TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 143/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] residente a [...] C.F._1
Galileo Galilei n. 53 e domiciliato in Borgosesia (VC), Via Duca D'Aosta n. 29, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Anna Livia Pennetta (C.F. e Giulia Carvoli (C.F. C.F._2
) entrambe del Foro di Novara presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato in C.F._3
Novara, B.do M. D'Azeglio n. 9.
ATTORE
contro
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_4
residente a [...], assistita e rappresentata dall'avv. Riccardo Silvestri (codice fiscale ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Novara, Corso CodiceFiscale_5
Cavour n. 2 (PEC: – fax 0321/620506), in forza di Email_1
procura allegata al presente atto, al quale andranno inviate le relative comunicazioni
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti.
pagina 1 di 6 Parte attrice ha così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Dichiarare con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di Novara al n. 100, parte II, serie C, anno 2018 tra i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
Disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne in misura paritetica fra i rispettivi Per_1
genitori alle seguenti condizioni:
1. collocazione e residenza anagrafica della minore presso la residenza materna;
2. frequentazione paritetica della minore con i genitori: una settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro e così via rispettando tale alternanza con indicazione, nel provvedimento, che è il genitore, presso il quale vive in quella settimana, che deve occuparsi della stessa;
Per_1
3. atteso l'affido condiviso paritetico nulla per l'assegno di mantenimento per la bambina poiché ogni genitore vi provvederà direttamente per effetto del punto 2, con revoca del versamento di euro 250,00 al mese da parte del padre alla madre per il mantenimento della minore;
4. valutazione dell'esistenza dei presupposti per un contributo perequativo materno al padre;
5. feste Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro, oppure, tutte le feste pasquali con un genitore ad anni alterni con l'altro;
6. vacanze estive: trascorrerà con il padre tre settimane, anche non consecutive ed altrettanto farà Per_1 con la madre. I genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro il proprio periodo di ferie, almeno due mesi prima della partenza, da ripartirsi nel periodo intercorrente dalla chiusura dell'Istituto scolastico alla riapertura.
In ogni caso i genitori di si impegnano a comunicare l'uno all'altro ogni periodo di ulteriore Per_1 assenza e/o vacanza e/o viaggi all'estero con un anticipo di almeno 15 giorni.
Poiché la piccola ha la possibilità di trascorrere le vacanze con la nonna e la zia paterne che dispongono di una casa al mare, si chiede che, così come concordato fra i genitori al momento della separazione, e come attuato in questi anni, nei tre mesi di chiusura della scuola, possa trascorrere anche un Per_1
periodo prolungato di vacanza al mare con la famiglia del ramo paterno;
7. vacanze natalizie: così come già previsto e praticato per le vacanze estive, la figlia trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore. Per il 2024 dal 23/12/2024 al 30/12/2024 con il papà e con la mamma dal 31/12/2024 al 06/01/2025 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre;
8. nell'eventualità di frequentazione di nuovi compagni/e alla presenza della figlia, le Parti si impegnano ad un oculato inserimento della nuova figura di adulto nella vita di;
Per_1 pagina 2 di 6 9. i genitori sosterranno in quota paritaria e, quindi, al 50% le spese straordinarie per la figlia , Per_1
debitamente documentate e previamente concordate, secondo il Protocollo di Torino, prevedendo un rendiconto ogni 2 mesi per non rendere troppo onerose le poste di dare/ avere;
10. il sig. e la sig. sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto alla Pt_1 CP_1
sig.ra come del resto già statuito in separazione;
CP_1
11. il sig. e la sig. hanno già definito ogni altra questione patrimoniale e, pertanto, nulla Pt_1 CP_1
è dovuto reciprocamente l'un l'altro per qualsiasi titolo;
12. i genitori sono tenuti a dare il reciproco assenso per ottenere documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia;
13. l'assegno unico, verrà riconosciuto al 50% ad entrambi i genitori.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta ha depositato le seguenti conclusioni:
Dichiarare, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di Novara al n. 100, parte II, serie C, anno 2018, tra i signori e . Controparte_1 Parte_1
Disporre che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1
presso la madre.
Statuire che il padre, tenuto conto dei propri turni di lavoro, durante il periodo scolastico, potrà trascorrere con la figlia , il martedì ed il giovedi di ogni settimana, dalle ore 16,00 sino alla mattina Per_1
successiva, quando la minore andrà scuola nonché tre fine settimana dal sabato pomeriggio sino al lunedì
mattina.
Durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà, sempre nel rispetto dei turni di lavoro del Per_1
signor , settimane alternate con i rispettivi genitori. Pt_1
Il padre, inoltre, trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi nel periodo relativo alle vacanze scolastiche estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Disporre che i genitori, attesa l'età della minore, nel caso di frequentazioni con nuovi compagni/e garantiranno un oculato e progressivo inserimento di una nuova figura di adulto nella vita di e Per_1
che sarà garantito ai nonni materni e paterni il diritto di visita della minore secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dai genitori stessi.
Stabilire il versamento mensile, da parte del signor di un assegno di mantenimento, a Parte_1 favore della figlia minore di € 250,00, limitatamente al periodo in cui la minore avrà Per_1 Per_1
collocazione principale presso la madre, da aggiornarsi annualmente secondo gli indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Torino, entrambi da versarsi entro il giorno 30 di ciscun mese, ed assegno unico diviso al 50% tra i genitori.
pagina 3 di 6 Con il favore delle spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla domanda di divorzio
I coniugi, dalla avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, non hanno più ripreso la convivenza, continuando ininterrottamente a vivere separati.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può, dunque, essere mantenuta o ricostituita.
Vi sono tutti i presupposti richiesti dalla L. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. contratto con rito civile in Las GA (Nevada – U.S.A. ) in data 12.12.2012.
Nel caso in esame, infatti, intervenuta la separazione personale della coppia, omologata in data
23.07.2019, e non essendosi più ricostituita la vita coniugale, è indubitabile la sussistenza delle condizioni per cui debba essere pronunziato lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di Novara al n. 100, parte II, serie C, anno 2018, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
Quanto alle questioni relative all'affidamento alla collocazione della figlia minore
Le parti, in sede di separazione, avevano convenuto, in punto modalità di vista ed incontro del padre con la figlia minore, nel modo seguente:
“1) Affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso il domicilio materno Per_1
in Borgosesia Via Roma n. 9; 2) modalità di frequentazione libera con il genitore non collocatario: Sino ad oggi le Parti si sono accordate direttamente consentendo ampia frequentazione padre/figlia.
Pertanto, a titolo di indicazione di massima, tenuto conto che il datore di lavoro del Sig. Pt_1 comunica i turni dei dipendenti il sabato sera, ed esclusivamente nell'eventualità dovessero insorgere incomprensioni sulla frequentazione padre/figlia, si stabilisce in via sussidiaria la seguente modalità:
Da lunedì alla domenica, il padre terrà con sé la figlia per due notti nella settimana in cui non avrà il weekend quindi: la andrà a prendere a scuola la terrà presso di sé a dormire e la riaccompagnerà a scuola il mattino successivo, come già praticamente avviene;
Nella settimana in cui il padre avrà il weekend, lo stesso provvederà ad accompagnare e prendere la figlia presso l'Istituto scolastico, in accordo con la madre, almeno per due giorni, di cui un giorno con il pernottamento”.
Nel corso della prima udienza del presente procedimento il Giudice relatore ha proposto “alle parti un periodo di sperimentazione di collocazione presso entrambi in modo paritetico della bambina con provvisoria sospensione del contributo al mantenimento fermo restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.” pagina 4 di 6 Le parti hanno accettato la proposta, ma la resistente al termine del periodo ha ritenuto non conforme alle esigenze della figlia minore quel tipo di regolamentazione.
Preso atto del disaccordo delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, il Giudice relatore ha disposto l'audizione di che, in data 10 dicembre 2024, ha dichiarato di essere “ ….soddisfatta del regime Per_1 di vita attuale anche se l'impegno scolastico è aumentato frequentando la prima media.
Con la mamma ho più facilità a studiare, per il resto non ho problemi….”.
In questo contesto di riferimento, anche in ragione di quanto dichiarato dalla bambina che è apparsa del tutto serena e soddisfatta delle proprie condizioni di vita, quanto all'affidamento di , come già Per_1
stabilito, va disposto in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
In ordine alla collocazione di , in parziale modifica della sentenza di separazione, ma in sintonia Per_1
con quanto dalla stessa è stato apprezzato, il Tribunale dispone le seguenti modalità di Per_1
frequentazione con i genitori che saranno del tutto paritetiche: una settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro.
Il genitore, presso il quale starà durante la settimana di sua spettanza si occuperà della bambina. Per_1
Festività: la figlia trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore.
Per il 2025 dal 23/12/2025 al 30/12/2025 con la madre e con il padre dal 31/12/2025 al 06/01/2026 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno.
Le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore ad anni alterni con l'altro, iniziando con la madre.
Per le vacanze estive trascorrerà con ogni genitore tre settimane, non oltre due consecutive previa Per_1 comunicazione di un genitore all'altro dei propri periodi di ferie entro maggio di ogni anno.
Le questioni economiche
In questa sede il Collegio, premesso che ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto della bambina nei periodi di permanenza presso lo stesso, dispone che nulla sarà dovuto dai genitori a titolo di contributo al mantenimento di , poiché ogni genitore vi provvederà direttamente, con conseguente Per_1 revoca dell'obbligo di versamento di euro 250,00 al mese già a carico del padre.
Dispone, altresì, che le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente richiamato, siano suddivise al 50% tra i genitori.
Dato atto che il sig. e la sig. sono economicamente autosufficienti, nulla è dovuto da un Pt_1 CP_1 coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile.
L'assegno unico deve essere percepito al 50% da ogni genitore.
Trattandosi di provvedimento nell'interesse della prole, possono essere compensate le spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione, deduzione ed eccezione disattesa, pronuncia ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970 n. 898 lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Las GA (Nevada – U.S.A. ) in data 12.12.2012, trascritto nei registri dello stato civile di
Novara al n. 100, parte II, serie C, anno 2018, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge, con ogni ulteriore e consequenziale statuizione.
CONFERMA che la responsabilità genitoriale sulla minore , sia esercitata in forma condivisa dai Per_1 genitori, fermo l'esercizio disgiunto per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza esclusiva della stessa con l'uno e l'altro genitore.
CONFERMA che la residenza anagrafica e la dimora principale della minore coincidano con quella della madre.
DISPONE che le modalità di frequentazione di con i genitori siano del tutto paritetiche: una Per_1 settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro.
DISPONE in merito alle festività che la figlia trascorrerà quelle natalizie ad anni alterni con ciascun genitore. Per il 2025 dal 23/12/2025 al 30/12/2025 con la madre e con il padre dal 31/12/2025 al
06/01/2026 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno.
DISPONE CHE le vacanze pasquali siano trascorse dalla minore ad anni alterni con un genitore ad anni alterni con l'altro, iniziando nel 2025 con la madre.
DISPONE, per le vacanze estive, che trascorra con ogni genitore tre settimane, non oltre due Per_1
consecutive, previa comunicazione di un genitore all'altro dei propri periodi di ferie entro maggio di ogni anno.
DISPONE che il 50% delle spese straordinarie per siano a carico di ciascun genitore, come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato, nulla è invece dovuto da ciascun genitore quale contributo al mantenimento della bambina.
DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 16 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 143/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] residente a [...] C.F._1
Galileo Galilei n. 53 e domiciliato in Borgosesia (VC), Via Duca D'Aosta n. 29, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Anna Livia Pennetta (C.F. e Giulia Carvoli (C.F. C.F._2
) entrambe del Foro di Novara presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato in C.F._3
Novara, B.do M. D'Azeglio n. 9.
ATTORE
contro
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_4
residente a [...], assistita e rappresentata dall'avv. Riccardo Silvestri (codice fiscale ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Novara, Corso CodiceFiscale_5
Cavour n. 2 (PEC: – fax 0321/620506), in forza di Email_1
procura allegata al presente atto, al quale andranno inviate le relative comunicazioni
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti.
pagina 1 di 6 Parte attrice ha così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Dichiarare con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di Novara al n. 100, parte II, serie C, anno 2018 tra i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
Disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne in misura paritetica fra i rispettivi Per_1
genitori alle seguenti condizioni:
1. collocazione e residenza anagrafica della minore presso la residenza materna;
2. frequentazione paritetica della minore con i genitori: una settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro e così via rispettando tale alternanza con indicazione, nel provvedimento, che è il genitore, presso il quale vive in quella settimana, che deve occuparsi della stessa;
Per_1
3. atteso l'affido condiviso paritetico nulla per l'assegno di mantenimento per la bambina poiché ogni genitore vi provvederà direttamente per effetto del punto 2, con revoca del versamento di euro 250,00 al mese da parte del padre alla madre per il mantenimento della minore;
4. valutazione dell'esistenza dei presupposti per un contributo perequativo materno al padre;
5. feste Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro, oppure, tutte le feste pasquali con un genitore ad anni alterni con l'altro;
6. vacanze estive: trascorrerà con il padre tre settimane, anche non consecutive ed altrettanto farà Per_1 con la madre. I genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro il proprio periodo di ferie, almeno due mesi prima della partenza, da ripartirsi nel periodo intercorrente dalla chiusura dell'Istituto scolastico alla riapertura.
In ogni caso i genitori di si impegnano a comunicare l'uno all'altro ogni periodo di ulteriore Per_1 assenza e/o vacanza e/o viaggi all'estero con un anticipo di almeno 15 giorni.
Poiché la piccola ha la possibilità di trascorrere le vacanze con la nonna e la zia paterne che dispongono di una casa al mare, si chiede che, così come concordato fra i genitori al momento della separazione, e come attuato in questi anni, nei tre mesi di chiusura della scuola, possa trascorrere anche un Per_1
periodo prolungato di vacanza al mare con la famiglia del ramo paterno;
7. vacanze natalizie: così come già previsto e praticato per le vacanze estive, la figlia trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore. Per il 2024 dal 23/12/2024 al 30/12/2024 con il papà e con la mamma dal 31/12/2024 al 06/01/2025 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre;
8. nell'eventualità di frequentazione di nuovi compagni/e alla presenza della figlia, le Parti si impegnano ad un oculato inserimento della nuova figura di adulto nella vita di;
Per_1 pagina 2 di 6 9. i genitori sosterranno in quota paritaria e, quindi, al 50% le spese straordinarie per la figlia , Per_1
debitamente documentate e previamente concordate, secondo il Protocollo di Torino, prevedendo un rendiconto ogni 2 mesi per non rendere troppo onerose le poste di dare/ avere;
10. il sig. e la sig. sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto alla Pt_1 CP_1
sig.ra come del resto già statuito in separazione;
CP_1
11. il sig. e la sig. hanno già definito ogni altra questione patrimoniale e, pertanto, nulla Pt_1 CP_1
è dovuto reciprocamente l'un l'altro per qualsiasi titolo;
12. i genitori sono tenuti a dare il reciproco assenso per ottenere documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia;
13. l'assegno unico, verrà riconosciuto al 50% ad entrambi i genitori.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta ha depositato le seguenti conclusioni:
Dichiarare, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di Novara al n. 100, parte II, serie C, anno 2018, tra i signori e . Controparte_1 Parte_1
Disporre che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1
presso la madre.
Statuire che il padre, tenuto conto dei propri turni di lavoro, durante il periodo scolastico, potrà trascorrere con la figlia , il martedì ed il giovedi di ogni settimana, dalle ore 16,00 sino alla mattina Per_1
successiva, quando la minore andrà scuola nonché tre fine settimana dal sabato pomeriggio sino al lunedì
mattina.
Durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà, sempre nel rispetto dei turni di lavoro del Per_1
signor , settimane alternate con i rispettivi genitori. Pt_1
Il padre, inoltre, trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi nel periodo relativo alle vacanze scolastiche estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Disporre che i genitori, attesa l'età della minore, nel caso di frequentazioni con nuovi compagni/e garantiranno un oculato e progressivo inserimento di una nuova figura di adulto nella vita di e Per_1
che sarà garantito ai nonni materni e paterni il diritto di visita della minore secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dai genitori stessi.
Stabilire il versamento mensile, da parte del signor di un assegno di mantenimento, a Parte_1 favore della figlia minore di € 250,00, limitatamente al periodo in cui la minore avrà Per_1 Per_1
collocazione principale presso la madre, da aggiornarsi annualmente secondo gli indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Torino, entrambi da versarsi entro il giorno 30 di ciscun mese, ed assegno unico diviso al 50% tra i genitori.
pagina 3 di 6 Con il favore delle spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla domanda di divorzio
I coniugi, dalla avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, non hanno più ripreso la convivenza, continuando ininterrottamente a vivere separati.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può, dunque, essere mantenuta o ricostituita.
Vi sono tutti i presupposti richiesti dalla L. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. contratto con rito civile in Las GA (Nevada – U.S.A. ) in data 12.12.2012.
Nel caso in esame, infatti, intervenuta la separazione personale della coppia, omologata in data
23.07.2019, e non essendosi più ricostituita la vita coniugale, è indubitabile la sussistenza delle condizioni per cui debba essere pronunziato lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di Novara al n. 100, parte II, serie C, anno 2018, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
Quanto alle questioni relative all'affidamento alla collocazione della figlia minore
Le parti, in sede di separazione, avevano convenuto, in punto modalità di vista ed incontro del padre con la figlia minore, nel modo seguente:
“1) Affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso il domicilio materno Per_1
in Borgosesia Via Roma n. 9; 2) modalità di frequentazione libera con il genitore non collocatario: Sino ad oggi le Parti si sono accordate direttamente consentendo ampia frequentazione padre/figlia.
Pertanto, a titolo di indicazione di massima, tenuto conto che il datore di lavoro del Sig. Pt_1 comunica i turni dei dipendenti il sabato sera, ed esclusivamente nell'eventualità dovessero insorgere incomprensioni sulla frequentazione padre/figlia, si stabilisce in via sussidiaria la seguente modalità:
Da lunedì alla domenica, il padre terrà con sé la figlia per due notti nella settimana in cui non avrà il weekend quindi: la andrà a prendere a scuola la terrà presso di sé a dormire e la riaccompagnerà a scuola il mattino successivo, come già praticamente avviene;
Nella settimana in cui il padre avrà il weekend, lo stesso provvederà ad accompagnare e prendere la figlia presso l'Istituto scolastico, in accordo con la madre, almeno per due giorni, di cui un giorno con il pernottamento”.
Nel corso della prima udienza del presente procedimento il Giudice relatore ha proposto “alle parti un periodo di sperimentazione di collocazione presso entrambi in modo paritetico della bambina con provvisoria sospensione del contributo al mantenimento fermo restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.” pagina 4 di 6 Le parti hanno accettato la proposta, ma la resistente al termine del periodo ha ritenuto non conforme alle esigenze della figlia minore quel tipo di regolamentazione.
Preso atto del disaccordo delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, il Giudice relatore ha disposto l'audizione di che, in data 10 dicembre 2024, ha dichiarato di essere “ ….soddisfatta del regime Per_1 di vita attuale anche se l'impegno scolastico è aumentato frequentando la prima media.
Con la mamma ho più facilità a studiare, per il resto non ho problemi….”.
In questo contesto di riferimento, anche in ragione di quanto dichiarato dalla bambina che è apparsa del tutto serena e soddisfatta delle proprie condizioni di vita, quanto all'affidamento di , come già Per_1
stabilito, va disposto in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
In ordine alla collocazione di , in parziale modifica della sentenza di separazione, ma in sintonia Per_1
con quanto dalla stessa è stato apprezzato, il Tribunale dispone le seguenti modalità di Per_1
frequentazione con i genitori che saranno del tutto paritetiche: una settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro.
Il genitore, presso il quale starà durante la settimana di sua spettanza si occuperà della bambina. Per_1
Festività: la figlia trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore.
Per il 2025 dal 23/12/2025 al 30/12/2025 con la madre e con il padre dal 31/12/2025 al 06/01/2026 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno.
Le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore ad anni alterni con l'altro, iniziando con la madre.
Per le vacanze estive trascorrerà con ogni genitore tre settimane, non oltre due consecutive previa Per_1 comunicazione di un genitore all'altro dei propri periodi di ferie entro maggio di ogni anno.
Le questioni economiche
In questa sede il Collegio, premesso che ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto della bambina nei periodi di permanenza presso lo stesso, dispone che nulla sarà dovuto dai genitori a titolo di contributo al mantenimento di , poiché ogni genitore vi provvederà direttamente, con conseguente Per_1 revoca dell'obbligo di versamento di euro 250,00 al mese già a carico del padre.
Dispone, altresì, che le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente richiamato, siano suddivise al 50% tra i genitori.
Dato atto che il sig. e la sig. sono economicamente autosufficienti, nulla è dovuto da un Pt_1 CP_1 coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile.
L'assegno unico deve essere percepito al 50% da ogni genitore.
Trattandosi di provvedimento nell'interesse della prole, possono essere compensate le spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione, deduzione ed eccezione disattesa, pronuncia ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970 n. 898 lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Las GA (Nevada – U.S.A. ) in data 12.12.2012, trascritto nei registri dello stato civile di
Novara al n. 100, parte II, serie C, anno 2018, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge, con ogni ulteriore e consequenziale statuizione.
CONFERMA che la responsabilità genitoriale sulla minore , sia esercitata in forma condivisa dai Per_1 genitori, fermo l'esercizio disgiunto per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza esclusiva della stessa con l'uno e l'altro genitore.
CONFERMA che la residenza anagrafica e la dimora principale della minore coincidano con quella della madre.
DISPONE che le modalità di frequentazione di con i genitori siano del tutto paritetiche: una Per_1 settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro.
DISPONE in merito alle festività che la figlia trascorrerà quelle natalizie ad anni alterni con ciascun genitore. Per il 2025 dal 23/12/2025 al 30/12/2025 con la madre e con il padre dal 31/12/2025 al
06/01/2026 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno.
DISPONE CHE le vacanze pasquali siano trascorse dalla minore ad anni alterni con un genitore ad anni alterni con l'altro, iniziando nel 2025 con la madre.
DISPONE, per le vacanze estive, che trascorra con ogni genitore tre settimane, non oltre due Per_1
consecutive, previa comunicazione di un genitore all'altro dei propri periodi di ferie entro maggio di ogni anno.
DISPONE che il 50% delle spese straordinarie per siano a carico di ciascun genitore, come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato, nulla è invece dovuto da ciascun genitore quale contributo al mantenimento della bambina.
DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 16 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 6 di 6