Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00816/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2025, proposto da
IE AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Annunziato-Massimo De Luca e Ernesto Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza:
- al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 1989 del 1° dicembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. IS De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 1989 del 1° dicembre 2023, con la quale è stato così disposto: “ 1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/22; 2) per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione in favore della parte ricorrente della c.d. carta docente per l’importo nominale di euro 500,00 per l’anno scolastico 2021/22 (oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. m. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite ”;
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 26 novembre 2024, tramite posta elettronica certificata anche all’indirizzo “ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ”, ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 22 novembre 2024;
- il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 300,00, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato;
- rigetta l’istanza di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo MA, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
IS De AN, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IS De AN | Gerardo MA |
IL SEGRETARIO