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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2134 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci in seguito all'udienza del 6.5.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nella causa promossa da:
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/05/1953, residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv.
Elisabetta Palmaroli (C.F.: del CodiceFiscale_2 Email_1
Foro di LI NO con studio in Offida via Roma n. 7 ed elettivamente domiciliata presso la pec del difensore, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. C.F._3
– p.e.c.: t) giusta procura generale alle liti
[...] Email_2
Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico
in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16; CP_1
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto di di godere della riduzione al 50% dei Parte_1 contributi commercianti in quanto pensionata ultrasessantacinquenne iscritta alla sezione commercianti e per l'effetto annullare la pretesa contributiva di pagamento da parte dell' CP_1 direzione Provinciale di Teramo di € 11.747,68. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e restituzione del CU.”
Parte resistente:
“rigettare la proposta domanda di accertamento del diritto alla riduzione contributiva del 50%, siccome infondata in fatto ed in diritto, e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di Giustizia.”
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato il 09.11.2024, Parte_1
, premesso di essere pensionata ultrasessantacinquenne iscritta alla sezione
[...]
commercianti, ha adito il presente Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di vedersi riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi commercianti ed ottenere l'annullamento della pretesa contributiva di pagamento da parte dell' Controparte_2
di Teramo dell'importo di € 11.747,68.
[...]
A sostegno della domanda esponeva:
- di essere titolare di trattamento pensionistico “opzione donna” a far data dal
01.05.2019 (pensione n. 01011414);
- che in quanto pensionata ultrasessantacinquenne iscritta alla sezione commercianti, come titolare d'azienda con il numero 27097207-SM, presentava in data
06/06/2019la domanda di riduzione al 50% dei contributi commercianti, che veniva accolta dall' di LI NO (territorialmente competente all'epoca); CP_1
- che nel 2019 la ditta Silvio Kapponi S.r.l. Semplificata nella quale la ricorrente rivestiva la carica di Amministratore unico, modificava la sede legale con trasferimento da LI NO in Giulianova alla via Ugo La Malfa n. 1 e chiesti i dovuti chiarimenti, l' di Teramo invitava la a continuare a CP_1 Parte_1
versare i contributi alla sede di LI NO, ove vi era una posizione aperta;
- che in data 23 marzo 2022 l' di Giulianova/Teramo Controparte_3
effettuava un ricalcolo pensionistico ed in data 22 maggio 2024, in seguito a richiesta di integrazione pensionistica, l' di Giulianova provvedeva a CP_1
liquidare la pensione di vecchiaia (n. 021-790036028711 CAT. VOCOM);
2 - che in data 15/06/2024, l' direzione Provinciale di LI NO, le CP_1
comunicava di non aver diritto alla riduzione contributiva goduta per cinque anni;
- che l' di LI NO provvedeva alla cancellazione della posizione CP_1 contributiva con effetto dal 30.04.2019 con passaggio all' di Teramo;
CP_1
- che in data 12/06/24 presentava ricorso amministrativo avverso la comunicazione di iscrizione retrodatata al 01.05.2019, comunicata in pari data dall'
[...]
di Teramo, chiedendo altresì di acquisire i contributi Controparte_2
CP_ regolarmente versati presso la sede di LI NO;
- che dal cassetto previdenziale si evinceva come l' di Teramo, senza tener CP_1
conto dei versamenti effettuati presso la sede di LI NO dal 2019 al 2024, avesse applicato l'intero importo contributivo IVS, con sanzioni ed interessi, equiparando l'istate a un evasore totale
- che in data 12 luglio 2024 presentava nuovo ricorso Parte_1 amministrativo per l'annullamento del provvedimento e l'accredito delle somme versate a partire dal 2019, tenendo conto della riduzione contributiva già accettata ed applicata dalla stessa di LI NO e della nuova Controparte_2
istanza di riduzione contributiva ex Legge 459, presentata in data 12/07/2024 alla di Teramo e rifiutata;
Controparte_2
- che in data 23/07/2024 venivano stornati e riconosciuti i contributi versati presso
LI NO ed annullati e sgravati da ogni sanzione ed interessi sulla somma vantata dall' sul 50% dei contributi commercianti dal 2019 al 2024; CP_1
- che in data 05/08/2024 inoltrava nuovo ricorso amministrativo con il quale insisteva per il riconoscimento del suo diritto ad ottenere la riduzione contributiva del 50% quale pensionata ultrasessantacinquenne per la gestione commercianti e conseguentemente chiedeva l'annullamento della pretesa contributiva che alla data del 05/08/24 ammontava ad € 11.747,68 – importo della sorte senza applicazione di sanzione ed interessi-, sanzione sgravata ed annullata dalla stessa di CP_1
Teramo.
- che i ricorsi venivano riuniti al primo del 12.06.2024 e rigettato con delibera n.
1659 del 07.10.2024.
In punto di diritto, assumeva di integrare tutti i requisiti per poter ottenere la riduzione dell'importo dei contributi ai sensi dell'art. 59 comma 15 L. n. 449 del 1997, essendo lavoratrice autonoma titolare di pensione a carico di gestione ed avendo compiuto il CP_1
3 sessantacinquesimo anno di età, a nulla rilevando le modalità di calcolo, retributivo o contributivo, della pensione.
1.2. In data 16.01.2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando la domanda di accertamento del requisito contributivo avanzato dalla
[...]
parte ricorrente, rilevando come le richieste di riduzione presentate in data 05/07/2024 e
12/07/2024 erano state respinte poiché la liquidazione della pensione era stata effettuata con il sistema contributivo nella Gestione Separata, metodo incompatibile con quanto dispone la normativa attuale, secondo quanto stabilito da Messaggio Hermes n. 1167 del 15/03/2020, in recepimento di un parere del Ministero del Lavoro.
Ha sottolineato che la previsione di cui all'art. 59, comma 15°, della legge 27.12.1997
n. 449 faccia specifico riferimento a coloro che siano titolari di pensione di vecchiaia, escludendo, dunque, i lavoratori titolari di pensione nella Gestione Separata ottenuta con il
“computo di varie gestioni”, come è avvenuto per la ricorrente con la pensione liquidata dal
01.05.2019.
Per l' , l'art. 59, comma 15°, della legge n. 449 del 1997 deve essere interpretato CP_1
nel senso che il “supplemento di pensione” (ossia la pensione liquidata nella stessa Gestione che portò al riconoscimento della pensione di vecchiaia principale) è ridotto della metà nel caso di riconoscimento della riduzione contributiva, che può avvenire solo nell'ambito delle
Gestioni artigiani, commercianti e agricoli autonomi, allorché in una di queste gestioni sia stata liquidata la pensione principale.
A fronte di tale premesse, riteneva che nel caso di specie non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della riduzione del versamento dei contributi, in quanto la pensione della ricorrente era stata liquidata nella Gestione Separata con il computo di “varie gestioni” (Separata, F.P.L.D., Artigiani, Commercianti) e non consentendo la legge supplementi di pensione se non versando nella stessa gestione che diede luogo alla pensione principale, tanto è vero che l' ha liquidato, in data 24.05.2024, la pensione diretta di CP_1 vecchiaia ai sensi dell'art. 24 della legge Fornero (D.L. n. 201 del 2011), senza Pt_2 applicare la “riduzione contributiva”.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 28.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc., il Giudice, alla luce dell'articolata difesa dell' , ritenuto di dover CP_1
permettere una compiuta difesa sulle prospettazioni difensive articolate, ha rinviato la causa alla data del 06.05.2025 per discussione, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di note.
4 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo dei contributi ai sensi dell'art. 59 comma 15 L. n. 449 del 1997, essendo lavoratrice autonoma titolare di pensione a carico di gestione , avendo compiuto il 65° CP_1
anno di età e avendo presentato regolare domanda.
L' resistente ha eccepito che la riduzione richiesta sarebbe incompatibile con il CP_1
sistema contributivo nella Gestione Separata, facendo riferimento, sia alla asserita incompatibilità del sistema contributivo con la riduzione richiesta, sia al fatto che la pensione sia stata richiesta nella Gestione Separata, assumendo che l'art. 59, comma 15°, della legge
27.12.1997 n. 449 farebbe riferimento esclusivamente ai titolari di pensione nelle gestioni
Artigiani, Commercianti e Autonomi Agricoli, in quanto nella Gestione Separata non sono liquidabili supplementi di pensione, allorché il trattamento sia stato conseguito in Gestione
Separata – come appunto nel caso di specie - con la facoltà di computo di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282.
Al riguardo, valga sottolineare che, benchè nella memoria difensiva uno dei profili di contestazione afferisca al fatto che la pensione sia stata liquidata con il sistema contributivo, anziché con quello retributivo, nelle note conclusionali e nelle note di udienza l' CP_1
riconosce che non sia questo il fattore di impedimento ed in particolare che su tale aspetto
“nulla quaestio”, perché non sarebbe contestato dall' nel presente giudizio. CP_1
In verità, sia il provvedimento di rigetto della riduzione contributiva che la memoria difensiva sono fondati sull'asserito impedimento dell'agevolazione in oggetto nei confronti delle pensioni calcolate con il sistema contributivo, salvo, però, poi, in sede di note conclusive, riconoscere che il pensionato ha diritto alla riduzione contributiva del 50% sia che la pensione sia liquidata con il sistema retributivo sia che sia liquidata con il sistema contributivo.
5 Ebbene, prendendo atto della posizione dell' rispetto a tale ultimo aspetto, al fine di CP_1
dirimere la presente controversia, è opportuna comunque una preliminare analisi del contesto normativo di riferimento.
3. In punto di diritto, giova richiamare l'art. 59 comma 15 della legge 449/97 che dispone quanto segue: “Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di CP_1
0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta CP_1
applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto
o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.
L'ambito di applicazione di tale disposizione normativa ha fatto sorgere un contenzioso a livello nazionale, diretto, in particolare, a comprendere se tale riduzione contributiva sia applicabile solo nel caso di pensione calcolata con il metodo retributivo, come sostiene l' anche nelle proprie circolari, o se, invece, prescinda da tale aspetto e, dunque, possa CP_1
trovare accoglimento anche nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con il metodo contributivo.
In particolare, secondo l' sono esclusi dall'agevolazione contributiva in esame i CP_1
titolari di pensione a carico della Gestione separata, non soltanto in quanto ai titolari di pensione a carico della predetta gestione, in base alle disposizioni vigenti, non è liquidabile un supplemento di pensione per eventuali contributi versati, successivamente alla decorrenza della pensione, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ma anche perché i trattamenti a carico della predetta gestione sono calcolati interamente con il sistema contributivo.
La giurisprudenza di merito, in particolare la Corte di Appello di Torino (sent. n.
153/2024), richiamando un precedente della Corte di Appello di Milano sul punto (sent.
36/2022) che aveva ritenuto che la questione dirimente ai fini decisori, si riducesse all'interpretazione letterale della proposizione “e” collocata nell'ultima parte della norma tra
“misura della metà” e “per i lavoratori per cui la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo” , ovvero se la congiunzione avesse valore disgiuntivo o risultasse un'endiade, si è soffermata alla ratio sottesa dal legislatore, ossia l'intendimento di agevolare i lavoratori autonomi che, pur fruendo di un trattamento pensionistico, proseguano
6 nell'attività, continuando a versare la contribuzione, non stabilendo la norma alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento.
L'esegesi del giudice di merito è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che in tempi recenti si è espressa sul punto osservando che “la prima parte della disposizione, in base al chiaro tenore letterale, vale ad individuare la platea dei beneficiari e comprende i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni, senza distinzione di CP_1
regime pensionistico.
Il successivo periodo, introdotto con la congiunzione «e», disciplina l'incidenza di tale beneficio sul trattamento pensionistico ove calcolato con il sistema retributivo o misto.
15. Il riferimento al sistema contributivo non è contenuto nella norma di legge perché non necessario.
16. La previsione di «riduzione» del supplemento di pensione non può, infatti, che essere affermata in relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in parte retributiva,
i quali, diversamente dai lavoratori in pensione contributiva, non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%, e sarebbero così irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri.” (Cass. n. 3270 del 9 febbraio 2025).
In altri termini, secondo la Corte di Cassazione, la specificazione contenuta nell'articolo 59 comma 15 della legge 449/97 al criterio di calcolo pensionistico secondo il sistema retributivo, non vale a delimitare l'ambito di applicazione della riduzione contributiva, ma serve solo ad evitare che i titolati di pensioni secondo il calcolo retributivo vengano irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri, atteso che non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%.
La norma non contiene, quindi, alcun divieto di applicare la riduzione del contributo previdenziale ai lavoratori già pensionati con sistema contributivo puro, prevenendo, al contrario, per i soli lavoratori già pensionati con sistema misto o retributivo, che l'eventuale supplemento di pensione, maturato per il lavoro svolto successivamente alla pensione, viene ridotto della metà, a fronte di un corrispondente contributo previdenziale ridotto della metà.
Alcun rilievo assumono le circolari ed i messaggi, in particolare
. 15/03/2020.0001167 prodotte dall'istituto previdenziale a supporto della CP_1 CP_4
7 propria tesi, in quanto non aventi alcuna portata normativa e vincolante e pertanto non possono essere ritenute fondanti di una regola non enunciata da una fonte di rango primario.
Tali atti risultano validi strumenti volti a fornire pareri, istruzioni e chiarimenti agli uffici previdenziali tenuti ad applicare la regola e /o il principio stabilito dalla legge, non a stravolgerne il significato con limitazioni e/o esclusioni in essa non previste.
Dalla lettura della disposizione normativa citata, infatti, non emerge alcun limite al beneficio previsto per coloro che sono pensionati autonomi con il sistema contributivo.
E precisamente, la prima parte della norma individua quali destinatari del beneficio tutta la platea dei lavoratori autonomi già pensionati con più di 65 anni di età senza alcuna limitazione riferita alla tipologia di regime pensionistico, mentre nella seconda parte la norma si limita ad indicare che, per coloro la cui pensione è stata liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è ridotto della metà.
Nelle note conclusive l' , modificando la propria precedente posizione, ha aderito a CP_1
tale orientamento, riconoscendo espressamente che il pensionato ha diritto alla riduzione contributiva del 50% sia che la pensione sia liquidata con il sistema retributivo sia che sia liquidata con il sistema contributivo. Sicchè sotto tale profilo può ritenersi il contrasto superato.
Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo di contestazione, non è prevista dalla legge alcuna limitazione nei confronti dei titolari di pensione secondo la gestione separata, non risultando tale limitazione neppure evincibile, indirettamente, dal riferimento del legislatore al supplemento di pensione, proprio alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla indifferenza, ai presenti fini, della modalità di calcolo del trattamento pensionistico e della natura dello stesso.
Se, infatti, la finalità del legislatore è quella di agevolare i lavoratori autonomi che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare contribuzione, “alleggerendo” gli oneri sugli stessi gravanti, non si rinviene alcun fondamento giustificativo alla esclusione, da tale fattispecie, dei titolari di pensione con sistema contributivo, oppure ai titolari di pensione iscritti alla gestione separata.
La norma suddetta non contiene alcun divieto di applicare in misura pari al 50% il contributo previdenziale previsto per i lavoratori già pensionati con sistema contributivo puro o con la gestione separata, bensì, per i soli lavoratori già pensionati con sistema misto o retributivo, si limita ad affermare che l'eventuale supplemento di pensione, maturato per il lavoro svolto successivamente alla pensione, sarà ridotto della metà, a fronte di un corrispondente contributo previdenziale ugualmente ridotto.
8 L'articolo 59 comma 15 della legge n. 449 del 1997, nella parte inerente la riduzione contributiva, non si riferisce esclusivamente ai titolari di pensione nelle gestioni Artigiani,
Commercianti e Autonomi Agricoli, così come non può condividersi l'assunto dell' CP_1
secondo cui tale interpretazione deriverebbe dal fatto che il “supplemento di pensione” è ridotto della metà nel caso di riconoscimento della riduzione contributiva, in quanto, come sopra esposto, tale diversa quantificazione del supplemento di pensione riguarda solo i trattamenti previdenziali liquidati con il sistema retributivo e ciò al fine di non creare delle ingiustificate disuguaglianze tra pensioni con sistema retributivo e con quello contributivo
(quindi inerente un aspetto che esula del tutto dalla questione posta dall' ). CP_1
Né tale asserito divieto sembra avere alcuna ratio, posto che il versamento del successivo contributo previdenziale, per tali lavoratori già pensionati, non dà luogo a ricalcolo della pensione, trattandosi quindi di contributo a fondo perduto.
4. Trasponendo tali principi al caso di specie la domanda merita accoglimento.
La ricorrente è titolare di pensione liquidata con le norme sull'opzione-donna, categoria
VOAUT, a partire dal 01/05/2019 (dunque pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata), ed in quanto iscritta nella gestione commercianti, intendendo
CP_ continuare a prestare attività lavorativa, presentava domanda all' di LI NO di riduzione al 50% dei contributi commercianti, essendo pensionata ultrasessantacinquenne.
Inizialmente la domanda veniva accordata, tanto è vero che la ricorrente continuava a lavorare, versando il 50% dei contributi dovuti IVS, per il periodo dal 2019 al 2024.
Solo in data 15.4.2024 è stato contestato alla ricorrente la insussistenza dei presupposti per la riduzione contributiva, in ragione del sistema di calcolo contributivo utilizzato per la liquidazione della pensione (e non per la questione attinente alla iscrizione alla gestione separata).
Nel presente giudizio l' solleva un ulteriore profilo di contestazione, e cioè ritiene che CP_1
la riduzione non possa essere applicata in ragione del fatto che la pensione della ricorrente è stata liquidata nella Gestione Separata con il computo di varie gestioni (Separata, F.P.L.D.,
Artigiani, Commercianti), assumendo che la legge non consente in questo caso supplementi di pensione se non versando nella stessa gestione che diede luogo alla pensione principale.
Ebbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e del dato normativo, così come sopra interpretato, deve affermarsi che sussistono i presupposti in capo alla ricorrente per poter ottenere il riconoscimento dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 59, comma
15, della Legge 449/1997, non prevedendo tale disposizione normativa alcuna limitazione nei
9 confronti dei titolari di pensione con il sistema contributivo, né in ragione dell'iscrizione alla gestione separata.
Valga anche aggiungere come lo stesso resistente abbia per cinque anni, dapprima CP_1
nella sede territoriale di LI NO e successivamente presso la sede di
Teramo/Giulianova, applicato la riduzione contributiva del 50%, generando una vera e propria situazione di affidamento della ricorrente che si è sviluppata per un notevole lasso di tempo
(cfr. all. 14 fasc. ricorrente) creando, così una ragionevole aspettativa circa la correttezza del proprio operato.
Alla luce di tali premesse va dichiarato il diritto di di godere Parte_1
della riduzione al 50% dei contributi Ivs commercianti, in quanto pensionata ultrasessantacinquenne iscritta alla gestione commercianti, con conseguente annullamento della pretesa contributiva di pagamento da parte dell' di Teramo di Controparte_2
€ 11.747,68.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022, nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2134/2024 così provvede:
• in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla riduzione contributiva prevista dall'art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997 per i lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni pensionati per l'effetto annulla la pretesa contributiva di pagamento da parte dell' di Teramo di € Controparte_2
11.747,68;
• condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 43,00 per CP_1 esborsi, € 1865,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 06.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci in seguito all'udienza del 6.5.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nella causa promossa da:
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/05/1953, residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv.
Elisabetta Palmaroli (C.F.: del CodiceFiscale_2 Email_1
Foro di LI NO con studio in Offida via Roma n. 7 ed elettivamente domiciliata presso la pec del difensore, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. C.F._3
– p.e.c.: t) giusta procura generale alle liti
[...] Email_2
Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico
in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16; CP_1
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto di di godere della riduzione al 50% dei Parte_1 contributi commercianti in quanto pensionata ultrasessantacinquenne iscritta alla sezione commercianti e per l'effetto annullare la pretesa contributiva di pagamento da parte dell' CP_1 direzione Provinciale di Teramo di € 11.747,68. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e restituzione del CU.”
Parte resistente:
“rigettare la proposta domanda di accertamento del diritto alla riduzione contributiva del 50%, siccome infondata in fatto ed in diritto, e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di Giustizia.”
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato il 09.11.2024, Parte_1
, premesso di essere pensionata ultrasessantacinquenne iscritta alla sezione
[...]
commercianti, ha adito il presente Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di vedersi riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi commercianti ed ottenere l'annullamento della pretesa contributiva di pagamento da parte dell' Controparte_2
di Teramo dell'importo di € 11.747,68.
[...]
A sostegno della domanda esponeva:
- di essere titolare di trattamento pensionistico “opzione donna” a far data dal
01.05.2019 (pensione n. 01011414);
- che in quanto pensionata ultrasessantacinquenne iscritta alla sezione commercianti, come titolare d'azienda con il numero 27097207-SM, presentava in data
06/06/2019la domanda di riduzione al 50% dei contributi commercianti, che veniva accolta dall' di LI NO (territorialmente competente all'epoca); CP_1
- che nel 2019 la ditta Silvio Kapponi S.r.l. Semplificata nella quale la ricorrente rivestiva la carica di Amministratore unico, modificava la sede legale con trasferimento da LI NO in Giulianova alla via Ugo La Malfa n. 1 e chiesti i dovuti chiarimenti, l' di Teramo invitava la a continuare a CP_1 Parte_1
versare i contributi alla sede di LI NO, ove vi era una posizione aperta;
- che in data 23 marzo 2022 l' di Giulianova/Teramo Controparte_3
effettuava un ricalcolo pensionistico ed in data 22 maggio 2024, in seguito a richiesta di integrazione pensionistica, l' di Giulianova provvedeva a CP_1
liquidare la pensione di vecchiaia (n. 021-790036028711 CAT. VOCOM);
2 - che in data 15/06/2024, l' direzione Provinciale di LI NO, le CP_1
comunicava di non aver diritto alla riduzione contributiva goduta per cinque anni;
- che l' di LI NO provvedeva alla cancellazione della posizione CP_1 contributiva con effetto dal 30.04.2019 con passaggio all' di Teramo;
CP_1
- che in data 12/06/24 presentava ricorso amministrativo avverso la comunicazione di iscrizione retrodatata al 01.05.2019, comunicata in pari data dall'
[...]
di Teramo, chiedendo altresì di acquisire i contributi Controparte_2
CP_ regolarmente versati presso la sede di LI NO;
- che dal cassetto previdenziale si evinceva come l' di Teramo, senza tener CP_1
conto dei versamenti effettuati presso la sede di LI NO dal 2019 al 2024, avesse applicato l'intero importo contributivo IVS, con sanzioni ed interessi, equiparando l'istate a un evasore totale
- che in data 12 luglio 2024 presentava nuovo ricorso Parte_1 amministrativo per l'annullamento del provvedimento e l'accredito delle somme versate a partire dal 2019, tenendo conto della riduzione contributiva già accettata ed applicata dalla stessa di LI NO e della nuova Controparte_2
istanza di riduzione contributiva ex Legge 459, presentata in data 12/07/2024 alla di Teramo e rifiutata;
Controparte_2
- che in data 23/07/2024 venivano stornati e riconosciuti i contributi versati presso
LI NO ed annullati e sgravati da ogni sanzione ed interessi sulla somma vantata dall' sul 50% dei contributi commercianti dal 2019 al 2024; CP_1
- che in data 05/08/2024 inoltrava nuovo ricorso amministrativo con il quale insisteva per il riconoscimento del suo diritto ad ottenere la riduzione contributiva del 50% quale pensionata ultrasessantacinquenne per la gestione commercianti e conseguentemente chiedeva l'annullamento della pretesa contributiva che alla data del 05/08/24 ammontava ad € 11.747,68 – importo della sorte senza applicazione di sanzione ed interessi-, sanzione sgravata ed annullata dalla stessa di CP_1
Teramo.
- che i ricorsi venivano riuniti al primo del 12.06.2024 e rigettato con delibera n.
1659 del 07.10.2024.
In punto di diritto, assumeva di integrare tutti i requisiti per poter ottenere la riduzione dell'importo dei contributi ai sensi dell'art. 59 comma 15 L. n. 449 del 1997, essendo lavoratrice autonoma titolare di pensione a carico di gestione ed avendo compiuto il CP_1
3 sessantacinquesimo anno di età, a nulla rilevando le modalità di calcolo, retributivo o contributivo, della pensione.
1.2. In data 16.01.2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando la domanda di accertamento del requisito contributivo avanzato dalla
[...]
parte ricorrente, rilevando come le richieste di riduzione presentate in data 05/07/2024 e
12/07/2024 erano state respinte poiché la liquidazione della pensione era stata effettuata con il sistema contributivo nella Gestione Separata, metodo incompatibile con quanto dispone la normativa attuale, secondo quanto stabilito da Messaggio Hermes n. 1167 del 15/03/2020, in recepimento di un parere del Ministero del Lavoro.
Ha sottolineato che la previsione di cui all'art. 59, comma 15°, della legge 27.12.1997
n. 449 faccia specifico riferimento a coloro che siano titolari di pensione di vecchiaia, escludendo, dunque, i lavoratori titolari di pensione nella Gestione Separata ottenuta con il
“computo di varie gestioni”, come è avvenuto per la ricorrente con la pensione liquidata dal
01.05.2019.
Per l' , l'art. 59, comma 15°, della legge n. 449 del 1997 deve essere interpretato CP_1
nel senso che il “supplemento di pensione” (ossia la pensione liquidata nella stessa Gestione che portò al riconoscimento della pensione di vecchiaia principale) è ridotto della metà nel caso di riconoscimento della riduzione contributiva, che può avvenire solo nell'ambito delle
Gestioni artigiani, commercianti e agricoli autonomi, allorché in una di queste gestioni sia stata liquidata la pensione principale.
A fronte di tale premesse, riteneva che nel caso di specie non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della riduzione del versamento dei contributi, in quanto la pensione della ricorrente era stata liquidata nella Gestione Separata con il computo di “varie gestioni” (Separata, F.P.L.D., Artigiani, Commercianti) e non consentendo la legge supplementi di pensione se non versando nella stessa gestione che diede luogo alla pensione principale, tanto è vero che l' ha liquidato, in data 24.05.2024, la pensione diretta di CP_1 vecchiaia ai sensi dell'art. 24 della legge Fornero (D.L. n. 201 del 2011), senza Pt_2 applicare la “riduzione contributiva”.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 28.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc., il Giudice, alla luce dell'articolata difesa dell' , ritenuto di dover CP_1
permettere una compiuta difesa sulle prospettazioni difensive articolate, ha rinviato la causa alla data del 06.05.2025 per discussione, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di note.
4 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo dei contributi ai sensi dell'art. 59 comma 15 L. n. 449 del 1997, essendo lavoratrice autonoma titolare di pensione a carico di gestione , avendo compiuto il 65° CP_1
anno di età e avendo presentato regolare domanda.
L' resistente ha eccepito che la riduzione richiesta sarebbe incompatibile con il CP_1
sistema contributivo nella Gestione Separata, facendo riferimento, sia alla asserita incompatibilità del sistema contributivo con la riduzione richiesta, sia al fatto che la pensione sia stata richiesta nella Gestione Separata, assumendo che l'art. 59, comma 15°, della legge
27.12.1997 n. 449 farebbe riferimento esclusivamente ai titolari di pensione nelle gestioni
Artigiani, Commercianti e Autonomi Agricoli, in quanto nella Gestione Separata non sono liquidabili supplementi di pensione, allorché il trattamento sia stato conseguito in Gestione
Separata – come appunto nel caso di specie - con la facoltà di computo di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282.
Al riguardo, valga sottolineare che, benchè nella memoria difensiva uno dei profili di contestazione afferisca al fatto che la pensione sia stata liquidata con il sistema contributivo, anziché con quello retributivo, nelle note conclusionali e nelle note di udienza l' CP_1
riconosce che non sia questo il fattore di impedimento ed in particolare che su tale aspetto
“nulla quaestio”, perché non sarebbe contestato dall' nel presente giudizio. CP_1
In verità, sia il provvedimento di rigetto della riduzione contributiva che la memoria difensiva sono fondati sull'asserito impedimento dell'agevolazione in oggetto nei confronti delle pensioni calcolate con il sistema contributivo, salvo, però, poi, in sede di note conclusive, riconoscere che il pensionato ha diritto alla riduzione contributiva del 50% sia che la pensione sia liquidata con il sistema retributivo sia che sia liquidata con il sistema contributivo.
5 Ebbene, prendendo atto della posizione dell' rispetto a tale ultimo aspetto, al fine di CP_1
dirimere la presente controversia, è opportuna comunque una preliminare analisi del contesto normativo di riferimento.
3. In punto di diritto, giova richiamare l'art. 59 comma 15 della legge 449/97 che dispone quanto segue: “Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di CP_1
0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta CP_1
applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto
o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.
L'ambito di applicazione di tale disposizione normativa ha fatto sorgere un contenzioso a livello nazionale, diretto, in particolare, a comprendere se tale riduzione contributiva sia applicabile solo nel caso di pensione calcolata con il metodo retributivo, come sostiene l' anche nelle proprie circolari, o se, invece, prescinda da tale aspetto e, dunque, possa CP_1
trovare accoglimento anche nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con il metodo contributivo.
In particolare, secondo l' sono esclusi dall'agevolazione contributiva in esame i CP_1
titolari di pensione a carico della Gestione separata, non soltanto in quanto ai titolari di pensione a carico della predetta gestione, in base alle disposizioni vigenti, non è liquidabile un supplemento di pensione per eventuali contributi versati, successivamente alla decorrenza della pensione, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ma anche perché i trattamenti a carico della predetta gestione sono calcolati interamente con il sistema contributivo.
La giurisprudenza di merito, in particolare la Corte di Appello di Torino (sent. n.
153/2024), richiamando un precedente della Corte di Appello di Milano sul punto (sent.
36/2022) che aveva ritenuto che la questione dirimente ai fini decisori, si riducesse all'interpretazione letterale della proposizione “e” collocata nell'ultima parte della norma tra
“misura della metà” e “per i lavoratori per cui la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo” , ovvero se la congiunzione avesse valore disgiuntivo o risultasse un'endiade, si è soffermata alla ratio sottesa dal legislatore, ossia l'intendimento di agevolare i lavoratori autonomi che, pur fruendo di un trattamento pensionistico, proseguano
6 nell'attività, continuando a versare la contribuzione, non stabilendo la norma alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento.
L'esegesi del giudice di merito è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che in tempi recenti si è espressa sul punto osservando che “la prima parte della disposizione, in base al chiaro tenore letterale, vale ad individuare la platea dei beneficiari e comprende i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni, senza distinzione di CP_1
regime pensionistico.
Il successivo periodo, introdotto con la congiunzione «e», disciplina l'incidenza di tale beneficio sul trattamento pensionistico ove calcolato con il sistema retributivo o misto.
15. Il riferimento al sistema contributivo non è contenuto nella norma di legge perché non necessario.
16. La previsione di «riduzione» del supplemento di pensione non può, infatti, che essere affermata in relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in parte retributiva,
i quali, diversamente dai lavoratori in pensione contributiva, non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%, e sarebbero così irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri.” (Cass. n. 3270 del 9 febbraio 2025).
In altri termini, secondo la Corte di Cassazione, la specificazione contenuta nell'articolo 59 comma 15 della legge 449/97 al criterio di calcolo pensionistico secondo il sistema retributivo, non vale a delimitare l'ambito di applicazione della riduzione contributiva, ma serve solo ad evitare che i titolati di pensioni secondo il calcolo retributivo vengano irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri, atteso che non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%.
La norma non contiene, quindi, alcun divieto di applicare la riduzione del contributo previdenziale ai lavoratori già pensionati con sistema contributivo puro, prevenendo, al contrario, per i soli lavoratori già pensionati con sistema misto o retributivo, che l'eventuale supplemento di pensione, maturato per il lavoro svolto successivamente alla pensione, viene ridotto della metà, a fronte di un corrispondente contributo previdenziale ridotto della metà.
Alcun rilievo assumono le circolari ed i messaggi, in particolare
. 15/03/2020.0001167 prodotte dall'istituto previdenziale a supporto della CP_1 CP_4
7 propria tesi, in quanto non aventi alcuna portata normativa e vincolante e pertanto non possono essere ritenute fondanti di una regola non enunciata da una fonte di rango primario.
Tali atti risultano validi strumenti volti a fornire pareri, istruzioni e chiarimenti agli uffici previdenziali tenuti ad applicare la regola e /o il principio stabilito dalla legge, non a stravolgerne il significato con limitazioni e/o esclusioni in essa non previste.
Dalla lettura della disposizione normativa citata, infatti, non emerge alcun limite al beneficio previsto per coloro che sono pensionati autonomi con il sistema contributivo.
E precisamente, la prima parte della norma individua quali destinatari del beneficio tutta la platea dei lavoratori autonomi già pensionati con più di 65 anni di età senza alcuna limitazione riferita alla tipologia di regime pensionistico, mentre nella seconda parte la norma si limita ad indicare che, per coloro la cui pensione è stata liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è ridotto della metà.
Nelle note conclusive l' , modificando la propria precedente posizione, ha aderito a CP_1
tale orientamento, riconoscendo espressamente che il pensionato ha diritto alla riduzione contributiva del 50% sia che la pensione sia liquidata con il sistema retributivo sia che sia liquidata con il sistema contributivo. Sicchè sotto tale profilo può ritenersi il contrasto superato.
Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo di contestazione, non è prevista dalla legge alcuna limitazione nei confronti dei titolari di pensione secondo la gestione separata, non risultando tale limitazione neppure evincibile, indirettamente, dal riferimento del legislatore al supplemento di pensione, proprio alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla indifferenza, ai presenti fini, della modalità di calcolo del trattamento pensionistico e della natura dello stesso.
Se, infatti, la finalità del legislatore è quella di agevolare i lavoratori autonomi che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare contribuzione, “alleggerendo” gli oneri sugli stessi gravanti, non si rinviene alcun fondamento giustificativo alla esclusione, da tale fattispecie, dei titolari di pensione con sistema contributivo, oppure ai titolari di pensione iscritti alla gestione separata.
La norma suddetta non contiene alcun divieto di applicare in misura pari al 50% il contributo previdenziale previsto per i lavoratori già pensionati con sistema contributivo puro o con la gestione separata, bensì, per i soli lavoratori già pensionati con sistema misto o retributivo, si limita ad affermare che l'eventuale supplemento di pensione, maturato per il lavoro svolto successivamente alla pensione, sarà ridotto della metà, a fronte di un corrispondente contributo previdenziale ugualmente ridotto.
8 L'articolo 59 comma 15 della legge n. 449 del 1997, nella parte inerente la riduzione contributiva, non si riferisce esclusivamente ai titolari di pensione nelle gestioni Artigiani,
Commercianti e Autonomi Agricoli, così come non può condividersi l'assunto dell' CP_1
secondo cui tale interpretazione deriverebbe dal fatto che il “supplemento di pensione” è ridotto della metà nel caso di riconoscimento della riduzione contributiva, in quanto, come sopra esposto, tale diversa quantificazione del supplemento di pensione riguarda solo i trattamenti previdenziali liquidati con il sistema retributivo e ciò al fine di non creare delle ingiustificate disuguaglianze tra pensioni con sistema retributivo e con quello contributivo
(quindi inerente un aspetto che esula del tutto dalla questione posta dall' ). CP_1
Né tale asserito divieto sembra avere alcuna ratio, posto che il versamento del successivo contributo previdenziale, per tali lavoratori già pensionati, non dà luogo a ricalcolo della pensione, trattandosi quindi di contributo a fondo perduto.
4. Trasponendo tali principi al caso di specie la domanda merita accoglimento.
La ricorrente è titolare di pensione liquidata con le norme sull'opzione-donna, categoria
VOAUT, a partire dal 01/05/2019 (dunque pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata), ed in quanto iscritta nella gestione commercianti, intendendo
CP_ continuare a prestare attività lavorativa, presentava domanda all' di LI NO di riduzione al 50% dei contributi commercianti, essendo pensionata ultrasessantacinquenne.
Inizialmente la domanda veniva accordata, tanto è vero che la ricorrente continuava a lavorare, versando il 50% dei contributi dovuti IVS, per il periodo dal 2019 al 2024.
Solo in data 15.4.2024 è stato contestato alla ricorrente la insussistenza dei presupposti per la riduzione contributiva, in ragione del sistema di calcolo contributivo utilizzato per la liquidazione della pensione (e non per la questione attinente alla iscrizione alla gestione separata).
Nel presente giudizio l' solleva un ulteriore profilo di contestazione, e cioè ritiene che CP_1
la riduzione non possa essere applicata in ragione del fatto che la pensione della ricorrente è stata liquidata nella Gestione Separata con il computo di varie gestioni (Separata, F.P.L.D.,
Artigiani, Commercianti), assumendo che la legge non consente in questo caso supplementi di pensione se non versando nella stessa gestione che diede luogo alla pensione principale.
Ebbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e del dato normativo, così come sopra interpretato, deve affermarsi che sussistono i presupposti in capo alla ricorrente per poter ottenere il riconoscimento dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 59, comma
15, della Legge 449/1997, non prevedendo tale disposizione normativa alcuna limitazione nei
9 confronti dei titolari di pensione con il sistema contributivo, né in ragione dell'iscrizione alla gestione separata.
Valga anche aggiungere come lo stesso resistente abbia per cinque anni, dapprima CP_1
nella sede territoriale di LI NO e successivamente presso la sede di
Teramo/Giulianova, applicato la riduzione contributiva del 50%, generando una vera e propria situazione di affidamento della ricorrente che si è sviluppata per un notevole lasso di tempo
(cfr. all. 14 fasc. ricorrente) creando, così una ragionevole aspettativa circa la correttezza del proprio operato.
Alla luce di tali premesse va dichiarato il diritto di di godere Parte_1
della riduzione al 50% dei contributi Ivs commercianti, in quanto pensionata ultrasessantacinquenne iscritta alla gestione commercianti, con conseguente annullamento della pretesa contributiva di pagamento da parte dell' di Teramo di Controparte_2
€ 11.747,68.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022, nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2134/2024 così provvede:
• in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla riduzione contributiva prevista dall'art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997 per i lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni pensionati per l'effetto annulla la pretesa contributiva di pagamento da parte dell' di Teramo di € Controparte_2
11.747,68;
• condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 43,00 per CP_1 esborsi, € 1865,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 06.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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