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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/2017 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Conforti Eugenio e Conforti Giorgio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale, sito in Cosenza, alla via Cesare Gabriele n. 15;
ATTORE
E in p.l.r.p.t., (p. iva ), (c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
E (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 difesi, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Caldiero Vito ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in Cetraro M.na (CS), alla via
A. Ricucci n. 12;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinnanzi il Tribunale di Paola, la e i signori e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo che:
-l'istante, per diversi anni, ed a far tempo dal 2006, ha svolto attività artigianale in Diamante, fraz.
Cirella, sino all'estate del 2014;
-l'attività predetta si è svolta all'interno di un locale di sua proprietà ed anche in locali posti a disposizione dai suoi fornitori, occupandosi della realizzazione di cancelli e recinzioni in ferro, di diverse tipologie e dimensioni, prestando la sua opera artigianale, previo pagamento di un corrispettivo commisurato alle dimensioni dell'opera;
-il sig. , in realtà, concordava con i suoi committenti la realizzazione delle opere in ferro, Parte_1 con le dimensioni e caratteristiche richieste, al netto delle spese di acquisto della materia prima, che veniva ordinata dall'istante ed acquistata e pagata dai committenti, ma sempre consegnata all'istante per l'esecuzione dell'opera;
-nel decorso 2006, l'istante ha ricevuto incarico dall'amministratore unico e dai soci della CP_1
con sede in Cirella di Diamante, ovvero e , di realizzare
[...] Controparte_2 Controparte_3 diversi cancelli, balconi, ringhiere e recinzioni in ferro, da realizzare e da installare successivamente nel complesso residenziale della in Diamante, loc. Vaccuta;
CP_1
-in esecuzione dell'incarico ricevuto, che si è sviluppato in un arco temporale molto vasto e sino alla primavera del 2014, il sig. si è anche occupato di programmare gli acquisti della Parte_1 materia prima necessaria per la realizzazione dell'opera, contattando i fornitori e sottoscrivendo le relative bolle di consegna, successivamente pagate dai fornitori;
-prima dell'inizio dei lavori, naturalmente, venivano, fra le parti, concordati i relativi corrispettivi, secondo una consuetudine sempre osservata per questa tipologia di lavori, con prezzi in realtà anche inferiori a quelli notoriamente praticati dagli artigiani locali e dei comuni limitrofi;
-il rapporto con la Società convenuta si è protratto, per come detto, per diversi anni e l'importo del corrispettivo, originariamente concordato, non si è mai modificato nel corso degli anni;
-in sostanza, le parti hanno verbalmente concordato, e la circostanza era notoria non solo fra gli operatori commerciali, ma anche fra i fornitori della materia prima, gli artigiani e diversi utenti in particolare concittadini, tipologia di lavoro, costo e modalità di consegna delle opere realizzate;
-dunque, al momento del conferimento dell'incarico, ed anche all'inizio dei lavori, l'istante e la oltre che i soci e , hanno fissato per la realizzazione delle ringhiere in CP_1 CP_2 CP_3 ferro l'importo di € 10 per metro lineare, in totale ml. 1555, per la realizzazione di cancelli scorrevoli, in n. di venti, € 600 ciascuno, per la realizzazione dei cancelli a due ante, in totale ventinove, € 400 ciascuno, per la realizzazione dei cancelli più piccoli, in totale trentasette, € 200 ciascuno;
-in sintesi, per la realizzazione delle opere predette l'istante, pur se creditore di somme molto maggiori, ha concordato con l'amministratore ed i soci della , il pagamento a saldo, CP_1 detratto l'acconto ricevuto, dell'importo complessivo di € 46.550, così distinto: € 15.550,00 per le ringhiere in ferro, € 12.000,00 per i cancelli scorrevoli, € 11.600,00 per i cancelli a due ante, €
7.400 per i cancelli più piccoli;
in aggiunta, l'istante ha realizzato anche una porta in ferro, una scala per la casa canonica ed una ringhiera su richiesta personale del socio per complessive CP_3 € 1.755,00 ed una ringhiera di 116 metri lineari, n. 3 cancelli piccoli, n. 1 cancello scorrevole, una recinzione di protezione in località Vaccata di Diamante, nonché una tettoia per uso studio ed un chiosco con struttura in ferro smontabile in loc. Cirella di Diamante a richiesta e nell'interesse del socio , per un importo complessivo di € 8.160; CP_2
-tutte le opere predette sono state realizzate nell'arco temporale più sopra specificato con particolari modalità, in forza degli ottimi rapporti esistenti fra l'istante ed i soci della società predetta;
-la società si impegnava a pagare la fornitura del materiale ai diversi fornitori, in particolare CP_1 alla Gevel srl, e successivamente avrebbe corrisposto allo il corrispettivo nella misura più Parte_1 sopra specificata;
-in realtà, la ed anche i soci per la fornitura di personale competenza, hanno regolarmente CP_1 corrisposto alla Gevel gli importi dovuti per la fornitura, omettendo però di corrispondere il corrispettivo dovuto all'istante, nonostante le ripetute richieste e le vane promesse di saldo;
-nell'arco temporale sopra descritto, il sig. ha realizzato anche lavori in ferro per conto di Parte_1 diversi proprietari delle unità immobiliari realizzate dalla Società convenuta ed anche, in contemporanea, per la Società ed i soci della stessa, ricevendo per i lavori realizzati soltanto l'importo di € 8.000 circa, “documentati” da un rapporto di dipendenza per sei mesi nel 2009;
-nel 2012, nel corso di un incontro per la definizione del credito, il sig. ha consegnato Parte_1 personalmente ai sig.ri e , soci ed amministratore della un analitico CP_2 CP_3 CP_1 conteggio dei lavori eseguiti e del credito vantato, molto contenuto, per una auspicata definizione, ed indicato al netto in € 46.550, oltre al costo dei lavori personali eseguiti in favore dei soci, con la solita vana promessa di definizione;
-l'istante, a mezzo del suo difensore, ha così richiesto, a mezzo lettera racc. del 11 luglio 2016, inviata alla ed anche ai soci personalmente, il pagamento del corrispettivo, a seguito CP_1 della quale si è tentato, come per il passato, una conciliazione fra le parti , risultata, ancora una volta, una vana ed inutile promessa da parte della società e tale richiesta è stata ribadita, in dettaglio, con successiva nota del sig. del 27 marzo 2017 per il tramite del proprio difensore;
Parte_1
-in data 3 gennaio 2017, nel corso di un ulteriore incontro finalizzato alla definizione del rapporto, la Società ed i soci hanno espressamente riconosciuto dovuta la somma di € 46.000 al netto della somma più sopra citata, e il sig. , ancora una volta, ha rifiutato espressamente la proposta Parte_1 di trasferimento di proprietà di un magazzino nel complesso residenziale di circa 36 mq, rustico, che la proponeva di trasformare in unità immobiliare abitabile, naturalmente a spese CP_1 dell'impresa.
L'attore, pertanto, domandava: -riconoscere e dichiarare di aver realizzato, a seguito di incarico della e dei soci convenuti, CP_1 le opere indicate in narrativa, nella misura e con i prezzi unitari descritti;
-condannare la in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di €46.550, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria, il sig. al pagamento della somma di € 1.755 ed il sig. Controparte_3
della somma di € 8.160, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Controparte_2
-condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.03.2018, si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali domandavano: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
-rigettare la domanda attrice, perché infondata sia in fatto che in diritto, ovvero, comunque, ritenere prescritta la richiesta, con l'emissione di ogni altro provvedimento ritenuto necessario e opportuno e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, espletata la prova orale, reso l'interrogatorio formale e acquisita CTU, all'udienza del 18.02.2025, la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito di note conclusive e relative repliche.
Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, è necessario rilevare, preliminarmente, che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa deve essere qualificato come contratto d'opera professionale ex art. 2222 c.c..
La circostanza che l'accordo intervenuto tra le parti non sia stato formalizzato in un documento sottoscritto da entrambe, infatti, è inconferente, dal momento che la stipulazione del contratto di appalto non richiede la forma scritta.
Nel contratto d'opera, pur non essendo obbligatoria la forma scritta, le parti, ai sensi dell'art. 2222
c.c., ben possono procedere alla compilazione di un contratto scritto e firmato dai contraenti.
Tale documento, unico riferimento per un eventuale contenzioso, è bene che comprenda: a) la descrizione dettagliata dell'opera o del servizio richiesti;
b) i tempi di consegna da parte del committente;
c) i materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione;
d) i tempi di consegna del lavoratore;
e) il prezzo pattuito;
f) i tempi di pagamento;
g) la data e le modalità del recesso.
Tuttavia, ove le parti decidano di stipulare il contratto oralmente, sarà necessario, ciascuno per le proprie pretese, che il professionista e/o il committente, dimostri l'opera che era stata programmata ed il corrispettivo concordato e, comunque, l'ulteriore contenuto dell'accordo (Cass., Sez. VI, sent.
n. 8484 del 29 aprile 2016).
Elemento connaturante tale tipologia contrattuale è, anzitutto, il pagamento del compenso pattuito, a titolo di corrispettivo per l'opera realizzata, che può essere stabilito a corpo o a misura e che, in assenza di accordo, deve essere determinato in base alle tariffe professionali o agli usi. Per quanto concerne la fornitura dei materiali, se pattuito, il committente dovrà fornire i materiali necessari per l'esecuzione dell'opera; diversamente, sarà il prestatore d'opera a procurarseli.
Pur essendo escluso il vincolo di subordinazione, il committente ed il prestatore d'opera sono tenuti a collaborare e a cooperare, affinché l'opera possa essere eseguita secondo le modalità concordate.
Il committente, infine, ha diritto di controllo e di verifica sull'opera, onde verificarne la conformità alle specifiche pattuite, anche durante i lavori.
Va altresì premesso che, in materia di inadempimento contrattuale, spetta al creditore che agisce per l'adempimento, così come per la risoluzione del contratto, a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3373 del 12.02.2010) o, in ogni caso, dei fatti impeditivi o modificativi del diritto azionato.
Dunque, in base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Così, in caso di contestazione da parte dei committenti sull'entità dei lavori eseguiti dal prestatore d'opera, “spetta a quest'ultimo la prova dell'entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata.
Incombe, dunque, sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza delle opere eseguite, non potendo il giudice […] offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda” (cfr. Cass. civile, Sez. 2, sentenza n. 9768 del 12/05/2016).
Analogamente al contratto di appalto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la stipulazione del contratto d'opera non richiede la forma scritta scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Ma è altrettanto pacifica l'interpretazione secondo cui l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto» [Cfr. Cass. civ. sez. 2, sentenza n. 2303 del 30.01.2017].
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce, in forza appunto dell'insegnamento nomofilattico, ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto: altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica [Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del
16/03/2018 (Rv. 648477 - 01)].
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria, condotta mediante escussione di prove testimoniali e documentali, nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è emerso quanto segue.
La veridicità della circostanza che al sig. , nel decorso 2006, fosse stato conferito, dalla Parte_1
l'incarico di realizzare le manifatture in ferro descritte dall'attore nella memoria ex CP_1 art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (cancelli in ferro scorrevoli, cancelli a due ante, e cancelli e ringhiere in ferro) è stata confermata, in primo luogo, all'udienza del 18.12.2019, dal teste di parte attrice, sig.
, cognato dell'attore e cugino del socio convenuto, il quale aveva appreso le Parte_2 varie circostanze, frequentando la casa del cognato, e, all'udienza del 19.06.2021, dalla teste di parte attrice, . Testimone_1
Dati più precisi sono emersi dalla testimonianza di moglie dell'attore e Testimone_2 cugina di , la quale ha precisato di aver appreso la circostanza dal marito, ma di Controparte_2 aver anche partecipato di persona ad incontri durante i quali sono stati presi accordi relativi ai lavori, sia durante la fase di esecuzione degli stessi che durante le fasi successive.
La teste ha altresì riferito di aver redatto, di suo pugno, una proposta di intesa tra le parti, consegnata al socio , che prevedeva un resoconto di tutti i lavori eseguiti dal marito in favore CP_2 della e dei soci convenuti, in cui sarebbero state indicate le quantità e le quantità dei CP_1 lavori eseguiti, nonché la somma pattuita ed il saldo degli stessi, indicata in €46.500,00.
I soci, riconosciuto il credito del sig. , per come riferisce la teste, hanno prospettato Parte_1 diverse proposte per addivenire ad una soluzione, tra le quali, ad esempio, il trasferimento della proprietà di un magazzino di 35 mq, l'acquisto di una unità immobiliare il cui corrispettivo sarebbe stato interamente versato al sig. ed, infine, la possibilità di consegnare parte del debito in Parte_1 contanti, nell'attesa di poter ultimare la transazione. Proposte, tutte, attese dal sig. , ma Parte_1 mai realizzatesi.
Tornando all'incarico commissionato dalla anche i testi di parte convenuta, sig. CP_1 [...]
e sig. dipendenti, all'epoca dei fatti, della all'udienza del Tes_3 Controparte_4 CP_1
26.05.2021, hanno confermato la circostanza che il sig. lavorasse per conto della Parte_1 CP_1 nell'officina da quest'ultima allestita per la realizzazione delle opere in ferro.
Il addirittura, ha riferito che lui stesso lavorasse con lo in officina e che avessero CP_4 Parte_1 lavorato insieme “per la realizzazione di cancelli, ringhiere, ecc.”. Sempre all'udienza del 26.05.2021, veniva escusso un altro teste di parte attrice, il sig. Tes_4
il quale, pur non ricordando la data precisa, confermava che lo lavorasse alla
[...] Parte_1 realizzazione delle opere indicate per essendosi il teste recato sul posto, all'uopo CP_1 preposto dalla società, in diverse circostanze.
Il Sig. , infine, nel riferire le lamentele del sig. circa l'inadempimento della Tes_4 Parte_1 per una somma oscillante tra i 40.000 ed i 50.000 euro, riferiva che il sig. gli CP_1 Parte_1 avesse fatto visionare un garage allo stato grezzo, di proprietà della società, che la stessa gli offrì, non prima di averlo a sue spese sistemato e trasformato in una unità abitativa, per sapere se fosse interessato all'acquisto del bene.
All'udienza del 29.11.2023, veniva escusso un altro teste di parte convenuta, il sig. Testimone_5
figlio del socio, , riferiva che, essendo stato lui stesso dipendente della
[...] Controparte_3
lo vi lavorasse come fabbro, insieme ad altri dipendenti della società. CP_1 Parte_1
Circostanze salienti, ai fini della presente controversia, sono emerse soprattutto in sede di interrogatorio formale.
Il primo veniva reso all'udienza del 3.3.2023, dal sig. , amministratore della Controparte_2 CP_1
il quale ha confermato la circostanza n. 1 della memoria ex art. 183, comma 2, n. 6, articolata
[...] da parte attrice, secondo la quale, nel decorso 2006, la ha conferito a CP_1 Parte_1
l'incarico di realizzare cancelli in ferro scorrevoli, cancelli a due ante, e cancelli e
[...] ringhiere in ferro, riconoscendo, così, incontrovertibilmente, la natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
L'interrogando, inoltre, si contraddiceva nello smentire che le forniture descritte dallo , Parte_1 nella misura e prezzi indicati, fossero state realizzate dallo stesso nell'arco temporale indicato, lavorando presso locale di proprietà della società convenuta (capo n. 2 della predetta memoria), ma nel confermare, subito dopo, che il materiale occorrente per i lavori richiesti e forniti, fosse stato fornito e consegnato in loco allo dalla titolare della Gevel, della quale precisava anche il Parte_1 nome (capo n. 3).
Il secondo interrogatorio formale veniva reso all'udienza del 29.11.2023, dall'attore, sig. , Parte_1 il quale confermava che la nell'espletamento della sua attività edilizia in Loc. Vaccuta CP_1 di Diamante, avesse allestito un suo magazzino, con tutte le attrezzature necessarie all'attività di lavorazione del ferro, provvedendo anche agli allacci dell'energia elettrica, dell'acqua, in quanto il loro accordo, fin dall'inizio, prevedeva che lo fornisse solo la manodopera. Parte_1
Il sig. , interrogando, rispondeva che ciò fosse vero solo in parte, nel senso che il fatto di Parte_1 poter utilizzare l'officina anche per lavoretti propri è subentrato in un secondo momento, quando la società ha iniziato a non pagare e le richieste dell'attore sono diventate insistenti, quindi il sig.
gli propose di utilizzare, qualora ci fosse stato il tempo, l'officina per lavoretti propri. CP_2
L'attore confermava altresì che gli accordi con la società fossero i seguenti: lui avrebbe potuto utilizzare l'officina allestita di sana pianta dalla per realizzare, oltre ai lavori commissionati CP_1 dalla società, anche lavori per conto proprio e su ordinazione di terzi estranei, ma, precisando che tale assunto fosse vero solo in parte, nel senso che il fatto di poter utilizzare l'officina anche per lavoretti propri fosse subentrato in un secondo momento, quando la società ha iniziato a non pagare e le richieste dell'attore sono diventate insistenti, quindi il sig. gli propose di utilizzare, CP_2 qualora ci fosse stato il tempo, l'officina per lavoretti propri.
Le testimonianze escusse – rese anche da persone estranee alle parti, ma a conoscenza diretta dei fatti – hanno confermato che ha eseguito numerosi lavori in ferro presso la sede Parte_1 della e per la medesima. Le lavorazioni sono state svolte in modo continuativo nel CP_1 periodo compreso tra il 2006 e il 2015, impiegando materiali forniti dalla società.
Anche il CTU, geom. , a seguito di tre sopralluoghi, ha accertato la Persona_1 realizzazione, da parte dell'attore, di numerosi manufatti in ferro per la e per i soci, che CP_1 consistono nella realizzazione di opere in ferro e, in particolare: cancelli carrabili in ferro del tipo scorrevole;
cancelli carrabili in ferro del tipo a due ante;
cancelletti in ferro pedonali;
ringhiere di recinzione in ferro a semplice bacchettatura verticale;
ringhiere in ferro per balconi e scale a semplice bacchettatura verticale;
ringhiere in ferro passamano per terrazzi.
Il costo della materia prima utilizzata per la loro realizzazione viene determinato dal ctu considerando, dall'analisi delle fatture di acquisto, un prezzo medio di euro 1,05 al kg è pari a: kg.
15.779,21 x 1,05 €/kg = euro 16.568,17, ai quali si aggiungono i lavori eseguiti per conto del socio
, consistenti in: ringhiere;
n. 3 cancelletti pedonali;
n. 1 cancello scorrevole;
struttura chiosco;
CP_2 tettoia uso studio;
recinzione e altra ditta, per la cui la realizzazione la quantità di ferro impiegata è stata di kg. 3.063,80 per un costo medio di euro 1,05 al kg, si avrà: kg. 3.063,80 x 1,05 €/kg, per un totale di € 3.217,00.
Per i lavori aggiuntivi per conto del socio , consistenti in una porta in ferro e scala casa CP_3 canonica e ringhiera, la non potendo accedere ai luoghi, riconosce la somma richiesta CP_1 dallo (comprensiva della materia prima acquistata dalla , di € 1.755,00. Parte_1 CP_1
Pertanto, il costo complessivo della materia prima utilizzata per la realizzazione di tutte le opere summenzionate è pari a €21.540,17 (16.568,17 euro per + 3.217,00 euro per + CP_1 CP_2
1.755,00 per ). CP_3
Al fine di determinare il corrispettivo dovuto al sig. , dato che agli atti non esiste un Parte_1 regolare contratto d'appalto, il ctu ha fatto riferimento al Prezziario della Regione Calabria riferito all'anno 2011, periodo medio in cui sono stati effettuati i lavori, e ha riscontrato che, per la tipologia delle opere eseguite dal Sig. il prezzo al kg (comprensivo della materia prima e Parte_1 della mano d'opera) va da un minimo di euro 5,23 ad un massimo di euro 5,92 e che la percentuale d'incidenza della mano d'opera oscilla tra il 10,52 e l'11,91%, per un totale complessivo di
€13.438,11, in cifra tonda euro 13.500,00.
Il ctu, chiamato a verificare gli acquisti del materiale ferroso eseguito dalla e a CP_1 determinare, per l'effetto, quali e quante opere in ferro sono state con esso realizzate, ha rilevato che la differenza tra la materia prima acquistata, per € 50.190,22, e quella utilizzata per tutti i lavori eseguiti, per € 19.785,17, oltre € 1.755,00, riconosciuti totalmente allo dai soci e Parte_1 comprensiva della materia prima acquistata dalla è pari ad €28.650,05. CP_1
Infine, il ctu, chiamato a verificare se la materia prima acquistata per la realizzazione delle opere commissionate sia stata o meno sufficiente alla realizzazione delle stesse, ha rilevato che la materia prima utilizzata per le opere eseguite dal sig. è minore di quella acquistata dalla Parte_1 CP_1 ed ammonta complessivamente ad €21.540,17 (a fronte del totale della materia prima acquistata per
€50.190,22).
Alla luce delle risultanze di una complessa istruttoria, la domanda di parte merita accoglimento, seppur parziale.
L'attività prestata da configura, come in premessa, un contratto d'opera ex art. Parte_1
2222 c.c., che ricorre ogniqualvolta una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Il contratto d'opera, come predetto, non richiede la forma scritta ai fini della validità.
In assenza di pattuizione scritta sul compenso, trova applicazione l'art. 2225 c.c., secondo cui il prestatore d'opera ha diritto a un corrispettivo equo, determinabile sulla base delle tariffe, degli usi o, in difetto, secondo equità.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai ampiamente consolidato, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, oltre che dell'entità delle prestazioni svolte, incombe sul professionista, in accordo con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. Grava sull'attore, dunque, l'onere di provare l'esecuzione dell'opera e l'entità del compenso maturato, e tale prova può essere fornita attraverso elementi testimoniali, documentali o presuntivi (Cass. civ., ord. n. 21522/2019).
Nel caso in esame, la prova dell'attività svolta e dell'utilità delle opere realizzate è stata pienamente raggiunta mediante testimonianze attendibili e la CTU, che ha fornito una valutazione dettagliata e tecnica delle prestazioni eseguite. Il valore della manodopera accertato dal consulente – pari a euro 13.500,00 – rappresenta una stima equa e proporzionata all'entità delle lavorazioni svolte in un arco temporale quasi decennale.
Lo stesso attore, infatti, ha più volte espressamente riferito che l'accordo tra le parti fosse quello di fornire la propria manodopera, a fronte della fornitura della materia prima, acquistata sempre dalla
CP_1
Sempre per ciò che rileva nella odierna controversia, è opportuno richiamare quella massima giurisprudenziale secondo cui «il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 codice civile, può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa» (Cfr. Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 11364 del 16/05/2006).
Parte convenuta, invece, ha rappresento una diversa sinallagmaticità del rapporto contrattuale, consistente nella possibilità di fruire gratuitamente dei locali, delle attrezzature e del materiale, a fronte della realizzazione delle manifatture da parte del sig. , tanto da ritenere, in sede Parte_1 conclusionale, che quest'ultimo si sia addirittura rifatto, utilizzando la restante parte del materiale acquistato dalla società (circostanza che avrebbe avuto l'onere di provare).
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'eventuale gratuità dell'opera deve essere provata dal committente, non potendosi presumere.
L'uso gratuito di locali o attrezzature non integra, di per sé, una forma di compensazione idonea a escludere l'obbligo di pagamento di un equo corrispettivo.
La non ha offerto prova di un accordo gratuito o di una completa compensazione CP_1 tramite utilità diverse dal denaro. L'esecuzione continuativa di opere di rilievo e l'indubbia utilità ricavata dalla convenuta escludono ogni presunzione di gratuità.
Alla luce di quanto emerso, deve riconoscersi in favore dell'attore un compenso di euro 13.500,00, pari al valore della manodopera stimata dal CTU, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al
DM 147/2022, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 967/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE, parzialmente, la domanda proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 condanna la al pagamento di 13.500,00 in favore di parte attrice;
CP_1
2) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico delle parti convenute in solido tra loro;
3) CONDANNA le parti convenute, in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in €5.077,00, da distrarsi ex art 93 c.p.c..
Paola, lì 06.06.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/2017 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Conforti Eugenio e Conforti Giorgio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale, sito in Cosenza, alla via Cesare Gabriele n. 15;
ATTORE
E in p.l.r.p.t., (p. iva ), (c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
E (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 difesi, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Caldiero Vito ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in Cetraro M.na (CS), alla via
A. Ricucci n. 12;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinnanzi il Tribunale di Paola, la e i signori e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo che:
-l'istante, per diversi anni, ed a far tempo dal 2006, ha svolto attività artigianale in Diamante, fraz.
Cirella, sino all'estate del 2014;
-l'attività predetta si è svolta all'interno di un locale di sua proprietà ed anche in locali posti a disposizione dai suoi fornitori, occupandosi della realizzazione di cancelli e recinzioni in ferro, di diverse tipologie e dimensioni, prestando la sua opera artigianale, previo pagamento di un corrispettivo commisurato alle dimensioni dell'opera;
-il sig. , in realtà, concordava con i suoi committenti la realizzazione delle opere in ferro, Parte_1 con le dimensioni e caratteristiche richieste, al netto delle spese di acquisto della materia prima, che veniva ordinata dall'istante ed acquistata e pagata dai committenti, ma sempre consegnata all'istante per l'esecuzione dell'opera;
-nel decorso 2006, l'istante ha ricevuto incarico dall'amministratore unico e dai soci della CP_1
con sede in Cirella di Diamante, ovvero e , di realizzare
[...] Controparte_2 Controparte_3 diversi cancelli, balconi, ringhiere e recinzioni in ferro, da realizzare e da installare successivamente nel complesso residenziale della in Diamante, loc. Vaccuta;
CP_1
-in esecuzione dell'incarico ricevuto, che si è sviluppato in un arco temporale molto vasto e sino alla primavera del 2014, il sig. si è anche occupato di programmare gli acquisti della Parte_1 materia prima necessaria per la realizzazione dell'opera, contattando i fornitori e sottoscrivendo le relative bolle di consegna, successivamente pagate dai fornitori;
-prima dell'inizio dei lavori, naturalmente, venivano, fra le parti, concordati i relativi corrispettivi, secondo una consuetudine sempre osservata per questa tipologia di lavori, con prezzi in realtà anche inferiori a quelli notoriamente praticati dagli artigiani locali e dei comuni limitrofi;
-il rapporto con la Società convenuta si è protratto, per come detto, per diversi anni e l'importo del corrispettivo, originariamente concordato, non si è mai modificato nel corso degli anni;
-in sostanza, le parti hanno verbalmente concordato, e la circostanza era notoria non solo fra gli operatori commerciali, ma anche fra i fornitori della materia prima, gli artigiani e diversi utenti in particolare concittadini, tipologia di lavoro, costo e modalità di consegna delle opere realizzate;
-dunque, al momento del conferimento dell'incarico, ed anche all'inizio dei lavori, l'istante e la oltre che i soci e , hanno fissato per la realizzazione delle ringhiere in CP_1 CP_2 CP_3 ferro l'importo di € 10 per metro lineare, in totale ml. 1555, per la realizzazione di cancelli scorrevoli, in n. di venti, € 600 ciascuno, per la realizzazione dei cancelli a due ante, in totale ventinove, € 400 ciascuno, per la realizzazione dei cancelli più piccoli, in totale trentasette, € 200 ciascuno;
-in sintesi, per la realizzazione delle opere predette l'istante, pur se creditore di somme molto maggiori, ha concordato con l'amministratore ed i soci della , il pagamento a saldo, CP_1 detratto l'acconto ricevuto, dell'importo complessivo di € 46.550, così distinto: € 15.550,00 per le ringhiere in ferro, € 12.000,00 per i cancelli scorrevoli, € 11.600,00 per i cancelli a due ante, €
7.400 per i cancelli più piccoli;
in aggiunta, l'istante ha realizzato anche una porta in ferro, una scala per la casa canonica ed una ringhiera su richiesta personale del socio per complessive CP_3 € 1.755,00 ed una ringhiera di 116 metri lineari, n. 3 cancelli piccoli, n. 1 cancello scorrevole, una recinzione di protezione in località Vaccata di Diamante, nonché una tettoia per uso studio ed un chiosco con struttura in ferro smontabile in loc. Cirella di Diamante a richiesta e nell'interesse del socio , per un importo complessivo di € 8.160; CP_2
-tutte le opere predette sono state realizzate nell'arco temporale più sopra specificato con particolari modalità, in forza degli ottimi rapporti esistenti fra l'istante ed i soci della società predetta;
-la società si impegnava a pagare la fornitura del materiale ai diversi fornitori, in particolare CP_1 alla Gevel srl, e successivamente avrebbe corrisposto allo il corrispettivo nella misura più Parte_1 sopra specificata;
-in realtà, la ed anche i soci per la fornitura di personale competenza, hanno regolarmente CP_1 corrisposto alla Gevel gli importi dovuti per la fornitura, omettendo però di corrispondere il corrispettivo dovuto all'istante, nonostante le ripetute richieste e le vane promesse di saldo;
-nell'arco temporale sopra descritto, il sig. ha realizzato anche lavori in ferro per conto di Parte_1 diversi proprietari delle unità immobiliari realizzate dalla Società convenuta ed anche, in contemporanea, per la Società ed i soci della stessa, ricevendo per i lavori realizzati soltanto l'importo di € 8.000 circa, “documentati” da un rapporto di dipendenza per sei mesi nel 2009;
-nel 2012, nel corso di un incontro per la definizione del credito, il sig. ha consegnato Parte_1 personalmente ai sig.ri e , soci ed amministratore della un analitico CP_2 CP_3 CP_1 conteggio dei lavori eseguiti e del credito vantato, molto contenuto, per una auspicata definizione, ed indicato al netto in € 46.550, oltre al costo dei lavori personali eseguiti in favore dei soci, con la solita vana promessa di definizione;
-l'istante, a mezzo del suo difensore, ha così richiesto, a mezzo lettera racc. del 11 luglio 2016, inviata alla ed anche ai soci personalmente, il pagamento del corrispettivo, a seguito CP_1 della quale si è tentato, come per il passato, una conciliazione fra le parti , risultata, ancora una volta, una vana ed inutile promessa da parte della società e tale richiesta è stata ribadita, in dettaglio, con successiva nota del sig. del 27 marzo 2017 per il tramite del proprio difensore;
Parte_1
-in data 3 gennaio 2017, nel corso di un ulteriore incontro finalizzato alla definizione del rapporto, la Società ed i soci hanno espressamente riconosciuto dovuta la somma di € 46.000 al netto della somma più sopra citata, e il sig. , ancora una volta, ha rifiutato espressamente la proposta Parte_1 di trasferimento di proprietà di un magazzino nel complesso residenziale di circa 36 mq, rustico, che la proponeva di trasformare in unità immobiliare abitabile, naturalmente a spese CP_1 dell'impresa.
L'attore, pertanto, domandava: -riconoscere e dichiarare di aver realizzato, a seguito di incarico della e dei soci convenuti, CP_1 le opere indicate in narrativa, nella misura e con i prezzi unitari descritti;
-condannare la in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di €46.550, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria, il sig. al pagamento della somma di € 1.755 ed il sig. Controparte_3
della somma di € 8.160, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Controparte_2
-condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.03.2018, si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali domandavano: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
-rigettare la domanda attrice, perché infondata sia in fatto che in diritto, ovvero, comunque, ritenere prescritta la richiesta, con l'emissione di ogni altro provvedimento ritenuto necessario e opportuno e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, espletata la prova orale, reso l'interrogatorio formale e acquisita CTU, all'udienza del 18.02.2025, la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito di note conclusive e relative repliche.
Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, è necessario rilevare, preliminarmente, che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa deve essere qualificato come contratto d'opera professionale ex art. 2222 c.c..
La circostanza che l'accordo intervenuto tra le parti non sia stato formalizzato in un documento sottoscritto da entrambe, infatti, è inconferente, dal momento che la stipulazione del contratto di appalto non richiede la forma scritta.
Nel contratto d'opera, pur non essendo obbligatoria la forma scritta, le parti, ai sensi dell'art. 2222
c.c., ben possono procedere alla compilazione di un contratto scritto e firmato dai contraenti.
Tale documento, unico riferimento per un eventuale contenzioso, è bene che comprenda: a) la descrizione dettagliata dell'opera o del servizio richiesti;
b) i tempi di consegna da parte del committente;
c) i materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione;
d) i tempi di consegna del lavoratore;
e) il prezzo pattuito;
f) i tempi di pagamento;
g) la data e le modalità del recesso.
Tuttavia, ove le parti decidano di stipulare il contratto oralmente, sarà necessario, ciascuno per le proprie pretese, che il professionista e/o il committente, dimostri l'opera che era stata programmata ed il corrispettivo concordato e, comunque, l'ulteriore contenuto dell'accordo (Cass., Sez. VI, sent.
n. 8484 del 29 aprile 2016).
Elemento connaturante tale tipologia contrattuale è, anzitutto, il pagamento del compenso pattuito, a titolo di corrispettivo per l'opera realizzata, che può essere stabilito a corpo o a misura e che, in assenza di accordo, deve essere determinato in base alle tariffe professionali o agli usi. Per quanto concerne la fornitura dei materiali, se pattuito, il committente dovrà fornire i materiali necessari per l'esecuzione dell'opera; diversamente, sarà il prestatore d'opera a procurarseli.
Pur essendo escluso il vincolo di subordinazione, il committente ed il prestatore d'opera sono tenuti a collaborare e a cooperare, affinché l'opera possa essere eseguita secondo le modalità concordate.
Il committente, infine, ha diritto di controllo e di verifica sull'opera, onde verificarne la conformità alle specifiche pattuite, anche durante i lavori.
Va altresì premesso che, in materia di inadempimento contrattuale, spetta al creditore che agisce per l'adempimento, così come per la risoluzione del contratto, a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3373 del 12.02.2010) o, in ogni caso, dei fatti impeditivi o modificativi del diritto azionato.
Dunque, in base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Così, in caso di contestazione da parte dei committenti sull'entità dei lavori eseguiti dal prestatore d'opera, “spetta a quest'ultimo la prova dell'entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata.
Incombe, dunque, sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza delle opere eseguite, non potendo il giudice […] offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda” (cfr. Cass. civile, Sez. 2, sentenza n. 9768 del 12/05/2016).
Analogamente al contratto di appalto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la stipulazione del contratto d'opera non richiede la forma scritta scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Ma è altrettanto pacifica l'interpretazione secondo cui l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto» [Cfr. Cass. civ. sez. 2, sentenza n. 2303 del 30.01.2017].
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce, in forza appunto dell'insegnamento nomofilattico, ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto: altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica [Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del
16/03/2018 (Rv. 648477 - 01)].
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria, condotta mediante escussione di prove testimoniali e documentali, nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è emerso quanto segue.
La veridicità della circostanza che al sig. , nel decorso 2006, fosse stato conferito, dalla Parte_1
l'incarico di realizzare le manifatture in ferro descritte dall'attore nella memoria ex CP_1 art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (cancelli in ferro scorrevoli, cancelli a due ante, e cancelli e ringhiere in ferro) è stata confermata, in primo luogo, all'udienza del 18.12.2019, dal teste di parte attrice, sig.
, cognato dell'attore e cugino del socio convenuto, il quale aveva appreso le Parte_2 varie circostanze, frequentando la casa del cognato, e, all'udienza del 19.06.2021, dalla teste di parte attrice, . Testimone_1
Dati più precisi sono emersi dalla testimonianza di moglie dell'attore e Testimone_2 cugina di , la quale ha precisato di aver appreso la circostanza dal marito, ma di Controparte_2 aver anche partecipato di persona ad incontri durante i quali sono stati presi accordi relativi ai lavori, sia durante la fase di esecuzione degli stessi che durante le fasi successive.
La teste ha altresì riferito di aver redatto, di suo pugno, una proposta di intesa tra le parti, consegnata al socio , che prevedeva un resoconto di tutti i lavori eseguiti dal marito in favore CP_2 della e dei soci convenuti, in cui sarebbero state indicate le quantità e le quantità dei CP_1 lavori eseguiti, nonché la somma pattuita ed il saldo degli stessi, indicata in €46.500,00.
I soci, riconosciuto il credito del sig. , per come riferisce la teste, hanno prospettato Parte_1 diverse proposte per addivenire ad una soluzione, tra le quali, ad esempio, il trasferimento della proprietà di un magazzino di 35 mq, l'acquisto di una unità immobiliare il cui corrispettivo sarebbe stato interamente versato al sig. ed, infine, la possibilità di consegnare parte del debito in Parte_1 contanti, nell'attesa di poter ultimare la transazione. Proposte, tutte, attese dal sig. , ma Parte_1 mai realizzatesi.
Tornando all'incarico commissionato dalla anche i testi di parte convenuta, sig. CP_1 [...]
e sig. dipendenti, all'epoca dei fatti, della all'udienza del Tes_3 Controparte_4 CP_1
26.05.2021, hanno confermato la circostanza che il sig. lavorasse per conto della Parte_1 CP_1 nell'officina da quest'ultima allestita per la realizzazione delle opere in ferro.
Il addirittura, ha riferito che lui stesso lavorasse con lo in officina e che avessero CP_4 Parte_1 lavorato insieme “per la realizzazione di cancelli, ringhiere, ecc.”. Sempre all'udienza del 26.05.2021, veniva escusso un altro teste di parte attrice, il sig. Tes_4
il quale, pur non ricordando la data precisa, confermava che lo lavorasse alla
[...] Parte_1 realizzazione delle opere indicate per essendosi il teste recato sul posto, all'uopo CP_1 preposto dalla società, in diverse circostanze.
Il Sig. , infine, nel riferire le lamentele del sig. circa l'inadempimento della Tes_4 Parte_1 per una somma oscillante tra i 40.000 ed i 50.000 euro, riferiva che il sig. gli CP_1 Parte_1 avesse fatto visionare un garage allo stato grezzo, di proprietà della società, che la stessa gli offrì, non prima di averlo a sue spese sistemato e trasformato in una unità abitativa, per sapere se fosse interessato all'acquisto del bene.
All'udienza del 29.11.2023, veniva escusso un altro teste di parte convenuta, il sig. Testimone_5
figlio del socio, , riferiva che, essendo stato lui stesso dipendente della
[...] Controparte_3
lo vi lavorasse come fabbro, insieme ad altri dipendenti della società. CP_1 Parte_1
Circostanze salienti, ai fini della presente controversia, sono emerse soprattutto in sede di interrogatorio formale.
Il primo veniva reso all'udienza del 3.3.2023, dal sig. , amministratore della Controparte_2 CP_1
il quale ha confermato la circostanza n. 1 della memoria ex art. 183, comma 2, n. 6, articolata
[...] da parte attrice, secondo la quale, nel decorso 2006, la ha conferito a CP_1 Parte_1
l'incarico di realizzare cancelli in ferro scorrevoli, cancelli a due ante, e cancelli e
[...] ringhiere in ferro, riconoscendo, così, incontrovertibilmente, la natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
L'interrogando, inoltre, si contraddiceva nello smentire che le forniture descritte dallo , Parte_1 nella misura e prezzi indicati, fossero state realizzate dallo stesso nell'arco temporale indicato, lavorando presso locale di proprietà della società convenuta (capo n. 2 della predetta memoria), ma nel confermare, subito dopo, che il materiale occorrente per i lavori richiesti e forniti, fosse stato fornito e consegnato in loco allo dalla titolare della Gevel, della quale precisava anche il Parte_1 nome (capo n. 3).
Il secondo interrogatorio formale veniva reso all'udienza del 29.11.2023, dall'attore, sig. , Parte_1 il quale confermava che la nell'espletamento della sua attività edilizia in Loc. Vaccuta CP_1 di Diamante, avesse allestito un suo magazzino, con tutte le attrezzature necessarie all'attività di lavorazione del ferro, provvedendo anche agli allacci dell'energia elettrica, dell'acqua, in quanto il loro accordo, fin dall'inizio, prevedeva che lo fornisse solo la manodopera. Parte_1
Il sig. , interrogando, rispondeva che ciò fosse vero solo in parte, nel senso che il fatto di Parte_1 poter utilizzare l'officina anche per lavoretti propri è subentrato in un secondo momento, quando la società ha iniziato a non pagare e le richieste dell'attore sono diventate insistenti, quindi il sig.
gli propose di utilizzare, qualora ci fosse stato il tempo, l'officina per lavoretti propri. CP_2
L'attore confermava altresì che gli accordi con la società fossero i seguenti: lui avrebbe potuto utilizzare l'officina allestita di sana pianta dalla per realizzare, oltre ai lavori commissionati CP_1 dalla società, anche lavori per conto proprio e su ordinazione di terzi estranei, ma, precisando che tale assunto fosse vero solo in parte, nel senso che il fatto di poter utilizzare l'officina anche per lavoretti propri fosse subentrato in un secondo momento, quando la società ha iniziato a non pagare e le richieste dell'attore sono diventate insistenti, quindi il sig. gli propose di utilizzare, CP_2 qualora ci fosse stato il tempo, l'officina per lavoretti propri.
Le testimonianze escusse – rese anche da persone estranee alle parti, ma a conoscenza diretta dei fatti – hanno confermato che ha eseguito numerosi lavori in ferro presso la sede Parte_1 della e per la medesima. Le lavorazioni sono state svolte in modo continuativo nel CP_1 periodo compreso tra il 2006 e il 2015, impiegando materiali forniti dalla società.
Anche il CTU, geom. , a seguito di tre sopralluoghi, ha accertato la Persona_1 realizzazione, da parte dell'attore, di numerosi manufatti in ferro per la e per i soci, che CP_1 consistono nella realizzazione di opere in ferro e, in particolare: cancelli carrabili in ferro del tipo scorrevole;
cancelli carrabili in ferro del tipo a due ante;
cancelletti in ferro pedonali;
ringhiere di recinzione in ferro a semplice bacchettatura verticale;
ringhiere in ferro per balconi e scale a semplice bacchettatura verticale;
ringhiere in ferro passamano per terrazzi.
Il costo della materia prima utilizzata per la loro realizzazione viene determinato dal ctu considerando, dall'analisi delle fatture di acquisto, un prezzo medio di euro 1,05 al kg è pari a: kg.
15.779,21 x 1,05 €/kg = euro 16.568,17, ai quali si aggiungono i lavori eseguiti per conto del socio
, consistenti in: ringhiere;
n. 3 cancelletti pedonali;
n. 1 cancello scorrevole;
struttura chiosco;
CP_2 tettoia uso studio;
recinzione e altra ditta, per la cui la realizzazione la quantità di ferro impiegata è stata di kg. 3.063,80 per un costo medio di euro 1,05 al kg, si avrà: kg. 3.063,80 x 1,05 €/kg, per un totale di € 3.217,00.
Per i lavori aggiuntivi per conto del socio , consistenti in una porta in ferro e scala casa CP_3 canonica e ringhiera, la non potendo accedere ai luoghi, riconosce la somma richiesta CP_1 dallo (comprensiva della materia prima acquistata dalla , di € 1.755,00. Parte_1 CP_1
Pertanto, il costo complessivo della materia prima utilizzata per la realizzazione di tutte le opere summenzionate è pari a €21.540,17 (16.568,17 euro per + 3.217,00 euro per + CP_1 CP_2
1.755,00 per ). CP_3
Al fine di determinare il corrispettivo dovuto al sig. , dato che agli atti non esiste un Parte_1 regolare contratto d'appalto, il ctu ha fatto riferimento al Prezziario della Regione Calabria riferito all'anno 2011, periodo medio in cui sono stati effettuati i lavori, e ha riscontrato che, per la tipologia delle opere eseguite dal Sig. il prezzo al kg (comprensivo della materia prima e Parte_1 della mano d'opera) va da un minimo di euro 5,23 ad un massimo di euro 5,92 e che la percentuale d'incidenza della mano d'opera oscilla tra il 10,52 e l'11,91%, per un totale complessivo di
€13.438,11, in cifra tonda euro 13.500,00.
Il ctu, chiamato a verificare gli acquisti del materiale ferroso eseguito dalla e a CP_1 determinare, per l'effetto, quali e quante opere in ferro sono state con esso realizzate, ha rilevato che la differenza tra la materia prima acquistata, per € 50.190,22, e quella utilizzata per tutti i lavori eseguiti, per € 19.785,17, oltre € 1.755,00, riconosciuti totalmente allo dai soci e Parte_1 comprensiva della materia prima acquistata dalla è pari ad €28.650,05. CP_1
Infine, il ctu, chiamato a verificare se la materia prima acquistata per la realizzazione delle opere commissionate sia stata o meno sufficiente alla realizzazione delle stesse, ha rilevato che la materia prima utilizzata per le opere eseguite dal sig. è minore di quella acquistata dalla Parte_1 CP_1 ed ammonta complessivamente ad €21.540,17 (a fronte del totale della materia prima acquistata per
€50.190,22).
Alla luce delle risultanze di una complessa istruttoria, la domanda di parte merita accoglimento, seppur parziale.
L'attività prestata da configura, come in premessa, un contratto d'opera ex art. Parte_1
2222 c.c., che ricorre ogniqualvolta una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Il contratto d'opera, come predetto, non richiede la forma scritta ai fini della validità.
In assenza di pattuizione scritta sul compenso, trova applicazione l'art. 2225 c.c., secondo cui il prestatore d'opera ha diritto a un corrispettivo equo, determinabile sulla base delle tariffe, degli usi o, in difetto, secondo equità.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai ampiamente consolidato, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, oltre che dell'entità delle prestazioni svolte, incombe sul professionista, in accordo con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. Grava sull'attore, dunque, l'onere di provare l'esecuzione dell'opera e l'entità del compenso maturato, e tale prova può essere fornita attraverso elementi testimoniali, documentali o presuntivi (Cass. civ., ord. n. 21522/2019).
Nel caso in esame, la prova dell'attività svolta e dell'utilità delle opere realizzate è stata pienamente raggiunta mediante testimonianze attendibili e la CTU, che ha fornito una valutazione dettagliata e tecnica delle prestazioni eseguite. Il valore della manodopera accertato dal consulente – pari a euro 13.500,00 – rappresenta una stima equa e proporzionata all'entità delle lavorazioni svolte in un arco temporale quasi decennale.
Lo stesso attore, infatti, ha più volte espressamente riferito che l'accordo tra le parti fosse quello di fornire la propria manodopera, a fronte della fornitura della materia prima, acquistata sempre dalla
CP_1
Sempre per ciò che rileva nella odierna controversia, è opportuno richiamare quella massima giurisprudenziale secondo cui «il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 codice civile, può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa» (Cfr. Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 11364 del 16/05/2006).
Parte convenuta, invece, ha rappresento una diversa sinallagmaticità del rapporto contrattuale, consistente nella possibilità di fruire gratuitamente dei locali, delle attrezzature e del materiale, a fronte della realizzazione delle manifatture da parte del sig. , tanto da ritenere, in sede Parte_1 conclusionale, che quest'ultimo si sia addirittura rifatto, utilizzando la restante parte del materiale acquistato dalla società (circostanza che avrebbe avuto l'onere di provare).
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'eventuale gratuità dell'opera deve essere provata dal committente, non potendosi presumere.
L'uso gratuito di locali o attrezzature non integra, di per sé, una forma di compensazione idonea a escludere l'obbligo di pagamento di un equo corrispettivo.
La non ha offerto prova di un accordo gratuito o di una completa compensazione CP_1 tramite utilità diverse dal denaro. L'esecuzione continuativa di opere di rilievo e l'indubbia utilità ricavata dalla convenuta escludono ogni presunzione di gratuità.
Alla luce di quanto emerso, deve riconoscersi in favore dell'attore un compenso di euro 13.500,00, pari al valore della manodopera stimata dal CTU, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al
DM 147/2022, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 967/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE, parzialmente, la domanda proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 condanna la al pagamento di 13.500,00 in favore di parte attrice;
CP_1
2) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico delle parti convenute in solido tra loro;
3) CONDANNA le parti convenute, in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in €5.077,00, da distrarsi ex art 93 c.p.c..
Paola, lì 06.06.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli