Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
1029 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo COLTRO Presidente
Dr. Barbara GALLO Consigliere
Dr. Barbara SIMONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa promossa in appello con atto di citazione da
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore signor (in Controparte_1 seguito, per brevità, anche ), con sede legale in Genova (GE), Via XX Settembre Pt_1
5/2, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'istanza di visibilità in data
17.10.2022 (doc. 1), dagli avvocati Alessandro Ghibellini (Codice Fiscale C.F._1
), Stefano Ghibellini (Codice Fiscale ) e Sergio Pinelli (C.F.
[...] CodiceFiscale_2
PEC ed elettivamente CodiceFiscale_3 Email_1
domiciliata presso il secondo in Genova, Via R. Ceccardi 1/15, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 136 e 170 c.p.c. al fax n. 010.5531853 oppure agli indirizzi P.E.C. sopra indicati,
1
contro
, (C.F. e P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
corrente in 35036 Montegrotto Terme (PD) via Caposeda 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , rappresentata e difesa per delega a margine Controparte_3 del ricorso monitorio opposto dall'Avv. Andrea Litti del Foro di Milano (C.F.
- fax 0267384217 - pec: , ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano (MI), Via San Gregorio n. 49.
- APPELLATA –
Oggetto: riforma della sentenza del Tribunale di Padova, in composizione monocratica, n. 931 in data 9.5.2023, notificata a mezzo PEC in data 10.5.2024
in punto: contratti e obbligazioni varie
Causa trattata all'udienza di discussione del 24.03.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSÌ CONCLUSO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, reiectis adversis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Padova, in composizione monocratica, n. 931 in data 9.5.2023, resa inter partes, notificata a mezzo PEC in data 10.5.2024:
- in accoglimento del primo e secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto,
revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2263/2022, R.G.n. 5342/2022 emesso dal Tribunale di Padova, in data 12.9.2022, per le causali di cui in premessa, dichiarando che nulla è dovuto da in favore di insiste, occorrendo, perché Pt_1 CP_4 Pt_1
siano ammesse le prove non ammesse in primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni e istanze già proposte nel giudizio di primo grado che devono intendersi qui integralmente ritrascritte.
Occorrendo, si dichiara espressamente di riproporre le istanze istruttorie dedotte nel corso del
Giudizio di primo grado.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.
IL PROCURATORE DELL'APPELLATA HA COSÌ CONCLUSO:
con opposizione ad ogni tardiva prospettazione, eccezione, domanda, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello avversario, assumendo ogni statuizione conseguente e relativa, anche in tema di condanna alle spese di lite, arrestando la pronuncia all'accoglimento di questa eccezione preliminare
NEL MERITO - accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo confermando integralmente la sentenza n. 931/24 del Tribunale di
Padova COMUNQUE, ACCOGLIERE LE DOMANDE SPIEGATE DA IN CP_4
PRIMO GRADO CHE QUI DI SEGUITO SI RIPORTANO
Nel merito
- respingere e rigettare l'opposizione e tutte le domande (anche riconvenzionali e subordinate e/o compensative) e le istanze (anche istruttorie) di in quanto del Parte_1
tutto infondate in fatto e diritto;
- in ogni caso accertare e dichiarare il dovere di di pagare a favore Parte_1
di per i titoli dedotti in giudizio la somma di euro 37.906,18 Controparte_2
(di cui euro 37.782,18 per fatture impagate ed euro 124,00 per costi dell'estratto in autentica notarile in atti del fascicolo monitorio) oltre agli interessi sulla sola sorte capitale al tasso convenzionale moratorio previsto dal D.lgs 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura e sino al saldo effettivo ed oltre le successive occorrende;
In via istruttoria
3 - respingere e rigettare tutte le istanze eventuali istruttorie di in Parte_1
quanto del tutto irrilevanti;
- chiede l'interrogatorio formale del lrpt di sig. CP_4 Pt_1 Controparte_1
e la prova ora per testi sui seguenti capitoli, numerati da 1 a 5 e preceduti da “vero che”:
1) nel marzo 2020 e nell'ottobre 2010 ha incaricato di svolgere le attività Pt_1 CP_4 come meglio descritte e dettagliate nell'accordo del marzo 2020 nonché tutta una ulteriore serie di attività commissionate da con mail inviate nell'ottobre 2020 dall'allora lrpt sig. Pt_1
(docc nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio che mi si rammostrano); Parte_2
2) su incarico da ha fornito le seguenti prestazioni: CP_4 Pt_1
➢ sviluppo di un software ad hoc per la gestione delle 6 cliniche attive tra Liguria e Pt_1
Piemonte;
➢ gestione dell'avvio dell'ambulatorio di Monselice;
➢ consulenza di screening atta a portare la liquidità necessaria a coprire le spese dell'ambulatorio di Monselice.
3) di faceva riferimento nello svolgimento dell'attività commissionata da CP_3 CP_4 ai sigg.ri e , come da mailing intercorso tra i Pt_1 Parte_2 Controparte_1
predetti soggetti che mi si rammostra sub docc. nn. 8 e 11 di parte convenuta opposta 4)
era il punto di riferimento per le maestranze del cantiere di Monselice che si CP_3
rivolgevano a lui per avere direttive sulla prosecuzione dei lavori secondo i desiderata dalla committente a 4 Avv. A. Litti Pt_1
5) era il punto di riferimento per le ditte / fornitori informatici / soggetti terzi in CP_3 rapporti di affari con l'opponente che si rivolgevano a lui in relazione alle offerte commerciali ed ai rapporti contrattuali con e GD-Italy Si indicano quali testi: Pt_1
- c/o Parte_3 CP_5
- c/o Persona_1 Per_2
- c/o Persona_3 CP_6
- c/o Parte_4 CP_6
4 - c/o CP_7 CP_6
- c/o CP_8 CP_6
- c/o Controparte_9 CP_6
- c/o Controparte_10 CP_11
- Monselice CP_12
- Monselice CP_13
- I medesimi testi si indicano sin d'ora a prova contraria;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi di lite ex d.m. n. 55/14 di entrambi i gradi di giudizio
- con sentenza esecutiva ex lege.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
931 in data 9.5.2023, con la quale il Tribunale di Padova, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei suoi confronti da , ha Controparte_2 respinto l'opposizione, e condannato parte attrice-opponente alla refusione delle spese di lite.
2. Con la causa di primo grado ha opposto il Controparte_2
decreto ingiuntivo, depositato in data 7 settembre 2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 37.782,18, di cui alle fatture n. 67 del 04.06.2021, n. 89 del
06.07.2021; n. 100; n. 119 del 03.09.2021; n. 154 del 06.12.2021; n. 155 del 06.12.2021; n. 156 del 06.12.2021, tutte di euro 5.083,74 (= € 4.167,00 + iva); e le fatture n. 7 del 02.01.2022 e n.
15 del 04.02.2022, entrambe di € 1.098,00 (=€ 900,00 + iva) relative a prestazioni di servizi e di consulenza tra cui “lo sviluppo di un software ad hoc per la gestione delle 6 cliniche Pt_1 attive tra Liguria e Piemonte”; “la gestione dell'avvio dell'ambulatorio di Monselice” e “la consulenza di screening atta a portare liquidità necessaria a coprire le spese dell'ambulatorio di
5 Monselice”, oltre ai costi per l'estratto autentico notarile pari ad euro 124,00, agli interessi moratori e spese del monitorio.
3. L'opponente ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso, contestato di avere un ambulatorio a Monselice (PD) ed allegato che in tale luogo vi era una unità locale della
[...]
società che aveva il medesimo oggetto sociale di il cui socio unico era CP_14 Pt_1
e il cui Amministratore Unico era , ex Amministratore Unico di CP_4 Controparte_15
dal 28 dicembre 2019 al primo marzo 2022. Contestava pertanto di essere tenuta a CP_16
pagare le fatture n. 67 del 04.06.2021, n. 89 del 06.07.2021; n. 100 del 05.08.2021; n. 119 del
03.09.2021; n. 154 del 06.12.2021; n. 155 del 06.12.2021; n. 156 del 06.12.2021 in quanto erano state emesse per attività di consulenza non svolta per conto di a nell'interesse Pt_1
di GD-Italy s.r.l. che era l'unica ad averne beneficiato.
4. contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la CP_4
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Il Tribunale ha preliminarmente rigettato la domanda di declaratoria di nullità del ricorso per ingiunzione per indeterminatezza, rigettando altresì l'opposizione nel merito non avendo,
svolto alcuna contestazione in merito al credito di euro 2.196,00 (=1.800,00 + iva) Pt_1
portato dalle fatture n. 7 del 02.01.2022 e n. 15 del 04.02.2022 e, per le rimanenti fatture,
l'opponente non ha contestato né il corrispettivo preteso da né che quest'ultima abbia CP_17 effettivamente svolto l'attività di consulenza, limitandosi ad allegare di non avere beneficiato di tale attività di cui si era avvantaggiata solamente la società GD-Italy s.r.l. Poiché tuttavia è risultato documentalmente provato che l'attività di consulenza è stata commissionata da
è irrilevante che il soggetto “beneficiario” della prestazione professionale fosse Parte_1
un terzo (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 22233 del 25.11.2004).
6. ha impugnato la decisione del Tribunale Parte_1
lamentando:
1) Difetto di motivazione ed erronea valutazione delle prove. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i documenti prodotti da parte attrice con nota in data 19.4.204 fossero inammissibili ed inconferenti.
2) Difetto di motivazione ed erronea valutazione delle prove. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito portato dalle fatture n. 67 del
04.06.2021, n. 89 del 06.07.2021; n. 100 del 05.08.2021; n. 119 del 03.09.2021; n. 154 del
06.12.2021; n. 155 del 06.12.2021; n. 156 del 06.12.2021.
6 7. Si è costituita in giudizio l'appellata per Controparte_2 chiedere di dichiarare l'inammissibilità del gravame e, in ogni caso, respingere l'appello.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del giorno 24 marzo 2025, senza ulteriore istruttoria sulle conclusioni delle parti costituite di cui in epigrafe.
9. E' appena il caso di rilevare che l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter cpc che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 cpc (cfr. Cass. n. 14696/2016).
10. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc come sollevata dall'appellato, atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre risultano anche indicate le norme di diritto che si assumono violate.
Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27/10/2014; cfr. anche
Cass. ord. n. 13535 del 30/05/2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
11. Con il primo motivo parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto inammissibili e inconferenti i documenti prodotti da con nota del 19.4.2024, Pt_1
e precisamente inammissibile l'atto di denuncia presentato da contro Pt_1 CP_15
e , in quanto depositato oltre i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. ed
[...] Controparte_3 inconferente il lodo arbitrale emesso nell'ambito del procedimento promosso da Pt_1 contro l'ex A.U. . Controparte_15
12. La doglianza è priva di pregio.
13. La querela è datata 28 marzo 2023, non reca alcuna indicazione circa la data di deposito, né risulta in quale stato si trovi il procedimento penale iscritto a seguito della presentazione della stessa e, in ogni caso, l'atto era già nella disponibilità della parte opponente alla data nella quale è spirato il termine per proporre mezzi istruttori essendo stato redatto dalla parte stessa.
7 14. Al di là del fatto che risulta del tutto inconferente il richiamo al segreto istruttorio che riguarda atti di indagine del PM la cui conoscenza è preclusa alle parti fino alla conclusione delle indagini, e non certo l'atto di querela che, con tutta evidenza, è redatto dalla persona offesa dal reato ed è, dunque, nella sua piena disponibilità, indipendentemente dallo svolgimento delle indagini da parte del P.M., in ogni caso, deve essere rilevato che erano parimenti nella disponibilità dell'opponente anche tutti i copiosi documenti allegati alla querela e che, dunque, ben avrebbero potuto essere tempestivamente prodotti anche nel presente procedimento, a sostegno delle difese di Parte_1
15. Tali le ragioni per le quali deve essere confermato il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile, poiché tardiva, la produzione dell'atto di querela che comunque, in quanto atto di parte, nulla avrebbe potuto dimostrare in ordine all'effettività delle prestazioni di cui alle fatture azionate con il ricorso monitorio.
16. Deve essere confermata anche la decisione in ordine alla irrilevanza del lodo arbitrale poiché, come emerge dal punto 2 dello stesso, “il contenzioso del presente Arbitrato ha ad oggetto l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, terzo comma c.c. nei confronti dell'ex
Amministratore Unico, Dott. per pretese gravi irregolarità e ripetute Controparte_15 violazioni del proprio mandato nell'esercizio della carica sociale, contestate dai Signori CP_1
e sulla base di una c.d. due diligence (prodotta in atti), commissionata alla CP_1
Dott.ssa nella loro qualità di soci di minoranza, nonché nell'interesse di Per_4 Parte_1
” e riguarda, pertanto, questione tra ed il suo Amministratore Unico,
[...] Pt_1
che non può incidere sui rapporto tra e . Pt_1 CP_19
17. Deve essere, peraltro, rilevato, come anche in questo caso, la diligence sulla base della quale è stato introdotto il giudizio arbitrale era nella disponibilità dell'opponente ben prima dello spirare del termine per il deposito delle memorie istruttorie nel presente giudizio e dunque poteva essere tempestivamente prodotta.
18. Con il secondo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha ritenuto provato il credito portato dalle fatture n. 67 del 04.06.2021, n. 89 del
06.07.2021; n. 100 del 05.08.2021; n. 119 del 03.09.2021; n. 154 del 06.12.2021; n. 155 del
06.12.2021; n. 156 del 06.12.2021.
19. In particolare, parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto provata l'esecuzione dell'attività sulla base del fatto che vi fosse agli atti una proposta contrattuale (cfr.
8 doc. 2 del fascicolo monitorio); null'altro di più e circostanza insufficiente “a dimostrare i fatti costitutivi del giudizio”, come richiesto dalla giurisprudenza.
20. Anche tale assunto è privo di pregio.
21. Il Tribunale non si è limitato a fondare il suo giudizio sulla base della sola proposta contrattuale, ma ha ritenuto provato il credito anche in conseguenza della mancata contestazione sia del conferimento dell'incarico, suffragato dalla produzione del documento 2 di cui sopra, sia dell'esecuzione della prestazione, considerato che l'opponente non ha contestato che l'incarico abbia avuto esecuzione, ma ha lamentato solamente che il beneficiario era un soggetto diverso dalla stessa società opponente.
22. Poiché, tuttavia, come ben chiarito dal Tribunale, e come confermato dalla granitica giurisprudenza di legittimità, nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il cliente che conferisce l'incarico ed il professionista essendo, pertanto il primo, obbligato nei confronti del secondo al pagamento del compenso, è del tutto irrilevante che l'opera sia stata prestata a favore delle società proprietaria degli ambulatori nel Veneto. CP_14
23. Tanto più che risulta documentalmente che è proprietaria del 60% di Pt_1 CP_14
[...]
24. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento dei compensi di lite, liquidati come in dispositivo.
25. La sentenza è redatta ai sensi dell'art.
9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl.
GU n. 192 del 20.8.2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).
26. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 30.5.2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, 17° comma legge n. 228 del 24.12.2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n.
1029/2024 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
9 1. Rigetta l'appello principale proposto da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2
di Padova, in composizione monocratica, n. 931 in data 9.5.2023, notificata a mezzo PEC in data 10.5.2024, che conferma integralmente e conseguentemente:
2. condanna a pagare a favore di Parte_1
i compensi di questo grado di giudizio che Controparte_2 liquida in complessivi € 6.000,00 oltre 15 % per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia in data 1 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Barbara Simoni dott. Massimo Coltro
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