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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 170/2021 R.G.L., promossa
D A
Parte_1
– in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore (nata a [...] il [...], ivi domiciliata Parte_2
in Via D. Ghirlandaio n. 50, codice fiscale , con C.F._1
sede legale in Gela, nella via D. Ghirlandaio n. 50, codice fiscale
, indirizzo PEC (di seguito anche solo P.IVA_1 Email_1
o anche la società) rappresentata e difesa, per procura in Parte_1 calce, dall'avvocato Giovanni Giovannelli del Foro di Milano (codice fiscale indirizzo PEC: C.F._2
, unitamente, in via congiunta e Email_2
disgiunta con l'avvocato Luigi Brex del Foro di Gela (C.F.
, PEC fax 0933 1900293), C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Gela nella via Navarra n. 68.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. - che agisce in proprio e P.IVA_2
quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 CP_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 448/98 nonché
[...]
della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Tivoli, Persona_1
repertorio n. 37521 (raccolta n. 5762) del 3.7.2014, reg. in pari data al n.
3404, Serie 1T - elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta
1 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS
0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
TE CE (c.f. ), pec C.F._4
E
e ME RU (c.f. Email_4
– pec t - in C.F._5 Email_6
virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott.
[...]
notaio in Roma, in data 21.7.2015, Rogito 21569, Rep. 80974, Per_2 registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. territoriale di Roma 1, in data
23.7.2015, al n. 19851, serie 1T
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.4.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.2.2021 la parte ricorrente ha chiesto Parte_3
l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007478/DDL del 12 giugno 2020 a mezzo del quale l , senza irrogare alcuna sanzione, procedeva Controparte_3
ad annullare tutti i rapporti di lavoro intercorsi con i dipendenti dalla data di costituzione della società, con contestuale cancellazione della posizione previdenziale dei lavoratori della ditta, da ritenersi, secondo gli Ispettori verbalizzanti, inesistente.
In particolare, nel predetto verbale si affermava che, a seguito dell'accertamento ispettivo iniziato in data 4.9.2019 presso la sede della società ricorrente, la Elettoimpianti srls era da considerarsi una società inesistente: “in definitiva alla luce di quanto sopra meglio specificato NON si possono riconoscere e confermare i rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla data di costituzione dell'azienda, che vengono, quindi, annullati con il presente verbale, e sarà cura degli uffici amministrativi cessare la matricola attualmente aperta, per un'azienda, di fatto, inesistente. CP_1
Pertanto, con il presente verbale si procede ad annullare tutti i rapporti di lavoro intercorsi con i
2 dipendenti dalla data di costituzione della società, come meglio specificato nelle tabelle allegate al presente verbale e che ne fanno parte integrante”.
Nel corso dell'accertamento, oltre all'audizione dell'amministratore legale Parte_2
venivano sentiti il OR (dipendente della società in esame), Testimone_1 Controparte_4
(dipendente), , , e . Controparte_5 Persona_3 Testimone_2 Controparte_6
A detta degli ispettori, dalla dichiarazione resa dall'Amministratore Unico, incrociata con gli accertamenti effettuati, nonché dalla documentazione in possesso dell'Istituto, era emersa la sostanziale estraneità dell'amministratore e socio unico all'effettiva gestione e amministrazione della società con conseguente nullità ovvero inesistenza della ditta stessa.
Nel verbale così si legge: “Ebbene dalla dichiarazione resa emerge, con chiarezza, che la ORa
NON ha MAI avuto alcun rapporto con i dipendenti in forza, cosa che risulta assai Parte_2
anomala, in quanto la ORa riveste il ruolo di Amministratore e Socio Unico, e, quindi, dovrebbe rappresentare l'unico vertice aziendale, da cui dovrebbero promanare le direttive aziendali, e che, comunque, dovrebbe costituire il punto di riferimento dei lavoratori. Nel caso di specie questo non accade, la ORa NON ha alcun rapporto con i dipendenti, con il consulente del lavoro Parte_2
e fiscale, con i fornitori, con gli appaltanti, e con qualsiasi altro soggetto che possa confrontarsi con la società; anzi, rende una dichiarazione che in alcuni tratti manifesta, sopra ogni ragionevole dubbio, che la stessa non ha la minima cognizione di cosa si parli, ed in particolare: 1) La ORa costituisce una società SOLO un piano formale, in quanto sul piano sostanziale Parte_2
la società per le modalità attraverso le quali nasce NON esiste, gestita da soggetti terzi ed estranei, per motivi che verranno approfonditi con appositi e successivi accertamenti;
2) La signora
NON è il Socio Unico della “Elettroimpianti s.r.l.s.”, sul piano sostanziale Parte_2
rappresentando, invece, un soggetto estraneo alle vicende aziendali;
3) La signora Parte_2
NON è l'Amministratore Unico della “Elettroimpianti s.r.l.s. ”, NON occupandosi di
[...]
quanto necessario e riferibile a tale figura apicale;
4) La signora NON conosce i Parte_2
suoi dipendenti, il Consulente del lavoro ed il Consulente fiscale;
5) La ORa Parte_2 rende affermazioni senza significato alcuno, quando segnala di applicare: “…il contrato a tempo determinato…(????)…”, nonché “…sviluppare la paga…(???)”, quando, chiaramente il contratto
a tempo determinato NON è un contratto applicabile e per lo sviluppo delle paghe esiste un apposito Consulente del lavoro che, però, la stessa NON conosce;
6) La ORa Parte_2
è iscritta all'Università a Roma, frequenta diligentemente e regolarmente le lezioni, e non si comprende come possa gestire la sua società stando 12 mesi all'anno fuori sede. Non vi è dubbio alcuno che la società per così come è costituita NON esiste e, conseguentemente, annullati tutti i
3 rapporti di lavoro denunciati, che giuridicamente sono INESISTENTI. Ad ulteriore corredo di quanto affermato si evidenziano le dichiarazioni rese dai dipendenti…”.
Per i motivi meglio articolati nell'impugnazione i resistenti contestavano le risultanze ispettive, evidenziando la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, l'esistenza di contratti di appalto, il corretto versamento dei contributi previdenziali;
avversavano altresì la conclusione seguita dagli ispettori in ordine alla fittizietà dell'amministratore legale. CP_ Si costituiva tempestivamente l' che si limitava a chiedere il rigetto del ricorso, richiamando, nel merito, i contenuti del verbale ispettivo.
Il Tribunale, rilevato che le contestazioni che hanno portato il disconoscimento del rapporto di lavoro erano relative esclusivamente alla fittizietà dell'amministratore in assenza di contestazioni in ordine all'esecuzione dei contratti, versati in atti, riteneva la superfluità dell'assunzione di prova testimoniale e rinviava la causa per decisione e discussione.
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, dalla lettura delle dichiarazioni dei lavoratori assunti è emerso che gli stessi prestavano servizio in forza di contratti di sub appalto per conto della , la quale Parte_4
provvedeva (a mezzo bonifico) a retribuire i dipendenti e a collocarli nei diversi cantieri (esteri o italiani) presso cui i dipendenti dovevano prestare servizio (cfr. deposizione , Tes_1 CP_4
Nesci). Il principale referente era o, in subordine, il , mentre, trattandosi CP_5 Per_4 Per_5
di subappalti, le direttive relative alle prestazioni da svolgere venivano, di volta in volta, impartite dai capo cantieri di riferimento.
Viceversa, il si limitava a precisare di non avere mai svolto alcuna prestazione lavorativa CP_6
per la ricorrente. chiariva invece di essere impiegato presso la , svolgendo compiti di Persona_3 Parte_4 natura amministrativa, esplicitava i legami di parentela intercorrenti con l'Amministratore
[...]
(nipote) e con (figlio). Parte_2 Per_4
Orbene, l'eventuale fittizietà dell'Amministratore in carica, rispetto al quale sussistono delle circostanze meramente presuntive, non è di per sé tale da comportare, in assenza di ulteriori elementi, l'inesistenza della società.
L'equazione sviluppata dall' , tale per cui la mera presenza di un amministratore CP_3 apparente è inequivocabile indice dell'inesistenza della società con conseguente disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro ad essa riconducibili non è condivisibile.
4 In primo luogo va osservato che, alcuna contestazione è stata mossa alla società in ordine alla corposa documentazione esibita in sede di accertamento e prodotta in giudizio dalla ricorrente (libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro, prospetti di paga sottoscritti, lettere di assunzione;
documentazione contabile quale registro iva, fatture acquisti, registro iva vendite fatture, vendite) né in ordine ai contratti di appalto e subappalto intrattenuti dalla ricorrente, in veste di supappaltante.
In secondo luogo, vi è assoluta coerenza tra la predetta documentazione e le dichiarazioni rese dai lavoratori, auditi nell'immediatezza dell'ispezione, i quali hanno confermato l'esistenza di rapporti di lavoro con la società, l'esecuzione effettiva delle prestazioni di lavoro e la ricezione della corrispettiva retribuzione a mezzo di pagamento tracciabile.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che nel verbale di accertamento dette dichiarazioni risultano riportate in modo incompleto, come un unico corpo, senza distinzione ed indicazione del dichiarante e delle specifiche dichiarazioni da ciascuno rese.
D'altronde, sotto tali profili, l'Ente resistente non ha eccepito alcunchè, limitandosi a richiamare il contenuto del verbale.
Va pertanto accolta la domanda formulata in via principale dal ricorrente con conseguente annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007478/DDL del 12 giugno
2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Disattesa ogni ulteriore richiesta, eccezione o istanza, in accoglimento del ricorso, annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007478/DDL del 12 giugno 2020.
Condanna parte resistente, alla rifusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro
3.300,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta il 13/05/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 170/2021 R.G.L., promossa
D A
Parte_1
– in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore (nata a [...] il [...], ivi domiciliata Parte_2
in Via D. Ghirlandaio n. 50, codice fiscale , con C.F._1
sede legale in Gela, nella via D. Ghirlandaio n. 50, codice fiscale
, indirizzo PEC (di seguito anche solo P.IVA_1 Email_1
o anche la società) rappresentata e difesa, per procura in Parte_1 calce, dall'avvocato Giovanni Giovannelli del Foro di Milano (codice fiscale indirizzo PEC: C.F._2
, unitamente, in via congiunta e Email_2
disgiunta con l'avvocato Luigi Brex del Foro di Gela (C.F.
, PEC fax 0933 1900293), C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Gela nella via Navarra n. 68.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. - che agisce in proprio e P.IVA_2
quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 CP_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 448/98 nonché
[...]
della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Tivoli, Persona_1
repertorio n. 37521 (raccolta n. 5762) del 3.7.2014, reg. in pari data al n.
3404, Serie 1T - elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta
1 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS
0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
TE CE (c.f. ), pec C.F._4
E
e ME RU (c.f. Email_4
– pec t - in C.F._5 Email_6
virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott.
[...]
notaio in Roma, in data 21.7.2015, Rogito 21569, Rep. 80974, Per_2 registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. territoriale di Roma 1, in data
23.7.2015, al n. 19851, serie 1T
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.4.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.2.2021 la parte ricorrente ha chiesto Parte_3
l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007478/DDL del 12 giugno 2020 a mezzo del quale l , senza irrogare alcuna sanzione, procedeva Controparte_3
ad annullare tutti i rapporti di lavoro intercorsi con i dipendenti dalla data di costituzione della società, con contestuale cancellazione della posizione previdenziale dei lavoratori della ditta, da ritenersi, secondo gli Ispettori verbalizzanti, inesistente.
In particolare, nel predetto verbale si affermava che, a seguito dell'accertamento ispettivo iniziato in data 4.9.2019 presso la sede della società ricorrente, la Elettoimpianti srls era da considerarsi una società inesistente: “in definitiva alla luce di quanto sopra meglio specificato NON si possono riconoscere e confermare i rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla data di costituzione dell'azienda, che vengono, quindi, annullati con il presente verbale, e sarà cura degli uffici amministrativi cessare la matricola attualmente aperta, per un'azienda, di fatto, inesistente. CP_1
Pertanto, con il presente verbale si procede ad annullare tutti i rapporti di lavoro intercorsi con i
2 dipendenti dalla data di costituzione della società, come meglio specificato nelle tabelle allegate al presente verbale e che ne fanno parte integrante”.
Nel corso dell'accertamento, oltre all'audizione dell'amministratore legale Parte_2
venivano sentiti il OR (dipendente della società in esame), Testimone_1 Controparte_4
(dipendente), , , e . Controparte_5 Persona_3 Testimone_2 Controparte_6
A detta degli ispettori, dalla dichiarazione resa dall'Amministratore Unico, incrociata con gli accertamenti effettuati, nonché dalla documentazione in possesso dell'Istituto, era emersa la sostanziale estraneità dell'amministratore e socio unico all'effettiva gestione e amministrazione della società con conseguente nullità ovvero inesistenza della ditta stessa.
Nel verbale così si legge: “Ebbene dalla dichiarazione resa emerge, con chiarezza, che la ORa
NON ha MAI avuto alcun rapporto con i dipendenti in forza, cosa che risulta assai Parte_2
anomala, in quanto la ORa riveste il ruolo di Amministratore e Socio Unico, e, quindi, dovrebbe rappresentare l'unico vertice aziendale, da cui dovrebbero promanare le direttive aziendali, e che, comunque, dovrebbe costituire il punto di riferimento dei lavoratori. Nel caso di specie questo non accade, la ORa NON ha alcun rapporto con i dipendenti, con il consulente del lavoro Parte_2
e fiscale, con i fornitori, con gli appaltanti, e con qualsiasi altro soggetto che possa confrontarsi con la società; anzi, rende una dichiarazione che in alcuni tratti manifesta, sopra ogni ragionevole dubbio, che la stessa non ha la minima cognizione di cosa si parli, ed in particolare: 1) La ORa costituisce una società SOLO un piano formale, in quanto sul piano sostanziale Parte_2
la società per le modalità attraverso le quali nasce NON esiste, gestita da soggetti terzi ed estranei, per motivi che verranno approfonditi con appositi e successivi accertamenti;
2) La signora
NON è il Socio Unico della “Elettroimpianti s.r.l.s.”, sul piano sostanziale Parte_2
rappresentando, invece, un soggetto estraneo alle vicende aziendali;
3) La signora Parte_2
NON è l'Amministratore Unico della “Elettroimpianti s.r.l.s. ”, NON occupandosi di
[...]
quanto necessario e riferibile a tale figura apicale;
4) La signora NON conosce i Parte_2
suoi dipendenti, il Consulente del lavoro ed il Consulente fiscale;
5) La ORa Parte_2 rende affermazioni senza significato alcuno, quando segnala di applicare: “…il contrato a tempo determinato…(????)…”, nonché “…sviluppare la paga…(???)”, quando, chiaramente il contratto
a tempo determinato NON è un contratto applicabile e per lo sviluppo delle paghe esiste un apposito Consulente del lavoro che, però, la stessa NON conosce;
6) La ORa Parte_2
è iscritta all'Università a Roma, frequenta diligentemente e regolarmente le lezioni, e non si comprende come possa gestire la sua società stando 12 mesi all'anno fuori sede. Non vi è dubbio alcuno che la società per così come è costituita NON esiste e, conseguentemente, annullati tutti i
3 rapporti di lavoro denunciati, che giuridicamente sono INESISTENTI. Ad ulteriore corredo di quanto affermato si evidenziano le dichiarazioni rese dai dipendenti…”.
Per i motivi meglio articolati nell'impugnazione i resistenti contestavano le risultanze ispettive, evidenziando la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, l'esistenza di contratti di appalto, il corretto versamento dei contributi previdenziali;
avversavano altresì la conclusione seguita dagli ispettori in ordine alla fittizietà dell'amministratore legale. CP_ Si costituiva tempestivamente l' che si limitava a chiedere il rigetto del ricorso, richiamando, nel merito, i contenuti del verbale ispettivo.
Il Tribunale, rilevato che le contestazioni che hanno portato il disconoscimento del rapporto di lavoro erano relative esclusivamente alla fittizietà dell'amministratore in assenza di contestazioni in ordine all'esecuzione dei contratti, versati in atti, riteneva la superfluità dell'assunzione di prova testimoniale e rinviava la causa per decisione e discussione.
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, dalla lettura delle dichiarazioni dei lavoratori assunti è emerso che gli stessi prestavano servizio in forza di contratti di sub appalto per conto della , la quale Parte_4
provvedeva (a mezzo bonifico) a retribuire i dipendenti e a collocarli nei diversi cantieri (esteri o italiani) presso cui i dipendenti dovevano prestare servizio (cfr. deposizione , Tes_1 CP_4
Nesci). Il principale referente era o, in subordine, il , mentre, trattandosi CP_5 Per_4 Per_5
di subappalti, le direttive relative alle prestazioni da svolgere venivano, di volta in volta, impartite dai capo cantieri di riferimento.
Viceversa, il si limitava a precisare di non avere mai svolto alcuna prestazione lavorativa CP_6
per la ricorrente. chiariva invece di essere impiegato presso la , svolgendo compiti di Persona_3 Parte_4 natura amministrativa, esplicitava i legami di parentela intercorrenti con l'Amministratore
[...]
(nipote) e con (figlio). Parte_2 Per_4
Orbene, l'eventuale fittizietà dell'Amministratore in carica, rispetto al quale sussistono delle circostanze meramente presuntive, non è di per sé tale da comportare, in assenza di ulteriori elementi, l'inesistenza della società.
L'equazione sviluppata dall' , tale per cui la mera presenza di un amministratore CP_3 apparente è inequivocabile indice dell'inesistenza della società con conseguente disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro ad essa riconducibili non è condivisibile.
4 In primo luogo va osservato che, alcuna contestazione è stata mossa alla società in ordine alla corposa documentazione esibita in sede di accertamento e prodotta in giudizio dalla ricorrente (libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro, prospetti di paga sottoscritti, lettere di assunzione;
documentazione contabile quale registro iva, fatture acquisti, registro iva vendite fatture, vendite) né in ordine ai contratti di appalto e subappalto intrattenuti dalla ricorrente, in veste di supappaltante.
In secondo luogo, vi è assoluta coerenza tra la predetta documentazione e le dichiarazioni rese dai lavoratori, auditi nell'immediatezza dell'ispezione, i quali hanno confermato l'esistenza di rapporti di lavoro con la società, l'esecuzione effettiva delle prestazioni di lavoro e la ricezione della corrispettiva retribuzione a mezzo di pagamento tracciabile.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che nel verbale di accertamento dette dichiarazioni risultano riportate in modo incompleto, come un unico corpo, senza distinzione ed indicazione del dichiarante e delle specifiche dichiarazioni da ciascuno rese.
D'altronde, sotto tali profili, l'Ente resistente non ha eccepito alcunchè, limitandosi a richiamare il contenuto del verbale.
Va pertanto accolta la domanda formulata in via principale dal ricorrente con conseguente annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007478/DDL del 12 giugno
2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Disattesa ogni ulteriore richiesta, eccezione o istanza, in accoglimento del ricorso, annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007478/DDL del 12 giugno 2020.
Condanna parte resistente, alla rifusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro
3.300,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta il 13/05/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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