Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.2683/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. SARACINO FRANCESCO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 28/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La domanda attorea, nella parte in cui è diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa della insussistenza in capo all' del CP_1 diritto di ripetere l'importo già corrisposto in favore della parte ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione (NASPI) per il periodo dal 01°/06/2021 al 07/05/2022, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
II. - In via preliminare, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
1
n.18046 del 04/08/2010 (Rv. 614146 - 01)].
III. - Ciò premesso in punto di diritto, si ritiene che la parte ricorrente – in ragione della comunicazione datata 22/07/2022 riguardante la ripetizione della somma percepita a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo dal 01°/06/2021 al
07/05/2022 e della motivazione posta a fondamento della richiesta di ripetizione [“è stata corrisposta indennità di disoccupazione
NASPI non spettante in quanto titolare di trattamento pensionistica diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato” – all. 1 del fascicolo di parte ricorrente] – avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del diritto di percepire il trattamento economico per il periodo in contestazione nella misura, in cui era stata già erogata dall' . CP_1
III.1. - Invece, la parte ricorrente non ha assolto tale onere probatorio. Né avrebbe potuto farlo, atteso che, come si evince dagli atti di causa, la parte ricorrente con decorrenza (teorica) dal 01°/03/2021 aveva già conseguito i requisiti per il suo pensionamento. Pertanto, è risultata integrata l'ipotesi contemplate dall'art.2, comma 40, lett.c) della L. n.92/2012, secondo cui: «Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo [n.d.e. disoccupazione NASPI] nei seguenti casi:
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato».
III.2. - Di conseguenza, essendo integrata una delle ipotesi di decadenza dal beneficio dell'indennità in questione, la parte ricorrente avrebbe dovuto restituire quanto indebitamente
2 percepito nel momento in cui aveva avuto notizia del verificarsi di tale evento.
III.3. - Non può trovare, inoltre, accoglimento la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui il provvedimento dell' CP_1 sarebbe generico, atteso che nella comunicazione datata 22/07/2022
l' aveva specificato che nel periodo oggetto di causa “è CP_2 stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante in quanto titolare di trattamento pensionistica diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato”.
Inoltre, con la costituzione nel presente giudizio l' ha messo CP_1
a disposizione della parte ricorrente tutta la documentazione utile a verificare l'effettiva maturazione del diritto al pensionamento con decorrenza dal 01°/03/2021.
III.3.1. - Ne discende che la parte ricorrente avrebbe dovuto presentare tempestivamente in via amministrativa domanda per l'accesso alla pensione anticipata ex art.24, comma 15 bis, L.
n.214/2011 e, in difetto di accoglimento di tale domanda, avanzare ricorso dinanzi a Questo Ufficio Giudicante per ottenere, in via giudiziale, il riconoscimento del corrispondente diritto negato in via amministrativa sulla base della pregressa interpretazione restrittiva del dettato normativo.
III.4. - Infine, occorre evidenziare che non possono trovare applicazione nel caso in esame le disposizioni normative di cui agli artt.52, comma 2, L. n.88/1989 e 13, comma 2, L. n.412/1991, che trovano applicazione soltanto in materia di trattamenti pensionistici (art.13 L. n.412/1991: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
3 già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente CP_1 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza»).
III.4.1. - Al riguardo, si veda il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.1429 del 12/02/1991 (Rv.
470879 - 01)], secondo cui «Le somme percepite dai lavoratori del settore lapideo a titolo di trattamento speciale di disoccupazione sono oggetto di un debito cui non può essere opposto in compensazione giudiziale il credito (non ancora sorto) relativo ad integrazioni salariali eventualmente spettanti agli stessi lavoratori, restando altresì esclusa, in ordine all'indebito predetto, l'applicabilità sia dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924
n. 1422 che dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, atteso che tali norme eccezionali concernono esclusivamente la materia delle pensioni» [in senso analogo, si veda Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 31373 del 02/12/2019 (Rv. 655992 - 01): «In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica»].
III.5. - Ne discende il rigetto della domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere la declaratoria di infondatezza della pretesa restitutoria dell' , con la conferma che la parte CP_1 ricorrente deve effettivamente restituire all'
[...]
l'importo già percepito a titolo di indennità di CP_3 disoccupazione NASpI per il periodo dal 01°/06/2021 al 07/05/2022, scaturente dall'accertamento della integrazione dell'ipotesi di
4 decadenza dalla fruizione dell'indennità oggetto di causa di cui all'art.2, comma 40, lett.c) della L. n.92/2012 [«Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: …c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato»].
III.6. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione.
IV. - Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA integralmente il ricorso;
- DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Trani, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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