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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Verbale udienza ex art 281 sexies cpc
Udienza del 6.V.2025
Davanti al giudice dr. Massimo Maione Mannamo sono comparsi: per parte attrice l' avv. CRISTIANO ROSSI;
per parte convenuta l'avv. CAMILLA DE FABRITIIS in sostituzione dell'avv.
CESARE DE FABRITIIS.
E' presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il giudice, ritenuto di poter decidere la presente causa ai sensi dell'art 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti concludono come da note autorizzate.
Terminata la discussione orale il giudice dr. Massimo Maione Mannamo decide come da sentenza di seguito redatta.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, all'udienza del 6.V.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nel procedimento civile di I grado n. 358/2022 R.G. Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: “Responsabilità extracontrattuale –
Risarcimento danni da sinistro stradale”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Cristiano Rossi
- PARTE ATTRICE-
e
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare de Fabritiis e Jacopo de Fabritiis
-PARTE CONVENUTA-
e
residente in [...] CP_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data
7.1.2022 e 4.2.2022, evocava in giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale la e Controparte_1
, la prima quale compagnia assicuratrice per la RCA CP_2
dell'autocarro Fiat Iveco 35 targato DB354EX e la seconda quale sua proprietaria, chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a causa di un sinistro stradale in cui il era stato coinvolto. Pt_1
Esponeva parte attrice, a sostegno della propria pretesa, che il giorno
24 Aprile 2017 alle ore 11:25 circa percorreva Via Livornese nel
Comune di Empoli alla guida dello scooter Piaggio Zip targato X35RYW di proprietà di terzi quando veniva urtato dall'autocarro Fiat Iveco 35 targato DB354EX, di proprietà di condotto da CP_2 CP_3
ed assicurato con che, giunto
[...] Controparte_1
all'intersezione di Via del Castelluccio, prima azionava la freccia per svoltare a sinistra per poi riportarsi repentinamente sulla destra andando ad urtare la parte sinistra dello scooter e provocando la sua caduta a terra in uno con quella del conducente Pt_1
A seguito del sinistro il era stato soccorso e trasportato al Pt_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli ove gli veniva diagnosticata la frattura del corpo dell'omero sinistro e del 5° MTC della mano sinistra.
In data 28 Aprile 2017 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e dimesso il 2 Maggio 2017.
Aggiungeva che sul luogo dell'incidente era intervenuta la Polizia
Municipale del Circondario dell'Empolese Valdelsa che, effettuati i rilievi del caso, aveva stilato la relazione di incidente stradale all'esito della quale all'attore era stata elevata la contravvenzione di cui all'art. 141 commi 2 e 11 del Codice della Strada perché «… quale conducente del veicolo … percorrendo la Via Livornese, proveniente da Ponte a Elsa con direzione
Empoli, non era in grado di conservarne il controllo e di arrestarlo tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità; nella fattispecie andava ad urtare in un veicolo che lo precedeva».
La sanzione, tuttavia, era stata successivamente annullata dal Tribunale di Firenze con sentenza del 11 maggio 2021 resa in grado d'appello e passata in giudicato nella quale la dinamica del sinistro veniva ricostruita accogliendo le prospettazioni attoree.
Deduceva la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro da parte del conducente dell'autocarro anche sulla scorta Controparte_3
del dictum della predetta sentenza, e chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in conseguenza dello stesso, precisando come il 26
Febbraio 2019, a distanza di due anni dall'incidente, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di osteosintesi dall'omero del braccio sinistro con durata della malattia sino al 30 Marzo 2019.
La quantificazione dei danni veniva quindi esposta in € 74.410,50 calcolata sulla scorta della documentazione medica e della relazione medico- legale di parte che aveva accertato una ITA di gg. 55, una ITP al 75% di gg. 10, una ITP al 50% di gg. 25, una ITP al 25% di gg. 7 ed una IPP nella misura del 14% con aumento per la personalizzazione del danno in considerazione della riduzione della capacità lavorativa specifica ed ivi comprese le spese mediche e di consulenza.
Si costituiva la la quale, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice i quanto infondata in fatto ed in diritto. Chiedeva in via principale il rigetto della domanda ed in via subordinata la limitazione della responsabilità della proprietaria dell'autocarro Maria secondo la percentuale di apporto causale alla stessa CP_2
addebitabile e con applicazione dell'art. 2054 comma II c.c..
Non si costituiva in giudizio della quale, pertanto, CP_2
veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva decisa, ex art. 281-sexies cpc, all'udienza del 6.5.2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita solo parziale accoglimento.
In punto di an debeatur è da osservarsi preliminarmente come alla sentenza del Tribunale di Firenze - Seconda Sezione Civile del
11.V.2021 resa in grado di appello e passata in giudicato (doc. 4 fascicolo attoreo) per la quale “… La verità è quella fin da subito sostenuta dal cioè che l'autocarro fece per svoltare a sinistra poi però Pt_1
improvvisamente decise di proseguire dritto riportandosi verso destra e così agganciando e travolgendo lo Zip che dunque lo aveva urtato per sfregamento laterale sulla destra del camion e che il camionista infatti vide provenire e cadere alla sua destra. Tanto è vero che i danni al motorino si trovano sul fianco sinistro e non sulla parte anteriore e anche il si fece male alla spalla sinistra” (pag. Pt_1
2 capoverso 7 del provvedimento) e così pervenire all'annullamento del verbale di contravvenzione, va senz'altro riconosciuta “efficacia di prova documentale (cfr. Cass. Sez. III, sentenza 9 luglio 2019 n. 18325);
“In questa prospettiva, il giudicato viene, dunque, in rilievo … quale fatto storico risultante da un documento (cfr. ancora Cass. n. 18325/2019” (cfr. Tribunale
Firenze, III Sezione civile, sentenza n. 14/2023 pubblicata il
03.I.2023) da integrarsi necessariamente con i risultati dall'espletata
C.T.U. ricostruttiva della dinamica del sinistro del 11.XII.2023 dell'ing. perché redatta a seguito di sopralluogo sul luogo del Persona_2
sinistro, di un percorso di analisi, di verifica razionale e calcoli scientifici assunti nel contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti
– che non hanno mosso osservazioni –, ben motivata ed immune da vizi logici e che il Tribunale condivide.
Orbene il C.T.U. ha determinato che “Il ciclomotorista Parte_1
alla guida dello scooter Piaggio Zip 50, si trovava a marciare sul
[...]
rettilineo della SS.67 via Livornese in direzione di Empoli (Fi) ad una velocità di circa 55 km/h quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via del Castelluccio posta alla sua sinistra impegnando il lato destro della propria corsia, collideva con la fiancata anteriore sinistra ad una velocità di circa 50 km/h, dopo l'inizio di una azione frenante, contro la cassetta porta utensili alloggiata al di sotto del pianale nella zona mediana della fiancata destra dell'autocarro Fiat Iveco 35 cassonato condotto da il quale, con la stessa direzione di marcia, Controparte_3
si trovava in fase di manovra in spostamento da sinistra verso destra. A seguito dell'impatto tra le fiancate avvenuto con un ridotto angolo tra gli assi longitudinali dei veicoli, lo scooter, in frenata e caduta a terra sul fianco destro, veniva deviato verso il fuoristrada destro in urto contro il muro in pietra di controripa ad una velocità di circa 30 km/h per poi ritornare in deviazione sulla carreggiata stradale sino all'arresto. … il ciclomotorista percepiva l'immediato pericolo, per cui egli decideva di reagire sui freni, rappresentato dall'autocarro ad inizio spostamento di riallineamento in semicarreggiata, quando si trovava a precedere l'urto dello spazio di circa 22 m nel tempo di 1,2 secondi. Dall'analisi della dinamica del sinistro, possiamo ricercare la prevalente responsabilità del sinistro nel comportamento di guida dell'autista dell'autocarro il quale, da un preventivo Controparte_3
rallentamento e spostamento a sinistra in corrispondenza dello svincolo di connessione per l'immissione in via del Castelluccio, operava una contromanovra di spostamento da destra a sinistra per riallinearsi sull'originaria corsia per Empoli senza porgere la dovuta attenzione verso i veicoli sopraggiungenti da tergo posta l'ampia profondità di avvistamento consentita dal rettilineo in violazione del disposto dell'Art. 154/1a del CdS Art.154 - Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre … Per quanto riguarda il comportamento di guida del ciclomotorista questo non può essere esente da Parte_1
responsabilità, da ritenere minoritaria, in quanto si trovava a marciare ad una velocità di poco superiore a quella limite di 50 km/h ma senza dubbio non particolarmente prudenziale in quanto non commisurata alla presenza dell'ingombro costituito dalla grossa sagoma dell'autocarro che intendeva oltrepassare, in occupazione del ridotto spazio di carreggiata disponibile alla sua destra, in violazione dei disposti dell'Art. 142/1 e dell'Art. 141/1,2 e 3 del
CdS. … se il ciclomotorista si fosse trovato a marciare ad una velocità compresa in
35÷40 km/h, da ritenere esigibile e cioè commisurata alla presenza dell'autocarro, egli avrebbe potuto arrestarsi, in frenata e fermo rimanendo
l'effettiva posizione di percezione del pericolo, in aderenza alla fascia di ingombro posseduta dall'Iveco Daily 35 senza urtarlo”. Sulla scorta di questi rilievi ritiene il Tribunale debba configurarsi una responsabilità concorsuale nella causazione dell'occorso incidente stradale a carico del conducente dell'autocarro Fiat Iveco che si individua nella percentuale dell'80% e dell'attore nella misura del restante 20%.
Ricostruito il fatto nei termini esposti supra, ed operato il giudizio di imputazione della responsabilità concorsuale nelle percentuali indicate a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, non resta che procedere con la valutazione del quantum delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro stradale in capo a parte attrice. Ebbene, il CTU medico-legale nominato, Prof. Dr. a seguito di percorso di analisi e di Persona_3
verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, ha accertato quanto segue: “il Sig. a seguito del Parte_1
riferito incidente stradale del 24.04.2017 ha riportato “ frattura obliqua scomposta testa-collo omero a sinistra , frattura scomposta diafisi V° Metacarpo a sinistra”, veniva ricoverato lo stesso giorno all'Ospedale di Empoli e in data
28/04/2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi frattura omero sinistro con chiodo bloccato Expert ES , sutura della cuffia dei rotatori
, inoltre osteosintesi frattura 5° MC mano sinistra con due fili di K. Percutanei e capsulorrafia per lacerazione capsulare trapezio metacarpica mano sinistra. Al termine dell'intervento chirurgico veniva confezionata stecca gessata avambraccio mano con dita incluse. Il decorso post operatorio viene descritto regolare in cartella clinica, viene dimesso in data 02/05/2017 con diagnosi di dimissione “frattura diafisaria omero, frattura V° MC mano sinistra, frattura trapezio con lesione capsulare articolazione trapezio metacarpica a sinistra”, viene dimesso con stecca di avambraccio e tutore di spalla a sinistra. Tali lesioni risultano compatibili con nesso di causalità con l'evento dichiarato da parte attrice (incidente stradale del
28.04.2017) La guarigione clinica con postumi viene accertata dal medico curante il 27/06/2017 per complessivi 64 gg.. Per la temporanea si riconoscono complessivamente 94 gg (comprensivi della convalescenza di gg 30 a seguito della
RMDS all'omero sinistro il 26/02/2019) suddivisibili in: ITA per 40 giorni
ITP al 75% per 20 giorni ITP al 50% per 14 giorni ITP al 25% per 20 giorni.
Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato, valutabili attualmente nella misura del 12 % (dodici per cento) da considerare quale esclusivo danno biologico non incidenti sull'attività generica e specifica a Lui confacente. Il Sig è infatti tornato al lavoro dopo la certificazione della Pt_1
chiusura della malattia con postumi senza cambiamento di mansione. Si può considerare che la mansione lavorativa svolta, prevalentemente di tipo manuale, è, da dopo l'incidente de quo, espletata con maggiore affaticamento ed usura.
Attualmente lo stato clinico del periziando risulta stabilizzato. SPESE
SANITARIE AGLI ATTI … Spese totali pari a 1462,00 euro da ritenere congrue. Oltre tali spese non si renderanno in futuro necessarie altre spese per il sinistro de quo”. Va evidenziato che i risultati medici cui è pervenuto il
Tecnico d'Ufficio sono stati condivisi dai CTP di entrambe le parti che, difatti, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione. Si procede, quindi, alla quantificazione del danno da inabilità sia temporanea che permanente secondo le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024. Si ottengono, pertanto, i seguenti importi:
- 40 giorni di inabilità temporanea assoluta: € 4.800;
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 1.800;
- 14 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 840;
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 600.
Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 8.040,00.
Il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del danno morale, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle predette tabelle del Tribunale di Milano del
2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, anni 21, e della percentuale di invalidità permanente (12%), si ottiene un importo di € 39.424,00 per danno non patrimoniale, comprensivo 1) sia dell'accertata lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, 2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno poiché “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento» (Cass.
n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019). Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021). Nulla è stato allegato da parte attrice in termini di 'peculiarità' e 'anomalia' dei danni subìti ad eccezione che la “ridotta mobilità del braccio e della mano sinistra conseguente al sinistro de quo rallentano notevolmente ancora oggi il suo lavoro” rispetto alla quale il C.T.U. medico legale ha tuttavia determinato come “non incidenti sull'attività generica e specifica a Lui confacente” tanto è vero che l'attore, dopo la guarigione, è rientrato al lavoro senza cambiamento di mansioni. Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale da riconoscersi a parte attrice è pari ad € 47.464, Pt_1
cui va aggiunto l'importo relativo al danno di natura patrimoniale per le spese mediche ritenute congrue dal CTU pari ad € 1.462,00, per un totale, quindi, di € 48.926,00.
Tuttavia, in conseguenza della responsabilità concorsuale dell'attore
, detta somma dovrà essergli corrisposta ex art. Parte_1 1227 comma I cc diminuita secondo la percentuale di detta sua responsabilità individuata nel 20%, sì che il totale da risarcire a parte attrice ammonta a complessivi € 39.140,80.
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n.
16237/2005).
A parte attrice spetta la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che il sinistro è avvenuto il 24 Aprile 2017 e la presente sentenza è del
Maggio 2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal
24 Aprile 2021.
Si evidenzia, al riguardo che “in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente e che si è solo progressivamente adeguata
a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass.civ. sentenza n.
7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamante le precedenti
Cass.civ. sentenza n. 9515/2007; Cass.civ. sentenza n. 20742/2004; Cass.civ. sentenza n. 3871/2004; Cass.civ. sentenza n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 24 Aprile 2021 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
Tanto comporta l'accoglimento della domanda nei limiti come sopra specificati.
Ciò posto, va osservato che, nell'ottica di un bonario componimento della vertenza, il Giudice, con ordinanza del 15.II.2024, formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.:
“– Pagamento da parte della convenuta, in favore di parte attrice, della somma di € 41.000, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria;
- Rinuncia, da parte dell'attore, alla voce risarcitoria corrispondente alla personalizzazione del danno;
- Rifusione da parte della convenuta delle spese processuali, ai sensi del DM 147/29022, nonché degli esborsi sostenuti da parte attrice”.
Detta proposta veniva immediatamente accolta da parte attrice ma non accettata da parte convenuta Controparte_1
all'udienza del 05.03.2024 “ritenendo un maggior contributo causale dell'attore rispetto alla proposta conciliativa”. Pacifico che la convenuta, con l'accettazione della proposta, avrebbe conseguito un vantaggio consistito nel non pagare almeno una parte degli interessi sulla somma dovuta all'attore (che corrisponde all'attualità ad € 42.804,05) ed il giudizio si sarebbe potuto definire con almeno un anno di anticipo e senza emissione della sentenza. Tale condotta processuale (in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da innumerevoli procedimenti pendenti ed il carico complessivo è ulteriormente aggravato da giudizi che impongono un apprezzabile investimento di tempo e di energie) integra un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato ex art. 96, comma 3, c.p.c. (cfr. Tribunale
Palermo sentenza n. 90/2025 pubblicata il 09.01.2025). “La previsione di cui all'art. 185-bis c.p.c. nell'ottica del legislatore assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. Si attribuisce, infatti, al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata la quale mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni che verosimilmente potrebbero essere utilizzati al momento della decisione, sì da ridurre i tempi di definizione del contenzioso. In tale ottica, se è vero che le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, è anche vero che, se i criteri delineati con il provvedimento del giudice sono sostanzialmente confermati in sentenza, si deve affermare che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare (a sostegno di tale assunto milita anche la disposizione di cui all'art. 91, comma I, seconda parte c.p.c.)” (cfr. Tribunale
Pistoia sentenza n. 54 pubblicata il 30.01.2018 richiamata anche nella menzionata sentenza del Tribunale di Palermo), con il pagamento di una somma, in favore dell'attore, equitativamente determinata in €
1.453,00, pari al valore minimo delle spese processuali maturate dopo detta proposta e, precisamente, quelle relative alla fase decisionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000 (decisum pari ad € 39.140,80).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, condanna la
[...]
e in solido tra loro al Controparte_1 CP_2
pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
39.140,80, oltre interessi nella misura legale dalla data del 24.4.2021 e sino a quella della presente decisione oltre, sull'importo come sopra determinato, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna la e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro alla rifusione, in favore di
[...] [...]
, delle spese processuali del presente giudizio che si Parte_1
liquidano, complessivamente, € 786 per esborsi, € 7.616 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di ed Controparte_1
in solido tra loro, le spese delle espletate CTU;
CP_2
condanna ex art. 96 comma III cpc la
[...]
al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 1.453,00;
[...]
Firenze, 6.V.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-