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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 616/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4500/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039472133000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede la cessata materia.
Resistente: chiede la cessata materia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250039472133000, per complessivi euro 170,16, notificata in data 22 luglio 2025, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sul modello Unico 2022, periodo d'imposta 2021, nei confronti della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Caserta e di Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
La ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa per l'erroneo disconoscimento della detrazione per spese di istruzione relative alla frequenza di scuola materna paritaria della figlia, sostenendo che l'indicazione della spesa in un rigo non corretto della dichiarazione costituiva mero errore formale, facilmente riconoscibile dall'Ufficio. Esponeva, inoltre, di avere presentato istanze di sgravio in autotutela e dichiarazione integrativa prima dell'iscrizione a ruolo, senza ottenere riscontro.
La ricorrente concludeva, pertanto, per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, la quale rappresentava che, nelle more del giudizio, l'Ufficio aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa della contribuente, disponendo provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento in data 19 novembre 2025, per l'importo complessivo di euro 170,16, e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Successivamente, la ricorrente dava atto dell'intervenuto sgravio e chiedeva, a sua volta, dichiararsi la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Ufficio resistente ha adottato un provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, con eliminazione integrale della pretesa tributaria azionata in giudizio.
L'intervenuto sgravio ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale fatto valere dalla ricorrente, determinando il venir meno della materia del contendere.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, questo Giudice ritiene equo disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla natura della controversia, all'intervenuto accoglimento in autotutela della pretesa della contribuente e allo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 02820250039472133000 e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4500/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039472133000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede la cessata materia.
Resistente: chiede la cessata materia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250039472133000, per complessivi euro 170,16, notificata in data 22 luglio 2025, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sul modello Unico 2022, periodo d'imposta 2021, nei confronti della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Caserta e di Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
La ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa per l'erroneo disconoscimento della detrazione per spese di istruzione relative alla frequenza di scuola materna paritaria della figlia, sostenendo che l'indicazione della spesa in un rigo non corretto della dichiarazione costituiva mero errore formale, facilmente riconoscibile dall'Ufficio. Esponeva, inoltre, di avere presentato istanze di sgravio in autotutela e dichiarazione integrativa prima dell'iscrizione a ruolo, senza ottenere riscontro.
La ricorrente concludeva, pertanto, per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, la quale rappresentava che, nelle more del giudizio, l'Ufficio aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa della contribuente, disponendo provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento in data 19 novembre 2025, per l'importo complessivo di euro 170,16, e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Successivamente, la ricorrente dava atto dell'intervenuto sgravio e chiedeva, a sua volta, dichiararsi la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Ufficio resistente ha adottato un provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, con eliminazione integrale della pretesa tributaria azionata in giudizio.
L'intervenuto sgravio ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale fatto valere dalla ricorrente, determinando il venir meno della materia del contendere.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, questo Giudice ritiene equo disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla natura della controversia, all'intervenuto accoglimento in autotutela della pretesa della contribuente e allo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 02820250039472133000 e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.