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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16119 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG 56835/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56835 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
con sede in Galatone (LE), in persona del suo istitore Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Mario Provenzano ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Matino (LE), Via Roma, n. 186;
- attrice -
E
con sede in Roma, Via Giulio Controparte_1
CE NA n. 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 114;
- convenuta -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI con sede in Roma, Via Giulio Controparte_2
CE NA, n. 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Virgilio, n. 8;
- intervenuta -
Oggetto: Leasing.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “l'On.le Tribunale adito, Voglia: 1) dare atto a) che il contratto di leasing n. 2471538 del 28/09/2018, è da ritenersi inefficace ab origine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 delle condizioni generali ivi pattuite, stante la mancata immatricolazione dell'autoveicolo 1840 Arocs
OM470 telaio WDB96400010288258, entro la data del 6/12/2018, b) che la somma di €. CP_3
3.600,00, versata dalla in favore della Parte_1 CP_1 Controparte_1
a titolo di 1° canone di leasing con scadenza 24/11/2018, è stata indebitamente trattenuta dalla
[...] società concedente a far data dal 6/12/2018 2) dichiarare c) che la società attrice nulla deve alla
in dipendenza del contratto di locazione finanziaria n. Controparte_1
2471538 del 28/09/2018 per la concessione, in leasing, del veicolo 1840 Arocs Carro OM470 telaio
WDB96400010288258, per nessuna ragione e/o titolo né, tantomeno, deve la somma di €.
159.156,43, richiesta dalla società convenuta con nota del 4/07/2019; d) che la Parte_1 va creditrice, nei confronti della convenuta, di €. 3.600,00, oltre interessi moratori e rivalutazione
a far data dal 6/12/2018 e, per l'effetto 3) condannare la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della società attrice
[...]
e) della somma di €. 3.600,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e s.m. e rivalutazione monetaria;
f) delle spese e competenze di causa, da liquidarsi in base ai parametri di cui al DM
37/2018”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, si costituiva Controparte_1
(nel prosieguo , rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] CP_4
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti richiesti ex lege e per l'effetto rigettare le domande di parte attrice;
in via principale e nel merito: rigettare le domande di parte attrice perché del tutto infondate in fatto e in diritto, non provate e/o, comunque, inammissibili;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovassero accoglimento le superiori richieste, rigettare la domanda attorea in relazione agli interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi di cui in narrativa e riconoscere l'equo compenso per l'uso della cosa ovvero quanto ancora spettante alla luce del contratto e in ragione della L. n. 124 del 2017 in capo alla in via riconvenzionale: accertare e dichiarare CP_4
l'inadempimento contrattuale della agli impegni contrattuali e così obblighi di Parte_1 buona fede e di correttezza professionale per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la a risarcire della somma contrattualmente Parte_1 CP_4 spettante alla stessa, determinata in € 96.324,20, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, o liquidata anche in via equitativa;
in ogni caso: condannare parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa, lasciando alla valutazione equitativa del Giudice la quantificazione del relativo danno;
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
Nel corso del giudizio, si costituiva mediante comparsa di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., la
(nel prosieguo , quale cessionaria Controparte_2 CP_5 della rassegnando le seguenti conclusioni: “confermando e facendo proprie tutte le CP_4 domande, difese ed eccezioni e quant'altro precedentemente formulato in atti dalla citata società cedente”, come ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024, riportandosi integralmente al medesimo atto richiamato dalla convenuta, come sopra specificato.
In sintesi, in data 28.09.2018, la stipulava con il contratto di Parte_1 CP_4 locazione finanziaria n. 2471538 avente a oggetto il veicolo 1840 Arocs OM470 telaio CP_3
WDB96400010288258.
L'odierna attrice, allegando la mancata consegna del veicolo e deducendo l'inefficacia del contratto de quo in virtù della clausola di cui all'art. 2, agiva in giudizio nei confronti di al CP_4 fine di sentir dichiarare l'inefficacia del contratto di leasing in oggetto, oltre alla condanna alla restituzione da parte della convenuta di € 3.600,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, versati dalla in favore della convenuta a titolo di 1° canone di Parte_1 leasing con scadenza 24.11.2018, in quanto indebitamente trattenuti dalla società concedente a far data dal 06.12.2018.
Si costituiva, quindi, la chiedendo, tra l'altro, in via preliminare la declaratoria di CP_4 nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dalla legge;
nel merito, il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 96.324,20 a titolo di canoni scaduti e insoluti e di penale, come pattuita ai sensi dell'art. 18 del contratto di leasing in oggetto.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, ritenendosi sussistenti i requisiti necessari, all'interno del medesimo atto, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di azione di accertamento il cui oggetto veniva ben definito nell'atto introduttivo del presente giudizio, con specifico riferimento al fatto di cui è causa, non ravvisandosi, nel caso di specie, un'omissione o un'assoluta incertezza in ordine al petitum e all'esposizione dei fatti.
Quanto alla domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto di leasing di cui è causa, formulata da parte attrice, in ragione dell'asserita mancata consegna del veicolo oggetto del medesimo contratto, la stessa deve essere integralmente respinta, considerato che, tale ultima circostanza, risulta non provata e smentita da quanto emerso documentalmente, in particolare, dal verbale di consegna del 24.10.2018, sottoscritto dalle parti.
Sul punto, a ben vedere, l'attrice si limitava a contestare genericamente, nell'atto di citazione, la circostanza di aver sottoscritto alcun verbale di consegna, senza, tuttavia, disconoscere specificamente la sottoscrizione apposta al suddetto verbale di consegna versato successivamente in atti dalla convenuta.
Va rilevato, inoltre, che la versava, seppur tardivamente e a seguito di solleciti Parte_1 inviati dalla concedente, la somma di € 3.600,00 a titolo di pagamento del primo canone di locazione, come risulta dagli atti di causa e come confermato dalla stessa parte attrice.
Ne deriva la piena validità ed efficacia del contratto tra le parti, fino al momento in cui, a seguito dell'inadempimento, da parte della dell'obbligazione di pagamento dei Parte_1 successivi canoni di locazione, la convenuta dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 del medesimo contratto, come da diffida inviata alla società attrice da parte di incaricata da in data il 04.07.2019 a mezzo pec. Parte_3 CP_4
Va evidenziato, peraltro, che l'attrice, oltre a procedere al pagamento del primo canone di leasing, come sopra rilevato, risultava, altresì, intestataria del veicolo in qualità di locataria, come si evince dalla visura P.R.A. dalla medesima depositata (cfr. all. 2 alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 2
c.p.c. di parte attrice): pertanto, vista l'assenza di specifiche contestazioni sul punto e che, in mancanza della consegna del veicolo, la verosimilmente non avrebbe effettuato Parte_1 il pagamento del suddetto canone di locazione, la domanda attorea deve ritenersi infondata in quanto non provata.
Risulta, invero, insufficiente, ai fini della prova, il verbale di riconsegna del 18.07.2019, depositato da parte attrice, in cui vi si riporta la dicitura “veicolo mai ritirato”, in quanto tale circostanza non esclude che il veicolo fosse stato messo, comunque, a disposizione da per il ritiro da CP_4 parte del locatario, che, oltretutto, dava esecuzione al contratto, mediante pagamento del primo canone di locazione, a seguito dei solleciti ricevuti dalla concedente, senza formulare, in quella sede, alcun rilievo in ordine all'asserita mancata consegna del veicolo e che, anzi, sottoscriveva il verbale di consegna del 24.10.2018, attestando l'esatto contrario, cioè l'avvenuta consegna del mezzo.
Ritenuto, quindi, che in virtù di quanto disposto dall'art. 18 del contratto in oggetto, il medesimo deve intendersi risolto di diritto nel caso di inadempimento, da parte del locatario, dell'obbligo di pagamento dei canoni mensili ivi previsti e ritenuto, altresì, che la clausola risulta sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che, come noto, tale clausola esonera il giudicante dalla valutazione circa la gravità dell'inadempimento in quanto già valutata dai contraenti (“La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019), la domanda riconvenzionale, così come formulata da parte convenuta, deve essere integralmente accolta.
Tenuto conto, inoltre, che con la comunicazione di cui all'art. 18, inviata a mezzo pec del
04.07.2019, la convenuta dichiarava di avvalersi della predetta clausola risolutiva espressa e che incombeva sulla l'onere di provare di aver adempiuto alla propria obbligazione Parte_1 di pagare tempestivamente i canoni di locazione e che, in considerazione della domanda di accertamento dalla medesima formulata, non emergevano elementi probatori idonei a dimostrare il fatto allegato della mancata consegna del veicolo, mentre la convenuta forniva elementi probatori di senso contrario e ritenuta, infine, congrua la somma richiesta da come quantificata CP_4 dalla medesima, a titolo di canoni scaduti, spese, commissioni e perdita finanziaria, conformemente alle previsioni dell'art. 18 del contratto de quo, con la penale ivi prevista, deve condannarsi la al pagamento di € 96.324,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda Parte_1 all'effettivo soddisfo, in favore della CP_4
Rimangono, pertanto, assorbite le ulteriori domande formulate da parte attrice.
Quanto alla domanda formulata da parte intervenuta la stessa deve trovare CP_5 accoglimento, per le medesime ragioni sopra esposte e nei termini specificati in sede di precisazione delle conclusioni, nell'ambito dalla quale, deve evidenziarsi, l'intervenuta si riportava integralmente alle richieste formulate dalla cedente.
Da rigettarsi, infine, la domanda di condanna per lite temeraria, formulata dalla convenuta, non ravvisandosi elementi probatori idonei per ritenere sussistenti il danno e la mala fede della controparte ovvero la colpa grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 di € 96.324,20, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo
[...] soddisfo;
- condanna, altresì, la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
e da Controparte_1 [...] solidalmente dal lato attivo, che liquida in € 14.103,00 a Controparte_2 titolo di compensi professionali, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 10/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56835 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
con sede in Galatone (LE), in persona del suo istitore Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Mario Provenzano ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Matino (LE), Via Roma, n. 186;
- attrice -
E
con sede in Roma, Via Giulio Controparte_1
CE NA n. 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 114;
- convenuta -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI con sede in Roma, Via Giulio Controparte_2
CE NA, n. 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Virgilio, n. 8;
- intervenuta -
Oggetto: Leasing.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “l'On.le Tribunale adito, Voglia: 1) dare atto a) che il contratto di leasing n. 2471538 del 28/09/2018, è da ritenersi inefficace ab origine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 delle condizioni generali ivi pattuite, stante la mancata immatricolazione dell'autoveicolo 1840 Arocs
OM470 telaio WDB96400010288258, entro la data del 6/12/2018, b) che la somma di €. CP_3
3.600,00, versata dalla in favore della Parte_1 CP_1 Controparte_1
a titolo di 1° canone di leasing con scadenza 24/11/2018, è stata indebitamente trattenuta dalla
[...] società concedente a far data dal 6/12/2018 2) dichiarare c) che la società attrice nulla deve alla
in dipendenza del contratto di locazione finanziaria n. Controparte_1
2471538 del 28/09/2018 per la concessione, in leasing, del veicolo 1840 Arocs Carro OM470 telaio
WDB96400010288258, per nessuna ragione e/o titolo né, tantomeno, deve la somma di €.
159.156,43, richiesta dalla società convenuta con nota del 4/07/2019; d) che la Parte_1 va creditrice, nei confronti della convenuta, di €. 3.600,00, oltre interessi moratori e rivalutazione
a far data dal 6/12/2018 e, per l'effetto 3) condannare la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della società attrice
[...]
e) della somma di €. 3.600,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e s.m. e rivalutazione monetaria;
f) delle spese e competenze di causa, da liquidarsi in base ai parametri di cui al DM
37/2018”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, si costituiva Controparte_1
(nel prosieguo , rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] CP_4
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti richiesti ex lege e per l'effetto rigettare le domande di parte attrice;
in via principale e nel merito: rigettare le domande di parte attrice perché del tutto infondate in fatto e in diritto, non provate e/o, comunque, inammissibili;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovassero accoglimento le superiori richieste, rigettare la domanda attorea in relazione agli interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi di cui in narrativa e riconoscere l'equo compenso per l'uso della cosa ovvero quanto ancora spettante alla luce del contratto e in ragione della L. n. 124 del 2017 in capo alla in via riconvenzionale: accertare e dichiarare CP_4
l'inadempimento contrattuale della agli impegni contrattuali e così obblighi di Parte_1 buona fede e di correttezza professionale per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la a risarcire della somma contrattualmente Parte_1 CP_4 spettante alla stessa, determinata in € 96.324,20, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, o liquidata anche in via equitativa;
in ogni caso: condannare parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa, lasciando alla valutazione equitativa del Giudice la quantificazione del relativo danno;
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
Nel corso del giudizio, si costituiva mediante comparsa di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., la
(nel prosieguo , quale cessionaria Controparte_2 CP_5 della rassegnando le seguenti conclusioni: “confermando e facendo proprie tutte le CP_4 domande, difese ed eccezioni e quant'altro precedentemente formulato in atti dalla citata società cedente”, come ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024, riportandosi integralmente al medesimo atto richiamato dalla convenuta, come sopra specificato.
In sintesi, in data 28.09.2018, la stipulava con il contratto di Parte_1 CP_4 locazione finanziaria n. 2471538 avente a oggetto il veicolo 1840 Arocs OM470 telaio CP_3
WDB96400010288258.
L'odierna attrice, allegando la mancata consegna del veicolo e deducendo l'inefficacia del contratto de quo in virtù della clausola di cui all'art. 2, agiva in giudizio nei confronti di al CP_4 fine di sentir dichiarare l'inefficacia del contratto di leasing in oggetto, oltre alla condanna alla restituzione da parte della convenuta di € 3.600,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, versati dalla in favore della convenuta a titolo di 1° canone di Parte_1 leasing con scadenza 24.11.2018, in quanto indebitamente trattenuti dalla società concedente a far data dal 06.12.2018.
Si costituiva, quindi, la chiedendo, tra l'altro, in via preliminare la declaratoria di CP_4 nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dalla legge;
nel merito, il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 96.324,20 a titolo di canoni scaduti e insoluti e di penale, come pattuita ai sensi dell'art. 18 del contratto di leasing in oggetto.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, ritenendosi sussistenti i requisiti necessari, all'interno del medesimo atto, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di azione di accertamento il cui oggetto veniva ben definito nell'atto introduttivo del presente giudizio, con specifico riferimento al fatto di cui è causa, non ravvisandosi, nel caso di specie, un'omissione o un'assoluta incertezza in ordine al petitum e all'esposizione dei fatti.
Quanto alla domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto di leasing di cui è causa, formulata da parte attrice, in ragione dell'asserita mancata consegna del veicolo oggetto del medesimo contratto, la stessa deve essere integralmente respinta, considerato che, tale ultima circostanza, risulta non provata e smentita da quanto emerso documentalmente, in particolare, dal verbale di consegna del 24.10.2018, sottoscritto dalle parti.
Sul punto, a ben vedere, l'attrice si limitava a contestare genericamente, nell'atto di citazione, la circostanza di aver sottoscritto alcun verbale di consegna, senza, tuttavia, disconoscere specificamente la sottoscrizione apposta al suddetto verbale di consegna versato successivamente in atti dalla convenuta.
Va rilevato, inoltre, che la versava, seppur tardivamente e a seguito di solleciti Parte_1 inviati dalla concedente, la somma di € 3.600,00 a titolo di pagamento del primo canone di locazione, come risulta dagli atti di causa e come confermato dalla stessa parte attrice.
Ne deriva la piena validità ed efficacia del contratto tra le parti, fino al momento in cui, a seguito dell'inadempimento, da parte della dell'obbligazione di pagamento dei Parte_1 successivi canoni di locazione, la convenuta dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 del medesimo contratto, come da diffida inviata alla società attrice da parte di incaricata da in data il 04.07.2019 a mezzo pec. Parte_3 CP_4
Va evidenziato, peraltro, che l'attrice, oltre a procedere al pagamento del primo canone di leasing, come sopra rilevato, risultava, altresì, intestataria del veicolo in qualità di locataria, come si evince dalla visura P.R.A. dalla medesima depositata (cfr. all. 2 alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 2
c.p.c. di parte attrice): pertanto, vista l'assenza di specifiche contestazioni sul punto e che, in mancanza della consegna del veicolo, la verosimilmente non avrebbe effettuato Parte_1 il pagamento del suddetto canone di locazione, la domanda attorea deve ritenersi infondata in quanto non provata.
Risulta, invero, insufficiente, ai fini della prova, il verbale di riconsegna del 18.07.2019, depositato da parte attrice, in cui vi si riporta la dicitura “veicolo mai ritirato”, in quanto tale circostanza non esclude che il veicolo fosse stato messo, comunque, a disposizione da per il ritiro da CP_4 parte del locatario, che, oltretutto, dava esecuzione al contratto, mediante pagamento del primo canone di locazione, a seguito dei solleciti ricevuti dalla concedente, senza formulare, in quella sede, alcun rilievo in ordine all'asserita mancata consegna del veicolo e che, anzi, sottoscriveva il verbale di consegna del 24.10.2018, attestando l'esatto contrario, cioè l'avvenuta consegna del mezzo.
Ritenuto, quindi, che in virtù di quanto disposto dall'art. 18 del contratto in oggetto, il medesimo deve intendersi risolto di diritto nel caso di inadempimento, da parte del locatario, dell'obbligo di pagamento dei canoni mensili ivi previsti e ritenuto, altresì, che la clausola risulta sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che, come noto, tale clausola esonera il giudicante dalla valutazione circa la gravità dell'inadempimento in quanto già valutata dai contraenti (“La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019), la domanda riconvenzionale, così come formulata da parte convenuta, deve essere integralmente accolta.
Tenuto conto, inoltre, che con la comunicazione di cui all'art. 18, inviata a mezzo pec del
04.07.2019, la convenuta dichiarava di avvalersi della predetta clausola risolutiva espressa e che incombeva sulla l'onere di provare di aver adempiuto alla propria obbligazione Parte_1 di pagare tempestivamente i canoni di locazione e che, in considerazione della domanda di accertamento dalla medesima formulata, non emergevano elementi probatori idonei a dimostrare il fatto allegato della mancata consegna del veicolo, mentre la convenuta forniva elementi probatori di senso contrario e ritenuta, infine, congrua la somma richiesta da come quantificata CP_4 dalla medesima, a titolo di canoni scaduti, spese, commissioni e perdita finanziaria, conformemente alle previsioni dell'art. 18 del contratto de quo, con la penale ivi prevista, deve condannarsi la al pagamento di € 96.324,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda Parte_1 all'effettivo soddisfo, in favore della CP_4
Rimangono, pertanto, assorbite le ulteriori domande formulate da parte attrice.
Quanto alla domanda formulata da parte intervenuta la stessa deve trovare CP_5 accoglimento, per le medesime ragioni sopra esposte e nei termini specificati in sede di precisazione delle conclusioni, nell'ambito dalla quale, deve evidenziarsi, l'intervenuta si riportava integralmente alle richieste formulate dalla cedente.
Da rigettarsi, infine, la domanda di condanna per lite temeraria, formulata dalla convenuta, non ravvisandosi elementi probatori idonei per ritenere sussistenti il danno e la mala fede della controparte ovvero la colpa grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 di € 96.324,20, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo
[...] soddisfo;
- condanna, altresì, la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
e da Controparte_1 [...] solidalmente dal lato attivo, che liquida in € 14.103,00 a Controparte_2 titolo di compensi professionali, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 10/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.