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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione eu- ropea riunito in camera di consiglio nella persona dei sig.ri magistrati dott.ssa Monica Montante Presidente dott. ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. 5651/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promos- so
DA
ER , nato a [...] il [...], CF Parte_1
, CUI: rappresentato e difeso – ai C.F._1 Pt_2
fini del presente giudizio – dall'Avv. Fabio Giacalone giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Que- Controparte_1
store pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettua- le dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il
03 maggio 2024, l'odierno ricorrente , nato a Parte_1
PE (Ghana) il 20/06/1983 CUI: (indicato nel provve- Pt_2
dimento impugnato con le generalità di nato in ERsona_1
Ghana il 20/07/1983) ha impugnato il provvedimento Decreto Cat.
A.12/58061/Imm/24/Sez.4^ del 29/03/2024, notificato in data
04/04/2024, emesso dal Questore della Provincia di con il CP_1
quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permes- so di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. del ricorren- te, dallo stesso presentata il 29/10/2020 sulla base del parere nega- tivo emesso il 15/04/2021 dalla Commissione Territoriale per il Ri- conoscimento della Protezione Internazionale di CP_1
Il ricorrente, già riconosciuto meritevole della protezione umani- taria e conseguente rilascio permesso di soggiorno con scadenza
30.08.2020, ha dedotto l'illegittimità del diniego impugnato, rite- nendo sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggior- no già posseduto ed il riconoscimento della protezione speciale in ragione del proficuo processo di integrazione sociale dallo stesso in- trapreso meritevole di tutela.
Il ricorrente ha, dunque, richiesto, previa sospensione del prov- vedimento impugnato, l'annullamento del decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di CP_1
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in data 29/03/2024, notificato in data 04/04/2024, nonché ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale;
nonché il ricono- scimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per pro- tezione speciale di cui all'art. 19 del D. Lgs 286/98.
Con decreto emesso in data 17.05.2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, fissando l'udienza innanzi al Giudice relatore designato, sia per il giudizio di merito che per la conferma, la modifica o la revoca del decreto inaudita altera parte.
Il si è costituito in data 12/12/2024 ecce- Controparte_1
pendo l'infondatezza dei motivi di impugnazione addotti dal ricor- rente, richiamando la nota emessa in data 5.12.2024 N. 58061 dalla
Questura di ( all. n. 4 alla memoria di costituzione). CP_1
*****
Venendo al merito, il ricorso è fondato e, sulla scorta delle consi- derazioni di seguito esposte, va quindi accolto.
Tanto premesso, va rilevato che il DL 113/2018, convertito in L.
132/2018 ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per moti- vi umanitari.
Occorre, dunque, considerare che l'istanza diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato è sta- ta presentata in data successiva rispetto alla citata novella abrogati- va della protezione umanitaria entrata in vigore il 5 ottobre 2018.
Ne consegue l'applicazione al caso di specie dell'art. 1, comma 8, del d.l. 113/2018 conv. in L. 132/18, il quale prevede che il rinnovo
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del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3, dl.gs.
25/2008 in favore di soggetti già titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari è subordinato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 130/2020 conv. in L. 173/2020, la cui verifica spetta alla
Commissione territoriale e, in questa sede, al Tribunale.
Orbene, nel caso in esame detti presupposti devono ritenersi sus- sistenti.
L'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 nel testo applicabile al caso di specie consente il rilascio del permesso di soggiorno per prote- zione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della pro- pria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
In considerazione di quanto documentato dal ricorrente è eviden- te che l'allontanamento dello stesso dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Lo stesso, infatti, è giunto in Italia nel 2011 è stato riconosciuto meritevole della protezione umanitaria dalla Commissione territo- riale per il riconoscimento della protezione internazionale di ER_2
ni, con conseguente successivo rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. documentazione allegata al ricorso).
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il ricorrente ha intrapreso un percorso di integrazione che merita di non essere in-
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terrotto.
Il ricorrente ha, invero, documentato di avere stipulato un primo contratto di lavoro con sede lavorativa in alle dipendenze CP_1
di con decorrenza 07/12/2022 Parte_3
per lo svolgimento di mansioni di operaio part time (magazziniere), come da certificazione unica 2024 e buste paga da dicembre 2022 a dicembre 2023 (cfr. allegati al ricorso introduttivo del presente giu- dizio), nonché, di recente, un successivo contratto a tempo pieno (40 ore settimanali) e determinato (con decorrenza dal 14/01/2025, sino al 31/07/2025) alle dipendenze della società (CCNL CP_2
edili artigianato), come da contratto di lavoro e busta paga gennaio
2025.
Lo stesso ha, altresì, prodotto copia di contratto di locazione ad uso abitativo transitorio per il periodo 01 febbraio 2025 fino al
31/1/2026 avente ad oggetto unità immobiliare sita in Via CP_1
Corollai n.14.
A ciò va aggiunto che il ricorrente vive nel nostro Paese da circa
14 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una vio- lazione della sua vita privata con la conseguenza che non essendo, per altro verso, emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e
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sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della vigente normativa, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Quanto alle spese, tenuto conto documentazione prodotta in que- sta sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del per- messo di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo il 26 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Eleonora Bruno dott.ssa Monica Montante
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