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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12050/2022 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. CALI' Parte_1
CINZIA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. FLACCOVIO Controparte_1
ROBERTA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale dell'udienza del 27/05/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione in data 14/11/2023 della sentenza non definitiva n.
5102/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
A tale proposito deve rilevarsi che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni di divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 27/05/2025.
In particolare:
“- Stante la maggiore età delle figlie, onere del ricorrente di corrispondere in Parte_1 favore di € 650,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, Controparte_1
Per_ (nata a [...] in data [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
Per_
- l'assegno unico per la FI , negli ultimi dieci mesi di erogazione dall'INPS, verrà integralmente percepito dalla madre, ” (cfr. verbale udienza del Controparte_1
27/05/2025).
A seguito di ciò, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti, con compensazione di spese legali.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
In virtù del fatto che le parti hanno concordemente rinunciato alle domande proposte nell'ambito del presente giudizio, giungendo ad una definizione concordata della vicenda contenziosa, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese processuali che vanno, pertanto, integralmente compensate ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
1) dichiara che gli ulteriori rapporti tra le parti successivi divorzio sono regolati come da accordo raggiunto all'udienza del 27/05/2025, il cui contenuto si richiama integralmente;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12050/2022 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. CALI' Parte_1
CINZIA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. FLACCOVIO Controparte_1
ROBERTA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale dell'udienza del 27/05/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione in data 14/11/2023 della sentenza non definitiva n.
5102/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
A tale proposito deve rilevarsi che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni di divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 27/05/2025.
In particolare:
“- Stante la maggiore età delle figlie, onere del ricorrente di corrispondere in Parte_1 favore di € 650,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, Controparte_1
Per_ (nata a [...] in data [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
Per_
- l'assegno unico per la FI , negli ultimi dieci mesi di erogazione dall'INPS, verrà integralmente percepito dalla madre, ” (cfr. verbale udienza del Controparte_1
27/05/2025).
A seguito di ciò, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti, con compensazione di spese legali.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
In virtù del fatto che le parti hanno concordemente rinunciato alle domande proposte nell'ambito del presente giudizio, giungendo ad una definizione concordata della vicenda contenziosa, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese processuali che vanno, pertanto, integralmente compensate ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
1) dichiara che gli ulteriori rapporti tra le parti successivi divorzio sono regolati come da accordo raggiunto all'udienza del 27/05/2025, il cui contenuto si richiama integralmente;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.