TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa LE CI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°3335 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cologno Monzese, via
Fontanile n. 22, presso lo studio dell'avv. Antonio Cirillo, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione attore e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Gaetano
Giardino n. 1, presso gli avv.ti Majeva Catalano e Giuseppe Ferrara, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Morazzone n. 19,
pagina 1 di 8 presso lo studio dell'avv. Mauro Fumagalli, che la rappresenta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 29/08/2022 il (in seguito Parte_1
anche solo il o il ) chiamava in causa Parte_1 Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1.- accertare e dichiarare l'esistenza di vizi, di evidenti pericoli di rovina o gravi difetti derivanti dell'edificazione del da parte della società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così come Controparte_1
descritte nella consulenza tecnica preventiva a firma dell'Ing. , Persona_1 depositata nel procedimento di A.T.P. avente n.r.g. 7255/2023 e per l'effetto:
2.- condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma pari ad €.166.626,46 oltre oneri di legge, per le causali di cui sopra e così come specificato alla pagina n.147/156 dell'elaborato peritale a firma dell'Ing ; Persona_1
3.- condannare la società al pagamento complessivo Controparte_1
della somma pari ad €.15.149,38, così come corrisposta dal al Parte_1
consulente tecnico nominato dal Tribunale nella procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c, nonché come corrisposta ai professionisti incaricati (consulenti di parte e legale);
Il tutto con vittoria di spese di lite del presente giudizio”.
Esponeva l'attore che i lavori di edificazione del condominio erano stati eseguiti e completati, per conto della committente nel secondo Controparte_1
semestre del 2021 e che, già in sede di consegna degli immobili, gli acquirenti delle unità condominiali avevano notato l'insorgere di vizi e difetti che “determinavano l'impossibilità per i singoli condomini di godere a pieno dell'abitazione da loro acquistata”. Deduceva, inoltre, che i vizi e difetti non si limitavano alle parti interne degli immobili, interessando anche le parti comuni condominiali. Era, dunque, seguito pagina 2 di 8 un accertamento tecnico preventivo fra le medesime parti del presente giudizio all'esito del quale il c.t.u. aveva confermato i vizi descritti dal perito di parte, quantificando l'importo dovuto per la relativa rimozione in complessivi €166.626,46 oltre oneri di legge.
Premesso quanto sopra, l'attore chiedeva che il Tribunale, accertata la riconducibilità dei fenomeni denunciati a vizi e difetti di costruzione imputabili alla convenuta, ex art. 1669 c.c., condannasse la stessa al risarcimento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, pari a complessivi €166.626,46 oltre oneri di legge. Chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al rimborso dei compensi professionali pagati al CTP (€1.136,00) e al CTU in sede di ATP, pari a €9.009,38, oltre alle somme versate a titolo di spese legali nel corso della consulenza tecnica preventiva, pari ad €5.004,06.
***
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/07/2024 si costituiva in giudizio chiedendo che la domanda di condanna fosse rigettata stante Controparte_1
la riconducibilità dei vizi e difetti lamentati all'operato dell'impresa esecutrice, CP_3
nonché del progettista e Direttore Lavori, arch. di cui chiedeva la
[...] Per_2
chiamata in causa, unitamente alla chiamata della propria compagnia assicurativa.
Con comparsa di costituzione del 07/11/2024 contestava Controparte_2
le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, ritenute a lei inopponibili. In ogni caso la compagnia assicurativa eccepiva, quanto al rapporto di garanzia, la decadenza dalla copertura assicurativa di cui alla polizza n. 405556497.
***
Rigettate le richieste istruttorie e di rinnovazione della c.t.u., la causa è pervenuta all'udienza del 26/06/2025; in questa sede il tribunale ha invitato le parti alla discussione orale e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3,
c.p.c.
***
Il agisce nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c., Parte_1 pagina 3 di 8 invocando la responsabilità della stessa per i difetti individuati prima dal perito di parte e poi dal CTU in sede di accertamento ex art. 696 bis c.p.c. L'attore qualifica tali vizi alla stregua dei difetti di cui all'art. 1669 c.c., ossia quali “gravi difetti”.
Trattasi di comprendere se i vizi de quibus rivestano tale gravità. È evidente, infatti, come nel caso in esame non si discuta di rovina parziale o totale o pericolo di rovina dell'edificio, ma di qualificazione dei difetti – riconosciuti come esistenti – come gravi o meno.
È opportuno a tal fine ricordare brevemente gli approdi giurisprudenziali sul tema.
L'art. 1669 c.c. sancisce la responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'immobile in presenza di vizio del suolo difetto di costruzione con conseguente rovina totale o parziale ovvero pericolo di rovina del bene;
la responsabilità sussiste, inoltre, anche in caso di gravi difetti. È opportuno ricordare che nei lavori preparatori si precisa che sono “gravi difetti” quelli che incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell'opera, anche se non determinano minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina.
Vero è che la giurisprudenza ha sempre più esteso l'ambito di operatività della norma in esame, sussumendo nella stessa anche le ipotesi in cui vengono in rilievo fenomeni che, pur non influendo sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, siano comunque tali da incidere sulla struttura e funzionalità globale dello stesso, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima.
È altrettanto vero che l'interpretazione più evoluta della norma in commento, sempre però guidata dalla ratio della tutela dell'incolumità pubblica e del buon costruire
(motivo per cui la garanzia ex art. 1669 c.c. ha, secondo l'interpretazione maggioritaria, natura extracontrattuale) è quella di ritenere inclusi non solo i vizi in sé gravi, ma anche i vizi di lieve entità dai quali, tuttavia, derivino gravi conseguenze. I difetti rilevanti ai sensi dell'art. 1169 c.c., dunque, sono qualsiasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile.
In altri termini, “i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la pagina 4 di 8 responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cass. n. 19868 del
15/09/2009).
Se, dunque, è vero che il difetto che rileva ai fini dell'art. 1669 c.c. può anche non essere grave in sé (ossia afferente ad elementi strutturali) è anche vero – e necessario – che il difetto sia la causa di conseguenze in sé gravi. In altri termini, per invocare la tutela dell'art. 1669 c.c. non piò prescindersi dalla gravità della situazione di fatto oggetto di accertamento: non può, infatti, dimenticarsi che il faro della previsione normativa è pur sempre la tutela dell'incolumità pubblica (garantita dal buon costruire), unica ratio che consente di ravvisare nella disciplina in esame una tutela aquiliana e non contrattuale.
Al fine di arrivare ad un corretto inquadramento giuridico della vicenda in esame è opportuno richiamare i risultati cui è pervenuta la consulenza tecnica svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (cui si compie un integrale e adesivo richiamo in quanto correttamente svolta e motivata, nonché esente da censure logico-motivazionali). La produzione della predetta consulenza in uno all'atto di citazione non è stata contestata dalle altre parti in causa e deve, dunque, intendersi validamente acquisita al presente giudizio ai sensi dell'art. 696 bis co. 5 c.p.c. con autorizzazione implicitamente concessa alla produzione dell'elaborato.
Ebbene, nell'elaborato peritale depositato nel giudizio per a.t.p. il consulente si è limitato a rilevare e a porre l'accento sulla presenza di problematiche che riguardano la discordanza tra il progetto e il realizzato, ovvero la mancata realizzazione a regola d'arte delle opere eseguite.
Dall'analisi svolta, quindi, emerge, sì, la presenza di vizi dell'opera, come tali necessitanti rimozione o ripristino;
tuttavia il quadro che emerge dalla consulenza non può dirsi in alcun modo pregiudizievole per la stabilità, la sicurezza e la agibilità dell'edificio. pagina 5 di 8 Si parla, infatti, di ammaloramenti, fessurazioni e microlesioni nella pavimentazione industriale del piano interrato e negli atri dei vani scale A e B, imputabile alternativamente alla mancata progettazione esecutiva;
all'errato mix design nell'unità di metro cubo di calcestruzzo;
all'errata fornitura e posa con tempi di trasporto del calcestruzzo non preventivati e conseguente asciugatura del conglomerato;
all'aggiunta di acqua in fase di posa;
alla mancata realizzazione dei corretti giunti di contrazione e controllo (cfr. pagg. 50-51 della c.t.u.).
Si parla di mancanza della documentazione di progetto della pompa della caldaia che “potrebbe aver cagionato il guasto”, nonché della posizione in cui ubicata la pompa della stessa, definita “difficilmente raggiungibile” poiché ubicata nella porzione retrostante ad altri elementi di impianto.
Quanto ai fenomeni infiltrativi denunciati a carico dell'immobile, nell'elaborato peritale depositato nel giudizio per a.t.p. il consulente non ha accertato, nel corso del suo sopralluogo, la presenza di fenomeni infiltrativi attivi nel solaio di copertura del piano interrato/autorimessa, né nel plafone dei solai interpiano, ove “non risultano infiltrazioni d'acqua, percolamenti o altri segni di umidità”(pag. 90 della c.t.u.), essendosi limitato a rilevare che il vizio riguarda la “errata realizzazione delle condotte di scarico e degli elementi di ispezione” (pag. 80 della c.t.u.) e che “la presenza di acqua ed umidità non può derivare da alcuna perdita all'interno del solaio ma da un elemento al suo interno che si comporta da accumulatore/spugna di umidità ed acqua e ne permette l'evaporazione con temperature ambientali superiori e con il suo conseguente riscaldamento del solaio nei periodi di accensione di impianto”.
In altre parole, le conclusioni del CTU pongono l'accento sulla riscontrata discordanza tra il progetto e il realizzato.
Nel caso di specie, dunque, la natura e l'estensione dei fenomeni riscontrati e la qualità degli esiti, consistenti quasi esclusivamente nella mancata realizzazione a regola d'arte e nella difformità al progetto, non danno prova di una consistente riduzione del godimento e di una apprezzabile limitazione alla normale fruibilità dell'immobile di proprietà del ricorrente, sì che possa formularsi il giudizio di responsabilità dei pagina 6 di 8 convenuti, ex art. 1669 cit.
A tale proposito, non può non rilevarsi che l'attore ha introdotto la domanda di responsabilità ai sensi del 1669 c.c. in maniera estremamente generica, senza delineare i fatti costitutivi posti a fondamento della fattispecie invocata, oltre all'assoluta mancanza di allegazione e prova, da parte dell'attore, già nel procedimento ante causam, che i vizi denunciati ed effettivamente riscontrati nell'immobile abbiano apprezzabilmente compromesso l'abitabilità e godibilità dello stesso, mancando qualsiasi riferimento in merito alle condizioni di fruibilità e abitabilità delle parti comuni e alle eventuali limitazioni e menomazioni al loro libero godimento, derivanti dalla necessità di sopperire in qualche modo alle carenze riscontrate.
In altre parole, non vi sono elementi per ritenere che i vizi riscontrati siano tali da compromettere in maniera considerevole la possibilità di godimento del bene, non essendovi alcuna allegazione in ordine alla mancata piena usufruibilità dell'immobile o menomazione nell'impiego del medesimo.
Ciò comporta l'assenza di gravità sia dei difetti in sé sia delle conseguenze che ne derivano. Alla corta, l'inoperatività della previsione di cui all'art. 1669 c.c. non deriva dalla mancata natura di “vizi strutturali” (potendo, come visto, i difetti anche riguardare elementi secondari e non portanti dell'abitazione) quanto dalla mancata gravità degli stessi e dei danni conseguenti.
In conclusione, per le ragioni esposte deve essere negativamente scrutinata la domanda proposta dall'attore ex art. 1669 c.c.
Considerato l'esito della lite, conclusasi con il rigetto della domanda di parte attrice, resta assorbita la domanda avanzata nei confronti Controparte_2
invero, essendo funzionale a deviare sull'assicurazione le conseguenze economiche di un'eventuale soccombenza del garantito, come tale presuppone il necessario accoglimento della domanda principale.
***
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, dovrebbe seguire la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle controparti vittoriose. pagina 7 di 8 Sennonché, va considerato che la previsione dell'art. 92 comma 2, c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, consente al giudice di compensare le spese, parzialmente o integralmente, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nel presente giudizio non solo si tratta di questioni relativamente controverse, ma l'esito della lite, conclusasi con l'accertamento della condotta negligente (seppure nella mancanza di prova in ordine alle conseguenze dannose ex art. 1669 c.c.) assume rilievo
– nella presente sede – per disporre la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta dal Parte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Monza, 25/07/2025
Il giudice
LE CI
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa LE CI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°3335 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cologno Monzese, via
Fontanile n. 22, presso lo studio dell'avv. Antonio Cirillo, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione attore e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Gaetano
Giardino n. 1, presso gli avv.ti Majeva Catalano e Giuseppe Ferrara, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Morazzone n. 19,
pagina 1 di 8 presso lo studio dell'avv. Mauro Fumagalli, che la rappresenta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 29/08/2022 il (in seguito Parte_1
anche solo il o il ) chiamava in causa Parte_1 Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1.- accertare e dichiarare l'esistenza di vizi, di evidenti pericoli di rovina o gravi difetti derivanti dell'edificazione del da parte della società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così come Controparte_1
descritte nella consulenza tecnica preventiva a firma dell'Ing. , Persona_1 depositata nel procedimento di A.T.P. avente n.r.g. 7255/2023 e per l'effetto:
2.- condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma pari ad €.166.626,46 oltre oneri di legge, per le causali di cui sopra e così come specificato alla pagina n.147/156 dell'elaborato peritale a firma dell'Ing ; Persona_1
3.- condannare la società al pagamento complessivo Controparte_1
della somma pari ad €.15.149,38, così come corrisposta dal al Parte_1
consulente tecnico nominato dal Tribunale nella procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c, nonché come corrisposta ai professionisti incaricati (consulenti di parte e legale);
Il tutto con vittoria di spese di lite del presente giudizio”.
Esponeva l'attore che i lavori di edificazione del condominio erano stati eseguiti e completati, per conto della committente nel secondo Controparte_1
semestre del 2021 e che, già in sede di consegna degli immobili, gli acquirenti delle unità condominiali avevano notato l'insorgere di vizi e difetti che “determinavano l'impossibilità per i singoli condomini di godere a pieno dell'abitazione da loro acquistata”. Deduceva, inoltre, che i vizi e difetti non si limitavano alle parti interne degli immobili, interessando anche le parti comuni condominiali. Era, dunque, seguito pagina 2 di 8 un accertamento tecnico preventivo fra le medesime parti del presente giudizio all'esito del quale il c.t.u. aveva confermato i vizi descritti dal perito di parte, quantificando l'importo dovuto per la relativa rimozione in complessivi €166.626,46 oltre oneri di legge.
Premesso quanto sopra, l'attore chiedeva che il Tribunale, accertata la riconducibilità dei fenomeni denunciati a vizi e difetti di costruzione imputabili alla convenuta, ex art. 1669 c.c., condannasse la stessa al risarcimento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, pari a complessivi €166.626,46 oltre oneri di legge. Chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al rimborso dei compensi professionali pagati al CTP (€1.136,00) e al CTU in sede di ATP, pari a €9.009,38, oltre alle somme versate a titolo di spese legali nel corso della consulenza tecnica preventiva, pari ad €5.004,06.
***
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/07/2024 si costituiva in giudizio chiedendo che la domanda di condanna fosse rigettata stante Controparte_1
la riconducibilità dei vizi e difetti lamentati all'operato dell'impresa esecutrice, CP_3
nonché del progettista e Direttore Lavori, arch. di cui chiedeva la
[...] Per_2
chiamata in causa, unitamente alla chiamata della propria compagnia assicurativa.
Con comparsa di costituzione del 07/11/2024 contestava Controparte_2
le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, ritenute a lei inopponibili. In ogni caso la compagnia assicurativa eccepiva, quanto al rapporto di garanzia, la decadenza dalla copertura assicurativa di cui alla polizza n. 405556497.
***
Rigettate le richieste istruttorie e di rinnovazione della c.t.u., la causa è pervenuta all'udienza del 26/06/2025; in questa sede il tribunale ha invitato le parti alla discussione orale e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3,
c.p.c.
***
Il agisce nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c., Parte_1 pagina 3 di 8 invocando la responsabilità della stessa per i difetti individuati prima dal perito di parte e poi dal CTU in sede di accertamento ex art. 696 bis c.p.c. L'attore qualifica tali vizi alla stregua dei difetti di cui all'art. 1669 c.c., ossia quali “gravi difetti”.
Trattasi di comprendere se i vizi de quibus rivestano tale gravità. È evidente, infatti, come nel caso in esame non si discuta di rovina parziale o totale o pericolo di rovina dell'edificio, ma di qualificazione dei difetti – riconosciuti come esistenti – come gravi o meno.
È opportuno a tal fine ricordare brevemente gli approdi giurisprudenziali sul tema.
L'art. 1669 c.c. sancisce la responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'immobile in presenza di vizio del suolo difetto di costruzione con conseguente rovina totale o parziale ovvero pericolo di rovina del bene;
la responsabilità sussiste, inoltre, anche in caso di gravi difetti. È opportuno ricordare che nei lavori preparatori si precisa che sono “gravi difetti” quelli che incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell'opera, anche se non determinano minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina.
Vero è che la giurisprudenza ha sempre più esteso l'ambito di operatività della norma in esame, sussumendo nella stessa anche le ipotesi in cui vengono in rilievo fenomeni che, pur non influendo sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, siano comunque tali da incidere sulla struttura e funzionalità globale dello stesso, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima.
È altrettanto vero che l'interpretazione più evoluta della norma in commento, sempre però guidata dalla ratio della tutela dell'incolumità pubblica e del buon costruire
(motivo per cui la garanzia ex art. 1669 c.c. ha, secondo l'interpretazione maggioritaria, natura extracontrattuale) è quella di ritenere inclusi non solo i vizi in sé gravi, ma anche i vizi di lieve entità dai quali, tuttavia, derivino gravi conseguenze. I difetti rilevanti ai sensi dell'art. 1169 c.c., dunque, sono qualsiasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile.
In altri termini, “i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la pagina 4 di 8 responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cass. n. 19868 del
15/09/2009).
Se, dunque, è vero che il difetto che rileva ai fini dell'art. 1669 c.c. può anche non essere grave in sé (ossia afferente ad elementi strutturali) è anche vero – e necessario – che il difetto sia la causa di conseguenze in sé gravi. In altri termini, per invocare la tutela dell'art. 1669 c.c. non piò prescindersi dalla gravità della situazione di fatto oggetto di accertamento: non può, infatti, dimenticarsi che il faro della previsione normativa è pur sempre la tutela dell'incolumità pubblica (garantita dal buon costruire), unica ratio che consente di ravvisare nella disciplina in esame una tutela aquiliana e non contrattuale.
Al fine di arrivare ad un corretto inquadramento giuridico della vicenda in esame è opportuno richiamare i risultati cui è pervenuta la consulenza tecnica svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (cui si compie un integrale e adesivo richiamo in quanto correttamente svolta e motivata, nonché esente da censure logico-motivazionali). La produzione della predetta consulenza in uno all'atto di citazione non è stata contestata dalle altre parti in causa e deve, dunque, intendersi validamente acquisita al presente giudizio ai sensi dell'art. 696 bis co. 5 c.p.c. con autorizzazione implicitamente concessa alla produzione dell'elaborato.
Ebbene, nell'elaborato peritale depositato nel giudizio per a.t.p. il consulente si è limitato a rilevare e a porre l'accento sulla presenza di problematiche che riguardano la discordanza tra il progetto e il realizzato, ovvero la mancata realizzazione a regola d'arte delle opere eseguite.
Dall'analisi svolta, quindi, emerge, sì, la presenza di vizi dell'opera, come tali necessitanti rimozione o ripristino;
tuttavia il quadro che emerge dalla consulenza non può dirsi in alcun modo pregiudizievole per la stabilità, la sicurezza e la agibilità dell'edificio. pagina 5 di 8 Si parla, infatti, di ammaloramenti, fessurazioni e microlesioni nella pavimentazione industriale del piano interrato e negli atri dei vani scale A e B, imputabile alternativamente alla mancata progettazione esecutiva;
all'errato mix design nell'unità di metro cubo di calcestruzzo;
all'errata fornitura e posa con tempi di trasporto del calcestruzzo non preventivati e conseguente asciugatura del conglomerato;
all'aggiunta di acqua in fase di posa;
alla mancata realizzazione dei corretti giunti di contrazione e controllo (cfr. pagg. 50-51 della c.t.u.).
Si parla di mancanza della documentazione di progetto della pompa della caldaia che “potrebbe aver cagionato il guasto”, nonché della posizione in cui ubicata la pompa della stessa, definita “difficilmente raggiungibile” poiché ubicata nella porzione retrostante ad altri elementi di impianto.
Quanto ai fenomeni infiltrativi denunciati a carico dell'immobile, nell'elaborato peritale depositato nel giudizio per a.t.p. il consulente non ha accertato, nel corso del suo sopralluogo, la presenza di fenomeni infiltrativi attivi nel solaio di copertura del piano interrato/autorimessa, né nel plafone dei solai interpiano, ove “non risultano infiltrazioni d'acqua, percolamenti o altri segni di umidità”(pag. 90 della c.t.u.), essendosi limitato a rilevare che il vizio riguarda la “errata realizzazione delle condotte di scarico e degli elementi di ispezione” (pag. 80 della c.t.u.) e che “la presenza di acqua ed umidità non può derivare da alcuna perdita all'interno del solaio ma da un elemento al suo interno che si comporta da accumulatore/spugna di umidità ed acqua e ne permette l'evaporazione con temperature ambientali superiori e con il suo conseguente riscaldamento del solaio nei periodi di accensione di impianto”.
In altre parole, le conclusioni del CTU pongono l'accento sulla riscontrata discordanza tra il progetto e il realizzato.
Nel caso di specie, dunque, la natura e l'estensione dei fenomeni riscontrati e la qualità degli esiti, consistenti quasi esclusivamente nella mancata realizzazione a regola d'arte e nella difformità al progetto, non danno prova di una consistente riduzione del godimento e di una apprezzabile limitazione alla normale fruibilità dell'immobile di proprietà del ricorrente, sì che possa formularsi il giudizio di responsabilità dei pagina 6 di 8 convenuti, ex art. 1669 cit.
A tale proposito, non può non rilevarsi che l'attore ha introdotto la domanda di responsabilità ai sensi del 1669 c.c. in maniera estremamente generica, senza delineare i fatti costitutivi posti a fondamento della fattispecie invocata, oltre all'assoluta mancanza di allegazione e prova, da parte dell'attore, già nel procedimento ante causam, che i vizi denunciati ed effettivamente riscontrati nell'immobile abbiano apprezzabilmente compromesso l'abitabilità e godibilità dello stesso, mancando qualsiasi riferimento in merito alle condizioni di fruibilità e abitabilità delle parti comuni e alle eventuali limitazioni e menomazioni al loro libero godimento, derivanti dalla necessità di sopperire in qualche modo alle carenze riscontrate.
In altre parole, non vi sono elementi per ritenere che i vizi riscontrati siano tali da compromettere in maniera considerevole la possibilità di godimento del bene, non essendovi alcuna allegazione in ordine alla mancata piena usufruibilità dell'immobile o menomazione nell'impiego del medesimo.
Ciò comporta l'assenza di gravità sia dei difetti in sé sia delle conseguenze che ne derivano. Alla corta, l'inoperatività della previsione di cui all'art. 1669 c.c. non deriva dalla mancata natura di “vizi strutturali” (potendo, come visto, i difetti anche riguardare elementi secondari e non portanti dell'abitazione) quanto dalla mancata gravità degli stessi e dei danni conseguenti.
In conclusione, per le ragioni esposte deve essere negativamente scrutinata la domanda proposta dall'attore ex art. 1669 c.c.
Considerato l'esito della lite, conclusasi con il rigetto della domanda di parte attrice, resta assorbita la domanda avanzata nei confronti Controparte_2
invero, essendo funzionale a deviare sull'assicurazione le conseguenze economiche di un'eventuale soccombenza del garantito, come tale presuppone il necessario accoglimento della domanda principale.
***
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, dovrebbe seguire la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle controparti vittoriose. pagina 7 di 8 Sennonché, va considerato che la previsione dell'art. 92 comma 2, c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, consente al giudice di compensare le spese, parzialmente o integralmente, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nel presente giudizio non solo si tratta di questioni relativamente controverse, ma l'esito della lite, conclusasi con l'accertamento della condotta negligente (seppure nella mancanza di prova in ordine alle conseguenze dannose ex art. 1669 c.c.) assume rilievo
– nella presente sede – per disporre la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta dal Parte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Monza, 25/07/2025
Il giudice
LE CI
pagina 8 di 8