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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
25.3.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1337 2022 R.G. e vertente
TRA
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
21/04/1957, rappresentata e difesoa dall'avv. Nunzio Venuti giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., p.iva CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
, C. F. Controparte_2
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti,
, in virtù di mandato generale alle liti del 21/07/2015 rep. CodiceFiscale_2
1 80974 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Persona_1 dell'Avvocatura in Messina, Via Armeria 1 CP_2
resistente
OGGETTO: retribuzione
oggetto: personale docente – valutazione servizio pre ruolo.
FATTO E DIRITTO
1.Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato l'11.3.2022 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di essere in servizio a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente della scuola elementare con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2007,
deduceva di avere stipulato in precedenza plurimi contratti a tempo determinato con supplenze brevi o di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, e chiedeva che venisse accertata la corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità e per l'effetto che venisse condannato il CP_1
a corrisponderle tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dal giorno della domanda, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Esperiva inoltre domanda di accertamento e condanna dell'ente scolastico alle differenze contributive e/o all'accertamento del danno previdenziale occorso.
Nella contumacia dell'amministrazione scolastica, si costituiva l eccependo la CP_2
prescrizione parziale del diritto.
Sostituita l'udienza del 24.3.2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., causa viene quindi decisa.
2. Esame della normativa applicabile.
In fatto si rileva anzitutto che le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre ruolo svolto dalla docente con contratti a termine non risultano contestate e sono documentalmente provate dai certificati ad esso allegati.
2 Ai fini della decisione della controversia si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato ha affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n. 31149/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi
(in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Quanto alla prima questione la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione di tale clausola - la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine
“condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent.
13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 settembre 2011, causa C-177/10 Persona_2
. Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del Persona_3 lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta,
di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
3 I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di
un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti
assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un
determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale
integrazione salariale».
Dalla disamina dei contratti stipulati dall'istante emerge che le mansioni contrattualmente attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici. Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal ricorrente rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite
C-444/09 e C-456/09, ). Persona_4
Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. in esatti termini Cass. n. 22558/2016; conf. da Cass. n.
20918/2019, n. 30573/2019).
La ricorrente ha, dunque, diritto al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata e quindi alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo per i servizi annuali e/o superiori a 180 giorni l'anno svolti dall'a.s. 1988/89 all'a.s. 2006/2007.
Quanto alla seconda questione è ius receptum (a partire da Cass. nn. 31149/2019 cit., nn. 33138,
33139, 33140 del 2019) che:
4 - l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la richiamata clausola 4 e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
- il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà
comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente fin dall'inizio a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
- l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 cit. deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Anche l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 cit., con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione. Invero, il diritto dell'Unione impone di estendere a questi le medesime condizioni di impiego riservate al personale a tempo indeterminato e fra queste rientra una disposizione transitoria, qual è quella che qui viene in rilievo, che nel passaggio ad un diverso sistema che valorizza in misura minore l'anzianità di servizio, salvaguarda il diritto già acquisito,
limitando l'applicazione della nuova progressione stipendiale solo ai nuovi assunti (v. in termini da ultimo Cass. n. 6656/2023).
3. Ricostruzione della carriera.
Ciò premesso, il nominato CTU, dopo un attento esame della documentazione prodotta dalle parti, ha rilevato che dal decreto emesso dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Istituto
5 Comprensivo n. 4 “G. Leopardi” di Messina – si ricava che gli anni di pre-ruolo sono stati valutati ai sensi dell'articolo 485 del D. Lgs. 297/94, quindi, ai fini giuridici ed economici di una anzianità di pre ruolo di 11 anni e mesi 4 (primi quattro anni per intero e restanti anni per i due terzi) e 3 anni e 8 mesi ai soli fini economici (il restante terzo).
Dall'esame della documentazione prodotta emerge invece che il periodo di anzianità effettiva utile è invece pari ad anni 11, mesi 7 e giorni 8, quindi maggiore rispetto all'anzianità di pre- ruolo considerata ai fini giuridici con il decreto di ricostruzione in anni 11 e mesi 4 in applicazione dell'art. 485 del D. Lgs. 297/94.
Il consulente ha quindi accertato che il decreto di ricostruzione della carriera andrà disapplicato e che l'inquadramento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, con decorrenza dal 01/09/2008, anno scolastico di immissione in ruolo dopo il superamento del periodo di prova, nella posizione stipendiale fascia 15 -20 con anzianità di anni utili 16.
In definitiva, il convenuto va condannato alla corresponsione in favore della ricorrente, CP_3 tenuto conto che per l'anno 2013 vigeva il blocco degli automatismi stipendiali ex art. 1, comma
1, lett. b) del D.P.R. n, 122/2013, di euro 8.031,28 per l'integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, previa disapplicazione dell'illegittimo decreto qui impugnato, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021).
4. Regolarizzazione posizione contributiva.
Va accertato come parte del periodo è da ritenersi prescritto.
Considerando come data utile il deposito del ricorso, in ragione del fatto che prima di tale data nessuna domanda è stata esperita nei confronti dell'ente previdenziale, le eventuali differenze contributive antecedenti all'anno 2017 sono da dichiararsi prescritte, vigendo il regime quinquennale di prescrizione.
Per gli anni successivi, dalla ct.u. depositata in atti, (all.to B) si osserva che nessuna differenza retributiva è stata riscontrata, pertanto la domanda sul punto è da rigettarsi.
6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, applicando i minimi per la serialità, in 4.887,5 euro, di cui 259 per esborsi.
In ragione delle difficoltà interpretative della fattispecie sussistono gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti e l'ente previdenziale.
Esso va condannato altresì al pagamento delle spese di ctu, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, Parte_1
Cont dell'anzianità maturata per i periodi di servizio svolti alle dipendenze del , ora , a CP_1 tempo determinato per oltre 180 giorni l'anno dall'a.s. 1988/89 all'a.s. 2006/2007 e quindi alla conseguente ricostruzione di carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato;
2) per l'effetto condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la somma lorda di CP_3
euro 8.031,28 per l'integrale valutazione dei servizi svolti in detto periodo ai fini della progressione di carriera dopo l'immissione in ruolo;
3) condanna, altresì, il resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente CP_3
le spese processuali, liquidate queste ultime in 4.887,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa,
4) compensa le spese di lite tra le parti e l'I.n.p.s.
Messina, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
7
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
25.3.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1337 2022 R.G. e vertente
TRA
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
21/04/1957, rappresentata e difesoa dall'avv. Nunzio Venuti giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., p.iva CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
, C. F. Controparte_2
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti,
, in virtù di mandato generale alle liti del 21/07/2015 rep. CodiceFiscale_2
1 80974 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Persona_1 dell'Avvocatura in Messina, Via Armeria 1 CP_2
resistente
OGGETTO: retribuzione
oggetto: personale docente – valutazione servizio pre ruolo.
FATTO E DIRITTO
1.Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato l'11.3.2022 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di essere in servizio a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente della scuola elementare con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2007,
deduceva di avere stipulato in precedenza plurimi contratti a tempo determinato con supplenze brevi o di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, e chiedeva che venisse accertata la corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità e per l'effetto che venisse condannato il CP_1
a corrisponderle tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dal giorno della domanda, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Esperiva inoltre domanda di accertamento e condanna dell'ente scolastico alle differenze contributive e/o all'accertamento del danno previdenziale occorso.
Nella contumacia dell'amministrazione scolastica, si costituiva l eccependo la CP_2
prescrizione parziale del diritto.
Sostituita l'udienza del 24.3.2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., causa viene quindi decisa.
2. Esame della normativa applicabile.
In fatto si rileva anzitutto che le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre ruolo svolto dalla docente con contratti a termine non risultano contestate e sono documentalmente provate dai certificati ad esso allegati.
2 Ai fini della decisione della controversia si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato ha affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n. 31149/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi
(in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Quanto alla prima questione la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione di tale clausola - la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine
“condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent.
13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 settembre 2011, causa C-177/10 Persona_2
. Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del Persona_3 lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta,
di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
3 I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di
un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti
assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un
determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale
integrazione salariale».
Dalla disamina dei contratti stipulati dall'istante emerge che le mansioni contrattualmente attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici. Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal ricorrente rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite
C-444/09 e C-456/09, ). Persona_4
Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. in esatti termini Cass. n. 22558/2016; conf. da Cass. n.
20918/2019, n. 30573/2019).
La ricorrente ha, dunque, diritto al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata e quindi alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo per i servizi annuali e/o superiori a 180 giorni l'anno svolti dall'a.s. 1988/89 all'a.s. 2006/2007.
Quanto alla seconda questione è ius receptum (a partire da Cass. nn. 31149/2019 cit., nn. 33138,
33139, 33140 del 2019) che:
4 - l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la richiamata clausola 4 e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
- il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà
comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente fin dall'inizio a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
- l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 cit. deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Anche l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 cit., con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione. Invero, il diritto dell'Unione impone di estendere a questi le medesime condizioni di impiego riservate al personale a tempo indeterminato e fra queste rientra una disposizione transitoria, qual è quella che qui viene in rilievo, che nel passaggio ad un diverso sistema che valorizza in misura minore l'anzianità di servizio, salvaguarda il diritto già acquisito,
limitando l'applicazione della nuova progressione stipendiale solo ai nuovi assunti (v. in termini da ultimo Cass. n. 6656/2023).
3. Ricostruzione della carriera.
Ciò premesso, il nominato CTU, dopo un attento esame della documentazione prodotta dalle parti, ha rilevato che dal decreto emesso dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Istituto
5 Comprensivo n. 4 “G. Leopardi” di Messina – si ricava che gli anni di pre-ruolo sono stati valutati ai sensi dell'articolo 485 del D. Lgs. 297/94, quindi, ai fini giuridici ed economici di una anzianità di pre ruolo di 11 anni e mesi 4 (primi quattro anni per intero e restanti anni per i due terzi) e 3 anni e 8 mesi ai soli fini economici (il restante terzo).
Dall'esame della documentazione prodotta emerge invece che il periodo di anzianità effettiva utile è invece pari ad anni 11, mesi 7 e giorni 8, quindi maggiore rispetto all'anzianità di pre- ruolo considerata ai fini giuridici con il decreto di ricostruzione in anni 11 e mesi 4 in applicazione dell'art. 485 del D. Lgs. 297/94.
Il consulente ha quindi accertato che il decreto di ricostruzione della carriera andrà disapplicato e che l'inquadramento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, con decorrenza dal 01/09/2008, anno scolastico di immissione in ruolo dopo il superamento del periodo di prova, nella posizione stipendiale fascia 15 -20 con anzianità di anni utili 16.
In definitiva, il convenuto va condannato alla corresponsione in favore della ricorrente, CP_3 tenuto conto che per l'anno 2013 vigeva il blocco degli automatismi stipendiali ex art. 1, comma
1, lett. b) del D.P.R. n, 122/2013, di euro 8.031,28 per l'integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, previa disapplicazione dell'illegittimo decreto qui impugnato, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021).
4. Regolarizzazione posizione contributiva.
Va accertato come parte del periodo è da ritenersi prescritto.
Considerando come data utile il deposito del ricorso, in ragione del fatto che prima di tale data nessuna domanda è stata esperita nei confronti dell'ente previdenziale, le eventuali differenze contributive antecedenti all'anno 2017 sono da dichiararsi prescritte, vigendo il regime quinquennale di prescrizione.
Per gli anni successivi, dalla ct.u. depositata in atti, (all.to B) si osserva che nessuna differenza retributiva è stata riscontrata, pertanto la domanda sul punto è da rigettarsi.
6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, applicando i minimi per la serialità, in 4.887,5 euro, di cui 259 per esborsi.
In ragione delle difficoltà interpretative della fattispecie sussistono gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti e l'ente previdenziale.
Esso va condannato altresì al pagamento delle spese di ctu, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, Parte_1
Cont dell'anzianità maturata per i periodi di servizio svolti alle dipendenze del , ora , a CP_1 tempo determinato per oltre 180 giorni l'anno dall'a.s. 1988/89 all'a.s. 2006/2007 e quindi alla conseguente ricostruzione di carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato;
2) per l'effetto condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la somma lorda di CP_3
euro 8.031,28 per l'integrale valutazione dei servizi svolti in detto periodo ai fini della progressione di carriera dopo l'immissione in ruolo;
3) condanna, altresì, il resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente CP_3
le spese processuali, liquidate queste ultime in 4.887,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa,
4) compensa le spese di lite tra le parti e l'I.n.p.s.
Messina, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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