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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, e vertente
TRA
C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato ed assistito, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Gargiulo (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Del Rione C.F._2
Sirignano n. 10;
E
, C.F. , nata a [...] il [...]; rappresentata Controparte_1 C.F._3 ed assistita, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo de Silva (C.F. ), presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 10;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTOREEX LEGE pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha, in data 11 giugno 2025, reso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 22 maggio 2025, i ricorrenti, innanzi generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 16 giugno 1973, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile di quel comune con Atto n. 216, Parte II, Anno 1973; che, avevano optato per il regime della comunione dei beni;
che, dalla unione coniugale nascevano tre figli -
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2 Per_3
Napoli il 21.05.1979); che, i predetti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, a loro volta, avevano formato propri nuclei familiari, trasferendosi altrove;
che, era venuta meno tra essi coniugi la comunione materiale e spirituale, tale da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale.
Tanto premesso, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni riportate in ricorso.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata”, ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c., ribadendo, con le note di trattazione scritta il 27 ottobre 2025, la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile non essendo stata avanzata dalle parti domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
pagina 2 di 4 “a) I coniugi vivranno separatamente;
più precisamente, la sig.ra continuerà a vivere presso CP_1
l'attuale abitazione in Casoria (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 24, laddove il marito si trasferirà altrove, fermo l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
b) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per la qual cosa nessuno dovrà versare alcunché in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
c) In ragione della decisione oggi assunta di separarsi consensualmente, anche al fine di risolvere tutte le questioni patrimoniali tra i coniugi, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. si obbliga a trasferire, in favore della Parte_1 moglie, sig.ra , nei termini e con le modalità di seguito precisate, il diritto di piena Controparte_1 proprietà sull'immobile di seguito descritto, e, precisamente:
• Appartamento facente parte del fabbricato sito in Casoria (NA) alla Principe di Piemonte n. 24, riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune con i seguenti dati catastali: Fl.
4 - part.lla 638 - sub 17 - cat. A/3 - cl.
3 - r.c. euro 280,18. Per effetto di quanto sopra, la sig.ra , già Controparte_1 proprietaria del 50% di detto immobile, ne diverrà unica ed esclusiva proprietaria. L'atto che si renderà necessario per dare luogo ai trasferimenti che precedono nonché alla costituzione dei diritti sopra indicati, sarà rogato entro dieci giorni dalla emissione del provvedimento di omologa e/o nulla osta della competente Autorità a ministero del professionista che le parti indicheranno di comune accorso tra loro, con l'intesa che le relative spese, cederanno ad esclusivo carico del sig. , Parte_1 essendosi tenuto conto di ciò nel raggiungimento delle sopra riportate intese. A tal proposito, le parti, sin d'ora, dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni di cui all'art. 19 della L. 74/87, conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.99 e, conseguentemente, i relativi atti saranno esenti da qualsivoglia tipo di tassazione;
d) Nulla dovrà essere versato in favore dei figli per essere, quest'ultimi, come detto, economicamente autosufficienti;
e) le parti hanno già risolto le questioni patrimoniali tra loro pendenti per la qual cosa dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
f) Nulla per le spese che restano compensate tra le parti sottoscrivendo il presente accordo i difensori per rinunzia alla solidarietà prevista dalla vigente L.P..”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, tenuto conto della natura obbligatoria del patto sub capo c) delle stesse, essendo conformi alla legge e non contrarie a norme imperative.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale di (nato a [...] il Parte_1
26.12.1949) e (nata a [...] il [...]) ai sensi dell'art. 151, Controparte_1 comma 1, cod. civile;
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (Atto n. 216, Parte II, Serie A, Sez. Z -
Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1973) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, e vertente
TRA
C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato ed assistito, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Gargiulo (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Del Rione C.F._2
Sirignano n. 10;
E
, C.F. , nata a [...] il [...]; rappresentata Controparte_1 C.F._3 ed assistita, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo de Silva (C.F. ), presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 10;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTOREEX LEGE pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha, in data 11 giugno 2025, reso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 22 maggio 2025, i ricorrenti, innanzi generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 16 giugno 1973, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile di quel comune con Atto n. 216, Parte II, Anno 1973; che, avevano optato per il regime della comunione dei beni;
che, dalla unione coniugale nascevano tre figli -
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2 Per_3
Napoli il 21.05.1979); che, i predetti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, a loro volta, avevano formato propri nuclei familiari, trasferendosi altrove;
che, era venuta meno tra essi coniugi la comunione materiale e spirituale, tale da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale.
Tanto premesso, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni riportate in ricorso.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata”, ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c., ribadendo, con le note di trattazione scritta il 27 ottobre 2025, la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile non essendo stata avanzata dalle parti domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
pagina 2 di 4 “a) I coniugi vivranno separatamente;
più precisamente, la sig.ra continuerà a vivere presso CP_1
l'attuale abitazione in Casoria (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 24, laddove il marito si trasferirà altrove, fermo l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
b) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per la qual cosa nessuno dovrà versare alcunché in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
c) In ragione della decisione oggi assunta di separarsi consensualmente, anche al fine di risolvere tutte le questioni patrimoniali tra i coniugi, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. si obbliga a trasferire, in favore della Parte_1 moglie, sig.ra , nei termini e con le modalità di seguito precisate, il diritto di piena Controparte_1 proprietà sull'immobile di seguito descritto, e, precisamente:
• Appartamento facente parte del fabbricato sito in Casoria (NA) alla Principe di Piemonte n. 24, riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune con i seguenti dati catastali: Fl.
4 - part.lla 638 - sub 17 - cat. A/3 - cl.
3 - r.c. euro 280,18. Per effetto di quanto sopra, la sig.ra , già Controparte_1 proprietaria del 50% di detto immobile, ne diverrà unica ed esclusiva proprietaria. L'atto che si renderà necessario per dare luogo ai trasferimenti che precedono nonché alla costituzione dei diritti sopra indicati, sarà rogato entro dieci giorni dalla emissione del provvedimento di omologa e/o nulla osta della competente Autorità a ministero del professionista che le parti indicheranno di comune accorso tra loro, con l'intesa che le relative spese, cederanno ad esclusivo carico del sig. , Parte_1 essendosi tenuto conto di ciò nel raggiungimento delle sopra riportate intese. A tal proposito, le parti, sin d'ora, dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni di cui all'art. 19 della L. 74/87, conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.99 e, conseguentemente, i relativi atti saranno esenti da qualsivoglia tipo di tassazione;
d) Nulla dovrà essere versato in favore dei figli per essere, quest'ultimi, come detto, economicamente autosufficienti;
e) le parti hanno già risolto le questioni patrimoniali tra loro pendenti per la qual cosa dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
f) Nulla per le spese che restano compensate tra le parti sottoscrivendo il presente accordo i difensori per rinunzia alla solidarietà prevista dalla vigente L.P..”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, tenuto conto della natura obbligatoria del patto sub capo c) delle stesse, essendo conformi alla legge e non contrarie a norme imperative.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale di (nato a [...] il Parte_1
26.12.1949) e (nata a [...] il [...]) ai sensi dell'art. 151, Controparte_1 comma 1, cod. civile;
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (Atto n. 216, Parte II, Serie A, Sez. Z -
Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1973) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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