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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 254 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN CO LL in forza di mandato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore, in Cosenza, alla Via G. Tommasi (Pal. SLP)
- RICORRENTE-
E
(c.f. ) rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2 forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Franco Gencarelli, presso il cui studio, in Acri (CS) alla C.da Serricella snc, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE –
NONCHE'
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._3 [...]
(cf ), rappresentati dal curatore speciale CP_3 C.F._4 avv. Davila Scarpelli, costituitasi con il patrocinio di sé medesima 2
- INTERVENUTI -
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione contenute nella sentenza n.
1900/2019 di questo Tribunale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2025 dinanzi al relatore i difensori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per il ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note di precisazione depositate in data 24.10.2025): “Nel termine di cui al punto 1 dell'art. 281 cpc lo scrivente procuratore, non dopo avere stigmatizzato e contestato ancora una volta, le fasulle ed indimostrate affermazioni avversarie rese all'ultima udienza, tese a screditare, senza ragione, la figura paterna per come sempre avvenuto, precisa le proprie conclusioni come in atti, rinunciando a richiedere la collocazione dei minori presso di sé per la notoria situazione con la piccola;
CP_2
Per la resistente (conclusioni rassegnate nelle note di precisazione depositate in data 20.10.2025): “Voglia l'adito Tribunale: A) rigettare la chiesta allocazione dei figli minori presso il padre in Svizzera non sussistendone i presupposti, sia in fatto che in diritto;
B) rigettare il chiesto prevedimento di "richiamo" giacché non ne sussistono i presupposti di legge siccome nessuna condotta alienazione o illegittima
è addebitabile alla resistente;
C) disporre l'esercizio della potestà separata dei figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei momenti di convivenza;
D) rigettare la richiesta subordinata diretta a stabilire nuove modalità di visita del padre in quanto già oggetto di statuizioni nella sentenza n. 1900/2019; E) rigettare, giacché inammissibile, infondata e non adeguatamente comprovata, la chiesta riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli;
F) in accoglimento della domanda riconvenzione e a parziale modifica delle condizioni economiche pattuite in sede di separazione con la sentenza n. 1900/2019 e riguardanti il mantenimento dei figli, stabilisca un assegno di mantenimento per i figli minori e CP_2
non inferiore ad € 1.000,00, tenuto conto: 1) delle mutate esigenze CP_3 economiche dei figli legate alla loro crescita, che non ha bisogno di specifica dimostrazione" in quanto "fatto notorio" (cfr. Cass. n. 13664/2022 - Cassazione ordinanza n. 11724/2023 - Cassazione ordinanza n. 25421/2025); 2) i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Cassazione ordinanze nn. 25403 e 25421 3
del 16.09.25 e n. 25534 del 17.09.2025); 3) le risorse economiche di ciascun genitore (cfr. Cassazione ordinanze nn. 25403 e 25421 del 16.09.25 e n. 25534 del
17.09.2025); 4) la valenza economica dei compiti domestici e di cura della resistente, che si occupa prevalentemente della cura quotidiana dei figli (cfr.
Cassazione ordinanze nn. 25403 e 25421 del 16.09.25 e n. 25534 del 17.09.2025);
G) ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 39 cpc, individuare e determinare una somma di denaro dovuta dall'obbligato sig. per ogni violazione o Pt_1 inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nel pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori;
G) Il tutto con vittoria delle spese di giudizio da porsi a carico dell'Erario, così come da allegata istanza
(depositata sulla piattaforma SPEDIGIUS- PROT N. IW5352271). Con osservanza”;
Per il curatore speciale dei minori (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate nelle note depositate in data 21.10.2025): “Concludendo, in considerazione ed allo stato degli atti e di quanto esposto, si ritiene che al momento non vi sono le condizioni per mutare il provvedimento di collocamento dei minori ritenendo adeguato quanto stabilito nel provvedimento di separazione.
Non vi sono invece opposizioni ad una maggiore frequentazione tra padre e figli, nei giorni in cui il sig. rientrerà dalla Svizzera, previa comunicazione con Pt_1 la sig.ra . Si chiede inoltre, visto il disaccordo sul mantenimento CP_1 economico della prole, di porre a carico del sig. una somma che il Giudice Pt_1 adito riterrà congrua tenuto conto delle esigenze dei minori. Infine si propone
l'attivazione dei servizi pubblici territoriali per una eventuale presa in carico psico-sociale di supporto alla genitorialità al fine del congelamento del conflitto, nonché un supporto psicoterapeutico per favorire le relazioni padre-figli”;
Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 1900/2019, emessa a definizione del giudizio di separazione tra e , questo Tribunale, per quanto qui rileva, disponeva Controparte_1 Parte_1
l'affido condiviso dei minori e , con collocamento CP_2 CP_3 prevalente presso la madre;
stabiliva che il genitore non collocatario avrebbe potuto vedere i minori al ritorno in sede dal lavoro e, comunque, per tre pomeriggi a settimana nell'arco di un mese dalle 16:00 alle 20:00 e per una volta al mese dalle 4
10:00 del sabato alle 20:00 della domenica, oltre festività in forma alternata e 10 giorni durante la stagione estiva previo accordo tra le parti;
poneva a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori mediante Parte_1 versamento all'altro genitore della somma di euro 650,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso depositato telematicamente in data 25.1.2024 , premesso un ulteriore Parte_1 deteriorarsi dei rapporti con il coniuge e l'assunzione, da parte di quest'ultimo, di comportamenti volti ad allontanare i figli dal padre, chiedeva modificarsi le statuizioni accessorie alla separazione come sopra riassunte, con previsione di collocamento presso di sé dei minori e regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore. In via subordinata, chiedeva riconoscersi il proprio diritto a tenere con sé i figli tre giorni alla settimana nell'arco di un mese e portarli con sé in Svizzera per almeno una settimana nei periodi privi di impegni scolastici e per quindici giorni nei mesi di luglio ed agosto, oltre alternanza in occasione delle festività. Chiedeva, infine, stabilirsi un assegno di mantenimento “non inferiore a euro 450,00 mensili”, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%
e invocava l'adozione nei confronti del coniuge di un provvedimento di “richiamo” ai fini di un comportamento votato al massimo rispetto della figura paterna.
Si costituiva in giudizio , lamentando a sua volta comportamenti Controparte_1 inadempienti del ricorrente rispetto agli obblighi posti a suo carico in sede di separazione (principalmente in punto di mantenimento dei minori, ma anche di esercizio del diritto/dovere di visita e di interesse per le attività quotidiane dei minori). Secondo, inoltre, la prospettazione della resistente, il ricorrente, oltre ad aver tenuto in passato condotte violente nei suoi confronti, si era reso responsabile del reato di percosse in danno della figlia - per come denunciato in sede CP_2 penale – e aveva impedito l'acquisto, da parte della medesima resistente, della casa coniugale messa in vendita nell'ambito della procedura esecutiva n. 8/2020 RGEI, denunciando un vizio formale che portava all'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore. Su tali premesse, la resistente chiedeva rigettarsi le domande dirette ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione in punto di collocamento dei minori ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, aumentarsi ad euro 1.000,00 mensile il mantenimento ordinario a carico del ricorrente, con previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 39 cpc, di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per 5
ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
Nel corso del giudizio aveva luogo l'audizione della minore ultradodicenne
[...]
veniva nominato un curatore speciale in favore dei minori, in ragione della CP_2 conflittualità esasperata tra le parti, tale da far apparire i minori medesimi non adeguatamente rappresentati in giudizio dai genitori;
veniva disposta CTU sull'idoneità genitoriale delle parti e sul rapporto padre/figli, in particolare con riferimento al rifiuto a vedere il padre opposto da anche in sede di CP_2 audizione;
veniva disposto in via provvisoria che le visite del ricorrente rispetto alla figlia avvenissero per il tramite dei servizi sociali territorialmente CP_2 competenti, che facevano pervenire relazioni sull'andamento degli incontri (oltre ad una generale relazione sul nucleo familiare datata 3.5.2024).
All'esito, la causa era rimessa in decisione al collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2. Quanto all'affido e al collocamento dei figli minori delle parti, deve prendersi atto della rinuncia, da parte del ricorrente, alla richiesta di collocamento presso di sé dei minori e del fatto che in sede di precisazione delle conclusioni la resistente non reiterava la richiesta di affido esclusivo di (richiesto nella CP_2 memoria del 4.7.2024). Non essendo, peraltro, il Tribunale vincolato alla domanda delle parti in materia di regolamentazione della responsabilità genitoriale rispetto ai figli minori, deve osservarsi che l'istruttoria svolta non ha fatto in alcun modo emergere nell'interesse di ostacoli alla ripresa del rapporto con il papà, CP_2 risentendo piuttosto la minore, per come osservato dal CTU nominato in corso di causa, dell'altissima conflittualità tra i genitori, che la portava a prendere le parti della madre in una “coalizzazione” contro l'altro genitore, ma anche di un sentimento di “rabbia” verso il padre, colpevole, nella sua prospettiva, di non essere stato sempre presente nella sua vita, anche in ragione della scelta di andare a vivere e lavorare in Svizzera costituendo un nuovo nucleo familiare (rabbia rispetto alla quale il rifiuto agli incontri espresso in corso di causa ha rappresentato una forma di autodifesa). Non solo, inoltre, ad avviso del CTU non vi sono elementi di pregiudizio che alla minore potrebbero derivare da una ripresa piena dei rapporti con il padre, ma un riavvicinamento appare, anzi, necessario nel superiore interesse della minore, “per evitare gravi effetti sul suo sviluppo psico-emotivo”. Non può avere incidenza ai fini di una limitazione del diritto di visita del padre (per come 6
invocato dalla resistente) l'episodio dello schiaffo riferito dalla minore in sede di audizione e oggetto di querela in sede penale, trattandosi di episodio sub-judice, in ogni caso inidoneo a far apparire il ricorrente come una persona violenta nel rapporto con la figlia.
Non sono emerse, di contro, particolari criticità nel rapporto tra il ricorrente e il figlio , benché anche quest'ultimo abbia spesso bisogno del “consenso” CP_3 della mamma per assecondare le richieste del padre (nell'ambito dell'”alleanza affettiva” anche da lui stretta con l'altro genitore) e risenta dei comportamenti
“oppositivi” verso il padre della sorella (manifestando, ad esempio, difficoltà ad andare in Svizzera da solo dal padre, ove la sorella resti in Calabria).
Considerandosi, quindi, le conclusioni a cui il CTU è pervenuto sul rapporto padre/figlia – che appaiono frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico – e considerando, altresì, la volontà espressa da di non proseguire negli incontri con il padre presso i Servizi CP_2
Sociali, a favore di un diritto di visita non “filtrato” da soggetti terzi (quale volontà
a cui hanno prestato adesione entrambi i genitori) non può accogliersi l'istanza del ricorrente (e quella riconvenzionale della resistente) di modificare l'assetto di visita regolato in sede di separazione, essendo compito dei genitori non forzare la volontà di nel delicato percorso di recupero del rapporto con il padre. Può, tuttavia, CP_2 alla luce dell'estrema conflittualità emersa tra i genitori e recependosi le indicazioni offerte sul punto dal CTU e dal curatore speciale dei minori, stabilirsi un obbligo di preavviso di almeno 24 ore a carico del ricorrente rispetto al suo arrivo in Italia ai fini dell'esercizio del diritto di visita, così da consentire una migliore organizzazione anche da parte dell'altro genitore.
Non può limitarsi il diritto dell' di portare con sé e in Pt_1 CP_3 CP_2
Svizzera ove vi sia il consenso dei minori, nulla ostando a tale soluzione anche sulla base delle conclusioni del CTU.
Quanto alla richiesta del ricorrente di disporre l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter cpc) può dirsi raggiunto accordo tra le parti, in quanto la resistente, dopo l'iniziale adesione (punto
C della comparsa di costituzione) e la successiva opposizione (contenuta nelle note del 4.7.2024) ha chiesto a sua volta la medesima statuizione nelle note di precisazione delle conclusioni (cfr. lettera C del relativo atto) e in comparsa 7
conclusionale (punto 6 del relativo atto). Trattasi, peraltro, di statuizione che appare giustificata, oltre che dalla differente residenza dei due genitori, dalla difficoltà di dialogo tra loro, che rischia di ripercuotersi in pregiudizio dei minori nella gestione quotidiana dell'ordinaria amministrazione.
Le domande delle parti possono, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di cui sopra, dovendosi nel resto confermare le statuizioni contenute nella sentenza n.,
1900/2019 di questo Tribunale in punto di affido e collocamento dei minori e diritto di visita del genitore non collocatario (quale decisione che assorbe e supera i provvedimenti temporanei e urgenti adottati in corso di causa per la regolamentazione di situazioni contingenti).
2.1 Non può trovare accoglimento, di contro, l'istanza del ricorrente di adottare un provvedimento “di richiamo” nei confronti dell'altro genitore ai fini del rispetto dei suoi diritti di genitore, essendo apparso evidente come sia stata una scelta dei minori quella di non avere – o limitare - i contatti con il padre per le ragioni sopra esposte, senza alcun condizionamento “in positivo” da parte della madre.
Non possono, infine, imporsi ai genitori percorsi psicoterapeutici o di sostegno alla genitorialità, trattandosi di provvedimento che sarebbe connotato dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (Cass. 17903/2023).
2.2 Quanto al mantenimento a carico dell' , non sono emersi nel presente Pt_1 giudizio variazioni significative nella situazione reddituale comparativa delle parti rispetto al processo di separazione (sia a fini di aumento che di riduzione) né un aumento potrebbe giustificarsi con il solo accrescimento dell'età dei ragazzi (e, quindi, dei loro bisogni), dovendosi comunque tenere conto del reddito complessivo del genitore non collocatario e delle spese che il medesimo mensilmente affronta per far visita ai figli, in relazione all'importo dell'assegno già stabilito (su cui computare altresì la rivalutazione monetaria). Non sussistono i presupposti per munire di astreinte l'obbligo economico a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis.39, comma 1, lettera b), cpc, non essendovi riscontro di inadempimento recente nel presente giudizio.
3. Gli interessi sottesi alla decisione e l'esito complessivo del giudizio legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese di CTU, come liquidate dal relatore, sono poste definitivamente a carico di ricorrente e resistente in misura di metà ciascuno, con la precisazione che essendo la resistente ammessa 8
al patrocinio a spese dello Stato la quota a suo carico dovrà intendersi posta a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. A parziale modifica delle statuizioni adottate con sentenza n. 1900/2019 di questo Tribunale, dispone che il diritto di visita di sia Parte_1 esercitato, nelle forme e nei termini stabiliti nella predetta sentenza, con preavviso di almeno 24 ore all'altro genitore. Dispone, altresì, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente durante i periodi di convivenza con i minori;
2. Rigetta le restanti domande del ricorrente;
3. Rigetta le restanti domande riconvenzionali della resistente;
4. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa dal relatore, definitivamente a carico delle parti (ricorrente e resistente) in misura di metà ciascuna, con la precisazione che essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quota a suo carico dovrà intendersi posta a carico dell'erario;
6. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma