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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1927 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
elett. te dom.to in Roccasecca, FR, alla Parte_1 via Montello, nr 62, presso lo studio dell'avv. Antonio L. Chianta che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Appellante
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Nocente con studio in Roma
[...]
Via Mocenigo 16, per procura speciale alle liti del 06.11.2013, rep. N.45374, per atto del notaio in Roma Dr. , presso il cui studio è elettivamente Persona_1 domiciliato.
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 427/2023 pubblicata il 01.06.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto, dove il giudice di primo grado così statuiva: << rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.283/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna Parte_1
alla corresponsione delle spese di lite in favore dell' che
[...] CP_1 liquida in complessivi euro 4210,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”
Chiedeva all'adita Corte di Appello di Roma <<…previa sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare il decreto ingiuntivo n.283/2022 perché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le motivazioni espresse nel corpo del presente atto>>.
Si costituiva in giudizio l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2022 con il quale, su istanza dell' le era stato CP_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 74.873,96 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria nonché le spese del procedimento monitorio.
Eccepiva l'infondatezza delle pretese creditorie ex adverso opposte per intervenuta prescrizione quinquennale e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 644 c.p.c.
Si costituiva anche in quel grado l' allegando atti interruttivi dell'invocato CP_1 termine prescrizionale e due istanze di rateizzazione da interpretarsi come ricognizione del debito.
Opportunamente il primo giudice ha ricordato come l'oggetto del giudizio riguasse la richiesta di somme, maturate per il periodo 1997-2019, a titolo di contribuzione soggettiva ed integrativa che l' sostiene non riscosse perché non versate. CP_1
Sulla eccepita prescrizione il primo giudice ha ritenuto rilevanti << l'istanza di rateizzazione presentata in data 6.06.2006 (doc. 7 , con la quale l'odierno CP_1 opposto, premettendo di riconoscere di non essere in regola con i versamenti contributivi chiedeva di essere ammesso al beneficio del pagamento rateizzato, formulando apposita domanda di rateazione del debito contributivo, accolta dall' che successivamente, con missiva del 07.04.2016 formalizzata la CP_1 decadenza d'ufficio dalla rateizzazione e dal ravvedimento in applicazione dell'articolo 49,co.13, del Regolamento. (doc.n.8); che in data 01.02.2013
inviava telematicamente all' domanda di Parte_1 CP_1 rateazione di tutto il debito dovuto fino allora maturato. (doc.n.6), anch'essa accolta dall' che successivamente, con comunicazione del 07.04.2016 formalizzava CP_2 la decadenza d'ufficio dalla rateizzazione e dal ravvedimento in applicazione dell'articolo 49, co.13, del Regolamento. (doc.n.8); che successivamente l' CP_1 con lettera del 06.09.2017 richiedeva all'odierno opponente il pagamento dell'intero debito contributivo, sino allora maturato, comprensivo delle sanzioni ed interessi (doc.n.9)>>.
Sostiene l'appellante che tali atti non siano allo stesso opponibili in quanto provenienti dall'associazione professionale e non da lui stesso (“la sentenza sarebbe errata essendo il presupposto su cui si fonda la parte motiva, e cioè che la appellante abbia richiesto e ricevuto comunicazioni circa i Parte_1 pagamenti contributivi da parte dell' ). CP_1
L'istanza di rateazione del 06.06.2006, (doc.n.7 del fascicolo I grado di CP_1 veniva inviata all' da , in qualità di CP_1 Persona_2 rappresentante legale dello , il quale premettendo che Controparte_3 lui e gli associati, e Parte_1 Parte_2
non fossero in regola con i versamenti contributivi, richiedeva le
[...] modalità per regolarizzare le tre posizioni contributive.
Per stessa amminissione dell'appellante è pacifica la sua appartenenza allo
[...]
, costituito per l'esercizio della professione, privo di personalità giuridica, CP_3 per cui ciascun professionista membro può agire “in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi interessati” ed effettivamente la suddetta condizione veniva portata a conoscenza dell' grazie alla dichiarazione del medesimo associato CP_1 [...]
, che agiva in qualità di rappresentante legale dello Studio Persona_2
Associato e dei propri associati (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 20260 del 15/07/2021 sull'effetto interruttivo in ipotesi assimilabile a quella in esame). Quanto alla istanza di rateazione del 01.02.2013, questa veniva invece inviata telematicamente all' direttamente da CP_1 Parte_1 inviata dalla propria Area Riservata, ivi potendosi accedere con le credenziali personali. Del resto la richiesta è corredata dal numero di iscrizione all'Ordine del
Consulenti del Lavoro di Frosinone inviata on-line.
La lettera di diffida e messa in mora del 06.09.2017 (doc.n.9 fascicolo I grado sempre fascicolo veniva inviata all'indirizzo pec della odierna CP_1 appellante Email_1
Al di la della tardività della deduzione sulla mancata ricezione l'indirizzo pec
è quello che risulta nell'anagrafica Email_2 dell' in quanto direttamente comunicato dalla consulente quale proprio CP_1 domicilio digitale.
Il riesame della documentazione valutata dal primo giudice esclude la fondatezza delle doglianze.
L'articolo 49 del Regolamento prevede che che il consulente del lavoro CP_1 debitore nei confronti dell'Ente per contribuzione soggettiva, di maternità e integrativa nonché delle relative sanzioni, possa presentare domanda di rateazione delle somme dovute.
Quanto agli effetti si prevede che la domanda abbia efficacia ricognitiva del debito e < antecedente l'istanza>>.
Ritiene la Corte che anche per la presenza di tale previsione che regola respressamente la possibilità di rateizzazione e gli effetti che discendono dalla relativa richiesta debba propendersi per la tesi secondo cui (cfr. Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 10327 del 26/04/2017) la domanda di rateizzazione del debito configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 4180/2025).
L'appello è totalmente infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado del compenso per il presente grado del giudizio CP_1 che liquida in complessivi €.3.630,00, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto
Roma, 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1927 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
elett. te dom.to in Roccasecca, FR, alla Parte_1 via Montello, nr 62, presso lo studio dell'avv. Antonio L. Chianta che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Appellante
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Nocente con studio in Roma
[...]
Via Mocenigo 16, per procura speciale alle liti del 06.11.2013, rep. N.45374, per atto del notaio in Roma Dr. , presso il cui studio è elettivamente Persona_1 domiciliato.
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 427/2023 pubblicata il 01.06.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto, dove il giudice di primo grado così statuiva: << rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.283/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna Parte_1
alla corresponsione delle spese di lite in favore dell' che
[...] CP_1 liquida in complessivi euro 4210,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”
Chiedeva all'adita Corte di Appello di Roma <<…previa sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare il decreto ingiuntivo n.283/2022 perché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le motivazioni espresse nel corpo del presente atto>>.
Si costituiva in giudizio l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2022 con il quale, su istanza dell' le era stato CP_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 74.873,96 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria nonché le spese del procedimento monitorio.
Eccepiva l'infondatezza delle pretese creditorie ex adverso opposte per intervenuta prescrizione quinquennale e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 644 c.p.c.
Si costituiva anche in quel grado l' allegando atti interruttivi dell'invocato CP_1 termine prescrizionale e due istanze di rateizzazione da interpretarsi come ricognizione del debito.
Opportunamente il primo giudice ha ricordato come l'oggetto del giudizio riguasse la richiesta di somme, maturate per il periodo 1997-2019, a titolo di contribuzione soggettiva ed integrativa che l' sostiene non riscosse perché non versate. CP_1
Sulla eccepita prescrizione il primo giudice ha ritenuto rilevanti << l'istanza di rateizzazione presentata in data 6.06.2006 (doc. 7 , con la quale l'odierno CP_1 opposto, premettendo di riconoscere di non essere in regola con i versamenti contributivi chiedeva di essere ammesso al beneficio del pagamento rateizzato, formulando apposita domanda di rateazione del debito contributivo, accolta dall' che successivamente, con missiva del 07.04.2016 formalizzata la CP_1 decadenza d'ufficio dalla rateizzazione e dal ravvedimento in applicazione dell'articolo 49,co.13, del Regolamento. (doc.n.8); che in data 01.02.2013
inviava telematicamente all' domanda di Parte_1 CP_1 rateazione di tutto il debito dovuto fino allora maturato. (doc.n.6), anch'essa accolta dall' che successivamente, con comunicazione del 07.04.2016 formalizzava CP_2 la decadenza d'ufficio dalla rateizzazione e dal ravvedimento in applicazione dell'articolo 49, co.13, del Regolamento. (doc.n.8); che successivamente l' CP_1 con lettera del 06.09.2017 richiedeva all'odierno opponente il pagamento dell'intero debito contributivo, sino allora maturato, comprensivo delle sanzioni ed interessi (doc.n.9)>>.
Sostiene l'appellante che tali atti non siano allo stesso opponibili in quanto provenienti dall'associazione professionale e non da lui stesso (“la sentenza sarebbe errata essendo il presupposto su cui si fonda la parte motiva, e cioè che la appellante abbia richiesto e ricevuto comunicazioni circa i Parte_1 pagamenti contributivi da parte dell' ). CP_1
L'istanza di rateazione del 06.06.2006, (doc.n.7 del fascicolo I grado di CP_1 veniva inviata all' da , in qualità di CP_1 Persona_2 rappresentante legale dello , il quale premettendo che Controparte_3 lui e gli associati, e Parte_1 Parte_2
non fossero in regola con i versamenti contributivi, richiedeva le
[...] modalità per regolarizzare le tre posizioni contributive.
Per stessa amminissione dell'appellante è pacifica la sua appartenenza allo
[...]
, costituito per l'esercizio della professione, privo di personalità giuridica, CP_3 per cui ciascun professionista membro può agire “in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi interessati” ed effettivamente la suddetta condizione veniva portata a conoscenza dell' grazie alla dichiarazione del medesimo associato CP_1 [...]
, che agiva in qualità di rappresentante legale dello Studio Persona_2
Associato e dei propri associati (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 20260 del 15/07/2021 sull'effetto interruttivo in ipotesi assimilabile a quella in esame). Quanto alla istanza di rateazione del 01.02.2013, questa veniva invece inviata telematicamente all' direttamente da CP_1 Parte_1 inviata dalla propria Area Riservata, ivi potendosi accedere con le credenziali personali. Del resto la richiesta è corredata dal numero di iscrizione all'Ordine del
Consulenti del Lavoro di Frosinone inviata on-line.
La lettera di diffida e messa in mora del 06.09.2017 (doc.n.9 fascicolo I grado sempre fascicolo veniva inviata all'indirizzo pec della odierna CP_1 appellante Email_1
Al di la della tardività della deduzione sulla mancata ricezione l'indirizzo pec
è quello che risulta nell'anagrafica Email_2 dell' in quanto direttamente comunicato dalla consulente quale proprio CP_1 domicilio digitale.
Il riesame della documentazione valutata dal primo giudice esclude la fondatezza delle doglianze.
L'articolo 49 del Regolamento prevede che che il consulente del lavoro CP_1 debitore nei confronti dell'Ente per contribuzione soggettiva, di maternità e integrativa nonché delle relative sanzioni, possa presentare domanda di rateazione delle somme dovute.
Quanto agli effetti si prevede che la domanda abbia efficacia ricognitiva del debito e < antecedente l'istanza>>.
Ritiene la Corte che anche per la presenza di tale previsione che regola respressamente la possibilità di rateizzazione e gli effetti che discendono dalla relativa richiesta debba propendersi per la tesi secondo cui (cfr. Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 10327 del 26/04/2017) la domanda di rateizzazione del debito configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 4180/2025).
L'appello è totalmente infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado del compenso per il presente grado del giudizio CP_1 che liquida in complessivi €.3.630,00, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto
Roma, 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa