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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: composta da: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 404/25, est. Dott.ssa Zenaide Crispino, posta in decisione all'udienza collegiale del 14/10/25 e promossa
DA
(c.f. e partita iva ), corrente in Nova Parte_1 P.IVA_1
Milanese (MB) Via Como n. 1, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione difesa e rappresentata dall'Avv. Giuseppina Parte_2
Pugliese del Foro di Como, con studio in IA ME (CO), Via Matteotti n. 1, giusta procura alle liti rilasciata e prodotta nel giudizio di primo grado, qui richiamata e invocata, presso il cui studio in IA ME Via Matteotti n. 11 elegge altresì domicilio
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 06.04.1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Moira Zanatta con studio in 20863 Concorezzo (MB), Via Varisco, 5, giusta procura allegata telematicamente al ricorso ex art. 414 c.p.c., con elezione di domicilio presso il suo studio in Concorezzo (MB), via F. Varisco n. 5
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro, voglia:
2. In via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, rigettando in toto le domande proposte dal lavoratore;
3 Confermare la statuizione della sentenza in punto al rigetto della domanda della Ricorrente circa la opposta genericità della contestazione disciplinare ove in sentenza è precisato di come la contestazione può ritenersi sufficientemente circostanziata poiché consente di individuare i fatti ritenuti di rilievo disciplinare , quindi , di comprendere l 'addebito . Né d'altra parte, pare ravvisabile alcuna violazione del diritto alla difesa atteso che la lavoratrice ha reso le proprie giustificazioni scritte il 2.09.2021 ed orali il 23.09.2021, ammettendo la sussistenza di arretrati nella gestione della contabilità , precisandone le ragioni sottese e specificando i motivi della assenza.
3. Con vittoria di spese del doppio grado.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
nel merito, rigettare l'appello della in quanto infondato in fatto ed in diritto per le Controparte_2 ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Moira Zanatta, quale procuratrice antistataria “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver escusso alcuni testi, con la sentenza n. 404/25, in accogliento del ricorso presentato da
[...]
- assunta il 26/9/19 da concessionaria di CP_1 Controparte_2 automobili, inizialmente part-time al 35,50% e poi full-time, come impiegata contabile e amministrativa con inquadramento nel III livello del CCNL Commercio e Terziario e licenziata per asserita giusta causa con comunicazione dell'11/10/21, previa formulazione di addebito del 30/8/21 (“…l'operato contestato risulta essere nell'aggiornamento della contabilità dell'azienda, più specificatamente, seppur in modo non esaustivo, nella registrazione di cassa ed istituti di credito. Tale Compito rientra nelle sue mansioni e risulta essere stato trascurato addirittura da marzo 2021, manifestando così una puntualità decrescente a danno dell'azienda. Questa sua negligenza espone inevitabilmente l'azienda ad un rischio sanzionatorio. Inoltre, si è reso necessario posticipare a data ancora da stabilire l'incontro con il revisore contabile, come previsto dalle norme, essendo in tale condizione di difetto. Proprio a tal proposito, attualmente non ci risulta possibile ottenere una certificazione della regolarità della contabilità da parte dl revisore a danno della società la quale si vede negata ogni possibile linea di credito attualmente necessaria. È stata affiancata altresì da un ausilio terzo proprio per poterle consentire ogni efficace esecuzione delle sue mansioni me evidentemente invano. Si è potuta apprendere tale situazione solamente a seguito di un sollecito sull'aggiornamento delle registrazioni, senza che di sua sponte e per tempo, avesse informato il proprio titolare. […] Segnaliamo altresì la sua assenza ingiustificata per di più per il pomeriggio odierno e questo valevole nei termini di un secondo richiamo e contestazione disciplinare” ) - 1) dichiarava estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannava la resistente al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di n 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., per complessivi € 11.389,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condannava la resistente al pagamento a favore della lavoratrice della somma di
€ 2.277,81 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori come per legge;
3) dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la retribuzione di ottobre 2021, i ratei di fine rapporto ed il t.f.r., di cui all'ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c. pari alla somma lorda di € 11.182,44 corrisposta nel corso del giudizio;
4) poneva a carico della soccombente le spese di lite, liquidate nella somma di € 5.388,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Il giudice a quo disattendeva preliminarmente la dedotta genericità della contestazione: “La contestazione può ritenersi sufficientemente circostanziata poiché consente di individuare i fatti ritenuti di rilievo disciplinare e, quindi, di comprendere l'addebito. Né, d'altra parte, pare divisabile alcuna violazione del diritto di difesa atteso che la lavoratrice ha reso le proprie giustificazioni scritte il 2.9.2021 ed orali il 23.9.2021, ammettendo la sussistenza di arretrati nella gestione della contabilità, precisandone le ragioni sottese e specificando i motivi dell'assenza (cfr. doc. 8 ric.)”.
Riteneva invece fondata l'eccepita insussistenza della giusta causa di recesso.
Per quanto concerne la presunta assenza ingiustificata del 30/8/21, osservava che la assenza era stata comunicata al legale rappresentante di CP_2
come dallo stesso riferito nel corso del libero interrogatorio (“Quanto alla
[...] giornata del 30.8.2021 la ricorrente è venuta al lavoro alle 9.00, abbiamo parlato delle inadempienze relative ai mesi precedenti e del suo mancato rientro all'apertura aziendale, abbiamo discusso per circa una ventina di minuti, dopodiché si è allontanata salutando quattro colleghi dicendo loro testualmente “addio, buona vita” e a me che sarebbe stato un errore rientrare al lavoro. Qualche ora dopo nella tarda mattinata l'ho chiamata per conoscere le sue intenzioni e lei mi ha risposto che stava andando dal medico e che sarebbe pervenuta certificazione medica, come poi di fatto è accaduto di settimana in settimana con conseguente difficoltà di organizzazione del lavoro”), assenza che era comunque giustificata dalla documentazione medica in atti (doc. 6 ricorrente).
Per quanto concerne la presunta negligenza nella tenuta della contabilità aziendale, osservava, da un lato, che la sussistenza di taluni ritardi nella tenuta della contabilità era pacifica in quanto confermata dalla lavoratrice sia nel ricorso che nelle giustificazioni del 2/9/21; dall'altro lato, che l'assunto attoreo (conoscenza da parte del responsabile amministrativo del fatto che vi fossero degli arretrati, in generale, della contabilità a causa dei carichi di lavoro assegnati alla stessa, aumentati a seguito dell'infortunio del novembre 2020 avvenuto alla collega aveva trovato conferma in istruttoria - per cui riteneva Tes_1 superflua la produzione in giudizio della registrazione dell'audizione del 23/9/21, richiesta dalla difesa di parte resistente - in particolare nella deposizioni dell' (“….la ricorrente a inizio della mattinata mi aiutava in accettazione Tes_2 con i clienti in base alla quantità e al flusso;
una volta smaltita la maggior parte dei clienti io mi recavo in officina e lei restava in accettazione;
questo dalla fine di novembre 2020 sino alle mie dimissioni, a supporto dell'accettazione in assenza della collega Le mansioni principali Tes_1 della ricorrente riguardavano la fase post vendita (ad esempio gestione delle garanzie, delle pratiche di carrozzeria con i periti e front office in generale). La collega ha subito un Tes_1 infortunio il 25 novembre 2020, lo ricordo con precisione perché si è trattato di un evento abbastanza traumatico. Le sue mansioni -immatricolazioni auto nuove, anche con affiancamento del collega dal suo arrivo in avanti circa due anni prima dell'infortunio, gestione delle Parte_3 pratiche delle garanzie con i periti, ricezione merci in magazzino dai fornitori, front office in generale- sono state assegnate alla ricorrente subito dopo l'infortunio con la collaborazione anche del collega per l'immatricolazione dei veicoli nuovi. La collega lavorava full Parte_3 Tes_1 time. Ricordo di aver ascoltato più di una volta la ricorrente che parlava con la collega Tes_1 talvolta ho ascoltato il contenuto della conversazione: la ricorrente chiedeva aiuto alla Tes_1 perché non riusciva a portare avanti il lavoro che l' aveva lasciato incompiuto a causa Tes_1 dell'infortunio. Ricordo che queste telefonate si sono intensificate nei primi mesi del 2021 e sono proseguite con una certa frequenza fino alle mie dimissioni. Fino a tale momento la situazione non è cambiata avendo la ricorrente continuato a sostituire l' ); e nella deposizione della Tes_1
(“…mi occupavo del front office in reception, del centralino, e gestivo da un punto di Tes_1 vista amministrativo l'attività dell'officina. La ricorrente si occupava di contabilità. Che io sappia nessun altro in azienda si occupava di contabilità. Per gli aspetti ulteriori alla contabilità, come ad esempio la redazione del bilancio, c'era invece la Sig.ra Io e la ricorrente ci occupavamo CP_3 di compiti completamente distinti, non c'era nessun tipo di sovrapposizione dei compiti. In seguito al mio infortunio la ricorrente mi ha chiamata chiedendomi di essere aiutata nello svolgimento dei miei compiti che in buona misura le erano stati assegnati. Per qualche settimana abbiamo trascorso diverse ore sia al telefono che in videochiamata poiché la ricorrente non aveva alcuna competenza rispetto alle mie mansioni, la aiutavo a districarsi con l'utilizzo dei portali e in generale nel portare avanti tutte le mie attività, tenuto conto che per alcune di esse, in particolare per le garanzie verso la casa madre, le pratiche assicurative e la gestione dei rifiuti, esistono tempistiche rigorose da rispettare. In mia assenza non è stato assunto nessuno per sostituirmi;
i miei compiti sono stati redistribuiti tra la ricorrente, come detto, il collega a cui è stata assegnata la Per_1 gestione delle vetture sostitutive (anche con lui ho trascorso diverse ore al telefono per aiutarlo) e il collega ma solo in un secondo momento poiché sulle prime non era in grado”), la cui Parte_3 testimonianza era attendibile, nonostante avesse instaurato un contenzioso risarcitorio nei confronti del legale rappresentante della società per l'infortunio subìto: ”può ritenersi provata la riassegnazione alla ricorrente di un'ampia fetta dei compiti impegnati dalla peraltro diversi dai propri e da svolgere unitamente ad essi e non in Tes_1 sostituzione. Entrambe le lavoratrici, inoltre, operavano in regime full time. A tale stregua, il negligente adempimento contestato alla pur pacifico nella relativa portata materiale, non CP_1 risulta di gravità tale da giustificare il recesso dal rapporto di lavoro, anche perché riconducibile all'organizzazione delle attività impartita dalla società per l'assenza della collega infortunata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata.
A tanto si aggiunga che l'art. 238 CCNL di settore, che regolamenta i provvedimenti disciplinari, prevede che “(…) Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che (…) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione (…)”; entrambi gli addebiti risultano, al più, sanzionabili con una misura conservativa.”
Trattandosi di un rapporto di lavoro sorto dopo il 7/3/15 in una realtà produttiva con meno di quindici dipendenti (doc. 1 ricorrente), condannava la resistente ex artt. 3 e 9 del D.L.vo n. 23/15 al pagamento a favore alla lavoratrice di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale che stimava equitativamente in n 5 mensilità (pari alla somma capitale lorda di € 11.389,05), attesa la durata del rapporto, l'assenza di precedenti disciplinari e la consistenza degli addebiti.
Condannava, inoltre, la resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso “ovvero, ex artt. 247 e 248 del CCNL di settore, la retribuzione di fatto, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, dovuta per 30 giorni di calendario per i lavoratori di III livello fino a cinque anni di servizio compiuto, per complessivi euro 2277,81 (euro 1952,41 + 162,70 x 2 per ratei), oltre accessori, come per legge (cfr., ex multis, Cass.10642/2017 secondo cui 'i requisiti affinché al dipendente licenziato spetti l'indennità sostitutiva del preavviso sono due: recesso dal rapporto effettuato senza preavviso dal datore di lavoro;
assenza di giusta causa. Entrambi sussistono nel caso in oggetto. Esiste il primo perché, premesso che è pacifico che si è trattato di un licenziamento senza preavviso, una volta applicata la tutela meramente indennitaria ex art. 18 l. 300/1970 il giudice dichiara risolto il rapporto con effetto dalla data del licenziamento medesimo. Dunque al lavoratore non è stato dato preavviso, né la risoluzione del rapporto è stata in qualche modo posticipata rispetto alla data di intimazione del licenziamento, che resta un licenziamento in tronco ' (…)”. ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure Controparte_2 con le quali impugna la sentenza n. 404/25 là dove il Tribunale di Monza ha ritenuto illegittimo il recesso.
Per quanto attiene alla contestata negligenza nella tenuta della contabilità aziendale, con il primo motivo (pag. 3 e seg.) denuncia l'erronea valutazione delle prove testimoniali in violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il giudice a quo considerato attendibili le dichiarazioni rese dai testi citati dalla lavoratrice senza tuttavia considerare le gravi contraddizioni e inattendibilità emergenti dalle medesime.
Con riferimento alla deposizione dell' deduce che “l'escussione del teste in Tes_2 oggetto è stata contraddistinta da richiami ed inviti proferiti dallo stesso magistrato afferente la reticenza del teste e delle contraddizioni in cui è occorso ripetutamente tanto da indurre la difesa datoriale a riservare denuncia per la falsa testimonianza oltre che la sollevata eccezione di inattendibilità dello stesso teste per come proferito in aula.” Evidenzia come il suddetto teste abbia riferito di aver ascoltato più di una volta la ricorrente che parlava con la collega chiedendole aiuto perché non riusciva a portare avanti il lavoro Tes_1 che questa ultima aveva lasciato incompiuto a causa dell'infortunio occorsole, omettendo tuttavia di riferire circa la contestualizzazione temporale e fattuale di tali conversazioni;
inoltre l'officina dove l' prestava la propria attività – Tes_2 continua l'attuale appellante - si trova al piano interrato e dunque lontano dall'area impiegatizia ed amministrativa dove lavoravano la e la Tes_1 CP_1
Con riferimento alla deposizione della insiste sull'inattendibilità della Tes_1 stessa: “pensare che il suo contenzioso contro il legale rappresentante ex suo datore di lavoro la renda attendibile in un giudizio promosso proprio contro il proprio e precedente datore di lavoro è fantasioso. All'esito della escussione della teste la scrivente difesa ha insistito con il Giudicante a che venisse ammessa la produzione documentale afferente la documentazione riguardante il contenzioso stragiudiziale avviato dal teste . Il Giudicante ha omesso ogni pronuncia in Tes_1 merito . Altresì al tempo della escussione della teste non era dato sapere quanto di contra scoperto solo pochi giorni dopo ..ovvero la stessa teste ha mentito . Ha dichiarato che non pendeva giudizio quando di contra da li a pochi giorni veniva notificato ricorso e fissazione data udienza proprio riferito al ridetto contenzioso . Di questa circostanza sopravvenuta ne venne data contezza al Giudice rinnovando altresì in sede di discussione orale la richiesta di produzione soprattutto riferita ai testi citati nel giudizio intentato dal teste contro il legale rappresentante della Parte_1
[ vvero , .. Che dire un ricambio di favori a livello Controparte_4 CP_5 testimoniale. Il Giudice non ha ritenuto ammettere tale produzione documentale che di contra avrebbe con certezza messo in discussione la attendibilità dei due testimoni . Ma anche in punto omessa pronuncia . Tale produzione avrebbe altresì provato la mendace dichiarazione della teste che afferma che alcun contenzioso vi era in essere al momento della sua escussione con ogni ovvia ripercussione sulla attendibilità della propria deposizione…”
Con riferimento alla deposizione della sostiene che, diversamente da CP_3 quanto opinato dal primo giudice, la stessa non ha mai dichiarato che il carico di lavoro della fosse aumentato per esserle state assegnate le mansioni della CP_1 collega e comunque ricorda, attese le contraddizioni emerse nel corso Tes_1 dell'istruttoria testimoniale, di avere richiesto al giudice l'escussione di un ulteriore teste, perché , indicato come teste, era poi stato Testimone_3 sentito in sede di interrogatorio formale.
Con il secondo motivo (pag. 6 e seg.) si duole della mancata ammissione della registrazione video-audio del 23/9/21 per violazione degli artt. 115, 116, 421 c.p.c., in quanto tale registrazione contiene ammissioni spontanee della attuale appellata sugli addebiti disciplinari, idonee a dimostrare la proporzionalità del provvedimento irrogatole. In particolare, la predetta in tale occasione ha riferito che le proprie negligenze non erano legate all'eccesiva mole di lavoro, bensì a ragioni di natura personale e familiare.
Per quanto attiene, invece, alla contestata assenza ingiustificata, con il terzo motivo (pag. 6 e seg.) critica la valutazione dell'interrogatorio del legale rappresentante e la erronea lettura della documentazione offerta in visione da controparte.
Nell'ottica del gravame, il primo giudice non ha adeguatamente preso in considerazione quanto dichiarato da nel corso Testimone_3 dell'interrogatorio formale ovvero che la lavoratrice il 30/8/21, a seguito del richiamo subito per le omissioni riscontrate, aveva lasciato l'azienda in buono stato di salute: “la Ricorrente esce dalla azienda , saluta tutti , ovvero i , Parte_4
, ertezza dicendo “ addio buona vita a tutti “ certa di non farvi ritorno e dopo ore Pt_5 Pt_6 arriva un certificato medico che a detta del giudice di primo grado ne giustificherebbe l 'assenza. Era stato chiesto al magistrato la produzione del video che riprende l 'area e la reazione della Ricorrente ma anche qui nulla il Giudice non si pronuncia e non motiva diniego alcuno. Il nulla , nessuna valutazione o criterio dal quale si possa comprendere la ratio del pensiero e della valutazione del magistrato se non un atteggiamento aprioristicamente favor dipendete. Il Giudice ha omesso ogni verifica afferente il contenuto delle prove prodotte.”
Insiste sul fatto che ha arbitrariamente e senza autorizzazione CP_1 prolungato le proprie ferie per tutto il mese di agosto e che, rientrata a lavoro il 30 agosto non sia stata colpita da alcun malore, ma abbia intenzionalmente predeterminato di allontanarsi dal posto di lavoro.
Infine con il quarto motivo (pag. 10) denuncia la apparente ed illogica motivazione, richiamando Cass. n. 11892/16.
resiste in giudizio- CP_1
Preliminarmente eccepisce la inammissibilità del gravame ex art. 436 bis c.p.c. perché generico e privo di specificità: “controparte si limita a proporre questioni già decise senza indicare errori od omissioni in cui sarebbe incorso il Decidente e senza proporre un alternativo ragionamento che avrebbe condotto ad una differente decisione”.
Nel merito replica alle doglianze di controparte, difendendo la pronuncia impugnata.
All'udienza del 14/10/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 404/25 del Tribunale di Monza che ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle rivendicate differenze retributive e di fine rapporto, non essendo stato impugnato da Controparte_2
e pure sul capo della citata sentenza che ha rigettato la eccezione di genericità della contestazione, non avendo proposto appello incidentale. CP_1
*Violazione dell'art. 434 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità sollevata da va disattesa, in quanto CP_6 dal ricorso in appello si evincono sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostra dalla puntuale replica svolta dalla attuale appellata.
La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (così Cass. SS. UU. n. 27199/17).
La riproposizione, pertanto, da parte di della difesa Controparte_2 articolata nel giudizio di primo grado non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame dalla stessa proposto.
*Motivazione apparente (IV motivo)
La doglianza non coglie nel segno.
Secondo univoca giurisprudenza di legittimità, “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.” (così Cass. n. 3819/20); e ancora: “La motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi" (così Cass. n. 662/04).
Alla luce di tali principi, deve escludersi che nella sentenza appellata ricorrano detti vizi, poiché è chiaro il percorso logico giuridico che il giudice di prime cure ha seguito per accogliere il ricorso ex art. 414 c.p.c.
*Pretesa negligenza nella contabilità aziendale (I e II motivo)
Con la prima contestazione si imputa a l'omesso aggiornamento CP_7 della contabilità aziendale, nel dettaglio il mancato aggiornamento della registrazione di cassa e degli istituti di credito.
E' principio di diritto consolidato quello per cui “in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.” (cfr. Cass. n. 9245/07).
Ciò posto, il denunziato malgoverno probatorio non è condivisibile.
Innanzi tutto la pendenza di una controversia tra la e - non la persona Tes_1 giuridica - bensì la persona fisica di , proprietario del cane Testimone_3 che ha determinato il suo l'infortunio, non rende automaticamente inattendibile la citata teste.
In ogni caso, le deposizioni dell' (ex capo officina che ha lavorato a stretto Tes_2 contatto con la in epoca successiva all'infortunio della e della CP_1 Tes_1
(le cui mansioni sono state assegnate, appunto, in buona parte alla Tes_1
sono assolutamente univoche e questo permette di escludere qualsiasi CP_1 dubbio sulla credibilità della seconda e di ritenere preferibile, in una con il Tribunale di Monza, la ricostruzione dei fatti di causa emergente da tali testimonianze rispetto a quella difforme offerta dalla la quale, CP_3 peraltro, dichiara che la era stata assegnata all'archivio commerciale, CP_8 attività che esulava da quelle ascritte alla e che “la ricorrente non è stata CP_1 aiutata da nessuno”.
Non censurabile è poi la decisione di primo grado sulla mancata acquisizione della registrazione dell'audizione di effettuata 23/9/21 in sede CP_1 di giustificazioni perché non necessaria, avendo la predetta in quella occasione reiterato quanto già dedotto nelle giustificazioni, ove aveva ammesso di essere incorsa in alcuni ritardi nella tenuta della contabilità; prova che è stata, peraltro, avanzata dalla difesa della attuale appellante solo all'udienza del 26/1/23, non essendo stata formulata contestualmente alla costituzione in giudizio ex art. 416 c.p.c.
*Pretesa assenza ingiustificata nella giornata del 30/8/21 (III motivo)
Con la seconda contestazione si imputa a il fatto di non avere, CP_7 senza valida giustificazione, reso la prestazione lavorativa nel pomeriggio del 30/8/21 dopo essersi assentata dalla azienda nel corso della mattinata.
Va rammentato che “Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.” (così Cass. n. 2988/11; conf. Cass. n. 16597/18; conf Cass. n. 24698/22).
In applicazione dell'enunciato principio, la censura è priva di pregio.
A prescindere dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede di interrogatorio libero (e non formale, come riportato erroneamente dall'attuale appellante), ha dimostrato il legittimo impedimento, avendo CP_1 prodotto certificazione del medico di base emessa il 30/8/21, che attesta l'inizio della malattia in pari data con prognosi sino al 3/9/21 ( “riferisce attacchi panico e ansia”).
Ne consegue che la assenza dal lavoro della predetta nel pomeriggio del 30/8/21 non può considerarsi priva di giustificazione e ciò è dirimente, essendo inconferente qualsiasi altra questione al riguardo sollevata da Controparte_2
Pure dunque la seconda condotta addebitata è insussistente.
Per le considerazioni sopra svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado, liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22 - in base al valore della controversia (€ 5.2001/26.000) ed alla trattazione della inibitoria
- seguono la soccombenza
L' attuale appellante è inoltre tenuta a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 404/25 del Tribunale di Monza, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.600,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 14/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: composta da: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 404/25, est. Dott.ssa Zenaide Crispino, posta in decisione all'udienza collegiale del 14/10/25 e promossa
DA
(c.f. e partita iva ), corrente in Nova Parte_1 P.IVA_1
Milanese (MB) Via Como n. 1, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione difesa e rappresentata dall'Avv. Giuseppina Parte_2
Pugliese del Foro di Como, con studio in IA ME (CO), Via Matteotti n. 1, giusta procura alle liti rilasciata e prodotta nel giudizio di primo grado, qui richiamata e invocata, presso il cui studio in IA ME Via Matteotti n. 11 elegge altresì domicilio
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 06.04.1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Moira Zanatta con studio in 20863 Concorezzo (MB), Via Varisco, 5, giusta procura allegata telematicamente al ricorso ex art. 414 c.p.c., con elezione di domicilio presso il suo studio in Concorezzo (MB), via F. Varisco n. 5
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro, voglia:
2. In via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, rigettando in toto le domande proposte dal lavoratore;
3 Confermare la statuizione della sentenza in punto al rigetto della domanda della Ricorrente circa la opposta genericità della contestazione disciplinare ove in sentenza è precisato di come la contestazione può ritenersi sufficientemente circostanziata poiché consente di individuare i fatti ritenuti di rilievo disciplinare , quindi , di comprendere l 'addebito . Né d'altra parte, pare ravvisabile alcuna violazione del diritto alla difesa atteso che la lavoratrice ha reso le proprie giustificazioni scritte il 2.09.2021 ed orali il 23.09.2021, ammettendo la sussistenza di arretrati nella gestione della contabilità , precisandone le ragioni sottese e specificando i motivi della assenza.
3. Con vittoria di spese del doppio grado.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
nel merito, rigettare l'appello della in quanto infondato in fatto ed in diritto per le Controparte_2 ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Moira Zanatta, quale procuratrice antistataria “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver escusso alcuni testi, con la sentenza n. 404/25, in accogliento del ricorso presentato da
[...]
- assunta il 26/9/19 da concessionaria di CP_1 Controparte_2 automobili, inizialmente part-time al 35,50% e poi full-time, come impiegata contabile e amministrativa con inquadramento nel III livello del CCNL Commercio e Terziario e licenziata per asserita giusta causa con comunicazione dell'11/10/21, previa formulazione di addebito del 30/8/21 (“…l'operato contestato risulta essere nell'aggiornamento della contabilità dell'azienda, più specificatamente, seppur in modo non esaustivo, nella registrazione di cassa ed istituti di credito. Tale Compito rientra nelle sue mansioni e risulta essere stato trascurato addirittura da marzo 2021, manifestando così una puntualità decrescente a danno dell'azienda. Questa sua negligenza espone inevitabilmente l'azienda ad un rischio sanzionatorio. Inoltre, si è reso necessario posticipare a data ancora da stabilire l'incontro con il revisore contabile, come previsto dalle norme, essendo in tale condizione di difetto. Proprio a tal proposito, attualmente non ci risulta possibile ottenere una certificazione della regolarità della contabilità da parte dl revisore a danno della società la quale si vede negata ogni possibile linea di credito attualmente necessaria. È stata affiancata altresì da un ausilio terzo proprio per poterle consentire ogni efficace esecuzione delle sue mansioni me evidentemente invano. Si è potuta apprendere tale situazione solamente a seguito di un sollecito sull'aggiornamento delle registrazioni, senza che di sua sponte e per tempo, avesse informato il proprio titolare. […] Segnaliamo altresì la sua assenza ingiustificata per di più per il pomeriggio odierno e questo valevole nei termini di un secondo richiamo e contestazione disciplinare” ) - 1) dichiarava estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannava la resistente al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di n 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., per complessivi € 11.389,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condannava la resistente al pagamento a favore della lavoratrice della somma di
€ 2.277,81 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori come per legge;
3) dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la retribuzione di ottobre 2021, i ratei di fine rapporto ed il t.f.r., di cui all'ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c. pari alla somma lorda di € 11.182,44 corrisposta nel corso del giudizio;
4) poneva a carico della soccombente le spese di lite, liquidate nella somma di € 5.388,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Il giudice a quo disattendeva preliminarmente la dedotta genericità della contestazione: “La contestazione può ritenersi sufficientemente circostanziata poiché consente di individuare i fatti ritenuti di rilievo disciplinare e, quindi, di comprendere l'addebito. Né, d'altra parte, pare divisabile alcuna violazione del diritto di difesa atteso che la lavoratrice ha reso le proprie giustificazioni scritte il 2.9.2021 ed orali il 23.9.2021, ammettendo la sussistenza di arretrati nella gestione della contabilità, precisandone le ragioni sottese e specificando i motivi dell'assenza (cfr. doc. 8 ric.)”.
Riteneva invece fondata l'eccepita insussistenza della giusta causa di recesso.
Per quanto concerne la presunta assenza ingiustificata del 30/8/21, osservava che la assenza era stata comunicata al legale rappresentante di CP_2
come dallo stesso riferito nel corso del libero interrogatorio (“Quanto alla
[...] giornata del 30.8.2021 la ricorrente è venuta al lavoro alle 9.00, abbiamo parlato delle inadempienze relative ai mesi precedenti e del suo mancato rientro all'apertura aziendale, abbiamo discusso per circa una ventina di minuti, dopodiché si è allontanata salutando quattro colleghi dicendo loro testualmente “addio, buona vita” e a me che sarebbe stato un errore rientrare al lavoro. Qualche ora dopo nella tarda mattinata l'ho chiamata per conoscere le sue intenzioni e lei mi ha risposto che stava andando dal medico e che sarebbe pervenuta certificazione medica, come poi di fatto è accaduto di settimana in settimana con conseguente difficoltà di organizzazione del lavoro”), assenza che era comunque giustificata dalla documentazione medica in atti (doc. 6 ricorrente).
Per quanto concerne la presunta negligenza nella tenuta della contabilità aziendale, osservava, da un lato, che la sussistenza di taluni ritardi nella tenuta della contabilità era pacifica in quanto confermata dalla lavoratrice sia nel ricorso che nelle giustificazioni del 2/9/21; dall'altro lato, che l'assunto attoreo (conoscenza da parte del responsabile amministrativo del fatto che vi fossero degli arretrati, in generale, della contabilità a causa dei carichi di lavoro assegnati alla stessa, aumentati a seguito dell'infortunio del novembre 2020 avvenuto alla collega aveva trovato conferma in istruttoria - per cui riteneva Tes_1 superflua la produzione in giudizio della registrazione dell'audizione del 23/9/21, richiesta dalla difesa di parte resistente - in particolare nella deposizioni dell' (“….la ricorrente a inizio della mattinata mi aiutava in accettazione Tes_2 con i clienti in base alla quantità e al flusso;
una volta smaltita la maggior parte dei clienti io mi recavo in officina e lei restava in accettazione;
questo dalla fine di novembre 2020 sino alle mie dimissioni, a supporto dell'accettazione in assenza della collega Le mansioni principali Tes_1 della ricorrente riguardavano la fase post vendita (ad esempio gestione delle garanzie, delle pratiche di carrozzeria con i periti e front office in generale). La collega ha subito un Tes_1 infortunio il 25 novembre 2020, lo ricordo con precisione perché si è trattato di un evento abbastanza traumatico. Le sue mansioni -immatricolazioni auto nuove, anche con affiancamento del collega dal suo arrivo in avanti circa due anni prima dell'infortunio, gestione delle Parte_3 pratiche delle garanzie con i periti, ricezione merci in magazzino dai fornitori, front office in generale- sono state assegnate alla ricorrente subito dopo l'infortunio con la collaborazione anche del collega per l'immatricolazione dei veicoli nuovi. La collega lavorava full Parte_3 Tes_1 time. Ricordo di aver ascoltato più di una volta la ricorrente che parlava con la collega Tes_1 talvolta ho ascoltato il contenuto della conversazione: la ricorrente chiedeva aiuto alla Tes_1 perché non riusciva a portare avanti il lavoro che l' aveva lasciato incompiuto a causa Tes_1 dell'infortunio. Ricordo che queste telefonate si sono intensificate nei primi mesi del 2021 e sono proseguite con una certa frequenza fino alle mie dimissioni. Fino a tale momento la situazione non è cambiata avendo la ricorrente continuato a sostituire l' ); e nella deposizione della Tes_1
(“…mi occupavo del front office in reception, del centralino, e gestivo da un punto di Tes_1 vista amministrativo l'attività dell'officina. La ricorrente si occupava di contabilità. Che io sappia nessun altro in azienda si occupava di contabilità. Per gli aspetti ulteriori alla contabilità, come ad esempio la redazione del bilancio, c'era invece la Sig.ra Io e la ricorrente ci occupavamo CP_3 di compiti completamente distinti, non c'era nessun tipo di sovrapposizione dei compiti. In seguito al mio infortunio la ricorrente mi ha chiamata chiedendomi di essere aiutata nello svolgimento dei miei compiti che in buona misura le erano stati assegnati. Per qualche settimana abbiamo trascorso diverse ore sia al telefono che in videochiamata poiché la ricorrente non aveva alcuna competenza rispetto alle mie mansioni, la aiutavo a districarsi con l'utilizzo dei portali e in generale nel portare avanti tutte le mie attività, tenuto conto che per alcune di esse, in particolare per le garanzie verso la casa madre, le pratiche assicurative e la gestione dei rifiuti, esistono tempistiche rigorose da rispettare. In mia assenza non è stato assunto nessuno per sostituirmi;
i miei compiti sono stati redistribuiti tra la ricorrente, come detto, il collega a cui è stata assegnata la Per_1 gestione delle vetture sostitutive (anche con lui ho trascorso diverse ore al telefono per aiutarlo) e il collega ma solo in un secondo momento poiché sulle prime non era in grado”), la cui Parte_3 testimonianza era attendibile, nonostante avesse instaurato un contenzioso risarcitorio nei confronti del legale rappresentante della società per l'infortunio subìto: ”può ritenersi provata la riassegnazione alla ricorrente di un'ampia fetta dei compiti impegnati dalla peraltro diversi dai propri e da svolgere unitamente ad essi e non in Tes_1 sostituzione. Entrambe le lavoratrici, inoltre, operavano in regime full time. A tale stregua, il negligente adempimento contestato alla pur pacifico nella relativa portata materiale, non CP_1 risulta di gravità tale da giustificare il recesso dal rapporto di lavoro, anche perché riconducibile all'organizzazione delle attività impartita dalla società per l'assenza della collega infortunata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata.
A tanto si aggiunga che l'art. 238 CCNL di settore, che regolamenta i provvedimenti disciplinari, prevede che “(…) Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che (…) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione (…)”; entrambi gli addebiti risultano, al più, sanzionabili con una misura conservativa.”
Trattandosi di un rapporto di lavoro sorto dopo il 7/3/15 in una realtà produttiva con meno di quindici dipendenti (doc. 1 ricorrente), condannava la resistente ex artt. 3 e 9 del D.L.vo n. 23/15 al pagamento a favore alla lavoratrice di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale che stimava equitativamente in n 5 mensilità (pari alla somma capitale lorda di € 11.389,05), attesa la durata del rapporto, l'assenza di precedenti disciplinari e la consistenza degli addebiti.
Condannava, inoltre, la resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso “ovvero, ex artt. 247 e 248 del CCNL di settore, la retribuzione di fatto, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, dovuta per 30 giorni di calendario per i lavoratori di III livello fino a cinque anni di servizio compiuto, per complessivi euro 2277,81 (euro 1952,41 + 162,70 x 2 per ratei), oltre accessori, come per legge (cfr., ex multis, Cass.10642/2017 secondo cui 'i requisiti affinché al dipendente licenziato spetti l'indennità sostitutiva del preavviso sono due: recesso dal rapporto effettuato senza preavviso dal datore di lavoro;
assenza di giusta causa. Entrambi sussistono nel caso in oggetto. Esiste il primo perché, premesso che è pacifico che si è trattato di un licenziamento senza preavviso, una volta applicata la tutela meramente indennitaria ex art. 18 l. 300/1970 il giudice dichiara risolto il rapporto con effetto dalla data del licenziamento medesimo. Dunque al lavoratore non è stato dato preavviso, né la risoluzione del rapporto è stata in qualche modo posticipata rispetto alla data di intimazione del licenziamento, che resta un licenziamento in tronco ' (…)”. ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure Controparte_2 con le quali impugna la sentenza n. 404/25 là dove il Tribunale di Monza ha ritenuto illegittimo il recesso.
Per quanto attiene alla contestata negligenza nella tenuta della contabilità aziendale, con il primo motivo (pag. 3 e seg.) denuncia l'erronea valutazione delle prove testimoniali in violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il giudice a quo considerato attendibili le dichiarazioni rese dai testi citati dalla lavoratrice senza tuttavia considerare le gravi contraddizioni e inattendibilità emergenti dalle medesime.
Con riferimento alla deposizione dell' deduce che “l'escussione del teste in Tes_2 oggetto è stata contraddistinta da richiami ed inviti proferiti dallo stesso magistrato afferente la reticenza del teste e delle contraddizioni in cui è occorso ripetutamente tanto da indurre la difesa datoriale a riservare denuncia per la falsa testimonianza oltre che la sollevata eccezione di inattendibilità dello stesso teste per come proferito in aula.” Evidenzia come il suddetto teste abbia riferito di aver ascoltato più di una volta la ricorrente che parlava con la collega chiedendole aiuto perché non riusciva a portare avanti il lavoro Tes_1 che questa ultima aveva lasciato incompiuto a causa dell'infortunio occorsole, omettendo tuttavia di riferire circa la contestualizzazione temporale e fattuale di tali conversazioni;
inoltre l'officina dove l' prestava la propria attività – Tes_2 continua l'attuale appellante - si trova al piano interrato e dunque lontano dall'area impiegatizia ed amministrativa dove lavoravano la e la Tes_1 CP_1
Con riferimento alla deposizione della insiste sull'inattendibilità della Tes_1 stessa: “pensare che il suo contenzioso contro il legale rappresentante ex suo datore di lavoro la renda attendibile in un giudizio promosso proprio contro il proprio e precedente datore di lavoro è fantasioso. All'esito della escussione della teste la scrivente difesa ha insistito con il Giudicante a che venisse ammessa la produzione documentale afferente la documentazione riguardante il contenzioso stragiudiziale avviato dal teste . Il Giudicante ha omesso ogni pronuncia in Tes_1 merito . Altresì al tempo della escussione della teste non era dato sapere quanto di contra scoperto solo pochi giorni dopo ..ovvero la stessa teste ha mentito . Ha dichiarato che non pendeva giudizio quando di contra da li a pochi giorni veniva notificato ricorso e fissazione data udienza proprio riferito al ridetto contenzioso . Di questa circostanza sopravvenuta ne venne data contezza al Giudice rinnovando altresì in sede di discussione orale la richiesta di produzione soprattutto riferita ai testi citati nel giudizio intentato dal teste contro il legale rappresentante della Parte_1
[ vvero , .. Che dire un ricambio di favori a livello Controparte_4 CP_5 testimoniale. Il Giudice non ha ritenuto ammettere tale produzione documentale che di contra avrebbe con certezza messo in discussione la attendibilità dei due testimoni . Ma anche in punto omessa pronuncia . Tale produzione avrebbe altresì provato la mendace dichiarazione della teste che afferma che alcun contenzioso vi era in essere al momento della sua escussione con ogni ovvia ripercussione sulla attendibilità della propria deposizione…”
Con riferimento alla deposizione della sostiene che, diversamente da CP_3 quanto opinato dal primo giudice, la stessa non ha mai dichiarato che il carico di lavoro della fosse aumentato per esserle state assegnate le mansioni della CP_1 collega e comunque ricorda, attese le contraddizioni emerse nel corso Tes_1 dell'istruttoria testimoniale, di avere richiesto al giudice l'escussione di un ulteriore teste, perché , indicato come teste, era poi stato Testimone_3 sentito in sede di interrogatorio formale.
Con il secondo motivo (pag. 6 e seg.) si duole della mancata ammissione della registrazione video-audio del 23/9/21 per violazione degli artt. 115, 116, 421 c.p.c., in quanto tale registrazione contiene ammissioni spontanee della attuale appellata sugli addebiti disciplinari, idonee a dimostrare la proporzionalità del provvedimento irrogatole. In particolare, la predetta in tale occasione ha riferito che le proprie negligenze non erano legate all'eccesiva mole di lavoro, bensì a ragioni di natura personale e familiare.
Per quanto attiene, invece, alla contestata assenza ingiustificata, con il terzo motivo (pag. 6 e seg.) critica la valutazione dell'interrogatorio del legale rappresentante e la erronea lettura della documentazione offerta in visione da controparte.
Nell'ottica del gravame, il primo giudice non ha adeguatamente preso in considerazione quanto dichiarato da nel corso Testimone_3 dell'interrogatorio formale ovvero che la lavoratrice il 30/8/21, a seguito del richiamo subito per le omissioni riscontrate, aveva lasciato l'azienda in buono stato di salute: “la Ricorrente esce dalla azienda , saluta tutti , ovvero i , Parte_4
, ertezza dicendo “ addio buona vita a tutti “ certa di non farvi ritorno e dopo ore Pt_5 Pt_6 arriva un certificato medico che a detta del giudice di primo grado ne giustificherebbe l 'assenza. Era stato chiesto al magistrato la produzione del video che riprende l 'area e la reazione della Ricorrente ma anche qui nulla il Giudice non si pronuncia e non motiva diniego alcuno. Il nulla , nessuna valutazione o criterio dal quale si possa comprendere la ratio del pensiero e della valutazione del magistrato se non un atteggiamento aprioristicamente favor dipendete. Il Giudice ha omesso ogni verifica afferente il contenuto delle prove prodotte.”
Insiste sul fatto che ha arbitrariamente e senza autorizzazione CP_1 prolungato le proprie ferie per tutto il mese di agosto e che, rientrata a lavoro il 30 agosto non sia stata colpita da alcun malore, ma abbia intenzionalmente predeterminato di allontanarsi dal posto di lavoro.
Infine con il quarto motivo (pag. 10) denuncia la apparente ed illogica motivazione, richiamando Cass. n. 11892/16.
resiste in giudizio- CP_1
Preliminarmente eccepisce la inammissibilità del gravame ex art. 436 bis c.p.c. perché generico e privo di specificità: “controparte si limita a proporre questioni già decise senza indicare errori od omissioni in cui sarebbe incorso il Decidente e senza proporre un alternativo ragionamento che avrebbe condotto ad una differente decisione”.
Nel merito replica alle doglianze di controparte, difendendo la pronuncia impugnata.
All'udienza del 14/10/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 404/25 del Tribunale di Monza che ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle rivendicate differenze retributive e di fine rapporto, non essendo stato impugnato da Controparte_2
e pure sul capo della citata sentenza che ha rigettato la eccezione di genericità della contestazione, non avendo proposto appello incidentale. CP_1
*Violazione dell'art. 434 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità sollevata da va disattesa, in quanto CP_6 dal ricorso in appello si evincono sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostra dalla puntuale replica svolta dalla attuale appellata.
La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (così Cass. SS. UU. n. 27199/17).
La riproposizione, pertanto, da parte di della difesa Controparte_2 articolata nel giudizio di primo grado non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame dalla stessa proposto.
*Motivazione apparente (IV motivo)
La doglianza non coglie nel segno.
Secondo univoca giurisprudenza di legittimità, “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.” (così Cass. n. 3819/20); e ancora: “La motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi" (così Cass. n. 662/04).
Alla luce di tali principi, deve escludersi che nella sentenza appellata ricorrano detti vizi, poiché è chiaro il percorso logico giuridico che il giudice di prime cure ha seguito per accogliere il ricorso ex art. 414 c.p.c.
*Pretesa negligenza nella contabilità aziendale (I e II motivo)
Con la prima contestazione si imputa a l'omesso aggiornamento CP_7 della contabilità aziendale, nel dettaglio il mancato aggiornamento della registrazione di cassa e degli istituti di credito.
E' principio di diritto consolidato quello per cui “in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.” (cfr. Cass. n. 9245/07).
Ciò posto, il denunziato malgoverno probatorio non è condivisibile.
Innanzi tutto la pendenza di una controversia tra la e - non la persona Tes_1 giuridica - bensì la persona fisica di , proprietario del cane Testimone_3 che ha determinato il suo l'infortunio, non rende automaticamente inattendibile la citata teste.
In ogni caso, le deposizioni dell' (ex capo officina che ha lavorato a stretto Tes_2 contatto con la in epoca successiva all'infortunio della e della CP_1 Tes_1
(le cui mansioni sono state assegnate, appunto, in buona parte alla Tes_1
sono assolutamente univoche e questo permette di escludere qualsiasi CP_1 dubbio sulla credibilità della seconda e di ritenere preferibile, in una con il Tribunale di Monza, la ricostruzione dei fatti di causa emergente da tali testimonianze rispetto a quella difforme offerta dalla la quale, CP_3 peraltro, dichiara che la era stata assegnata all'archivio commerciale, CP_8 attività che esulava da quelle ascritte alla e che “la ricorrente non è stata CP_1 aiutata da nessuno”.
Non censurabile è poi la decisione di primo grado sulla mancata acquisizione della registrazione dell'audizione di effettuata 23/9/21 in sede CP_1 di giustificazioni perché non necessaria, avendo la predetta in quella occasione reiterato quanto già dedotto nelle giustificazioni, ove aveva ammesso di essere incorsa in alcuni ritardi nella tenuta della contabilità; prova che è stata, peraltro, avanzata dalla difesa della attuale appellante solo all'udienza del 26/1/23, non essendo stata formulata contestualmente alla costituzione in giudizio ex art. 416 c.p.c.
*Pretesa assenza ingiustificata nella giornata del 30/8/21 (III motivo)
Con la seconda contestazione si imputa a il fatto di non avere, CP_7 senza valida giustificazione, reso la prestazione lavorativa nel pomeriggio del 30/8/21 dopo essersi assentata dalla azienda nel corso della mattinata.
Va rammentato che “Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.” (così Cass. n. 2988/11; conf. Cass. n. 16597/18; conf Cass. n. 24698/22).
In applicazione dell'enunciato principio, la censura è priva di pregio.
A prescindere dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede di interrogatorio libero (e non formale, come riportato erroneamente dall'attuale appellante), ha dimostrato il legittimo impedimento, avendo CP_1 prodotto certificazione del medico di base emessa il 30/8/21, che attesta l'inizio della malattia in pari data con prognosi sino al 3/9/21 ( “riferisce attacchi panico e ansia”).
Ne consegue che la assenza dal lavoro della predetta nel pomeriggio del 30/8/21 non può considerarsi priva di giustificazione e ciò è dirimente, essendo inconferente qualsiasi altra questione al riguardo sollevata da Controparte_2
Pure dunque la seconda condotta addebitata è insussistente.
Per le considerazioni sopra svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado, liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22 - in base al valore della controversia (€ 5.2001/26.000) ed alla trattazione della inibitoria
- seguono la soccombenza
L' attuale appellante è inoltre tenuta a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 404/25 del Tribunale di Monza, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.600,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 14/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani