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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 11385/2024
TRA
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 29/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. LAZZARONI HELGA RAMONA Parte_1
Per 'avv. ZARDI CHIARA PI CA Controparte_1
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARONI HELGA Parte_1 P.IVA_1
RAMONA, elettivamente domiciliata in CORSO XXII MARZO, 25 20129 MILANO, presso il difensore avv. LAZZARONI HELGA RAMONA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZARDI Controparte_1 P.IVA_2
CHIARA PI CA e dell'avv. CATTANEO DAVIDE GIACOMO;
elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA 2 20121 MILANO, presso il difensore avv. ZARDI CHIARA PI CA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la società proponendo Parte_1 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1808/2024 del 05/02/2024 con il quale il
2 Tribunale di Milano, adito dalla società opposta, le intimava il pagamento della somma di €
31.092,34, oltre interessi e spese giudiziali, di cui di € 10.280,34 maturati in relazione al contratto n. 119-14415 sottoscritto in data 30.11.2017 (€ 6.769,98 per indennità di utilizzo sino al 04.10.2021 ed € 3.510,36 per penale di risoluzione) ed € 20.812,00 maturati in relazione al contratto n. 119-16116 sottoscritto in data 22.05.2018 (€ 13.068,00 per indennità di utilizzo sino al 04.10.2021 ed € 7.744,00 per penale di risoluzione).
L'opponente, nell'atto di citazione in opposizione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto deducendo, quanto all'an, che per una serie di circostanze afferenti al rapporto con il fornitore aveva proceduto a far disinstallare il materiale locato sin Parte_2
dal novembre 2018, che veniva poi reso nel 2021; sul quantum, contestava le somme a lei richieste ex art. 13 in quanto aveva “smesso di utilizzare le macchine da molto prima della risoluzione del rapporto, di talché né ulteriore uso né eccessivo deterioramento del Materiale può esserle oggi validamente contestato e addebitato”.
La società opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione e svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di al pagamento dell'ulteriore importo Parte_1
– non riconosciuto dal giudice del monitorio – di € 6.068,19, di cui € 2.029,46 per canoni di locazione invasi relativamente al contratto n. 119-14415 (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio) per le fatture n. 1191734 del 18.12.2018, n. 1031515 del 17.12.2018 e n. 195535 del 20.03.2019 ed €
4.038,73 per il contratto n. 119-16116 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio) per le fatture n. 1190776 del 18.12.2018, n. 1145815 del 17.12.2019 e n. 314380 del 20.03.2019.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale viene data lettura del dispositivo e della motivazione.
L'opposizione è infondata.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente dimostrando di avere compiutamente adempiuto agli obblighi derivanti dai contratto di noleggio sottoscritti con mediante la produzione dei contratti di locazione di beni mobili Parte_1
identificati con numero 119-14415 e numero 119-16116 sottoscritti con l'odierna parte ingiunta opponente rispettivamente in data 30.11.2017 ed in data 22.5.2018 (cfr. docc. n. 1 e 4 fascicolo
3 monitorio) e dei verbali di consegna che venivano sottoscritti a seguito di avvenuto collaudo del materiale locato (cfr. docc. n. 3 e 5 fascicolo monitorio), esaurendosi l'obbligazione di nella mera consegna dei beni (cfr. l'art. 3 del contratto “Consegna Controparte_1
Materiale”, comma 4, che dispone: “Prendendo atto e dichiarandosi consapevole che
[...] non ha mai conseguito la diretta disponibilità del Materiale richiestole in locazione operativa, CP_1 il Conduttore espressamente esonera il Locatore da ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento del Fornitore in relazione ad omissioni o ritardi nella consegna pattuita per vizi e/o difetti del materiale per mancanza nello stesso delle qualità promesse”).
alla quale l'opponente non ha contestato alcun inadempimento Controparte_1
contrattuale, è infatti del tutto estranea rispetto ai rapporti intercorsi tra e la Parte_1
società fornitrice e, pertanto, non possono esserle opposte Parte_3 eccezioni relative a quest'ultimo rapporto, rispetto al quale è terza. Controparte_1
Venendo al quantum, con comunicazione del 19 giugno 2019 la creditrice, in forza di quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, comunicava a la Parte_1 risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (cfr. docc. 7 e 8) diffidando, altresì, quest'ultima alla immediata restituzione dei beni.
E' incontestato il fatto: che la società ometteva il pagamento dei canoni scaduti e provvedeva alla Parte_1
restituzione dei beni solamente il 4 ottobre 2021: che ai sensi dell'art 14 del contratto “il conduttore dovrà continuare a corrispondere a CP_1
a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di Controparte_1 fatturazione concordati e previsti da Condizioni Particolari di contratto (…)”, quantificato in €
6.769,98 per il contratto n. 119-14415 ed in € 13.068,00 per il contratto n. 119-16116, per un totale di € 19.837,98.
Prive di ogni fondamento appaiono le argomentazioni svolte dalla difesa di Parte_1
per contestare la debenza dell'importo complessivo € 11.254,36 (di cui € 3.510,36 per il contratto n. 119-14415 ed € 7.744,00 per il contratto n. 119-16116) richiesto da
[...]
a titolo di penale di risoluzione anticipata determinata ai sensi dell'art. 13 dei Controparte_1
contratti.
4 L'art. 13 statuisce, infatti, che “ … Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo Art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del
Materiale e per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito della anticipata risoluzione del contratto, che in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita, dal cui computo vanno detratti gli eventuali indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 1591 c.c. e la somma di tre canoni periodici”.
Non coglie nel segno la difesa dell'opponente laddove rileva che tale pattuizione “attribuisce a la facoltà di pretendere un risarcimento del danno esclusivamente in due casi specifici, ovvero CP_1 quello di “eccessivo deterioramento del Materiale” o “per il suo eventuale ulteriore uso”, essendo tale doglianza il frutto di un macroscopico errore di lettura e di travisamento del contenuto di tale clausola penale, la quale si applica “in aggiunta” al risarcimento del danno disciplinato dall'art. 14 per il caso di i) “deterioramento del bene” e/o di suo ii) “eventuale ulteriore uso”.
Da tali considerazioni deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale ritiene, inoltre, meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale con cui chiede la condanna di al pagamento dell'ulteriore importo Controparte_1 Parte_1 di € 6.068,19 (di cui € 2.029,46 per canoni di locazione inevasi in relazione al contratto n. 119-
14415 ed € 4.038,73 per il contratto n. 119-16116) non avendo l'opponente fornito prova del pagamento di € 2.029,46 per canoni di locazione maturati relativamente al contratto n. 119-
14415 e di cui alle fatture n. 1191734 del 18.12.2018, n. 1031515 del 17.12.2018 e n. 195535 del
20.03.2019 (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio) nonché di € 4.038,73 e di cui alle fatture n. 1190776 del 18.12.2018, n. 1145815 del 17.12.2019 e n. 314380 del 20.03.2019.per il contratto n. 119-16116
(cfr. doc. 10 fascicolo monitorio), né avendo specificamente contestato la debenza di tali importi nella memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c.
Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
5 1. respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1808/2024, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2. accertato che ha omesso di corrispondere i canoni di locazione relativi al Parte_1 contratto n. 11914415 per l'importo di € 2.029,46 per le causali di cui in motivazione, condanna in persona del legale rappresentante al pagamento a favore di Parte_1
della somma di € 2.029,46; Controparte_1
3. accertato e dichiarato che ha omesso di corrispondere i canoni di Parte_1
locazione relativi al contratto n. 119-16116 per l'importo di € 4.038,73 per le causali di cui in motivazione, condanna al pagamento della somma di € 4.038,73; Parte_1
4. condanna a rifondere a le spese del giudizio, che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6