del campo, dal dirigente della società “Achillea” e dall’arbitro della partita. Allegava un video amatoriale dell’incontro, dal quale evincere de visu la dinamica dei fatti.
Sennonché, in data 20 settembre 2022, era notificato al ricorrente il provvedimento questorile n. -OMISSIS- di divieto per due anni, a far data dalla notifica, di accesso all’interno di stadi e impianti sportivi del territorio nazionale.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 17.11.2022 e depositato il 09.12.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge con riferimento all’art. 10-bis legge n. 241/1990; lesione del diritto di difesa; eccesso di potere per difetto di istruttoria; omissione della motivazione, motivazione apparente; 2) violazione di legge per difetto dei presupposti richiesti dall’art. 6 legge n. 401/1989; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione; 3) violazione dell’art. 6 comma 1, legge n. 401/1989, comma 1, e legge n. 377 del 2001; eccesso di potere per difetto e manifesta indeterminatezza del provvedimento in ordine all’esatta indicazione dei luoghi a cui è inibito l’accesso; violazione dei principi costituzionali in relazione a diritti fondamentali della persona; violazione del principio di legalità, carenza assoluta di motivazione; 4) violazione dell’art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere, trattandosi di atti indispensabili a garantire la possibilità di tutela giurisdizionale.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 408 del 20.01.2023, è disposta la rinnovazione della notifica del ricorso.
Con successiva ordinanza n. 1562 del 16.03.2023, è respinta la domanda cautelare del ricorrente.
All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica per lo smaltimento dell’arretrato, il Presidente rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione di improcedibilità del ricorso. Parte ricorrente deduce sul punto. La causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse.
III – La misura impugnata ha ormai perso di efficacia. Stante l’assenza di una specifica domanda risarcitoria, l’interesse del ricorrente a vedere deciso il gravame è insussistente.
IV - Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, per il sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 27 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AZ BE, Presidente, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.