Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.
Articolo 1 della Legge 7 giugno 1993, n. 195
Articolo 2
- Legge 7 giugno 1993, n. 195
Articolo 1 della Legge 7 giugno 1993, n. 195
Versione
19 giugno 1993
19 giugno 1993
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Altri contenuti
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- Articolo 3 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302
- Articolo 36 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
- Articolo 62 della Legge 22 dicembre 1975, n. 760
- Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1969, n. 366