Art. 2.
All'onere di lire 790 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 790 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.