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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7638/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7638/2020 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) entrambi residenti a [...]– Montecarlo Parte_2 C.F._2
Rue Bolevard D'Italie n. 10 – Principato di Monaco, rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Loda, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Milano (MI), Via Niccolò Copernico, n. 57, giusta procura in atti ATTORI OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
P.IVA ), soggetta all'attività Controparte_1 P.IVA_1 di Direzione e Coordinamento di e appartenente al Controparte_2 [...]
in persona del procuratore munito di rappresentanza Dott. CP_3 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Garrone ed elettivamente CP_4 domiciliata presso il suo Studio in Bergamo Via Masone n. 3, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
C.F. n. ) rappresentata in forza di procura speciale Controparte_5 P.IVA_2 dal suo procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Garrone Controparte_6 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bergamo Via Gian Maria Scotti n. 11, giusta procura in atti
INTERVENUTA VOLONTARIA
pagina 1 di 12 OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e (come da foglio di Parte_1 Parte_2 precisazione delle conclusioni depositato in data 04.07.2023):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta così giudicare: In via preliminare, accertata l'abusività della clausola n. 6 delle lettere di fideiussione del 2007 e successive modifiche e integrazioni non novative del 2011, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t, del D. Lgs. 206/2005, assunto ogni provvedimento necessario, anche, inaudita altera parte e/o con fissazione dell'udienza di comparizione, sospenda il giudizio e rimetta le parti in termini sulla rilevata questione. In via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o irregolarità del decreto ingiuntivo n. 1615/2020 del 07.07.2020, R.g. n. 1542/2020 emesso dal Tribunale di Monza, per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto, e, per l'effetto, revocarlo, con ogni più opportuna conseguenza di legge. Sempre in via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'eccezione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o irregolarità del decreto ingiuntivo n. 1615/2020, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1615/2020 del 07.07.2020, R.g. n. 1542/2020 emesso dal Tribunale di Monza, posto che il credito azionato da (già Controparte_2 Controparte_1
non risulta né certo, né liquido, né esigibile, per tutte le ragioni esposte nella
[...] narrativa del presente atto. Nel merito dichiarare fondata la presente opposizione per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, quindi, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o irregolarità e/o inesistenza e/o improponibilità e/o infondatezza e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 1615/2020 e, per l'effetto, revocarlo per le motivazioni in atti, con ogni più opportuna conseguenza di legge. Respingere l'intervento di per le ragioni esposte. CP_5
In ogni caso : Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre CTU contabile volta a quantificare (a) i tassi di mutuo applicati, (b) l'esatto ammontare degli interessi di mora applicati, (c) l'eventuale applicazione di interessi oltre il tasso soglia, nonché (d) l'eventuale indebita capitalizzazione degli interessi passivi e, conseguentemente, (e) l'esatto ammontare dell'eventuale credito residuo vantato dalla convenuta nei confronti degli attori opponenti.”
Per e (come da foglio di Controparte_7 Controparte_5 precisazione delle conclusioni depositato in data 29.09.2024):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare
pagina 2 di 12 In via preliminare: rigettare l'avversa domanda di nullità del decreto ingiuntivo Tribunale Monza n. 1615/2020 ing n.1542/2020 RG, del 28.5.2020 pubblicato il 7.7.2020, per violazione dei termini di cui all'art. 641 II comma cpc, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
- respingere l'avversa eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Foro in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi in narrativa degli atti di causa;
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o respingere l'opposizione, così come ogni eventuale ulteriore domanda proposta dalla signora e dal signor Parte_2 perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in Parte_1 fatto ed in diritto confermando la validità, l'efficacia e comunque la legittimità del decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 1615/2020 ing n.1542/2020 RG, del 28.5.2020 pubblicato il 7.7.2020 nei confronti degli opponenti. In subordine: nel denegato caso di revoca o declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo, condannare comunque gli opponenti e Parte_1
sopra generalizzati, in via tra loro solidale, a pagare a Parte_2 CP_5 quale successore a titolo particolare di già
[...] Controparte_2 [...]
(o in mero subordine alla cedente) l'importo di €. 395.645,85 Controparte_1 valuta 10.6.2024 (già detratto quanto incassato dalla procedura esecutiva Tribunale di Monza RGE, o la diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi ai tassi di competenza per le causali dedotte nel ricorso monitorio nonché nel presente giudizio di merito;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale con rimborso forfetario spese generali, contributo previdenziale ed i.v.a. ex lege In via istruttoria: rigettare ogni avversa istanza istruttoria in quanto esplorativa e inammissibile come meglio esposto in terza memoria ex art.183 cpc da Controparte_2
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio proponendo Parte_2 Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1615/2020, emesso dal Tribunale di Monza, in data 07.07.2020, nei loro confronti in qualità di garanti, per l'importo di euro 554.769,62, quale residuo del mutuo fondiario contratto dalla società oltre CP_8 interessi e competenze professionali ivi liquidate. e affermavano che, in data 22.07.2009, Parte_1 Parte_2
l'allora Banca regionale Europea aveva stipulato con un contratto di mutuo CP_8 di originari € 1.500.000. Il suddetto contratto, oltre ad essere garantito da ipoteca concessa su immobili di proprietà della debitrice principale ( non parte dell'odierno procedimento), CP_8 era garantito da fideiussione specifiche, prestate da Parte_3
pagina 3 di 12 sino a concorrenza di € 1.000.000,00 fino alla data del 22.07.2009, poi estese Parte_2
a € 1.500.000,00 in data 02.09.2011. Con atto, datato 28.11.2014, UB Finance CB2 s.r.l. ha acquistato pro-soluto da
[...]
diversi crediti derivanti da mutui, tra cui quello avente progressivo Controparte_9
n. 353343 che è oggetto del presente giudizio. In data 06.03.2018 e l'istituto di credito procedevano con atto di riduzione CP_8 della somma iscritta, allo svincolo ipotecario, al frazionamento di mutuo e di concessa ipoteca, nel quale si dava atto che il mutuo residuante alla data della stipula era pari ad € 748.256,26, in linea capitale oltre interessi, da dividersi in quote correlate a singole porzioni immobiliari dell'edificio ipotecato. In data 24.01.2019 Ubi Banca inviava alla debitrice principale nonché ai CP_8 garanti ed odierni opponenti e , lettera di diffida al Parte_1 Parte_2 pagamento di € 508.256,26, oltre interessi di mora dal 31.08.2018. A causa dell'inadempimento dei debitori la Banca interveniva, dapprima, con la procedura esecutiva e, successivamente, con la procedura monitoria. Parte opponente, pertanto, ha instaurato la presente opposizione eccependo, in via preliminare, la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o irregolarità del decreto ingiuntivo opposto in quanto è stato concesso agli opponenti, residenti in un paese extra UE, un termine inferiore a giorni sessanta;
nel merito hanno ribadito l'assenza della prova scritta ex art. 50 TUB, l'applicazione degli interessi oltre il tasso soglia e il divieto di anatocismo. costituendosi, in data 16.02.2021, ha affermato di aver Controparte_1 corrisposto alla mutuataria la somma complessiva di € 1.045.000,00, ha CP_8 confermato la riduzione dell'ipoteca e la suddivisione del mutuo in due quote distinte correlate da singole porzioni immobiliari. Ha riferito che la quota afferente il presente giudizio è la n.1203475 di originari € 508.525,26 a titolo di capitale, di cui residua complessivamente a carico della Banca la somma di € 554.769,62 comprensiva di interessi al 10.04.2019, oltre i successivi maturandi;
inoltre la medesima quota è stata oggetto dell'intervento nell'esecuzione immobiliare promossa. Ha aggiunto, inoltre, che nel lasso temporale tra il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del decreto ingiuntivo riacquistava in data Controparte_1
14.04.2020 da Ubi Finance CB2 s.r.l. il credito afferente alla quota del mutuo frazionata n. 1203475. Parte opposta, pertanto, ha contestato tutto quanto affermato da parte attrice opponente;
chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la conferma dello stesso. All'udienza dell'11 marzo 2021, parte opponente ribadiva la nullità del d.i. e si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione. Il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione e affermava che il decreto ingiuntivo non fosse nullo in quanto l'irregolarità relativa al termine concesso era stata sanata, che la prova del credito fosse stata fornita dalla banca e che le contestazioni relative ad pagina 4 di 12 anatocismo e superamento tasso soglia fossero inconferenti trattandosi di contratto di mutuo. All'udienza del 30.09.2021 le parti, dopo aver esperito la procedura di mediazione obbligatoria, chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 01.03.2022, nella quale i legali delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni che veniva indicata nella data del 30.06.2022. Nelle more del giudizio, precisamente, in data 10.05.2022, si costituiva ex art. 111 c.p.c. la quale riferiva che, in data 26.03.2021, Controparte_5 Controparte_1
è stata fusa per incorporazione con efficacia dal 12.4.2021 in
[...] [...]
che in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_2 [...] ha acquistato da taluni crediti (derivanti da CP_5 Controparte_2 contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”. Aggiungeva che della suddetta cessione, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 148 del 14.12.2021 e che è Controparte_5 succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della Banca cedente, tra i quali sono ricomprese le ragioni creditorie azionate avverso la società i cui garanti sono e Controparte_10 Parte_1 [...]
Parte_2
All'udienza del 30.06.2022 la causa veniva trattenuta in decisione previa la concessione dei termini di legge. Con ordinanza, emessa in data 21.10.2022, il Giudice, precedente assegnatario della causa, rimetteva la causa in istruttoria fissando, nuovamente udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 02.03.2023 nella quale la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. All'udienza del 04.07.2023, mutato il Giudice nella persona fisica, il difensore di parte attrice, alla luce dell'aggiudicazione del bene oggetto di ipoteca giudiziale intestato a
, manifestava la volontà di addivenire ad una soluzione Controparte_10 transattiva della controversia;
mentre il legale di parte convenuta riferiva la non sussistenza di trattative idonee a chiedere un rinvio. Il Giudice, pertanto, fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 21.12.2023, nella quale la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti a causa di impedimento del legale di parte attrice a comparire. All'udienza del 21.03.2024, essendo sopravvenuti fatti idonei ad incidere sula credito oggetto del presente giudizio tali da determinare una possibile modifica delle conclusioni precedentemente rassegnate, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni al fine di consentire l'esatta determinazione dell'ammontare del credito per la data del 03.10.2024.
pagina 5 di 12 All'esito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione previo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato numerose eccezioni preliminari che devono essere esaminate. In particolare, eccepisce, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo n. 1615/2020 del 07.07.2020, R.g. n. 1542/2020 emesso dal Tribunale di Monza, in quanto emesso in violazione del termine di 50 giorni previsto dall'art. 641, comma 2, c.p.c. per i residenti all'estero. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che il decreto ingiuntivo sia invalido, e quindi debba essere annullato, esclusivamente quando il debitore dimostri che l'erroneo termine concesso abbia compromesso la sua possibilità di difesa. Infatti, com'è noto la mancata concessione di un termine idoneo a consentirne la notifica tenuto conto della residenza dell'intimato è sanabile solo quando l'opposizione abbia raggiunto il proprio scopo. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo non può essere dichiarato nullo poiché non è possibile affermare che l'atto non ha raggiunto il suo scopo in quanto l'ingiunto ha ritualmente proposto opposizione al provvedimento monitorio entro i termini previsti dalla legge. Quanto poi all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore di quello di Bergamo la stessa deve intendersi implicitamente rinunciata, in quanto non reiterata da parte opponente né in sede di precisazione delle conclusioni né in sede di udienza, né tantomeno richiamata negli scritti difensivi conclusivi.
e contestano, inoltre, la carenza di Parte_1 Parte_2 legittimazione attiva di in quanto la stessa non ha prodotto il Controparte_5 contratto di cessione del credito, limitandosi ad un elenco generico che non consentirebbe, a loro dire, la certa identificazione del credito ceduto. Parte opponente afferma che ha allegato, a dimostrazione Controparte_5 dell'avvenuta cessione, la pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione (cfr. doc. 5 parte intervenuta) e l'elenco dei crediti ceduti (cfr. doc. 6 parte intervenuta). Ribadisce, infatti, che dalla pubblicazione sulla G.Uff. si evince solo che “taluni crediti”, quindi “non tutti”, sono stati oggetto della Cessione pro-soluto del dicembre 2021 “specificatamente individuati nel contratto di cessione” e che l'elenco dei crediti prodotto da contiene solo un elenco numerico, che nulla prova in ordine CP_5 alla effettiva cessione del credito di cui si discute, né che questo sia incluso nell'operazione di cessione e sia tra quelli espressamente indicati nel Contratto di cessione. Sul punto, è necessario ribadire che il contratto di cessione di crediti e di cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto, quindi anche dei singoli crediti ceduti, può essere data liberamente, anche per presunzioni.
pagina 6 di 12 Di recente, anche, la Suprema Corte ha affermato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le altre, Cassazione civile 29/02/2024, n. 5478.) Pertanto, ne consegue che la prova dell'inclusione del singolo credito azionato nella cartolarizzazione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto. Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, si legge testualmente
“taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_2 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199” (cfr. doc.5 parte intervenuta). Infatti, il contratto di mutuo, dal quale origina la presente fideiussione, è stato sottoscritto nel 2009 e nel 2018 gli odierni opponenti sono divenuti inadempienti;
pertanto, il credito oggetto del provvedimento monitorio possiede tutte le caratteristiche elencate nella GU n. 148 del 14.12.2021 e quindi rientra nella cartolarizzazione tra e verificatasi nel dicembre 2021. CP_2 CP_5
Inoltre, il documento in Gazzetta Ufficiale specifica che “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopra- menzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti”. Nel caso de quo, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il credito può essere dedotto sia dalla dichiarazione della cedente , datata Controparte_2
11.07.2022, nella quale si legge testualmente “ in data 10.21.2021 Controparte_2 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti Controparte_11 pro-soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1. della legge 30 aprile 1999 n. 130, che include, tra gli altri i crediti di seguito indicati: 954500001549 (soff. mutui risolti) – intestatario
pagina 7 di 12 ” e, ancora, “ai fini delle conseguenti attività Controparte_10 giudiziali si precisa e conferma che è succeduta, pertanto, nei Controparte_5 crediti come sopra indicati, in forza del contratto di cessione del 10.12.2021 con le relative garanzie anche fidejussorie e i diritti accessori, ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, facoltà, profili, anche di natura processuale recuperatoria e/o non recuperatoria.” (cfr. doc. A comparsa conclusionale 27.09.2022 parte opposta) La suddetta dichiarazione, contenente il codice identificativo 954500001549 (ricavabile anche nell'elenco dei crediti ceduti alla pag. 65 rigo 15 del documento n. 6 di parte intervenuta), è un documento sufficiente a provare l'inclusione del credito, in quanto la prova della inclusione del singolo credito nel perimetro dell'operazione di cartolarizzazione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, risulta adeguatamente provato che il credito originariamente vantato da nei confronti di rientri Controparte_2 Controparte_10 nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al summenzionato avviso di cessione. Ne consegue, alla luce di quanto suesposto, che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a deve essere respinta. Controparte_5
In merito alla garanzia sottoscritta dagli odierni opponenti, è necessario fare chiarezza. Parte opponente afferma che la suddetta rientra nella fideiussione, mentre parte opposta ritiene che essa sia un contratto autonomo di garanzia. La fideiussione e il contratto autonomo di garanzia sono tipologie di garanzie distinte tra loro: la fideiussione è un contratto accessorio in quanto la sua validità dipende dall'esistenza di un obbligo principale infatti il fideiussore garantisce l'adempimento della stessa obbligazione principale. Il contratto autonomo di garanzia, per contro, è un contratto in cui una parte (garante) si obbliga a pagare una somma di denaro o ad adempiere una prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia, la sua obbligazione non dipende dall'esistenza di un debito principale;
si tratta, pertanto, di un contratto autonomo e indipendente rispetto all'obbligo principale. Nella fattispecie per cui è causa, la garanzia sottoscritta dall'odierna opponente è stata espressamente denominata dalle parti come fideiussione (i termini “fideiussione” e
“fideiussore” ricorrono più volte nel testo del contratto). Sebbene, si tratti di garanzia c.d. “a prima richiesta” (cfr.: art. 8 del contratto), non risulta essere stata completamente esclusa la possibilità per i garanti di proporre eccezioni. In punto di diritto, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 19693 del 17.06.2022) ha affermato più volte che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore
pagina 8 di 12 garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”. Va inoltre considerato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale”. (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 6177 del 05.03.2020). Sempre la Corte di Cassazione ha anche affermato che “non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni”. (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 8874 del 31.03.2021). In questo caso il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio (cfr.: art. 1) ed è obbligato in solido con quest'ultimo (cfr.: art. 3). Alla luce di quanto precede, non vi è ragione per qualificare il rapporto diversamente da come esso è stato denominato dalle parti, vale a dire come fideiussione. Ciò posto, parte opponente ha ulteriormente eccepito la nullità del contratto di fideiussione affermando che la domanda giudiziale di cui al decreto ingiuntivo opposto si fonda sulle lettere di fideiussione rilasciate in qualità di consumatore e che le stesse contengano, alla clausola n. 6, la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. da intendersi vessatoria a mente dell'art. 33, comma 2, lett.t, del D. lgs. 206/2005. Tale eccezione deve essere superata in quanto gli odierni opponenti non possono essere qualificati come consumatori, poiché entrambi sono stati legali rappresentanti della società garantita, oltre ad essere soci della stessa, anche al momento di rilascio delle garanzie. La ricorrenza o meno dello status di consumatore, come sostenuto dalla Corte di Giustizia UE, deve essere valutato conformemente ad un criterio funzionale volto a stabilire se il rapporto contrattuale in oggetto rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. La Corte di Cassazione, sul punto, afferma che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle
pagina 9 di 12 parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.” (cfr. tra le più recenti Cassazione civile, Sez. III, 2 settembre 2024, n. 23533) e pertanto, hanno prestato la garanzia di Parte_1 Parte_2 causa nell'ambito dell'attività svolta, come professionisti e non come consumatori, poiché in possesso del 50% ciascuno del capitale sociale di al momento CP_8 della concessione del mutuo alla stessa. Nel merito, parte opponente ha, sin dall'atto introduttivo, contestato la debenza della somma ingiunta e i documenti allegati, precisamente il piano di ammortamento (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) e la certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio), per indeterminatezza e inidoneità a dare prova del credito;
osservando, in particolare, che sia “la banca, quale attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito mediante analitico conteggio dei criteri di calcolo della sorte capitale e degli interessi, anche di mora. Per contro, i documenti prodotti dall'istituto di credito risultano parziali e quindi inidonei a giustificare la debenza dell'importo totale richiesto poiché non vi è prova alcuna che i tassi applicati siano quelli effettivamente concordati in via contrattuale, né che la sorte capitale residua sia quella effettivamente ex adverso indicata.” In particolare, gli odierni opponenti ritengono che nel piano di ammortamento non sarebbe individuato il tasso di interesse applicato né quello di mora. Dall'esame del documento in questione, emerge chiaramente l'indicazione del tasso di ammortamento (pari a 1,050), del tasso di mora (pari a 3,380) e il TAEG (pari a 1,270). Tassi indicativi che è possibile, anche, rinvenire all'interno del contratto di mutuo stipulato;
prova ne è che, ad esempio, il TAN era determinato nella misura del 2,75%
“valido fino alla fine del corrente mese”, successivamente il tasso sarebbe variato ogni mese e sarebbe stato pari alla media mensile relativa al mese precedente del tasso EURIBOR a sei mei determinata con divisore 365/366 pubblicata su “Ilsole 24 ore” arrotondata ai cinque centesimi superiori con maggiorazione di uno spread di 1,25 punti percentuali annui. Il documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo, dunque, poteva contenere esclusivamente le rate successive alla data del piano, datato 15.04.2019, poiché tutto dipende dall'andamento dell'EURIBOR. Nel corso del giudizio, inoltre, è stato depositato un ulteriore piano di ammortamento, datato 02.02.2021, contenente l'indicazione del tasso di ammortamento (pari a 1,000), del tasso di mora (pari a 3,330) e il TAEG (pari a 2,838) e le erogazioni delle tranches di mutui, individuati con la lettera E. Il mutuante, al fine di pretendere il pagamento della somma restante, deve provare la dazione della somma mutuata e l'esistenza del contratto;
dunque come ribadito, anche, da costante giurisprudenza l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio pagina 10 di 12 dell'atto dell'istituto notarile di erogazione e della quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria. Con riferimento alla certificazione contenuta nel documento 9 del fascicolo monitorio, parte opponente afferma che il medesimo non sia una certificazione ex art. 50 TUB, ma un ordinario estratto notarile delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c. autenticato dal notaio. Tuttavia, il summenzionato documento non è di formazione unilaterale, ma è proveniente da un pubblico ufficiale che certifica “che dal libro giornale partite in sofferenza della società UB FI CB 2 SRL … risulta * il saldo del conto pratica n. 0830/00008515206 ANAGRAFICA DOMUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE …, cessione mutui a UB FI 2 (COVERED ) …, che alla data del 10.04.2019 con CP_12 valuta 10.04.2019 segna un debito di € 554.769,62 comprensivo di interessi al 10.04.2019” (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio). Tale onere di prova è stato assolto dall'odierna opposta, che in sede monitoria ha prodotto e allegato la documentazione idonea a fornire prova e certezza del credito. L'ulteriore eccezione sollevata da parte opponente, circa l'applicazione di interessi usurari e del criterio anatocistico da parte dell'odierna opposta, non può essere oggetto di valutazione in quanto basata su generiche affermazioni;
mentre, com'è noto, specie nei contratti bancari la parte che solleva l'esistenza di operazioni illegittime ha l'onere di quantificare in modo preciso sia l'an che il quantum debeatur. Sul punto, si ritiene di condividere l'orientamento espresso da numerose pronunce rese da diversi Tribunali secondo cui “qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari”. L'esistenza del credito e le affermazioni delle parti, anche in sede d'udienza, inducono a ridurre la somma dovuta dagli odierni opponenti ad € 395.645,85, poiché, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, si è proceduti con l'esecuzione immobiliare, avente r.g. 200/2019, all'esito della quale ha incassato la somma di € Controparte_5
14.010,33 da un primo progetto parziale nonché € 182.658,39 ed € 2.396,54 da quello finale. Le considerazioni appena esposte inducono al parziale accoglimento della proposta opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo a seguito dei pagamenti avvenuti in sede esecutiva che hanno ridotto l'importo originariamente azionato, e per cui è la presente opposizione, e condanna degli odierni opponenti a corrispondere a pagina 11 di 12 la somma pari ad € 395.645,85, con valuta 10.4.2019, oltre interessi Controparte_5 moratori maturati e maturandi al saldo al tasso legale pro tempore.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice opponente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della prevalente soccombenza - da valutarsi anche alla stregua della circostanza che il creduto è stato rideterminato a seguito dei pagamenti intervenuti in altri giudizi - nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1615/2020, emesso dal Tribunale di Monza, in data 07.07.2020, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della somma pari ad euro € 395.645,85, con valuta 10.4.2019, Controparte_5 oltre interessi moratori maturati e maturandi al saldo al tasso legale pro tempore;
3. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite liquidate in euro 14.597,70 oltre 15% per rimborso CP_5 forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti. Monza, 10 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7638/2020 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) entrambi residenti a [...]– Montecarlo Parte_2 C.F._2
Rue Bolevard D'Italie n. 10 – Principato di Monaco, rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Loda, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Milano (MI), Via Niccolò Copernico, n. 57, giusta procura in atti ATTORI OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
P.IVA ), soggetta all'attività Controparte_1 P.IVA_1 di Direzione e Coordinamento di e appartenente al Controparte_2 [...]
in persona del procuratore munito di rappresentanza Dott. CP_3 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Garrone ed elettivamente CP_4 domiciliata presso il suo Studio in Bergamo Via Masone n. 3, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
C.F. n. ) rappresentata in forza di procura speciale Controparte_5 P.IVA_2 dal suo procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Garrone Controparte_6 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bergamo Via Gian Maria Scotti n. 11, giusta procura in atti
INTERVENUTA VOLONTARIA
pagina 1 di 12 OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e (come da foglio di Parte_1 Parte_2 precisazione delle conclusioni depositato in data 04.07.2023):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta così giudicare: In via preliminare, accertata l'abusività della clausola n. 6 delle lettere di fideiussione del 2007 e successive modifiche e integrazioni non novative del 2011, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t, del D. Lgs. 206/2005, assunto ogni provvedimento necessario, anche, inaudita altera parte e/o con fissazione dell'udienza di comparizione, sospenda il giudizio e rimetta le parti in termini sulla rilevata questione. In via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o irregolarità del decreto ingiuntivo n. 1615/2020 del 07.07.2020, R.g. n. 1542/2020 emesso dal Tribunale di Monza, per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto, e, per l'effetto, revocarlo, con ogni più opportuna conseguenza di legge. Sempre in via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'eccezione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o irregolarità del decreto ingiuntivo n. 1615/2020, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1615/2020 del 07.07.2020, R.g. n. 1542/2020 emesso dal Tribunale di Monza, posto che il credito azionato da (già Controparte_2 Controparte_1
non risulta né certo, né liquido, né esigibile, per tutte le ragioni esposte nella
[...] narrativa del presente atto. Nel merito dichiarare fondata la presente opposizione per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, quindi, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o irregolarità e/o inesistenza e/o improponibilità e/o infondatezza e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 1615/2020 e, per l'effetto, revocarlo per le motivazioni in atti, con ogni più opportuna conseguenza di legge. Respingere l'intervento di per le ragioni esposte. CP_5
In ogni caso : Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre CTU contabile volta a quantificare (a) i tassi di mutuo applicati, (b) l'esatto ammontare degli interessi di mora applicati, (c) l'eventuale applicazione di interessi oltre il tasso soglia, nonché (d) l'eventuale indebita capitalizzazione degli interessi passivi e, conseguentemente, (e) l'esatto ammontare dell'eventuale credito residuo vantato dalla convenuta nei confronti degli attori opponenti.”
Per e (come da foglio di Controparte_7 Controparte_5 precisazione delle conclusioni depositato in data 29.09.2024):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare
pagina 2 di 12 In via preliminare: rigettare l'avversa domanda di nullità del decreto ingiuntivo Tribunale Monza n. 1615/2020 ing n.1542/2020 RG, del 28.5.2020 pubblicato il 7.7.2020, per violazione dei termini di cui all'art. 641 II comma cpc, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
- respingere l'avversa eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Foro in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi in narrativa degli atti di causa;
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o respingere l'opposizione, così come ogni eventuale ulteriore domanda proposta dalla signora e dal signor Parte_2 perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in Parte_1 fatto ed in diritto confermando la validità, l'efficacia e comunque la legittimità del decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 1615/2020 ing n.1542/2020 RG, del 28.5.2020 pubblicato il 7.7.2020 nei confronti degli opponenti. In subordine: nel denegato caso di revoca o declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo, condannare comunque gli opponenti e Parte_1
sopra generalizzati, in via tra loro solidale, a pagare a Parte_2 CP_5 quale successore a titolo particolare di già
[...] Controparte_2 [...]
(o in mero subordine alla cedente) l'importo di €. 395.645,85 Controparte_1 valuta 10.6.2024 (già detratto quanto incassato dalla procedura esecutiva Tribunale di Monza RGE, o la diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi ai tassi di competenza per le causali dedotte nel ricorso monitorio nonché nel presente giudizio di merito;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale con rimborso forfetario spese generali, contributo previdenziale ed i.v.a. ex lege In via istruttoria: rigettare ogni avversa istanza istruttoria in quanto esplorativa e inammissibile come meglio esposto in terza memoria ex art.183 cpc da Controparte_2
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio proponendo Parte_2 Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1615/2020, emesso dal Tribunale di Monza, in data 07.07.2020, nei loro confronti in qualità di garanti, per l'importo di euro 554.769,62, quale residuo del mutuo fondiario contratto dalla società oltre CP_8 interessi e competenze professionali ivi liquidate. e affermavano che, in data 22.07.2009, Parte_1 Parte_2
l'allora Banca regionale Europea aveva stipulato con un contratto di mutuo CP_8 di originari € 1.500.000. Il suddetto contratto, oltre ad essere garantito da ipoteca concessa su immobili di proprietà della debitrice principale ( non parte dell'odierno procedimento), CP_8 era garantito da fideiussione specifiche, prestate da Parte_3
pagina 3 di 12 sino a concorrenza di € 1.000.000,00 fino alla data del 22.07.2009, poi estese Parte_2
a € 1.500.000,00 in data 02.09.2011. Con atto, datato 28.11.2014, UB Finance CB2 s.r.l. ha acquistato pro-soluto da
[...]
diversi crediti derivanti da mutui, tra cui quello avente progressivo Controparte_9
n. 353343 che è oggetto del presente giudizio. In data 06.03.2018 e l'istituto di credito procedevano con atto di riduzione CP_8 della somma iscritta, allo svincolo ipotecario, al frazionamento di mutuo e di concessa ipoteca, nel quale si dava atto che il mutuo residuante alla data della stipula era pari ad € 748.256,26, in linea capitale oltre interessi, da dividersi in quote correlate a singole porzioni immobiliari dell'edificio ipotecato. In data 24.01.2019 Ubi Banca inviava alla debitrice principale nonché ai CP_8 garanti ed odierni opponenti e , lettera di diffida al Parte_1 Parte_2 pagamento di € 508.256,26, oltre interessi di mora dal 31.08.2018. A causa dell'inadempimento dei debitori la Banca interveniva, dapprima, con la procedura esecutiva e, successivamente, con la procedura monitoria. Parte opponente, pertanto, ha instaurato la presente opposizione eccependo, in via preliminare, la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o irregolarità del decreto ingiuntivo opposto in quanto è stato concesso agli opponenti, residenti in un paese extra UE, un termine inferiore a giorni sessanta;
nel merito hanno ribadito l'assenza della prova scritta ex art. 50 TUB, l'applicazione degli interessi oltre il tasso soglia e il divieto di anatocismo. costituendosi, in data 16.02.2021, ha affermato di aver Controparte_1 corrisposto alla mutuataria la somma complessiva di € 1.045.000,00, ha CP_8 confermato la riduzione dell'ipoteca e la suddivisione del mutuo in due quote distinte correlate da singole porzioni immobiliari. Ha riferito che la quota afferente il presente giudizio è la n.1203475 di originari € 508.525,26 a titolo di capitale, di cui residua complessivamente a carico della Banca la somma di € 554.769,62 comprensiva di interessi al 10.04.2019, oltre i successivi maturandi;
inoltre la medesima quota è stata oggetto dell'intervento nell'esecuzione immobiliare promossa. Ha aggiunto, inoltre, che nel lasso temporale tra il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del decreto ingiuntivo riacquistava in data Controparte_1
14.04.2020 da Ubi Finance CB2 s.r.l. il credito afferente alla quota del mutuo frazionata n. 1203475. Parte opposta, pertanto, ha contestato tutto quanto affermato da parte attrice opponente;
chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la conferma dello stesso. All'udienza dell'11 marzo 2021, parte opponente ribadiva la nullità del d.i. e si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione. Il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione e affermava che il decreto ingiuntivo non fosse nullo in quanto l'irregolarità relativa al termine concesso era stata sanata, che la prova del credito fosse stata fornita dalla banca e che le contestazioni relative ad pagina 4 di 12 anatocismo e superamento tasso soglia fossero inconferenti trattandosi di contratto di mutuo. All'udienza del 30.09.2021 le parti, dopo aver esperito la procedura di mediazione obbligatoria, chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 01.03.2022, nella quale i legali delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni che veniva indicata nella data del 30.06.2022. Nelle more del giudizio, precisamente, in data 10.05.2022, si costituiva ex art. 111 c.p.c. la quale riferiva che, in data 26.03.2021, Controparte_5 Controparte_1
è stata fusa per incorporazione con efficacia dal 12.4.2021 in
[...] [...]
che in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_2 [...] ha acquistato da taluni crediti (derivanti da CP_5 Controparte_2 contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”. Aggiungeva che della suddetta cessione, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 148 del 14.12.2021 e che è Controparte_5 succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della Banca cedente, tra i quali sono ricomprese le ragioni creditorie azionate avverso la società i cui garanti sono e Controparte_10 Parte_1 [...]
Parte_2
All'udienza del 30.06.2022 la causa veniva trattenuta in decisione previa la concessione dei termini di legge. Con ordinanza, emessa in data 21.10.2022, il Giudice, precedente assegnatario della causa, rimetteva la causa in istruttoria fissando, nuovamente udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 02.03.2023 nella quale la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. All'udienza del 04.07.2023, mutato il Giudice nella persona fisica, il difensore di parte attrice, alla luce dell'aggiudicazione del bene oggetto di ipoteca giudiziale intestato a
, manifestava la volontà di addivenire ad una soluzione Controparte_10 transattiva della controversia;
mentre il legale di parte convenuta riferiva la non sussistenza di trattative idonee a chiedere un rinvio. Il Giudice, pertanto, fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 21.12.2023, nella quale la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti a causa di impedimento del legale di parte attrice a comparire. All'udienza del 21.03.2024, essendo sopravvenuti fatti idonei ad incidere sula credito oggetto del presente giudizio tali da determinare una possibile modifica delle conclusioni precedentemente rassegnate, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni al fine di consentire l'esatta determinazione dell'ammontare del credito per la data del 03.10.2024.
pagina 5 di 12 All'esito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione previo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato numerose eccezioni preliminari che devono essere esaminate. In particolare, eccepisce, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo n. 1615/2020 del 07.07.2020, R.g. n. 1542/2020 emesso dal Tribunale di Monza, in quanto emesso in violazione del termine di 50 giorni previsto dall'art. 641, comma 2, c.p.c. per i residenti all'estero. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che il decreto ingiuntivo sia invalido, e quindi debba essere annullato, esclusivamente quando il debitore dimostri che l'erroneo termine concesso abbia compromesso la sua possibilità di difesa. Infatti, com'è noto la mancata concessione di un termine idoneo a consentirne la notifica tenuto conto della residenza dell'intimato è sanabile solo quando l'opposizione abbia raggiunto il proprio scopo. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo non può essere dichiarato nullo poiché non è possibile affermare che l'atto non ha raggiunto il suo scopo in quanto l'ingiunto ha ritualmente proposto opposizione al provvedimento monitorio entro i termini previsti dalla legge. Quanto poi all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore di quello di Bergamo la stessa deve intendersi implicitamente rinunciata, in quanto non reiterata da parte opponente né in sede di precisazione delle conclusioni né in sede di udienza, né tantomeno richiamata negli scritti difensivi conclusivi.
e contestano, inoltre, la carenza di Parte_1 Parte_2 legittimazione attiva di in quanto la stessa non ha prodotto il Controparte_5 contratto di cessione del credito, limitandosi ad un elenco generico che non consentirebbe, a loro dire, la certa identificazione del credito ceduto. Parte opponente afferma che ha allegato, a dimostrazione Controparte_5 dell'avvenuta cessione, la pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione (cfr. doc. 5 parte intervenuta) e l'elenco dei crediti ceduti (cfr. doc. 6 parte intervenuta). Ribadisce, infatti, che dalla pubblicazione sulla G.Uff. si evince solo che “taluni crediti”, quindi “non tutti”, sono stati oggetto della Cessione pro-soluto del dicembre 2021 “specificatamente individuati nel contratto di cessione” e che l'elenco dei crediti prodotto da contiene solo un elenco numerico, che nulla prova in ordine CP_5 alla effettiva cessione del credito di cui si discute, né che questo sia incluso nell'operazione di cessione e sia tra quelli espressamente indicati nel Contratto di cessione. Sul punto, è necessario ribadire che il contratto di cessione di crediti e di cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto, quindi anche dei singoli crediti ceduti, può essere data liberamente, anche per presunzioni.
pagina 6 di 12 Di recente, anche, la Suprema Corte ha affermato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le altre, Cassazione civile 29/02/2024, n. 5478.) Pertanto, ne consegue che la prova dell'inclusione del singolo credito azionato nella cartolarizzazione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto. Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, si legge testualmente
“taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_2 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199” (cfr. doc.5 parte intervenuta). Infatti, il contratto di mutuo, dal quale origina la presente fideiussione, è stato sottoscritto nel 2009 e nel 2018 gli odierni opponenti sono divenuti inadempienti;
pertanto, il credito oggetto del provvedimento monitorio possiede tutte le caratteristiche elencate nella GU n. 148 del 14.12.2021 e quindi rientra nella cartolarizzazione tra e verificatasi nel dicembre 2021. CP_2 CP_5
Inoltre, il documento in Gazzetta Ufficiale specifica che “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopra- menzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti”. Nel caso de quo, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il credito può essere dedotto sia dalla dichiarazione della cedente , datata Controparte_2
11.07.2022, nella quale si legge testualmente “ in data 10.21.2021 Controparte_2 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti Controparte_11 pro-soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1. della legge 30 aprile 1999 n. 130, che include, tra gli altri i crediti di seguito indicati: 954500001549 (soff. mutui risolti) – intestatario
pagina 7 di 12 ” e, ancora, “ai fini delle conseguenti attività Controparte_10 giudiziali si precisa e conferma che è succeduta, pertanto, nei Controparte_5 crediti come sopra indicati, in forza del contratto di cessione del 10.12.2021 con le relative garanzie anche fidejussorie e i diritti accessori, ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, facoltà, profili, anche di natura processuale recuperatoria e/o non recuperatoria.” (cfr. doc. A comparsa conclusionale 27.09.2022 parte opposta) La suddetta dichiarazione, contenente il codice identificativo 954500001549 (ricavabile anche nell'elenco dei crediti ceduti alla pag. 65 rigo 15 del documento n. 6 di parte intervenuta), è un documento sufficiente a provare l'inclusione del credito, in quanto la prova della inclusione del singolo credito nel perimetro dell'operazione di cartolarizzazione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, risulta adeguatamente provato che il credito originariamente vantato da nei confronti di rientri Controparte_2 Controparte_10 nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al summenzionato avviso di cessione. Ne consegue, alla luce di quanto suesposto, che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a deve essere respinta. Controparte_5
In merito alla garanzia sottoscritta dagli odierni opponenti, è necessario fare chiarezza. Parte opponente afferma che la suddetta rientra nella fideiussione, mentre parte opposta ritiene che essa sia un contratto autonomo di garanzia. La fideiussione e il contratto autonomo di garanzia sono tipologie di garanzie distinte tra loro: la fideiussione è un contratto accessorio in quanto la sua validità dipende dall'esistenza di un obbligo principale infatti il fideiussore garantisce l'adempimento della stessa obbligazione principale. Il contratto autonomo di garanzia, per contro, è un contratto in cui una parte (garante) si obbliga a pagare una somma di denaro o ad adempiere una prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia, la sua obbligazione non dipende dall'esistenza di un debito principale;
si tratta, pertanto, di un contratto autonomo e indipendente rispetto all'obbligo principale. Nella fattispecie per cui è causa, la garanzia sottoscritta dall'odierna opponente è stata espressamente denominata dalle parti come fideiussione (i termini “fideiussione” e
“fideiussore” ricorrono più volte nel testo del contratto). Sebbene, si tratti di garanzia c.d. “a prima richiesta” (cfr.: art. 8 del contratto), non risulta essere stata completamente esclusa la possibilità per i garanti di proporre eccezioni. In punto di diritto, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 19693 del 17.06.2022) ha affermato più volte che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore
pagina 8 di 12 garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”. Va inoltre considerato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale”. (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 6177 del 05.03.2020). Sempre la Corte di Cassazione ha anche affermato che “non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni”. (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 8874 del 31.03.2021). In questo caso il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio (cfr.: art. 1) ed è obbligato in solido con quest'ultimo (cfr.: art. 3). Alla luce di quanto precede, non vi è ragione per qualificare il rapporto diversamente da come esso è stato denominato dalle parti, vale a dire come fideiussione. Ciò posto, parte opponente ha ulteriormente eccepito la nullità del contratto di fideiussione affermando che la domanda giudiziale di cui al decreto ingiuntivo opposto si fonda sulle lettere di fideiussione rilasciate in qualità di consumatore e che le stesse contengano, alla clausola n. 6, la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. da intendersi vessatoria a mente dell'art. 33, comma 2, lett.t, del D. lgs. 206/2005. Tale eccezione deve essere superata in quanto gli odierni opponenti non possono essere qualificati come consumatori, poiché entrambi sono stati legali rappresentanti della società garantita, oltre ad essere soci della stessa, anche al momento di rilascio delle garanzie. La ricorrenza o meno dello status di consumatore, come sostenuto dalla Corte di Giustizia UE, deve essere valutato conformemente ad un criterio funzionale volto a stabilire se il rapporto contrattuale in oggetto rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. La Corte di Cassazione, sul punto, afferma che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle
pagina 9 di 12 parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.” (cfr. tra le più recenti Cassazione civile, Sez. III, 2 settembre 2024, n. 23533) e pertanto, hanno prestato la garanzia di Parte_1 Parte_2 causa nell'ambito dell'attività svolta, come professionisti e non come consumatori, poiché in possesso del 50% ciascuno del capitale sociale di al momento CP_8 della concessione del mutuo alla stessa. Nel merito, parte opponente ha, sin dall'atto introduttivo, contestato la debenza della somma ingiunta e i documenti allegati, precisamente il piano di ammortamento (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) e la certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio), per indeterminatezza e inidoneità a dare prova del credito;
osservando, in particolare, che sia “la banca, quale attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito mediante analitico conteggio dei criteri di calcolo della sorte capitale e degli interessi, anche di mora. Per contro, i documenti prodotti dall'istituto di credito risultano parziali e quindi inidonei a giustificare la debenza dell'importo totale richiesto poiché non vi è prova alcuna che i tassi applicati siano quelli effettivamente concordati in via contrattuale, né che la sorte capitale residua sia quella effettivamente ex adverso indicata.” In particolare, gli odierni opponenti ritengono che nel piano di ammortamento non sarebbe individuato il tasso di interesse applicato né quello di mora. Dall'esame del documento in questione, emerge chiaramente l'indicazione del tasso di ammortamento (pari a 1,050), del tasso di mora (pari a 3,380) e il TAEG (pari a 1,270). Tassi indicativi che è possibile, anche, rinvenire all'interno del contratto di mutuo stipulato;
prova ne è che, ad esempio, il TAN era determinato nella misura del 2,75%
“valido fino alla fine del corrente mese”, successivamente il tasso sarebbe variato ogni mese e sarebbe stato pari alla media mensile relativa al mese precedente del tasso EURIBOR a sei mei determinata con divisore 365/366 pubblicata su “Ilsole 24 ore” arrotondata ai cinque centesimi superiori con maggiorazione di uno spread di 1,25 punti percentuali annui. Il documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo, dunque, poteva contenere esclusivamente le rate successive alla data del piano, datato 15.04.2019, poiché tutto dipende dall'andamento dell'EURIBOR. Nel corso del giudizio, inoltre, è stato depositato un ulteriore piano di ammortamento, datato 02.02.2021, contenente l'indicazione del tasso di ammortamento (pari a 1,000), del tasso di mora (pari a 3,330) e il TAEG (pari a 2,838) e le erogazioni delle tranches di mutui, individuati con la lettera E. Il mutuante, al fine di pretendere il pagamento della somma restante, deve provare la dazione della somma mutuata e l'esistenza del contratto;
dunque come ribadito, anche, da costante giurisprudenza l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio pagina 10 di 12 dell'atto dell'istituto notarile di erogazione e della quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria. Con riferimento alla certificazione contenuta nel documento 9 del fascicolo monitorio, parte opponente afferma che il medesimo non sia una certificazione ex art. 50 TUB, ma un ordinario estratto notarile delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c. autenticato dal notaio. Tuttavia, il summenzionato documento non è di formazione unilaterale, ma è proveniente da un pubblico ufficiale che certifica “che dal libro giornale partite in sofferenza della società UB FI CB 2 SRL … risulta * il saldo del conto pratica n. 0830/00008515206 ANAGRAFICA DOMUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE …, cessione mutui a UB FI 2 (COVERED ) …, che alla data del 10.04.2019 con CP_12 valuta 10.04.2019 segna un debito di € 554.769,62 comprensivo di interessi al 10.04.2019” (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio). Tale onere di prova è stato assolto dall'odierna opposta, che in sede monitoria ha prodotto e allegato la documentazione idonea a fornire prova e certezza del credito. L'ulteriore eccezione sollevata da parte opponente, circa l'applicazione di interessi usurari e del criterio anatocistico da parte dell'odierna opposta, non può essere oggetto di valutazione in quanto basata su generiche affermazioni;
mentre, com'è noto, specie nei contratti bancari la parte che solleva l'esistenza di operazioni illegittime ha l'onere di quantificare in modo preciso sia l'an che il quantum debeatur. Sul punto, si ritiene di condividere l'orientamento espresso da numerose pronunce rese da diversi Tribunali secondo cui “qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari”. L'esistenza del credito e le affermazioni delle parti, anche in sede d'udienza, inducono a ridurre la somma dovuta dagli odierni opponenti ad € 395.645,85, poiché, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, si è proceduti con l'esecuzione immobiliare, avente r.g. 200/2019, all'esito della quale ha incassato la somma di € Controparte_5
14.010,33 da un primo progetto parziale nonché € 182.658,39 ed € 2.396,54 da quello finale. Le considerazioni appena esposte inducono al parziale accoglimento della proposta opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo a seguito dei pagamenti avvenuti in sede esecutiva che hanno ridotto l'importo originariamente azionato, e per cui è la presente opposizione, e condanna degli odierni opponenti a corrispondere a pagina 11 di 12 la somma pari ad € 395.645,85, con valuta 10.4.2019, oltre interessi Controparte_5 moratori maturati e maturandi al saldo al tasso legale pro tempore.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice opponente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della prevalente soccombenza - da valutarsi anche alla stregua della circostanza che il creduto è stato rideterminato a seguito dei pagamenti intervenuti in altri giudizi - nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1615/2020, emesso dal Tribunale di Monza, in data 07.07.2020, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della somma pari ad euro € 395.645,85, con valuta 10.4.2019, Controparte_5 oltre interessi moratori maturati e maturandi al saldo al tasso legale pro tempore;
3. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite liquidate in euro 14.597,70 oltre 15% per rimborso CP_5 forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti. Monza, 10 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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