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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n.779/2024RG
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436-bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 779 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Olimpia Bello e Giacomo Sgobba Parte_1
-Appellante-
e
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-Appellato non costituito -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n.636/2024 del 16 febbraio 2024, pubblicata e comunicata in pari data, il
Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha rigettato il ricorso proposto da
[...]
volto ad ottenere la corresponsione in suo favore dei benefici previsti per Parte_1 le “vittime del dovere ed i soggetti equiparati” per le infermità contratte per motivi di servizio prestati quale dipendente del , Dipartimento della Pubblica Sicurezza Controparte_1 in forza nel Corpo della Guardia di Finanza dal 12.09.1967 con la qualifica di sottoufficiale ed il grado di Maresciallo Aiutante Mare e fino al 3 gennaio 2007 e compensato tra le parti le spese di lite.
2.Avverso detta sentenza, il ricorrente ha proposto appello. Il , non si è costituito in giudizio. Controparte_1 Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio nonché sollecitato il contraddittorio sulla questione della tardività del gravame rilevata da questa Corte, all'esito della discussione orale svolta all'odierna udienza del 3 marzo 2025 la causa è stata decisa mediante sentenza semplificata, comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436-bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022.
3.L'appello è inammissibile, in quanto tardivo. Osserva infatti la Corte in via preliminare che l'appellante ha proposto il gravame con ricorso di appello depositato in data 13 settembre 2024 e, dunque, oltre il termine c.d. “lungo” previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (pubblicazione avvenuta il 16 febbraio 2024 con contestuale comunicazione della sentenza). Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, con effetto, ex art. 58, comma 1, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009), il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla sua notificazione. Come peraltro statuito dalla Suprema Corte, “In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data” (Cass. civ., Sez. II, 4/5/2012, n. 6784);
“L'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009” (Cass. civ., Sez. I, 5/10/2012, n. 17060).
Si rammenta che, attesa la natura della presente controversia, pacificamente concernente prestazioni di natura assistenziale e svoltasi nelle forme del rito del lavoro, tale termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742/1969. Inoltre, “Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (Cass. civ., Sez. VI - 1, 9/07/2012, n. 11491).
Ciò posto, nella fattispecie in esame il ricorso di primo grado è stato depositato in data 26 settembre 2022 e la sentenza impugnata è stata emessa e depositata in cancelleria il 16 febbraio
2024, munita di contestuale motivazione. La stessa risulta comunicata dalla cancelleria alle parti in pari dati. L'appello è stato invece depositato - come già rilevato - solo il 13 settembre 2024, e quindi oltre il termine di sei mesi, sicché risulta tardivo e, come tale, inammissibile. Ai fini dell'ammissibilità, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass. civ., Sez. III, 8/02/2013, n. 3077). 3.1.Inoltre, l'inammissibilità dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine (prima di un anno e ora di sei mesi) previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità) e tale inammissibilità non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5, 6/05/2013, n. 10440). Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza.
2 4.Resta assorbita ogni altra questione.
5.Nulla va disposto per le spese di questo grado del giudizio stante la mancata costituzione in giudizio del appellato CP_1 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 da nei confronti Parte_1 del avverso la sentenza n. 636/2024 resa dal Tribunale di Bari il Controparte_1
16.02.2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- nulla per le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 3 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
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