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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 625/2024 R.G.C., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti nella qualità di eredi, accettanti l'eredità con beneficio di inventario di
[...]
, nato a San Marco in [...] il [...] e deceduto in data 12.05.2024, Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Ovidio n. 20 presso e nello studio degli avv.ti
Francesco Carluccio e Luca Pardini che li rappresentano e difendono nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce all'originale dell'atto di appello.
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa, in forza di procura a margine della comparsa di CP_1
costituzione e risposta dagli avv.ti Sebastiano Cinquegrana e Rosaria Avagliano, entrambi del foro di Foggia elettivamente domiciliati presso lo studio legale del primo in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 559/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
28.05.2024 – Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità di persona maggiorenne. RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio n. 388/2014 promosso da CP_1
contro e (onde sentire dichiarare di essere figlia della sig.ra Persona_1 Controparte_2 [...]
(o ) e del sig. , con riconoscimento degli stessi quali suoi genitori naturali CP_2 CP_3 Persona_1
e con loro condanna alla corresponsione degli alimenti, stante la situazione di indigenza di essa attrice) giudizio inizialmente promosso davanti al Tribunale di Foggia, il quale aveva declinato la propria competenza, e riassunto davanti al Tribunale di Teramo- il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, così statuiva: “
1. Accoglie la domanda di accertamento della paternità proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara che , nata a [...] il CP_1
29/10/1953 è figlia naturale di , nato a San Marco in [...] il Persona_1
29/4/1939; 2. accoglie la domanda di accertamento della maternità proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara che , nata a [...] il [...] CP_1
è figlia naturale di , nata ad [...] il Controparte_2
18/11/1939; 3. ordina all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di ;
4. rigetta le restanti domande attoree;
5. Condanna CP_1 [...]
al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in € Per_1
125,00 per esborsi ed € 10.500,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario
Cnap ed Iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cinquegrana, dichiaratosi antistatario;
6. Compensa integralmente le spese tra l'attrice e Controparte_2
; In caso di pubblicazione del presente provvedimento, omettere le generalità
[...]
e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 169/03”.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli eredi (accettanti l'eredità con beneficio di inventario) dell'originario convenuto ed hanno chiesto Persona_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) in via preliminare principale: accertare e dichiarare la nullità del ricorso dinanzi al Tribunale di Foggia per difformità tra la copia notificata e l'originale depositato, sulla base del combinato disposto dell'art. 163 e 164 c.p.c. relativo alla vocatio in ius, con ogni effetto di legge;
2) in via preliminare subordinata: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig.
per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto estromettere il sig. Persona_1 [...]
dal presente giudizio;
3) nel merito: nella denegata ipotesi di mancato Per_1
accoglimento delle suddette eccezioni preliminari, Voglia rigettare tutte le domande avanzate dalla ricorrente/attrice poiché infondate in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si conclude per il rigetto dell'appello e di ogni richiesta nello stesso contenuta, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado impugnata dagli appellanti dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, e per la condanna degli stessi al pagamento delle spese legali in favore di , da distrarsi e da corrispondersi in favore del CP_1
sottoscritto Avvocato Difensore, che sin da presente atto si dichiara anticipatario e antistatario. L'Ecc.ma Corte è anche chiamata a valutare e stabilire se ricorrano i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. a fronte dell'infondata impugnazione dagli stessi proposta”.
Il P.M. ha fatto prevenire note in data 9.12.2024 nelle quali ha espresso il seguente parere
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza pubblicata il
28/05/2024 che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
3. Con ordinanza resa in data 9.01.2025 (all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza del giorno 7.01.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha rinviato per la discussione e decisione ex art. 473bis.34 all'udienza del giorno 1.07.2025 h.
9.00, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine fino al 10.06.2025 per il deposito di note conclusionali e con invito a dedurre sull'ammissibilità dell'appello sotto il profilo della tempestività.
4. Con note congiunte depositate in via telematica, rispettivamente in data 3.03.2025 ed in data 4.03.2025, gli appellanti e l'appellata, per mezzo dei loro procuratori (muniti di procura speciale per rinunciare agli atti del giudizio) hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinuncia, rappresentando che in data 14.02.2025 è intervenuto tra di loro bonario componimento della vertenza e invocando congiuntamente la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
5. Ritiene la Corte che l'istanza congiunta delle parti debba essere accolta.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 C.P.C., applicabile anche al giudizio di appello, in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 C.P.C.
Deve inoltre essere dichiarata, stante l'accordo intervenuto inter partes, la compensazione delle spese di lite.
6. Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata,
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
3) Dispone che, in caso di pubblicazione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 169/03
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 625/2024 R.G.C., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti nella qualità di eredi, accettanti l'eredità con beneficio di inventario di
[...]
, nato a San Marco in [...] il [...] e deceduto in data 12.05.2024, Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Ovidio n. 20 presso e nello studio degli avv.ti
Francesco Carluccio e Luca Pardini che li rappresentano e difendono nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce all'originale dell'atto di appello.
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa, in forza di procura a margine della comparsa di CP_1
costituzione e risposta dagli avv.ti Sebastiano Cinquegrana e Rosaria Avagliano, entrambi del foro di Foggia elettivamente domiciliati presso lo studio legale del primo in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 559/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
28.05.2024 – Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità di persona maggiorenne. RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio n. 388/2014 promosso da CP_1
contro e (onde sentire dichiarare di essere figlia della sig.ra Persona_1 Controparte_2 [...]
(o ) e del sig. , con riconoscimento degli stessi quali suoi genitori naturali CP_2 CP_3 Persona_1
e con loro condanna alla corresponsione degli alimenti, stante la situazione di indigenza di essa attrice) giudizio inizialmente promosso davanti al Tribunale di Foggia, il quale aveva declinato la propria competenza, e riassunto davanti al Tribunale di Teramo- il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, così statuiva: “
1. Accoglie la domanda di accertamento della paternità proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara che , nata a [...] il CP_1
29/10/1953 è figlia naturale di , nato a San Marco in [...] il Persona_1
29/4/1939; 2. accoglie la domanda di accertamento della maternità proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara che , nata a [...] il [...] CP_1
è figlia naturale di , nata ad [...] il Controparte_2
18/11/1939; 3. ordina all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di ;
4. rigetta le restanti domande attoree;
5. Condanna CP_1 [...]
al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in € Per_1
125,00 per esborsi ed € 10.500,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario
Cnap ed Iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cinquegrana, dichiaratosi antistatario;
6. Compensa integralmente le spese tra l'attrice e Controparte_2
; In caso di pubblicazione del presente provvedimento, omettere le generalità
[...]
e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 169/03”.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli eredi (accettanti l'eredità con beneficio di inventario) dell'originario convenuto ed hanno chiesto Persona_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) in via preliminare principale: accertare e dichiarare la nullità del ricorso dinanzi al Tribunale di Foggia per difformità tra la copia notificata e l'originale depositato, sulla base del combinato disposto dell'art. 163 e 164 c.p.c. relativo alla vocatio in ius, con ogni effetto di legge;
2) in via preliminare subordinata: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig.
per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto estromettere il sig. Persona_1 [...]
dal presente giudizio;
3) nel merito: nella denegata ipotesi di mancato Per_1
accoglimento delle suddette eccezioni preliminari, Voglia rigettare tutte le domande avanzate dalla ricorrente/attrice poiché infondate in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si conclude per il rigetto dell'appello e di ogni richiesta nello stesso contenuta, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado impugnata dagli appellanti dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, e per la condanna degli stessi al pagamento delle spese legali in favore di , da distrarsi e da corrispondersi in favore del CP_1
sottoscritto Avvocato Difensore, che sin da presente atto si dichiara anticipatario e antistatario. L'Ecc.ma Corte è anche chiamata a valutare e stabilire se ricorrano i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. a fronte dell'infondata impugnazione dagli stessi proposta”.
Il P.M. ha fatto prevenire note in data 9.12.2024 nelle quali ha espresso il seguente parere
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza pubblicata il
28/05/2024 che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
3. Con ordinanza resa in data 9.01.2025 (all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza del giorno 7.01.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha rinviato per la discussione e decisione ex art. 473bis.34 all'udienza del giorno 1.07.2025 h.
9.00, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine fino al 10.06.2025 per il deposito di note conclusionali e con invito a dedurre sull'ammissibilità dell'appello sotto il profilo della tempestività.
4. Con note congiunte depositate in via telematica, rispettivamente in data 3.03.2025 ed in data 4.03.2025, gli appellanti e l'appellata, per mezzo dei loro procuratori (muniti di procura speciale per rinunciare agli atti del giudizio) hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinuncia, rappresentando che in data 14.02.2025 è intervenuto tra di loro bonario componimento della vertenza e invocando congiuntamente la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
5. Ritiene la Corte che l'istanza congiunta delle parti debba essere accolta.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 C.P.C., applicabile anche al giudizio di appello, in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 C.P.C.
Deve inoltre essere dichiarata, stante l'accordo intervenuto inter partes, la compensazione delle spese di lite.
6. Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata,
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
3) Dispone che, in caso di pubblicazione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 169/03
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)