Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 531/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Fulvia De Luca Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da
Parte_1
Nata a NOAKHALI (BANGLADESH) il 01/01/1993
Residente VIA ORTICA,10 MILANO ITALIA
Codice fiscale C.F._1
Con l'avv. CHANTAL COPPO ricorrente contro
CP_1
Nato a NOAKHALI (BANGLADESH) il 01/01/1983
Residente VIA PAOLO DIACONO,1 MILANO ITALIA
Codice fiscale
C.F._2
Con gli avv.ti FEDERICO LUIGI
RENA E LORENZO BONOMO
Resistente
pagina 1 di 16
Avvocato Lucia Mella, Curatore Speciale del Minore (nato il [...]) Persona_1
Coniugi sposati a NOAKHALI (BANGLADESH) il 23/06/2013
-con figli
(nato il [...]) Persona_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni precisate all'udienza del 27.11.2024 con richiesta di pronuncia parziale sullo status
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 17.12.2021 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente
, premesso di aver contratto matrimonio con in data 23.06.2013 in Parte_1 CP_1
AN (come da Certificato di Matrimonio datato 02.09.2020 rilasciato dal Consolato Generale della Repubblica del AN di Milano in atti), dalla cui unione coniugale è nato il figlio
[...]
(nato in data [...]), ha chiesto al Tribunale di adito di pronunciare la separazione Per_1 personale dei coniugi;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, l'importo omnicomprensivo mensile di Euro 500,00 ed a titolo di mantenimento del coniuge, l'importo mensile di Euro 200,00.
Il Presidente f.f., con decreto del 18/01/2022, ha fissato l'udienza del 30/03/2022 per la comparizione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 18.03.2022 si è costituito il resistente che ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a CP_1 Parte_1
vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto con addebito della predetta separazione a Pt_1 pagina 2 di 16 ; di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, Pt_1
l'importo mensile di Euro 200,00 e l'importo annuale di Euro 680,00 a titolo di pagamento della mensa scolastica annuale del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Linee
Guida della Corte d'Appello di Milano del 14/11/2017. Ha domandato, infine, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente in suo favore.
All'udienza del 30.03.2022, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha sentito le parti.
All'esito, il Presidente f.f., ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e mandato alla Cancelleria per l'acquisizione urgente degli atti relativi ai giudizi avanti al Tribunale per i minorenni di Milano, n. r.g. 1317/21 e n. r.g. 2761/21 promossi dal PM ex art. 333 c.c.., rinviando per i medesimi incombenti all'udienza presidenziale del 18 maggio 2022 ore 10.00 ed onerando la parte più diligente del deposito degli atti del TM ove in loro possesso.
Il Presidente f.f.,a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.05.2022, con l'ordinanza resa in data 19.05.2022 ha così provveduto:
“letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta;
visto il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 13 maggio 2022 che ha limitato la responsabilità genitoriale delle parti ed affidato il figlio minore , nato il Persona_1
1/2/17, al comune di Milano, incaricando i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di completare gli accertamenti delegati con provvedimento provvisorio del 9/7/21, di valutare il più idoneo collocamento per il minore, allo stato da mantenersi presso la madre, e di regolamentare la frequentazione paterna secondo le modalità più tutelanti per il minore medesimo, comunque, almeno inizialmente in spazio neutro;
sentite le parti ed i rispettivi difensori;
rilevato che le parti hanno concordemente riferito che il figlio minore vive con la madre nella ex casa familiare e che, attualmente, il padre vede il figlio quotidianamente, per diverse ore al giorno, presso il negozio di cui è titolare e che ivi il minore è accompagnato dalla madre che si trattiene con lui per tutto il tempo;
ritenuta la necessità, stante la divergente ricostruzione delle parti in ordine ai fatti legati alla vicenda separativa in corso, anche in considerazione delle gravi reciproche accuse che le parti medesime si sono mosse, con denunce reciproche di fatti penalmente rilevanti, di disporre un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare in oggetto, al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze genitoriali delle parti ed all'individuazione del regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore;
pagina 3 di 16 ritenuto che, nelle more degli accertamenti delegati, debba provvedersi in conformità al decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni sopra richiamato;
rilevato che dalle allegazioni contenute negli atti introduttivi del giudizio risulta che la casa familiare ove la ricorrente vive unitamente al figlio minore è condotta in locazione con contratto intestato a terzi (al socio del resistente) e che, allo stato, non risulta alcuna morosità;
evidenziato, pertanto, che la ricorrente non sopporta, allo stato, alcun onere abitativo, mentre il resistente ha riferito di avere una stanza in affitto al canone mensile di Euro 350,00;
rilevato, altresì, che il padre ha riferito di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 200,00 al mese;
richiamato l'art. 708 c.p.c., provvedendo in via provvisoria ed urgente;
riservata al prosieguo del giudizio ogni diversa ed ulteriore valutazione e provvedimento;
P.Q.M.
1) Richiama l'autorizzazione per i coniuge a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto:;
2) Provvede in conformità al decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 13 maggio 2022, mantenendo, allo stato, il minore collocato presso la madre;
3) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, effettuino con urgenza un'accurata indagine psicosociale sulla situazione del nucleo familiare, sulla condizione di benessere psicofisico del minore , Persona_1
nato il [...], e sulla qualità della relazione intrattenuta dallo stesso con ciascun genitore, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze genitoriali delle parti ed all'individuazione del regime di affidamento e di collocamento maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore;
4) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, attuino con urgenza la presa in carico del nucleo familiare in oggetto con avvio, anche previa valutazione psicodiagnostica dei genitori e del minore, di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di sostegno alla genitorialità e di tipo psicologico/psicoterapico ed educativo, in favore del minore e dei genitori, nell'interesse prioritario del minore medesimo;
5) dà incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, di regolamentare frequentazione paterna con le modalità maggiormente tutelanti per il minore e rispondenti all'interesse prioritario dello stesso;
6) invita i genitori a collaborare, nell'interesse del figlio, con i Servizi Sociali e ad attenersi alle pagina 4 di 16 indicazioni dagli stessi fornite, avvertendoli che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per il minore, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
7) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, mediante il versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo di cui da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate, da provarsi documentalmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nomina Giudice istruttore sé stesso.
Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 16 novembre 2022 che verrà tratta con modalità cartolare, assegnando alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note di trattazione scritta con istanze per la prosecuzione del giudizio.
Assegna alla parte ricorrente termine sino al 15 settembre 2022 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;
Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e pagina 5 di 16 trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2
c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui all'art. 38 e167 c.p.c. e che oltre lo stesso temine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
Dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano trasmettano al Tribunale relazione sugli accertamenti ed interventi delegati entro il 30 ottobre 2022, immediatamente segnalando ogni situazione di pregiudizio per il minore che richieda l'intervento della AG,
manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M.
SI COMUNICHI con urgenza alle parti ed ai Servizi Sociali del comune di Milano”.
I Servizi Sociali e Specialistici delegati hanno provveduto a depositare la relazione di aggiornamento in data 3.10.2022.
Parte ricorrente ha depositato memoria integrativa in data 15.09.2022 chiedendo di mantenere l'affidamento all'Ente del minore con collocamento presso di sé e regolamentazione Persona_1
della frequentazione paterna con obbligo a carico del resistente del versamento di un assegno di mantenimento per il figlio della somma mensile di Euro 300,00.
Il resistente ha depositato memoria di costituzione in data 05.11.2022 insistendo nelle domande formulate.
Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c. c.p.c., con l'ordinanza resa in data 15.02.2023, richiamati i precedenti provvedimenti, ha così provveduto:
“…….Viste le note di trattazione scritta dei procuratori delle parti che hanno chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.;
vista la relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario che hanno riferito che sono ancora in corso gli accertamenti delegati;
Il Giudice Richiamata integralmente l'ordinanza presidenziale del 19 maggio 2022, sollecita i Servizi
Sociali del comune di Milano, Ente affidatario del minore, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, all'urgente completamento degli accertamenti ed approfondimenti psicodiagnostici delegati, con tempestivo avvio di tutti gli interventi dettagliatamente descritti nell'ordinanza sopra richiamata, in favore delle parti e del minore, pagina 6 di 16 nell'interesse prioritario dello stesso;
dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, trasmettano al
Tribunale entro e non oltre il 10 febbraio 2023 la relazione di aggiornamento su tutti gli accertamenti ed interventi delegati con l'ordinanza del 19 maggio 2022, segnalando ogni situazione di pregiudizio per il minore che richieda l'intervento di questa A.G.;
Assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; riserva all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. ogni provvedimento;
manda alla cancelleria per la trasmissione del fascicolo alla scadenza del suddetto termine.
Si comunichi con urgenza alle parti ed ai Servizi Sociali del comune di Milano”;
lette le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dai procuratori delle parti;
ritenuto che i capitoli di prova formulati da parte resistente siano generici e valutativi e, dunque, non ammissibili;
esaminata la relazione trasmessa dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario in data 10/2/23 dalla quale è emersa la preoccupante situazione del nucleo familiare in oggetto e, in particolare, del minore esposto all'accesa conflittualità tra i genitori, con reciproche denunce di fatti Persona_1
astrattamente penalmente rilevanti e ripetuti interventi delle Forze dell'Ordine;
rilevato, in particolare, che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno riscontrato la situazione di grave pregiudizio cui è esposto il minore con incapacità dei genitori di soddisfare i bisogni di accudimento anche primario del minore medesimo: la scuola ha segnalato criticità nell'igiene del Per_ bambino;
è stato visitato dal pediatra solo due volte dal suo arrivo in Italia, nonostante le evidenti difficoltà del minore per le quali è stata già effettuata, su richiesta del Consultorio, una prima visita neuropsichiatrica con diagnosi di ritardo cognitivo del minore medesimo che non mostra competenze adeguate all'età ed inserimento nelle liste di attesa per ulteriori approfondimenti psicodiagnostici;
la madre, portatrice di rilevanti fragilità anche per scarsa conoscenza della lingua italiana e contesto socio culturale in cui è inserita che non le consentono di accedere alle strutture ed ai servizi tutela, si è mostrata molto affaticata sia dal punto di vista fisico che psicologico, situazione aggravata dallo stato di attuale gravidanza della donna;
il padre ha riferito ai Servizi di non essere in condizione di occuparsi nella quotidianità del figlio e non esiste una rete familiare di protezione;
rilevato che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno, dunque, suggerito il collocamento dello stesso, unitamente alla madre, in una comunità anche al fine di meglio osservare le competenze genitoriali della madre e consentire, comunque, alla stessa di acquisire maggiori competenze che le consentirebbero di meglio orientarsi e di accedere alla rete dei servizi;
pagina 7 di 16 evidenziato, in sintesi, che le gravi ed evidenti fragilità di entrambi i genitori e l'accesa conflittualità tra gli stessi sia causa di grave pregiudizio per il minore le cui esigenze di accudimento, anche primarie, non risultano adeguatamente e sufficientemente soddisfatte;
ritenuto, dunque, l'assoluta urgenza, a tutela del minore, del collocamento dello stesso, preferibilmente unitamente alla madre ove consenziente, in una comunità, con delega ai Servizi
Sociali dell'Ente affidatario di regolamentare con le modalità e tempi maggiormente tutelanti e rispondenti ai prioritari interessi dello stesso la frequentazione paterna ed anche materna ove la madre rifiuti l'inserimento e/o abbandoni il progetto;
ritenuto, altresì, che la complessità della vicenda in esame ed il conflitto tra i due genitori in relazione al riconoscimento delle esigenze emotive ed affettive del figlio minore, imponga la nomina di un curatore speciale;
ritenuto, infatti, necessario individuare un soggetto terzo che possa essere garante dell'interesse e della posizione sostanziale e processuale del minore, considerata, nell'attualità, l'incapacità dei due genitori di adeguatamente tutelarlo dalle modalità altamente disfunzionali che caratterizzano la loro relazione e di comprenderne i bisogni;
evidenziato, infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale (Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 n.
83), che il Giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace, precisando che, alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Consulta, la nomina de qua prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal giudice. L'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce, infatti, che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio. E più di recente la Suprema Corte non solo ha chiarito che la sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio (Cass. Sez. I 11.5.2018 n. 11554), ma ha evidenziato la necessità della nomina del curatore speciale nelle ipotesi di provvedimenti anche limitativi della responsabilità genitoriale (Cass. Sez. I
pagina 8 di 16 5.5.2021 n. 11786; Cass. Sez. I 26.3.2021 n. 8627; Cass. Sez. I 25.1.2021 n. 1471);
rammentato, quanto al profilo processuale, che il minore è considerato da tempo dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238;
Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 dicembre 2013 n. 27729) portatore d'interessi propri ed è qualificabile, quindi, come parte in senso sostanziale del processo, sì che nelle ipotesi di conflitto di interesse con i genitori, come quello che ben può ravvisarsi in questo caso, data la particolare situazione già sopra ben evidenziata, la tutela della posizione del minore può essere in concreto attuata soltanto se il medesimo sia autonomamente rappresentato e difeso anche in giudizio;
ritenuto che, per tali ragioni, deve essere nominato a un curatore speciale che possa Persona_1
assumere il compito di rappresentarlo e tutelarlo in questa delicata fase processuale di completamento degli approfondimenti psicodiagnostici, di collocamento in struttura comunitaria e di avvio degli interventi di sostegno e dei percorsi terapeutici ritenuti necessari, in modo da assicurarne l'adozione e l'attuazione; il Curatore Speciale dovrà, inoltre, monitorare le condizioni di benessere psicofisico del minore, nonché monitorare e promuovere l'auspicabile percorso di rasserenamento delle relazioni all'interno del nucleo familiare, attentamente monitorando la qualità della relazione genitori-figlio;
il curatore speciale - qui nominato nella persona dell'avvocato dell'avv. Lucia Mella del Foro di
Milano - dovrà rappresentare il minore anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale (Cass. Sez. II 3.1.2019 n. 9);
P.Q.M.
1) rigetta le istanze di prova orale avanzate;
2) dispone il collocamento urgente del minore preferibilmente unitamente alla madre Persona_1
ove consenziente, in una comunità;
3) delega ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario la regolamentazione con le modalità e tempi maggiormente tutelanti e rispondenti ai prioritari interessi del minore la frequentazione paterna ed anche materna ove la madre rifiuti l'inserimento e/o abbandoni il progetto;
4) sollecita i Servizi Sociali del comune di Milano, Ente affidatario del minore, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, all'urgente completamento degli accertamenti ed approfondimenti psicodiagnostici delegati, con tempestivo avvio di tutti gli interventi dettagliatamente descritti nell'ordinanza sopra richiamata, in favore delle parti e del minore,
pagina 9 di 16 nell'interesse prioritario dello stesso;
5) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, trasmettano al Tribunale entro e non oltre il 30 aprile 2023 la relazione di aggiornamento su tutti gli accertamenti ed interventi delegati con l'ordinanza del 19 maggio 2022, riferendo sul progetto di inserimento comunitario mamma-bambino, nonché segnalando ogni situazione di pregiudizio per il minore che richieda l'intervento di questa A.G.;
6) ribadisce l'invito ai genitori a collaborare, nell'interesse del figlio, con i Servizi Sociali e ad attenersi alle indicazioni dagli stessi fornite, avvertendoli che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per il minore, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
7) Nomina in favore del minore , nato il [...] un Curatore Speciale, individuato nella Persona_1 persona dell'avvocato Lucia Mella del Foro di Milano, che dovrà rappresentare il minore, e che, in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, dovrà seguire, promuovere e garantire il completamento degli approfondimenti psicodiagnostici in corso, il positivo inserimento comunitario del minore, unitamente alla madre, l'attivazione/prosecuzione degli interventi di sostegno piscologico/psicoterapico ed educativi delegati, verificandone l'andamento; il Curatore Speciale dovrà, inoltre, monitorare le condizioni di benessere psicofisico del minore, nonché monitorare e promuovere l'auspicabile percorso di rasserenamento delle relazioni all'interno del nucleo familiare, attentamente monitorando la qualità della relazione genitori-figlio;
8) assegna al Curatore Speciale termine fino al 15 marzo 2023 per costituirsi in giudizio;
9) conferma, per il resto, l'ordinanza del 19 maggio 2022;
10) manda alla Cancelleria per l'acquisizione degli atti del procedimento eventualmente pendente avanti il Tribunale per i Minorenni in relazione al minore , nato il [...]; Persona_2
11) manda alla cancelleria per la richiesta al PM ordinario addetto agli Affari Civili di acquisizione e trasmissione degli atti ex art. 64 bis disp. Att. c.p.p..
12) rinvia per ulteriore trattazione all'udienza del 10 maggio 2023 ore 10.30
Si comunichi con urgenza alle parti, al Curatore Speciale del minore, avv. Lucia Mella, ed ai
Servizi Sociali del comune di Milano”.
Con la comparsa del 27.02.2023, il Curatore Speciale avv. Lucia Mella si è costituita in giudizio riservandosi di formulare le proprie conclusioni all'esito dell'udienza del 10.05.2023.
Acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e Specialistici delegati, il Giudice
pagina 10 di 16 Istruttore, con l'ordinanza resa in data 13.03.2023 ha così provveduto:
“Il Giudice dott. Fulvia De Luca,
vista la comunicazione dei Servizi Sociali del comune di Milano trasmessa il 13 marzo 2023, con richiesta di autorizzazione all'utilizzo della Forza Pubblica per attuare il collocamento del minore in comunità; Persona_1
richiamato integralmente il provvedimento del 15/2/2023;
P.Q.M.
Conferma il provvedimento del 15 febbraio 2023 per il collocamento del minore , Persona_1
preferibilmente con la madre ove disponibile, in comunità con l'ausilio ed il coinvolgimento del
Servizio Pronto Intervento Minori e del Curatore Speciale del minore e, solo in caso di assoluta necessità, con l'ausilio della Forza Pubblica, comunque, con l'adozione di tutte le cautele a tutela del minore. Si comunichi con urgenza alle parti, al Curatore Speciale avv. Lucia Mella, ed ai Servizi
Sociali del comune di Milano”.
Il Giudice Istruttore, con l'ordinanza resa in data 4.04.2023 ha così provveduto:
“lette le note del Curatore Speciale del 31 marzo 2023;
rilevato che il minore è stato collocato in comunità, mentre la madre ha rifiutato l'inserimento;
ritenuto che vada immediatamente avviata la frequentazione materna e paterna, con regolamentazione di ampi spazi di frequentazione con i tempi e le modalità maggiormente tutelanti e rispondenti ai prioritari interessi del minore;
P.Q.M.
Dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano, Ente affidatario del minore, provvedano ad immediatamente riavviare la frequentazione materna e paterna, con regolamentazione di ampi spazi di frequentazione con i tempi e le modalità maggiormente tutelanti e rispondenti ai prioritari interessi del minore;
dispone che i Servizi Sociali trasmettano al Tribunale, entro il 30 aprile 2023, una relazione di aggiornamento sulle condizioni psicofisiche del minore e sull'inserimento dello stesso nella struttura comunitaria, sulle attuali modalità di frequentazione genitori-figlio, sull'esito degli accertamenti psicodiagnostici delegati ai Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, soprattutto con riferimento agli approfondimenti sulle condizioni psicofisiche del minore presso la
Neuropsichiatria infantile, nonché sull'andamento di tutti gli interventi già delegati con provvedimento del 15 febbraio 2023 che si richiama integralmente;
conferma l'udienza del 10 maggio 2023 ore 10.30. pagina 11 di 16 Si comunichi con urgenza ai Servizi Sociali del comune di Milano, alle parti ed al Curatore
Speciale, avv. Lucia Mella”.
Acquisite le periodiche relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e Specialistici Delegati, il
Giudice Istruttore, all'esito dell'udienza del 10.05.2023, ha così provveduto:
“Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, completino tutti gli accertamenti delegati ed in particolare Per_ attuino la presa in carico del minore presso l'UONPIA, relazionando entro il 30 settembre 2023 sulla condizione del nucleo familiare in oggetto, sulla condizione di benessere psicofisico del minore, sulla qualità della relazione tra il minore e ciascun genitore e sull'andamento degli incontri tra gli stessi. Rinvia per esame ed ulteriore trattazione all'udienza del 11 ottobre 2023 ore 12.45.
Si comunichi con urgenza ai Servizi Sociali del comune di Milano”.
Depositate dai Servizi Sociali e Specialistici delegati le periodiche relazioni di aggiornamento, il
Giudice Istruttore, all'udienza del 11.10.2023, dopo aver sentito le parti ha così provveduto:
“Richiamate le precedenti ordinanze del 19 maggio 2022 e del 15 febbraio 2023 dispone che i Servizi
Sociali ed i Servizi Specialistici dell'ASST, nuovamente verificata la disponibilità dei genitori, completino con urgenza gli accertamenti ed approfondimenti già dettagliatamente delegati,
Per_ immediatamente attuando la presa in carico di presso l' per l'avvio degli interventi di CP_2 logopedia e per l'attivazione di un sostegno scolastico, proseguendo nel sostegno psicologico già avviato presso il Consultorio Familiare;
conferma, per il resto, quanto già disposto con le ordinanze sopra richiamate;
assegna ai Servizi Sociali del comune di Milano ed ai Servizi Specialistici dell'ASST termine fino al
28 febbraio 2024 per la trasmissione delle relazioni sugli accertamenti ed interventi in corso;
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 19 maggio 2022, revoca il contributo paterno al Per_ mantenimento di con decorrenza dalla mensilità del suo collocamento in comunità;
rinvia per esame e trattazione all'udienza del 13 marzo 2024 ore 12.45.
Si comunichi con urgenza ai Servizi Sociali ed ai Servizi Specialistici dell'ASST.
Chiede al PM di trasmettere gli atti ostensibili del procedimento penale a carico di Pt_1 nata il [...] (cf )”.
[...] C.F._1
Il Giudice Istruttore, all'esito dell'udienza del 13.03.2024, ha così provveduto:
“ - assegna termine sino al 11 luglio 2024 ai Servizi Sociali e Specialistici dell' Ente affidatario per pagina 12 di 16 completare la valutazione sulla idoneità genitoriale e per depositare una relazione contenente un Per_ progetto complessivo di sostegno al nucleo con individuazione di una famiglia affidataria per con espressa indicazione delle caratteristiche della famiglia medesima sulla base delle concrete ed attuali esigenze del minore;
individuazione degli interventi di sostegno ancora necessari per i genitori e per il minore;
indicazione delle modalità e tempi di frequentazione del minore con ciascun genitore anche tenuto conto delle disponibilità manifestate dai genitori all'odierna udienza e dell'andamento degli interventi in atto sul minore e degli incontri con i genitori.
- fissa udienza per esame e trattazione al 22 luglio 2024 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note di trattazione da depositarsi entro le ore 12:00 del 22 luglio 2024 contenenti le osservazioni alla relazione dei Servizi Sociali e conclusioni”.
Il Giudice Istruttore, all'udienza cartolare del 22.07.2024, ha così provveduto:
“viste le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale del minore;
lette le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario e dai
Servizi Specialistici dell'ASST in data 11/724, 16/7/24 e 19/7/24; considerata la positiva evoluzione della situazione del minore all'interno della Comunità in cui è inserito, con miglioramento delle sue capacità di relazionarsi con i pari soprattutto in ambito scolastico;
considerate, invece, le persistenti gravi carenze dei genitori nella capacità di relazionarsi
Per_ con il figlio minore che rendono, allo stato, non attuabile il reinserimento di nel contesto familiare abitativo dei medesimi;
evidenziato che è ancora in corso il procedimento penale a carico della madre del minore per maltrattamenti nei confronti del minore medesimo e del coniuge;
evidenziato che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, sulla base di valutazioni condivise dal Curatore Per_ Speciale del minore medesimo, hanno indicato come necessario il temporaneo inserimento di in una famiglia affidataria che possa sostenerlo nel complesso percorso riabilitativo sanitario avviato, nell'acquisizione di competenze e nella crescita affettivo relazionale;
ritenuto, pertanto, di dare incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di provvedere all'individuazione della famiglia Per_ affidataria con le caratteristiche di cui al progetto elaborato in favore di nella relazione del
11/7/24, avviando il percorso di conoscenza e di approfondimento con le persone che si rendono disponibili all'affido;
ritenuto che
il progetto elaborato dall'Ente affidatario in favore del minore renda necessario mantenere in istruttoria il presente procedimento al fine di verificare e valutare, una volta individuata la possibile famiglia affidataria, la rispondenza del progetto medesimo, nell'attualità, agli interessi del minore, anche tenuto conto dell'andamento degli interventi in corso in favore dei genitori e degli incontri tra gli stessi ed il minore;
pagina 13 di 16 nonché, successivamente, di eventualmente attentamente monitorare sia il momento di passaggio Per_ dalla Comunità alla famiglia affidataria che le fasi dell'inserimento di nel nuovo contesto familiare;
ritenuto che
, nelle more, vadano confermate tutte le deleghe conferite ai Servizi Sociali e
Per_ Specialistici dell'Ente affidatario, con prosecuzione della presa in carico di da parte dell' e di tutti gli interventi di sostegno al nucleo finalizzati all'acquisizione da parte dei CP_3
genitori di competenze sufficientemente adeguate alla cura e gestione del figlio minore, nell'ottica di un progressivo rafforzamento della relazione genitori-figlio e con l'obiettivo, comunque, di un
Per_ reinserimento di nel contesto familiare abitativo di provenienza;
ritenuto, in particolare, che debba essere mantenuto il sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, sempre con il supporto dei mediatori linguistici e culturali, e che debba ancora essere
Per_ attentamente monitorata la relazione tra ed i genitori sperimentando nuove modalità di frequentazione alla presenza di un educatore e di un mediatore linguistico culturale sul territorio, fuori dai locali della Comunità, così da consentire ai genitori di meglio esprimersi nella relazione con il figlio;
P.Q.M.
Dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in rete con il Curatore Speciale, di avviare il
Per_ percorso di individuazione per il minore di una possibile famiglia affidataria con le caratteristiche di cui alla relazione trasmessa il 11 luglio 2024;
conferma, nel resto, i provvedimenti vigenti dando incarico ai Servizi Sociali di avviare la frequentazione genitori-figlio fuori dai locali della Comunità, sul territorio, con modalità protette ed osservate, alla presenza di un educatore e di un mediatore linguistico culturale;
assegna termine ai Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario fino al 30/10/24 per trasmettere al Tribunale una relazione di aggiornamento;
assegna termine alle parti ed al Curatore Speciale fino al 15/11/24 per note di osservazione alla relazione dei Servizi Sociali;
fissa per esame e trattazione l'udienza del 27 novembre 2024 ore 11.30.
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale ed ai Servizi Sociali e Specialistici del comune di
Milano”.
All'udienza del 27.11.2024 il Giudice Istruttore, vista la richiesta della parte resistente di pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, ha trattenuto la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.12.2024.
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Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. a) i) del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo le parti nazionalità bengalesi, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che ha contratto matrimonio con in data 23.06.2013 Parte_1 CP_1
in AN e dalla cui unione coniugale è nato il figlio (nato in data [...]). Persona_1
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la trattazione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 23.06.2013 in AN;
2) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Milano per l'aggiornamento dei registri
Anagrafici e per quant'altro di sua competenza;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza.
pagina 15 di 16 Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
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