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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7227/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
SENTENZA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. RT TA PRESIDENTE
Dr.ssa IE UL GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7227/2025 avente per oggetto: disconoscimento di paternità promossa da
, col patrocinio dell'Avv. Silvia Cecchini e dell'Avv. Claudia Rigucci, che la Parte_1 rappresentano e difendono per procura speciale in atti ricorrente contro
, , tutte col patrocinio Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dell'Avv. Chiara Clementi che le rappresenta e difende per procura speciale in atti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 29.10.2025):
“Accertare e dichiarare che la paternità della Sig.ra nata a [...] il Parte_1 11.12.1973 non spetta al Sig. nato a [...] il giorno 01.05.1938 e deceduto Persona_1 ad Asti il giorno 03.05.1988, con doveroso disconoscimento di paternità, e conseguentemente mandarsi all'Ufficiale dello stato civile di Torino ed a ogni Ufficio competente di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita.
Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice a mantenere il cognome “ Pt_1 originariamente attribuitole.
Spese di lite compensate.”
Per parte resistente (come da come da verbale di udienza del 29.10.2025):
pagina 1 di 4 “Nulla oppone ed aderisce alle domande avversarie.
Spese di lite compensate.”
Per il P.M.
“Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – nata a [...] l'[...] Parte_1 (atto di nascita iscritto nei registri di nascita del Comune di Torino – Atto n. 02807, Uff. 3, Parte 1, Serie A, Anno 1973; cfr. doc. 1 parte ricorrente) – ha chiesto (i) disconoscersi la paternità del sig.
con ogni consequenziale adempimento da parte del competente Ufficiale di Persona_1
Stato Civile, nonché (ii) dichiarare il proprio diritto a conservare il cognome Pt_1 originariamente attribuitole;
il tutto dichiarando compensate per intero le spese del giudizio.
Con decreto del 02.05.2025, il Giudice Relatore, rilevato che l'azione proposta, in quanto concernente lo stato delle persone, rientrava tra quelle soggette al procedimento di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., ha disposto il mutamento del rito a mente dell'art. 473-bis, comma 3, c.p.c., fissando al 29.10.2025 l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata il 29.09.2025 si sono costituite le convenute (rispettivamente madre della ricorrente e figlie del padre anagrafico sig. deceduto Persona_1 in data 03.05.1988: cfr. certificato di morte sub doc. 2 di parte ricorrente), nulla opponendo alle domande proposte e chiedendo, parimenti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza di comparizione del 29.10.2025, tenutasi in collegamento da remoto ex art. 127-bis c.p.c. su istanza della ricorrente, le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Sulla domanda di disconoscimento della paternità
A fondamento della domanda di disconoscimento della paternità, ha dedotto Parte_1 che al principio degli anni '70 la di lei madre, , aveva intrattenuto una relazione Controparte_1 sentimentale con il sig. (deceduto il 28.02.2022) ed il Tribunale di Larino, con Persona_2 sentenza n. 352/2024 del 28.06.2024 (prodotta sub doc. 4 di parte ricorrente), ha accertato e dichiarato che il sig. è suo padre. Ha evidenziato come, nel motivare l'accoglimento della domanda, la Per_2 richiamata pronuncia abbia attribuito rilievo dirimente all'esito dell'esame immunoematologico cui l'attuale ricorrente si era sottoposta nel 1996 unitamente alla madre e allo stesso da tale Per_2 indagine (il cui referto è stato prodotto in questa sede quale doc. 3 di parte ricorrente), “si evince che la paternità di è risultato un indice di probabilità di paternità pari al 99,84%” (cfr. Persona_3 doc. 4 di parte ricorrente, p. 4). L'elevatissimo risultato probabilistico aveva reso superfluo, nel giudizio del Tribunale di Larino, sia l'espletamento di una CTU sia l'assunzione di prove orali.
Nel costituirsi, le resistenti hanno esplicitato “una posizione processuale di non opposizione alla domanda formulata dalla Sig.ra riconoscendo la fondatezza delle ragioni dalla stessa Pt_1 addotte” (cfr. memoria difensiva, p. 2)
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta, risultando fondata per le ragioni di seguito indicate.
Deve infatti escludersi la sussistenza di un rapporto biologico di filiazione tra la ricorrente e il padre anagrafico e ciò sia alla stregua dell'accertamento, di segno incompatibile, di Persona_1 cui al richiamato provvedimento giurisdizionale (il cui passaggio in giudicato è incontestato), sia delle pagina 2 di 4 risultanze della perizia immunoematologica sub doc. 4 di parte ricorrente, già valorizzate dal Tribunale di Larino e che, anche nella valutazione di questo Collegio, assumono carattere dirimente, consentendo di prescindere dall'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Segnatamente, come rilevato dalla Corte di cassazione, in tema di accertamento della paternità (o della maternità) le indagini genetiche – di regola eseguite nella forma della consulenza tecnica d'ufficio – assumono il valore di “mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione” (così Cass. n. 14196/2020). Ciò, tuttavia, non implica il necessario ricorso ad una CTU: proprio per l'intrinseca valenza di tali indagini (e avuto riguardo al principio secondo cui, ex art. 269 c.c., “La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”), il giudice, nell'esercizio della propria discrezionalità, ben può ritenere superfluo l'ausilio del consulente tecnico e fondare il proprio convincimento su di una perizia genetica stragiudiziale, laddove non vi sia ragione per revocarne in dubbio l'affidabilità scientifica e, soprattutto, sul punto non vi siano profili di contrasto fra le parti (cfr. ancora Cass. n. 14196/2020 nonché Trib. Bologna 07.05.2021).
Nel caso di specie, nessun elemento è stato addotto dalle resistenti nel senso di far dubitare della correttezza delle indagini genetiche prodotte, i cui esiti, anzi, esse hanno fatto propri (affermando che tali accertamenti “dimostrano inequivocabilmente che il rapporto di filiazione formalmente esistente… è privo di fondamento biologico”: cfr. memoria difensiva, p. 2). Ad ulteriore conferma di quanto precede, si consideri ancora come la circostanza che la sig.ra avesse intrattenuto una Controparte_1 relazione sentimentale col nel periodo del concepimento è stata espressamente riconosciuta Per_2 dalla predetta resistente (cfr. memoria difensiva, p. 2).
Dal complesso dei profili considerati, in definitiva, si può ritenere dimostrata l'assenza di un legame biologico di paternità tra la ricorrente e il defunto sig. La domanda, Persona_1 dunque, deve essere accolta, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle conseguenti annotazioni.
Sulla domanda relativa al mantenimento del cognome originariamente attribuito Parte_1
La ricorrente ha altresì instato per il riconoscimento del proprio diritto a mantenere il cognome
, originariamente attribuitole con l'atto di nascita. A sostegno della domanda proposta, ha Pt_1 allegato come sia con tale cognome che ella è da sempre a tutti nota nell'ambito della propria vita lavorativa e di relazione: il cognome , dunque, costituisce “piena espressione della [sua] Pt_1 personalità” e l'eliminazione dello stesso la esporrebbe a significativi “danni sociali e psicologici” (cfr. atto di citazione, p. 4). Anche in ordine a questa richiesta le convenute si sono espresse in senso adesivo.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata.
Va osservato, al riguardo, come l'art. 95, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000 disponga che, qualora sia disposta la rettificazione di un atto dello stato civile, “L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Nel caso di specie, tale presupposto appare integrato, tenuto conto che, come allegato in ricorso e non contestato dalle resistenti, da sempre la ricorrente risulta conosciuta col cognome;
Pt_1 tanto è sufficiente per ritenere che detto cognome ormai rappresenti un elemento essenziale della sua identità, anche e soprattutto nelle relazioni interpersonali dalla medesima sviluppate. Peraltro, non può sottacersi che la ricorrente è ormai prossima a compiere i cinquantadue anni (essendo nata l'[...]), sicché un'eventuale elisione del cognome originario finirebbe per compromettere l'esigenza di certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche da lei instaurati, esigenza tanto più pregnante quanto più è elevata l'età della persona (cfr. Cass. n. 8876/2014). pagina 3 di 4 In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda deve essere accolta.
Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio devono dichiararsi integralmente compensate fra le parti, in assenza di profili di contrasto tra le medesime e in conformità alle conclusioni conformi da esse formulate sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DICHIARA che nata a [...] in data [...] da Parte_1 Controparte_1
(atto di nascita iscritto nei registri di nascita del Comune di Torino – Atto n. 02807, Uff. 3, Parte 1, Serie A, Anno 1973) non è figlia di Persona_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORINO di procedere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 396/2000, all'annotazione della presente sentenza nei registri di nascita del Comune di Torino e ad ogni altro provvedimento consequenziale;
DISPONE che conservi il cognome originariamente attribuitole e Parte_1 Pt_1 continui a far uso dello stesso cognome;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05.12.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE UL RT TA
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
SENTENZA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. RT TA PRESIDENTE
Dr.ssa IE UL GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7227/2025 avente per oggetto: disconoscimento di paternità promossa da
, col patrocinio dell'Avv. Silvia Cecchini e dell'Avv. Claudia Rigucci, che la Parte_1 rappresentano e difendono per procura speciale in atti ricorrente contro
, , tutte col patrocinio Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dell'Avv. Chiara Clementi che le rappresenta e difende per procura speciale in atti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 29.10.2025):
“Accertare e dichiarare che la paternità della Sig.ra nata a [...] il Parte_1 11.12.1973 non spetta al Sig. nato a [...] il giorno 01.05.1938 e deceduto Persona_1 ad Asti il giorno 03.05.1988, con doveroso disconoscimento di paternità, e conseguentemente mandarsi all'Ufficiale dello stato civile di Torino ed a ogni Ufficio competente di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita.
Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice a mantenere il cognome “ Pt_1 originariamente attribuitole.
Spese di lite compensate.”
Per parte resistente (come da come da verbale di udienza del 29.10.2025):
pagina 1 di 4 “Nulla oppone ed aderisce alle domande avversarie.
Spese di lite compensate.”
Per il P.M.
“Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – nata a [...] l'[...] Parte_1 (atto di nascita iscritto nei registri di nascita del Comune di Torino – Atto n. 02807, Uff. 3, Parte 1, Serie A, Anno 1973; cfr. doc. 1 parte ricorrente) – ha chiesto (i) disconoscersi la paternità del sig.
con ogni consequenziale adempimento da parte del competente Ufficiale di Persona_1
Stato Civile, nonché (ii) dichiarare il proprio diritto a conservare il cognome Pt_1 originariamente attribuitole;
il tutto dichiarando compensate per intero le spese del giudizio.
Con decreto del 02.05.2025, il Giudice Relatore, rilevato che l'azione proposta, in quanto concernente lo stato delle persone, rientrava tra quelle soggette al procedimento di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., ha disposto il mutamento del rito a mente dell'art. 473-bis, comma 3, c.p.c., fissando al 29.10.2025 l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata il 29.09.2025 si sono costituite le convenute (rispettivamente madre della ricorrente e figlie del padre anagrafico sig. deceduto Persona_1 in data 03.05.1988: cfr. certificato di morte sub doc. 2 di parte ricorrente), nulla opponendo alle domande proposte e chiedendo, parimenti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza di comparizione del 29.10.2025, tenutasi in collegamento da remoto ex art. 127-bis c.p.c. su istanza della ricorrente, le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Sulla domanda di disconoscimento della paternità
A fondamento della domanda di disconoscimento della paternità, ha dedotto Parte_1 che al principio degli anni '70 la di lei madre, , aveva intrattenuto una relazione Controparte_1 sentimentale con il sig. (deceduto il 28.02.2022) ed il Tribunale di Larino, con Persona_2 sentenza n. 352/2024 del 28.06.2024 (prodotta sub doc. 4 di parte ricorrente), ha accertato e dichiarato che il sig. è suo padre. Ha evidenziato come, nel motivare l'accoglimento della domanda, la Per_2 richiamata pronuncia abbia attribuito rilievo dirimente all'esito dell'esame immunoematologico cui l'attuale ricorrente si era sottoposta nel 1996 unitamente alla madre e allo stesso da tale Per_2 indagine (il cui referto è stato prodotto in questa sede quale doc. 3 di parte ricorrente), “si evince che la paternità di è risultato un indice di probabilità di paternità pari al 99,84%” (cfr. Persona_3 doc. 4 di parte ricorrente, p. 4). L'elevatissimo risultato probabilistico aveva reso superfluo, nel giudizio del Tribunale di Larino, sia l'espletamento di una CTU sia l'assunzione di prove orali.
Nel costituirsi, le resistenti hanno esplicitato “una posizione processuale di non opposizione alla domanda formulata dalla Sig.ra riconoscendo la fondatezza delle ragioni dalla stessa Pt_1 addotte” (cfr. memoria difensiva, p. 2)
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta, risultando fondata per le ragioni di seguito indicate.
Deve infatti escludersi la sussistenza di un rapporto biologico di filiazione tra la ricorrente e il padre anagrafico e ciò sia alla stregua dell'accertamento, di segno incompatibile, di Persona_1 cui al richiamato provvedimento giurisdizionale (il cui passaggio in giudicato è incontestato), sia delle pagina 2 di 4 risultanze della perizia immunoematologica sub doc. 4 di parte ricorrente, già valorizzate dal Tribunale di Larino e che, anche nella valutazione di questo Collegio, assumono carattere dirimente, consentendo di prescindere dall'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Segnatamente, come rilevato dalla Corte di cassazione, in tema di accertamento della paternità (o della maternità) le indagini genetiche – di regola eseguite nella forma della consulenza tecnica d'ufficio – assumono il valore di “mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione” (così Cass. n. 14196/2020). Ciò, tuttavia, non implica il necessario ricorso ad una CTU: proprio per l'intrinseca valenza di tali indagini (e avuto riguardo al principio secondo cui, ex art. 269 c.c., “La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”), il giudice, nell'esercizio della propria discrezionalità, ben può ritenere superfluo l'ausilio del consulente tecnico e fondare il proprio convincimento su di una perizia genetica stragiudiziale, laddove non vi sia ragione per revocarne in dubbio l'affidabilità scientifica e, soprattutto, sul punto non vi siano profili di contrasto fra le parti (cfr. ancora Cass. n. 14196/2020 nonché Trib. Bologna 07.05.2021).
Nel caso di specie, nessun elemento è stato addotto dalle resistenti nel senso di far dubitare della correttezza delle indagini genetiche prodotte, i cui esiti, anzi, esse hanno fatto propri (affermando che tali accertamenti “dimostrano inequivocabilmente che il rapporto di filiazione formalmente esistente… è privo di fondamento biologico”: cfr. memoria difensiva, p. 2). Ad ulteriore conferma di quanto precede, si consideri ancora come la circostanza che la sig.ra avesse intrattenuto una Controparte_1 relazione sentimentale col nel periodo del concepimento è stata espressamente riconosciuta Per_2 dalla predetta resistente (cfr. memoria difensiva, p. 2).
Dal complesso dei profili considerati, in definitiva, si può ritenere dimostrata l'assenza di un legame biologico di paternità tra la ricorrente e il defunto sig. La domanda, Persona_1 dunque, deve essere accolta, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle conseguenti annotazioni.
Sulla domanda relativa al mantenimento del cognome originariamente attribuito Parte_1
La ricorrente ha altresì instato per il riconoscimento del proprio diritto a mantenere il cognome
, originariamente attribuitole con l'atto di nascita. A sostegno della domanda proposta, ha Pt_1 allegato come sia con tale cognome che ella è da sempre a tutti nota nell'ambito della propria vita lavorativa e di relazione: il cognome , dunque, costituisce “piena espressione della [sua] Pt_1 personalità” e l'eliminazione dello stesso la esporrebbe a significativi “danni sociali e psicologici” (cfr. atto di citazione, p. 4). Anche in ordine a questa richiesta le convenute si sono espresse in senso adesivo.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata.
Va osservato, al riguardo, come l'art. 95, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000 disponga che, qualora sia disposta la rettificazione di un atto dello stato civile, “L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Nel caso di specie, tale presupposto appare integrato, tenuto conto che, come allegato in ricorso e non contestato dalle resistenti, da sempre la ricorrente risulta conosciuta col cognome;
Pt_1 tanto è sufficiente per ritenere che detto cognome ormai rappresenti un elemento essenziale della sua identità, anche e soprattutto nelle relazioni interpersonali dalla medesima sviluppate. Peraltro, non può sottacersi che la ricorrente è ormai prossima a compiere i cinquantadue anni (essendo nata l'[...]), sicché un'eventuale elisione del cognome originario finirebbe per compromettere l'esigenza di certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche da lei instaurati, esigenza tanto più pregnante quanto più è elevata l'età della persona (cfr. Cass. n. 8876/2014). pagina 3 di 4 In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda deve essere accolta.
Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio devono dichiararsi integralmente compensate fra le parti, in assenza di profili di contrasto tra le medesime e in conformità alle conclusioni conformi da esse formulate sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DICHIARA che nata a [...] in data [...] da Parte_1 Controparte_1
(atto di nascita iscritto nei registri di nascita del Comune di Torino – Atto n. 02807, Uff. 3, Parte 1, Serie A, Anno 1973) non è figlia di Persona_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORINO di procedere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 396/2000, all'annotazione della presente sentenza nei registri di nascita del Comune di Torino e ad ogni altro provvedimento consequenziale;
DISPONE che conservi il cognome originariamente attribuitole e Parte_1 Pt_1 continui a far uso dello stesso cognome;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05.12.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE UL RT TA
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
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