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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10538/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Vagnozzi Mariella in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale di udienza del 10.03.2025
Per il P.M.
Nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
ROMANIA il 28/05/1998.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/07/1999, maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente, il 01/04/2011 e il Persona_2 Persona_3
30/06/2015. pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 12/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, l'affidamento “super-esclusivo” dei figli minori, con collocazione e residenza presso di sé, un contributo a carico del marito per il mantenimento dei figli minori di complessivi E 700 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie e per il proprio mantenimento di E 200 al mese.
Acquisite le relazioni psico-sociali, alla prima udienza ex art. 473bis 21 cpc. tenutasi in data 10.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, parte ricorrente veniva ascoltata mentre il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La ricorrente espressamente rinunciava alla domanda di decadenza genitoriale (formulata solo nella memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc) e di addebito della separazione, nonché alle istanze istruttorie. Il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice Relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dagli stessi si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Non si fa luogo ad alcuna pronuncia in punto addebito, avendo la ricorrente espressamente rinunciato alla relativa domanda.
Sull'affidamento dei figli minori
La ricorrente ha domandato l'affidamento super esclusivo a sé dei due figli minori, Per_2
e assumendo che il padre da quando ha abbandonato la casa coniugale si è
[...] Persona_3 completamente disinteressato della vita dei figli, interrompendo ogni rapporto con loro ed omettendo di provvedere al loro mantenimento.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Le risultanze psico-sociali hanno confermato che i minori da almeno un anno non hanno più alcun rapporto con il padre che si è reso completamente assente dalla loro vita. Entrambi i minori hanno espresso la volontà di non voler vedere il padre (v. rel. SS del 21.2.2025 e rel. NPI del
27.2.2025).
Entrambi hanno riferito di aver vissuto dei momenti faticosi in presenza del padre, in particolare quando lui beveva poiché diventava insistente sul far loro provare bevande alcoliche o nel portarli in posti non adeguati (come discoteca abbandonata). Hanno, inoltre, riferito, all'esito del colloquio con le assistenti sociali, di essere più sereni da quando il padre è andato via da casa e, al momento, di non volerlo rivedere (v. rel. cit.). Gli operatori dei Servizi Psico-Sociali hanno dato atto di aver più volte tentato di contattare il resistente, ma invano (v. rel. cit.).
pagina 2 di 5 La ricorrente ha dichiarato di non avere più alcuna notizia del marito né alcun tipo di contatto con lo stesso da oltre un anno. Non conosce il luogo dove egli attualmente risiede, presume ma senza certezza che sia andato a vivere in Romania.
Dal quadro descritto consegue che la ricorrente rappresenta, di fatto, l'unico riferimento genitoriale per i minori sul piano sia materiale sia affettivo.
È provato, altresì, che il padre dei minori è inadempiente all'obbligo genitoriale di mantenimento nei confronti della prole. Alcuna prova di esatto adempimento è stata fornita dal resistente, che è rimasto contumace nel presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che ci si trovi in presenza di indicatori di grave inadeguatezza genitoriale in capo al resistente che giustificano la deroga al principio della bigenitorialità. L'assenza paterna rende obiettivamente difficile l'assunzione concertata di decisioni nell'interesse dei minori con il rischio di creare situazioni di stallo decisionale con grave nocumento per i medesimi. Per tali motivi, si dispone che i minori siano affidati in via esclusiva alla madre, la quale avrà facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'eduzione, istruzione, salute e scelta della residenza abituale, fra esse annoverandosi anche la richiesta di rilascio/rinnovo del passaporto o documento d'identità equipollente.
Dev'essere altresì disposta la residenza anagrafica e la dimora abituale dei minori presso la madre, non sussistendo ragione alcuna per modificare tale assetto di vita che perdura ormai da tempo, alcuna criticità essendo stata segnalata con riguardo all'accudimento materno (v. rel. SS e NPI cit.).
Sul regime di visita padre-figli
Per quanto concerne il regime di frequentazione padre-figli, in considerazione della protratta assenza di rapporti, si stabilisce che la ripresa dei contatti potrà avvenire, qualora ne faccia richiesta il resistente, secondo le tempistiche e con le modalità da individuarsi da parte dei Servizi territoriali, avuto riguardo al benessere psico-fisico dei minori ed a condizione che il resistente dimostri un'effettiva volontà di riprendere con loro una regolare frequentazione.
Nel superiore interesse dei minori si dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per l'attivazione/continuazione degli interventi di supporto psicologico ed educativo stimati opportuni fin quando lo riterranno necessario gli operatori medesimi.
Sulla assegnazione della casa coniugale e la collocazione dei figli minori
La ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore.
Il Collegio ritiene che tale domanda sia accoglibile atteso che la ricorrente è ivi rimasta a vivere con i figli minori, mentre il marito se ne è già da tempo allontanato.
Sul contributo al mantenimento dei figli minori
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli minori di complessivi E 700 al mese (E 350 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ciascun genitore è tenuto, come noto, a provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il Giudice, ove necessario, disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico dell'un genitore in favore dell'altro con finalità perequativa, tenuto conto delle seguenti circostanze: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato e documentato di lavorare come collaboratrice domestica con regolare contratto di lavoro a far data dal mese di febbraio 2024 con una retribuzione mensile di circa 800/900 euro (cfr. doc. 12). Percepisce l'assegno unico per i figli minori di circa E 470 al mese ed ha riferito di vivere, unitamente ai due figli minori (il figlio maggiorenne vive altrove), nella casa coniugale, da lei condotta in locazione con un canone mensile di E 400 (cfr. doc. 6). Quanto al resistente è documentale che, in costanza di convivenza matrimoniale, lavorasse come operaio con contratto a tempo indeterminato. La ricorrente ha versato in atti la busta paga relativa al mese di dicembre 2023 da cui risulta aver il resistente percepito una retribuzione mensile di quasi E. 2000 (cfr. doc. 9).
Ebbene, tenuto conto dei redditi dichiarati e documentati della ricorrente, della capacità reddituale del resistente quale è ragionevole presumere alla luce della busta paga versata in atti, dell'età e dell'assenza di comprovati impedimenti fisici al lavoro, considerati i compiti di accudimento della prole gravanti in via esclusiva sulla ricorrente (stante l'assenza di rapporti padre/figli) e degli oneri abitativi da quest'ultima sopportati (spese di locazione) e dell'assegno unico interamente percepito (E. 470/mese), valutate le esigenze economiche dei figli in rapporto all'età (14 e 9 anni), ritiene il Collegio di porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1 minore mediante il versamento dell'assegno mensile di E. 400 (E. 200/mese per figlio) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo. Detto contributo economico è dovuto dal resistente a far data dalla domanda giudiziale.
Sul contributo al mantenimento della sig.ra Parte_1
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé di E. 200 al mese.
La domanda attorea merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Considerato il divario reddituale esistente fra le parti alla luce delle circostanze dianzi illustrate e la considerevole durata del matrimonio (oltre 20 anni), da cui sono nati tre figli, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della moglie di E. 100 al mese, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, le spese di lite sono poste a carico del resistente.
Le spese di lite sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della controversia e della totale assenza di attività istruttoria e di memorie difensive conclusive.
Attesa l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ne va disposto il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02 (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli e alla Persona_2 Persona_3 madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior pagina 4 di 5 interesse per la vita dei minori relative all'istruzione, educazione, salute (comprese le vaccinazioni) e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, coi relativi arredi, in favore della sig.ra Parte_1
[...]
DISPONE che, qualora ne faccia richiesta il resistente, la ripresa degli incontri padre-figli minori avvenga secondo le tempistiche e con le modalità da individuarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali territoriali, avuto riguardo al benessere psico-fisico dei minori ed a condizione che il resistente dimostri un'effettiva volontà di riprendere con loro una regolare frequentazione e si adoperi per l'organizzazione degli incontri e per l'accertamento delle proprie capacità. AUTORIZZA sin d'ora gli operatori ad introdurre gradualmente modifiche ed ampliamenti, ove ritenuti compatibili con il benessere dei minori;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per l'attivazione degli interventi di supporto psicologico ed educativo stimati opportuni fin quando lo riterranno necessario gli operatori medesimi;
DISPONE che il resistente , a far data dalla domanda giudiziale, versi Controparte_1 all'altro genitore, a titolo di mantenimento dei figli minorenni e , Persona_2 Persona_3 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di E 400 mensili (E 200/mese per figlio) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'intesa di Torino, qui integralmente richiamato;
DISPONE che il resistente , a far data dalla domanda giudiziale, Controparte_1 contribuisca al mantenimento della moglie, versandole entro il 5 di ogni mese, l'assegno mensile di E. 100, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il resistente all'integrale Controparte_1 rifusione a favore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre le spese prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario e oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 09/05/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10538/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Vagnozzi Mariella in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale di udienza del 10.03.2025
Per il P.M.
Nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
ROMANIA il 28/05/1998.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/07/1999, maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente, il 01/04/2011 e il Persona_2 Persona_3
30/06/2015. pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 12/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, l'affidamento “super-esclusivo” dei figli minori, con collocazione e residenza presso di sé, un contributo a carico del marito per il mantenimento dei figli minori di complessivi E 700 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie e per il proprio mantenimento di E 200 al mese.
Acquisite le relazioni psico-sociali, alla prima udienza ex art. 473bis 21 cpc. tenutasi in data 10.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, parte ricorrente veniva ascoltata mentre il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La ricorrente espressamente rinunciava alla domanda di decadenza genitoriale (formulata solo nella memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc) e di addebito della separazione, nonché alle istanze istruttorie. Il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice Relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dagli stessi si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Non si fa luogo ad alcuna pronuncia in punto addebito, avendo la ricorrente espressamente rinunciato alla relativa domanda.
Sull'affidamento dei figli minori
La ricorrente ha domandato l'affidamento super esclusivo a sé dei due figli minori, Per_2
e assumendo che il padre da quando ha abbandonato la casa coniugale si è
[...] Persona_3 completamente disinteressato della vita dei figli, interrompendo ogni rapporto con loro ed omettendo di provvedere al loro mantenimento.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Le risultanze psico-sociali hanno confermato che i minori da almeno un anno non hanno più alcun rapporto con il padre che si è reso completamente assente dalla loro vita. Entrambi i minori hanno espresso la volontà di non voler vedere il padre (v. rel. SS del 21.2.2025 e rel. NPI del
27.2.2025).
Entrambi hanno riferito di aver vissuto dei momenti faticosi in presenza del padre, in particolare quando lui beveva poiché diventava insistente sul far loro provare bevande alcoliche o nel portarli in posti non adeguati (come discoteca abbandonata). Hanno, inoltre, riferito, all'esito del colloquio con le assistenti sociali, di essere più sereni da quando il padre è andato via da casa e, al momento, di non volerlo rivedere (v. rel. cit.). Gli operatori dei Servizi Psico-Sociali hanno dato atto di aver più volte tentato di contattare il resistente, ma invano (v. rel. cit.).
pagina 2 di 5 La ricorrente ha dichiarato di non avere più alcuna notizia del marito né alcun tipo di contatto con lo stesso da oltre un anno. Non conosce il luogo dove egli attualmente risiede, presume ma senza certezza che sia andato a vivere in Romania.
Dal quadro descritto consegue che la ricorrente rappresenta, di fatto, l'unico riferimento genitoriale per i minori sul piano sia materiale sia affettivo.
È provato, altresì, che il padre dei minori è inadempiente all'obbligo genitoriale di mantenimento nei confronti della prole. Alcuna prova di esatto adempimento è stata fornita dal resistente, che è rimasto contumace nel presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che ci si trovi in presenza di indicatori di grave inadeguatezza genitoriale in capo al resistente che giustificano la deroga al principio della bigenitorialità. L'assenza paterna rende obiettivamente difficile l'assunzione concertata di decisioni nell'interesse dei minori con il rischio di creare situazioni di stallo decisionale con grave nocumento per i medesimi. Per tali motivi, si dispone che i minori siano affidati in via esclusiva alla madre, la quale avrà facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'eduzione, istruzione, salute e scelta della residenza abituale, fra esse annoverandosi anche la richiesta di rilascio/rinnovo del passaporto o documento d'identità equipollente.
Dev'essere altresì disposta la residenza anagrafica e la dimora abituale dei minori presso la madre, non sussistendo ragione alcuna per modificare tale assetto di vita che perdura ormai da tempo, alcuna criticità essendo stata segnalata con riguardo all'accudimento materno (v. rel. SS e NPI cit.).
Sul regime di visita padre-figli
Per quanto concerne il regime di frequentazione padre-figli, in considerazione della protratta assenza di rapporti, si stabilisce che la ripresa dei contatti potrà avvenire, qualora ne faccia richiesta il resistente, secondo le tempistiche e con le modalità da individuarsi da parte dei Servizi territoriali, avuto riguardo al benessere psico-fisico dei minori ed a condizione che il resistente dimostri un'effettiva volontà di riprendere con loro una regolare frequentazione.
Nel superiore interesse dei minori si dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per l'attivazione/continuazione degli interventi di supporto psicologico ed educativo stimati opportuni fin quando lo riterranno necessario gli operatori medesimi.
Sulla assegnazione della casa coniugale e la collocazione dei figli minori
La ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore.
Il Collegio ritiene che tale domanda sia accoglibile atteso che la ricorrente è ivi rimasta a vivere con i figli minori, mentre il marito se ne è già da tempo allontanato.
Sul contributo al mantenimento dei figli minori
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli minori di complessivi E 700 al mese (E 350 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ciascun genitore è tenuto, come noto, a provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il Giudice, ove necessario, disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico dell'un genitore in favore dell'altro con finalità perequativa, tenuto conto delle seguenti circostanze: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato e documentato di lavorare come collaboratrice domestica con regolare contratto di lavoro a far data dal mese di febbraio 2024 con una retribuzione mensile di circa 800/900 euro (cfr. doc. 12). Percepisce l'assegno unico per i figli minori di circa E 470 al mese ed ha riferito di vivere, unitamente ai due figli minori (il figlio maggiorenne vive altrove), nella casa coniugale, da lei condotta in locazione con un canone mensile di E 400 (cfr. doc. 6). Quanto al resistente è documentale che, in costanza di convivenza matrimoniale, lavorasse come operaio con contratto a tempo indeterminato. La ricorrente ha versato in atti la busta paga relativa al mese di dicembre 2023 da cui risulta aver il resistente percepito una retribuzione mensile di quasi E. 2000 (cfr. doc. 9).
Ebbene, tenuto conto dei redditi dichiarati e documentati della ricorrente, della capacità reddituale del resistente quale è ragionevole presumere alla luce della busta paga versata in atti, dell'età e dell'assenza di comprovati impedimenti fisici al lavoro, considerati i compiti di accudimento della prole gravanti in via esclusiva sulla ricorrente (stante l'assenza di rapporti padre/figli) e degli oneri abitativi da quest'ultima sopportati (spese di locazione) e dell'assegno unico interamente percepito (E. 470/mese), valutate le esigenze economiche dei figli in rapporto all'età (14 e 9 anni), ritiene il Collegio di porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1 minore mediante il versamento dell'assegno mensile di E. 400 (E. 200/mese per figlio) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo. Detto contributo economico è dovuto dal resistente a far data dalla domanda giudiziale.
Sul contributo al mantenimento della sig.ra Parte_1
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé di E. 200 al mese.
La domanda attorea merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Considerato il divario reddituale esistente fra le parti alla luce delle circostanze dianzi illustrate e la considerevole durata del matrimonio (oltre 20 anni), da cui sono nati tre figli, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della moglie di E. 100 al mese, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, le spese di lite sono poste a carico del resistente.
Le spese di lite sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della controversia e della totale assenza di attività istruttoria e di memorie difensive conclusive.
Attesa l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ne va disposto il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02 (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli e alla Persona_2 Persona_3 madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior pagina 4 di 5 interesse per la vita dei minori relative all'istruzione, educazione, salute (comprese le vaccinazioni) e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, coi relativi arredi, in favore della sig.ra Parte_1
[...]
DISPONE che, qualora ne faccia richiesta il resistente, la ripresa degli incontri padre-figli minori avvenga secondo le tempistiche e con le modalità da individuarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali territoriali, avuto riguardo al benessere psico-fisico dei minori ed a condizione che il resistente dimostri un'effettiva volontà di riprendere con loro una regolare frequentazione e si adoperi per l'organizzazione degli incontri e per l'accertamento delle proprie capacità. AUTORIZZA sin d'ora gli operatori ad introdurre gradualmente modifiche ed ampliamenti, ove ritenuti compatibili con il benessere dei minori;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per l'attivazione degli interventi di supporto psicologico ed educativo stimati opportuni fin quando lo riterranno necessario gli operatori medesimi;
DISPONE che il resistente , a far data dalla domanda giudiziale, versi Controparte_1 all'altro genitore, a titolo di mantenimento dei figli minorenni e , Persona_2 Persona_3 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di E 400 mensili (E 200/mese per figlio) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'intesa di Torino, qui integralmente richiamato;
DISPONE che il resistente , a far data dalla domanda giudiziale, Controparte_1 contribuisca al mantenimento della moglie, versandole entro il 5 di ogni mese, l'assegno mensile di E. 100, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il resistente all'integrale Controparte_1 rifusione a favore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre le spese prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario e oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 09/05/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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