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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/10/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
, P.I. in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Lisa Raschillà, con studio in Portigliola (RC) alla c/da Quote San Francesco n. 9, presso il quale è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, P.IVA: REA di Milano 1229342, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, in Via delle Carrozze n. 3, 00187, presso lo Studio dell'Avv. Marina Iacobelli del Foro di Roma;
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accertare e dichiarare valida, efficace e prevalente l'imputazione del pagamento disposto dal (pubblica Parte_1 amministrazione) per complessive €. 86.120,24 così come risultante dagli atti amministrativi depositati e, per l'effetto, in accoglimento del proposto appello per i motivi dedotti ai n.ri 1), 2), 3) e 4) dell'atto di citazione notificato e in riforma della Sentenza N. 9882/2024, Rep. N.
9108/2024, resa inter partes dall'On.le Tribunale civile di Milano, Sez. Quinta, in persona del
Giudice unico, Dott.ssa Sarah Gravagnola, nella causa iscritta al n. di R.G. 27345/023, pubblicata in data 15.11.2024, notificata il 04.12.2024, accogliere le conclusioni avanzate in pagina 1 di 8 via principale nel giudizio di primo grado che qui si riportano letteralmente: “Accertare e dichiarare il diritto del alla ripetizione dell'intera somma Parte_1 indebitamente versata e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione al medesimo Ente dell'importo complessivo di €. 72.874,50, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di rimborso o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo", conseguentemente, disattendendo, per tutti i motivi meglio espressi nell'atto di citazione in appello, tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte dall'odierna appellata dinanzi all'On.le Tribunale, oltrechè quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta telematicamente depositata nel presente grado di giudizio, perchè destituite di ogni fondamento in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e contestuale condanna dell'odierna appellata alla restituzione di complessive €. 14.324,49 alla medesima dall'Ente corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare valida, efficace e prevalente
l'imputazione del pagamento disposto dal (pubblica amministrazione) per Pt_1 Parte_1 complessive €. 48.135,18 così come risultante dagli atti amministrativi depositati, non avendo controparte assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva di una diversa imputazione, ancorchè informale, e, per l'effetto, in accoglimento del proposto appello per il motivo dedotto al n. 5) dell'atto di citazione notificato e in riforma della Sentenza N. 9882/2024, Rep. N.
9108/2024, resa inter partes dall'On.le Tribunale civile di Milano, Sez. Quinta, in persona del Giudice unico, Dott.ssa Sarah Gravagnola, nella causa iscritta al n. di R.G. 27345/023, pubblicata in data 15.11.2024, notificata il 04.12.2024, accogliere le conclusioni avanzate in via subordinata nel giudizio di primo grado che qui si riportano letteralmente: “Accertare e dichiarare il diritto del alla ripetizione della diversa somma di Parte_1
€. 48.135,18, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo”, conseguentemente, disattendendo, per tutti i motivi meglio espressi nell'atto di citazione in appello, tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte dall'odierna appellata dinanzi all'On. le Tribunale, oltrechè quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta telematicamente depositata nel presente grado di giudizio, perchè destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e contestuale condanna dell'odierna appellata alla restituzione di complessive €. 14.324,49 alla medesima dall'Ente corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento di alcuna delle due domande di merito che precedono, accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite liquidate per la fase istruttoria/trattazione (causa esclusivamente documentale) alla luce del principio sancito dalla Sent. 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di Stato e, per l'effetto, in accoglimento del proposto appello per il motivo dedotto al n. 6) dell'atto di citazione notificato
e in parziale riforma della Sentenza N. 9882/2024, Rep. N. 9108/2024, resa inter partes dall'On.le Tribunale civile di Milano, Sez. Quinta, in persona del Giudice unico, Dott.ssa Sarah
Gravagnola, nella causa iscritta al n. di R.G. 27345/023, pubblicata in data 15.11.2024, notificata il 04.12.2024, applicare (così come già disposto dal Giudice di prime cure per la fase decisoria) anche a quella specifica fase i minimi tariffari, liquidando per essa complessivi €.
2.835,00, con contestuale condanna dell'odierna appellata alla restituzione della maggior somma alla medesima dall'Ente corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero complessivi €. 3.390,66, conseguentemente, disattendendo, per tutti i motivi meglio espressi nell'atto di citazione in appello, tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte sul punto dall'odierna appellata con la comparsa di costituzione e risposta telematicamente depositata pagina 2 di 8 nel presente grado di giudizio,perchè destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze”. Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e richiesta, rigettare in toto l'impugnazione proposta dal in persona del Parte_1 sindaco p.t.. dr. Luglio, perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non CP_2 provata, anche con riferimento alla domanda subordinata in quanto tardiva ed inammissibile, e conseguentemente confermare la sentenza impugnata n. 9882/2024, emessa dal Tribunale
Civile di Milano, sezione quinta, in persona del Giudice dr.ssa Sarah Gravignola, nel procedimento iscritto al n.27345 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, pubblicata il 15.11.2024, repertorio n.9108/2024, notificata il 4.12.2024, e resa tra il
[...]
ed , per le motivazioni ampiamente esposte nella comparsa Parte_1 Controparte_1 di costituzione e risposta alla quale integralmente ci si riporta .
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a rivalsa IVA, CPA, rimborso forfettario.
In via istruttoria, ci si oppone ad ogni richiesta ex adverso eventualmente articolata, per tutti i motivi già specificati nelle memorie istruttorie del primo grado. Nel denegato caso di ammissione delle richieste avverse, si chiede sin da ora l'accoglimento delle istanze istruttorie così come articolate nelle dette memorie. Ci si oppone altresì alla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio in quanto avente natura esplorativa poiché evidentemente finalizzata a sopperire alla carenza probatoria in cui è incorso il . Pt_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 sentenza n. 9882/2024, pubblicata il 15.11.2024 e notificata il 4.12.2024, con la quale il
Tribunale di Milano, decidendo la causa introdotta nei confronti di , ha rigettato CP_1 ogni domanda dell'attore con condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite. Occorre premettere che nel giudizio di primo grado il ha agito nei confronti di Pt_1 CP_1 chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di € 72.874,50, e, in via subordinata, chiedendo di accertare il proprio diritto alla ripetizione della diversa minor somma di euro 48.135,18.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande del Pt_1 rilevando che il pagamento effettuato dall'ente in persona dei Commissari Prefettizi era stato eseguito in favore di per le fatture non cedute e menzionate nella mail del dr. CP_1 CP_3 dell'11.10.2013. Il Tribunale, decisa la causa sulla base della sola documentazione in atti, ha ritenuto infondata la domanda attorea per i seguenti motivi. Premesso, quale dato pacifico, che tra le parti era stato stipulato il 17.4.2009 un contratto di somministrazione di energia elettrica in forza del quale aveva maturato diversi crediti CP_1 nei confronti dell'attrice, ha rilevato il giudice che il successivo 17.6.2011 la convenuta aveva concluso con un contratto di cessione pro soluto dei crediti portati dalle Controparte_4 fatture allegate all'atto di cessione, regolarmente notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune attore in data 13.7.2011.
Ha poi rilevato il Tribunale che, con mandato di pagamento n. 316 del 9.8.2013, il
[...]
aveva autorizzato il pagamento tramite bonifico bancario di € 86.124,24 e, a seguito Parte_1 di reiterate richieste da parte di circa la corretta imputazione del pagamento (in assenza CP_1 di comunicazione delle determinazioni dirigenziali riportate nella causale del bonifico e del mandato di pagamento dell'ente), l'11.10.2013 aveva trasmesso per il tramite del dott. CP_3 funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria del il dettaglio delle fatture Pt_1 pagate con il citato bonifico.
pagina 3 di 8 Con successivo atto di diffida del 29.9.2022, l'attore aveva dedotto e lamentato il doppio pagamento delle fatture cedute indicate all'allegato 1 all'atto di cessione domandandone la restituzione a titolo di indebito soggettivo ex latere creditoris, argomentando di aver prima versato la somma oggetto di controversia alla cedente - anziché alla CP_1 Controparte_5
(già ) - e di aver poi successivamente soddisfatto anche la cessionaria a seguito Controparte_4 di intimazione di pagamento e di accordo transattivo.
Ciò evidenziato, il Tribunale ha rilevato che “né dal dettaglio delle fatture pagate trasmesso dal dott. con comunicazione dell'11.10.2013 (doc.
2-2bis convenuta) né dalle CP_3 determinazioni dirigenziali nn. 94, 95, 186, 187, 188 e 189 (doc. 33-38 attore) cui fa riferimento il mandato di pagamento n. 316 del 9.8.2013 (doc. 32 attore) risulta che il
[...]
abbia inteso imputare i propri pagamenti alle fatture oggetto di cessione del Parte_1 credito, specificamente indicate all'allegato 1 del contratto di cessione (doc. 3 attore) e prodotte nel giudizio ai doc.
4-13. Al contrario, tanto dall'indicazione del funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria del (che interloquiva con la convenuta Pt_1 impiegando gli indirizzi istituzionali dell'ente pubblico) quanto dalle determinazioni dirigenziali indicate nella causale del bonifico (che sì riportano fatture diverse rispetto a quelle dettagliate dal dott. ma parimenti estranee all'elenco allegato all'atto di cessione) CP_3 emerge che i versamenti effettuati nei confronti della intendevano onorare CP_1 distinte fatture, non oggetto di cessione”. Ha proseguito il Tribunale evidenziando che “peraltro, l'assoluta assenza di prova che il abbia trasmesso al creditore le determinazioni dirigenziali genericamente indicate nel Pt_1 mandato di pagamento rende di fatto impossibile, da un lato, che il mero richiamo nella causale del pagamento del numero delle delibere possa valere quale imputazione di pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c. (che deve assumere la forma di una dichiarazione al creditore) e, dall'altro, che l'imputazione del pagamento possa essere diversa da quella effettivamente comunicata dal dott. tanto più se si considera che, anche a voler ritenere inidonea allo scopo la CP_3 comunicazione a mezzo mail ordinaria da parte del funzionario comunque è pacifico CP_3 che, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore…”. Il primo giudice ha concluso ritenendo che l'attore non avesse provato adeguatamente in giudizio la diversa imputazione di pagamento né di aver eventualmente onorato in altro modo le fatture allegate da , e “da tanto deriva che i pagamenti effettuati in favore CP_1 dell'odierna convenuta sono da imputarsi a partite creditorie distinte rispetto a quelle saldate alla cessionaria , con la conseguenza che la domanda di ripetizione Controparte_5 dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve essere rigettata”.
2. Con il primo motivo di appello il lamenta illogicità della motivazione Parte_1 della sentenza di primo grado così argomentando “il summenzionato mandato di pagamento, in corrispondenza della voce “Causale” recava la seguente indicazione: “Diversi pagamenti. Rif. Orig.: Non assegnato (Rif. Int.: Diversi pagamenti – Nr. 163 del 09/08/2013). CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-DICEMBRE 2011 – ACC. ANNO 2012 DL 35/2013 –
VINCOLO 3. DT 94-95-186-187-188- 189/2012 – 78/2013”. Esso, dunque, richiamava espressamente le Determinazioni dirigenziali attraverso le quali la competente Area, quella
Tecnico-Manutentiva, aveva previamente provveduto alla liquidazione di talune somme spettanti ad esattamente, individuando e specificando le singole Controparte_1 fatture poste in pagamento e, come agevolmente si desume dal loro contenuto, QUELLE
FATTURE CORRISPONDONO ESATTAMENTE AD UNA PARTE DI QUELLE CEDUTE”.
pagina 4 di 8 Analogamente, con il secondo motivo di appello, il deduce che “L'UNICA VOLONTA' Pt_1
CORRETTAMENTE FORMATASI ED, IN QUANTO TALE, RIFERIBILE ALL'ENTE COMUNALE, ERA QUELLA EMERGENTE DA TALI ATTI AMMINISTRATIVI (DETERMINE
DIRIGENZIALI E MANDATO DI PAGAMENTO) APPOSITAMENTE ADOTTATI, a nulla rilevando una semplice mail ordinaria, tra l'altro, inviata non dal preposto Dirigente nell'esercizio della potestà di gestione finanziaria che gli competeva (Geom. Parte_2
, bensì dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria (Dott.
[...] CP_6
, in questo specifico caso, MERO ESECUTORE DELLA VOLONTA' DICHIARATA
[...] DALLA COMPETENTE ” (p. 9 atto di appello). CP_7
Con il terzo motivo è dedotta violazione dell'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n.
69, in materia di adempimenti che il deve espletare in ordine alla pubblicazione delle Pt_1 determinazioni dirigenziali sui siti informatici,sostenendo l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'assoluta assenza di prova circa la trasmissione al creditore delle determinazioni dirigenziali indicate nel mandato di pagamento.
Con il quarto motivo è dedotta violazione dell'art. 1193 c.c., con la seguente testuale argomentazione “il eseguiva l'imputazione del pagamento disposto per complessive €. Pt_1
86.120,24, esattamente, nello stesso momento in cui lo effettuava, adottando gli atti amministrativi all'uopo previsti dalla legge: determinazioni di liquidazione e successivo mandato di pagamento”. Con il quinto motivo il lamenta che il Tribunale abbia invertito l'onere della prova Pt_1 riconoscendo erroneamente efficacia probatoria alle due mail richiamate in sentenza: si legge in particolare in tale motivo di critica che “una volta comprovato da parte del
[...]
il pagamento di complessive €. 48.135,18 (ovvero una parte del bonifico Parte_1 disposto per €. 108.972,55) a quietanza di singole e specifiche fatture, giusti atti amministrativi depositati, l'onere di provare una diversa imputazione tornava a gravare sulla creditrice icché, errava il Giudicante non solo nel ritenerlo ancora a carico Controparte_1 dell'odierno appellante, (“Il , dunque, non ha reso nel giudizio adeguata Parte_1 prova della diversa imputazione di pagamento né ha dato prova di aver eventualmente onorato in altro modo le fatture allegate da ”), ma anche a motivare: “...nemmeno con il CP_1 mandato di pagamento n. 303 del 31.7.2014 allegato alle memorie ex art. 171ter n.
1-2 di cui
ha documentato la diversa imputazione ad ulteriori e diverse fatture”, poiché, per come CP_1 anzidetto, le due mail ordinarie versate in atti da controparte IN ALCUN MODO PROVANO LA PRESUNTA VOLONTA' DELL'ENTE DI IMPUTARE IL PAGAMENTO ALLE
SPECIFICHE PARTITE DEBITORIE DI CUI ALL'ALLEGATA TABELLA, ESSENDOSI
TRATTATO DI DICHIARAZIONI PROVENIENTI DA UNA PARTE ( CP_8
) E MAI RISCONTRATE, CONFERMATE O ACCETTATE DALL'ALTRA
[...] ( )”. Parte_1 Infine, con il sesto e ultimo motivo il deduce l'abnormità dell'importo liquidato dal Pt_1
Tribunale a titolo di spese di lite.
3. si è regolarmente costituita e ha chiesto il rigetto per infondatezza CP_1 dell'appello proposto dal Pt_1 All'udienza del 30.9.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Occorre innanzitutto esaminare il quinto motivo di appello, in quanto logicamente preliminare rispetto alla trattazione degli ulteriori motivi. Il attore lamenta violazione da parte del Pt_1
Tribunale delle regole in materia di riparto degli oneri probatori, assumendo che sarebbe stato onere di provare una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in suo favore rispetto CP_1
a quella dedotta dal Pt_1
pagina 5 di 8 La tesi non può essere accolta, ove si osservi che l'attore ha agito in giudizio con una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., sicchè era suo onere dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata, ovvero l'assenza di causa solvendi del pagamento effettuato in favore di con il mandato del 9.8.2013 per l'importo chiesto in ripetizione (indebito oggettivo). CP_1
Sotto tale profilo, tale prova non è stata raggiunta in questo giudizio, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, e da ciò deriva l'infondatezza di tutti gli ulteriori motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamente. Il deduce in particolare di aver saldato alla cedente , con il citato mandato, Pt_1 CP_1 fatture per somministrazione di energia elettrica che alla data del pagamento erano già state oggetto di cessione in favore di , alla quale aveva dovuto successivamente Controparte_5 pagare i medesimi importi, con conseguente preteso diritto alla loro restituzione da parte della convenuta odierna appellata. Secondo la tesi dell'appellante la circostanza allegata sarebbe comprovata dall'indicazione, nella causale del mandato di pagamento, dei numeri delle determine dirigenziali con cui gli organi comunali avevano stabilito quali fatture saldare, ovvero, erroneamente, quelle già cedute da con il contratto concluso con il 17.6.2011 (v. copia del mandato del CP_1 Controparte_4
9.8.2013 in atti, dell'importo complessivo di 86.120,24, in cui si legge, alla voce causale,
“consumo di energia elettrica giugno – dicembre 2011 acc. Anno 2012 D.L. 35/2013 vincolo 3, DT 94, 95, 186, 187, 188, 189/2012, 78/2013”). L'attore, a supporto della propria tesi, ha prodotto altresì, oltre alle fatture emesse da ed CP_1 al contratto di cessione dei crediti, le determine dirigenziali in parola;
con i motivi di appello deduce, riproponendo le stesse argomentazioni spese in primo grado, che la documentazione prodotta dimostrerebbe l'imputazione del pagamento in contestazione alle fatture già cedute e la sua avvenuta contestuale comunicazione all'accipiens ex art. 1193 c.c.. CP_1
Tale prospettazione non è condivisibile. L'art. 1193 c.c., pacificamente applicabile anche nei rapporti con enti pubblici, prevede che
“chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Nel caso di specie alcuna dichiarazione in tal senso è stata resa dal al momento dell'emissione del mandato di pagamento, non potendosi Pt_1 considerare tale il mero rinvio, contenuto nella causale, ai numeri di alcune determine dirigenziali mai comunicate contestualmente all'accipiens. E' infatti pacifico ed incontestato che il abbia trasmesso tali determine a solo dopo ben nove anni, ovvero Pt_1 CP_1 quando, nel 2022, ha comunicato in via stragiudiziale la volontà di procedere per ottenere la restituzione di quanto a suo dire corrisposto indebitamente alla convenuta nell'agosto del 2013. Né può rilevare, in senso contrario, il richiamo dell'appellante alla normativa di rango pubblicistico che regola il procedimento di formazione della volontà di un'amministrazione pubblica, poiché la stessa ha finalità del tutto differenti da quelle pretese dal e, Pt_1 soprattutto, non può derogare ai principi civilistici in materia di imputazione di pagamento espressi dall'art. 1193 c.c.: ciò perchè l'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito-credito principale e va esercitata dal debitore all'atto del pagamento, e, nel caso in esame, tale contestualità necessaria è mancata.
Va aggiunto che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la dichiarazione di cui all'art. 1193 c.c. può essere resa dal solvens-debitore anche in un momento successivo, e in tal caso è efficace solo se vi sia il consenso del creditore: con la pronuncia n. 3644 del 12.2.2021, citata anche da parte appellata, la Corte ha infatti statuito che l'imputazione del pagamento fatta dal debitore, se esercitata successivamente, “è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce”. Nel caso di specie, e proprio perché è mancata un'espressa dichiarazione di imputazione da parte del al momento del pagamento - ricevuto da con bonifico del 16.8.2013 Pt_1 CP_1
pagina 6 di 8 -, quest'ultima, con mail del 28.08.2013, non conoscendo né le determine dirigenziali richiamate dall'appellante né il contenuto del mandato di pagamento, ha chiesto all'ente pubblico, tramite e-mail, il dettaglio delle fatture pagate con il bonifico di cui sopra al fine di chiudere contabilmente le partite emesse (Doc. n. 1 fascicolo di primo grado della convenuta); non avendo ricevuta alcuna risposta, ha reiterato tale richiesta con due successive e-mail CP_1 del 10.9.2013 e dell'8.10.2013: tutte le richieste in questione, prodotte da parte convenuta, sono state indirizzate al Dott. responsabile del servizio finanziario del Comune attore. CP_3 L'ultima di esse è del seguente testuale tenore: “Gentile Dott. le chiedo cortesemente CP_3 di conoscere le fatture che deve chiudere contabilmente partendo dall'estratto conto CP_1 presente in allegato. Nell'estratto sono compresi, oltre al pagamento di euro 86.120,24 del 16.8.2013, anche i seguenti pagamenti da voi emessi per i quali occorre recuperare il dettaglio delle fatture da saldare. Le chiedo cortesemente di attivarsi al fine della lavorazione della pratica così da arrivare ad una situazione contabile aderente alla vostra, resto in attesa di riscontro, cordiali saluti” (doc. n. 1 citato). Con successiva e-mail dell'11.10.2013 il Dott. ha infine risposto ai solleciti inviatigli CP_3
(doc. nn. 2 e 2bis fascicolo di primo grado della convenuta), trasmettendo a un file con CP_1 cui ha comunicato il dettaglio delle fatture pagate con il mandato del 9.8.2013 di 86.120,24 euro.
Si tratta di fatture che, pacificamente, non sono mai state oggetto di cessione di credito in favore di , che ha proceduto pertanto immediatamente a quietanzare, e che Controparte_5 CP_1 sono diverse – circostanza anch'essa non contestata – da quelle elencate dal nell'atto Pt_1 di citazione e pagate alla cessionaria.
Il contenuto della e-mail a firma del Dott. contiene quindi un'espressa imputazione di CP_3 pagamento proveniente dal debitore ex art. 1193 c.c. che, sebbene successiva rispetto al momento del pagamento stesso, è pienamente valida ed efficace in quanto accettata – e più volte sollecitata – dalla creditrice . Da tale dichiarazione si evince che alcuna somma è CP_1 stata indebitamente percepita da e che il non ha alcun diritto di pretendere la CP_1 Pt_1 restituzione dell'importo di cui al mandato di pagamento del 9.8.2013, in quanto la prestazione eseguita dall'ente è stata imputata, dal funzionario a ciò preposto, a rapporti di debito-credito (fatture) mai ceduti ed aventi pertanto ad oggetto somme di cui aveva diritto ad ottenere CP_1 il pagamento. Diversamente il Dott. avrebbe dovuto imputare il pagamento della somma di euro CP_3 86.120,24 al saldo delle fatture indicate dal nell'atto di citazione e pagate alla Pt_1 cessionaria , a conferma della tesi dell'attore, ma ciò non ha fatto, e anzi Controparte_5 l'inequivoca dichiarazione contenuta nella comunicazione dell'11.10.2013, proveniente proprio dall'ente debitore ed efficace ai sensi dell'art. 1193 c.c., rende evidente l'infondatezza delle domande e doglianze dell'odierno appellante per carenza di supporto probatorio. Manca, in definitiva, la prova (gravante per quanto detto sul attore) dei fatti costitutivi Pt_1 della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, non avendo l'appellante dimostrato né di aver pagato due volte la stessa somma né, conseguentemente, di aver eseguito il pagamento del
9.8.2013 a in assenza di causa solvendi. CP_1
Le ulteriori argomentazioni spese con i motivi di gravame articolati dal sono assorbite Pt_1 dalle esposte considerazioni, dovendo solo aggiungersi che anche l'ulteriore deduzione dell'appellante, di aver onorato in altro modo le fatture allegate da , non ha trovato CP_1 riscontro probatorio in atti e risulta anzi confutata dal contenuto della documentazione prodotta dall'appellata in allegato alle memorie ex art. 171ter n.
1-2 c.p.c.. Documentazione con cui ha dimostrato che anche le somme di cui al mandato di pagamento n. 303 del 31.7.2014 CP_1 sono state imputate dal stesso, ancora una volta, ad ulteriori e diverse fatture (si vedano Pt_1
i doc. da nn. 14 a 17 in allegato alla seconda memoria della convenuta ex art 171 ter c.p.c.).
pagina 7 di 8 Il sesto motivo di appello va rigettato perché la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado (in complessivi euro 11.977,00) è del tutto congrua ed è stata operata dal Tribunale nel rispetto dei parametri legali di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€.
72.874,50) e con applicazione dei valori medi per fase di studio, introduttiva e di trattazione – con redazione di tre memorie ex art. 171 ter c.p.c. con allegata copiosa documentazione -, minimi per fase decisionale svoltasi in forma esclusivamente orale.
5. L'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come sopra determinato e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9882/2024, Parte_1 pubblicata il 15.11.2024 e notificata il 4.12.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) ND l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 12.154,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
, P.I. in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Lisa Raschillà, con studio in Portigliola (RC) alla c/da Quote San Francesco n. 9, presso il quale è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, P.IVA: REA di Milano 1229342, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, in Via delle Carrozze n. 3, 00187, presso lo Studio dell'Avv. Marina Iacobelli del Foro di Roma;
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accertare e dichiarare valida, efficace e prevalente l'imputazione del pagamento disposto dal (pubblica Parte_1 amministrazione) per complessive €. 86.120,24 così come risultante dagli atti amministrativi depositati e, per l'effetto, in accoglimento del proposto appello per i motivi dedotti ai n.ri 1), 2), 3) e 4) dell'atto di citazione notificato e in riforma della Sentenza N. 9882/2024, Rep. N.
9108/2024, resa inter partes dall'On.le Tribunale civile di Milano, Sez. Quinta, in persona del
Giudice unico, Dott.ssa Sarah Gravagnola, nella causa iscritta al n. di R.G. 27345/023, pubblicata in data 15.11.2024, notificata il 04.12.2024, accogliere le conclusioni avanzate in pagina 1 di 8 via principale nel giudizio di primo grado che qui si riportano letteralmente: “Accertare e dichiarare il diritto del alla ripetizione dell'intera somma Parte_1 indebitamente versata e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione al medesimo Ente dell'importo complessivo di €. 72.874,50, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di rimborso o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo", conseguentemente, disattendendo, per tutti i motivi meglio espressi nell'atto di citazione in appello, tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte dall'odierna appellata dinanzi all'On.le Tribunale, oltrechè quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta telematicamente depositata nel presente grado di giudizio, perchè destituite di ogni fondamento in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e contestuale condanna dell'odierna appellata alla restituzione di complessive €. 14.324,49 alla medesima dall'Ente corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare valida, efficace e prevalente
l'imputazione del pagamento disposto dal (pubblica amministrazione) per Pt_1 Parte_1 complessive €. 48.135,18 così come risultante dagli atti amministrativi depositati, non avendo controparte assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva di una diversa imputazione, ancorchè informale, e, per l'effetto, in accoglimento del proposto appello per il motivo dedotto al n. 5) dell'atto di citazione notificato e in riforma della Sentenza N. 9882/2024, Rep. N.
9108/2024, resa inter partes dall'On.le Tribunale civile di Milano, Sez. Quinta, in persona del Giudice unico, Dott.ssa Sarah Gravagnola, nella causa iscritta al n. di R.G. 27345/023, pubblicata in data 15.11.2024, notificata il 04.12.2024, accogliere le conclusioni avanzate in via subordinata nel giudizio di primo grado che qui si riportano letteralmente: “Accertare e dichiarare il diritto del alla ripetizione della diversa somma di Parte_1
€. 48.135,18, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo”, conseguentemente, disattendendo, per tutti i motivi meglio espressi nell'atto di citazione in appello, tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte dall'odierna appellata dinanzi all'On. le Tribunale, oltrechè quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta telematicamente depositata nel presente grado di giudizio, perchè destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e contestuale condanna dell'odierna appellata alla restituzione di complessive €. 14.324,49 alla medesima dall'Ente corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento di alcuna delle due domande di merito che precedono, accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite liquidate per la fase istruttoria/trattazione (causa esclusivamente documentale) alla luce del principio sancito dalla Sent. 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di Stato e, per l'effetto, in accoglimento del proposto appello per il motivo dedotto al n. 6) dell'atto di citazione notificato
e in parziale riforma della Sentenza N. 9882/2024, Rep. N. 9108/2024, resa inter partes dall'On.le Tribunale civile di Milano, Sez. Quinta, in persona del Giudice unico, Dott.ssa Sarah
Gravagnola, nella causa iscritta al n. di R.G. 27345/023, pubblicata in data 15.11.2024, notificata il 04.12.2024, applicare (così come già disposto dal Giudice di prime cure per la fase decisoria) anche a quella specifica fase i minimi tariffari, liquidando per essa complessivi €.
2.835,00, con contestuale condanna dell'odierna appellata alla restituzione della maggior somma alla medesima dall'Ente corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero complessivi €. 3.390,66, conseguentemente, disattendendo, per tutti i motivi meglio espressi nell'atto di citazione in appello, tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte sul punto dall'odierna appellata con la comparsa di costituzione e risposta telematicamente depositata pagina 2 di 8 nel presente grado di giudizio,perchè destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze”. Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e richiesta, rigettare in toto l'impugnazione proposta dal in persona del Parte_1 sindaco p.t.. dr. Luglio, perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non CP_2 provata, anche con riferimento alla domanda subordinata in quanto tardiva ed inammissibile, e conseguentemente confermare la sentenza impugnata n. 9882/2024, emessa dal Tribunale
Civile di Milano, sezione quinta, in persona del Giudice dr.ssa Sarah Gravignola, nel procedimento iscritto al n.27345 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, pubblicata il 15.11.2024, repertorio n.9108/2024, notificata il 4.12.2024, e resa tra il
[...]
ed , per le motivazioni ampiamente esposte nella comparsa Parte_1 Controparte_1 di costituzione e risposta alla quale integralmente ci si riporta .
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a rivalsa IVA, CPA, rimborso forfettario.
In via istruttoria, ci si oppone ad ogni richiesta ex adverso eventualmente articolata, per tutti i motivi già specificati nelle memorie istruttorie del primo grado. Nel denegato caso di ammissione delle richieste avverse, si chiede sin da ora l'accoglimento delle istanze istruttorie così come articolate nelle dette memorie. Ci si oppone altresì alla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio in quanto avente natura esplorativa poiché evidentemente finalizzata a sopperire alla carenza probatoria in cui è incorso il . Pt_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 sentenza n. 9882/2024, pubblicata il 15.11.2024 e notificata il 4.12.2024, con la quale il
Tribunale di Milano, decidendo la causa introdotta nei confronti di , ha rigettato CP_1 ogni domanda dell'attore con condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite. Occorre premettere che nel giudizio di primo grado il ha agito nei confronti di Pt_1 CP_1 chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di € 72.874,50, e, in via subordinata, chiedendo di accertare il proprio diritto alla ripetizione della diversa minor somma di euro 48.135,18.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande del Pt_1 rilevando che il pagamento effettuato dall'ente in persona dei Commissari Prefettizi era stato eseguito in favore di per le fatture non cedute e menzionate nella mail del dr. CP_1 CP_3 dell'11.10.2013. Il Tribunale, decisa la causa sulla base della sola documentazione in atti, ha ritenuto infondata la domanda attorea per i seguenti motivi. Premesso, quale dato pacifico, che tra le parti era stato stipulato il 17.4.2009 un contratto di somministrazione di energia elettrica in forza del quale aveva maturato diversi crediti CP_1 nei confronti dell'attrice, ha rilevato il giudice che il successivo 17.6.2011 la convenuta aveva concluso con un contratto di cessione pro soluto dei crediti portati dalle Controparte_4 fatture allegate all'atto di cessione, regolarmente notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune attore in data 13.7.2011.
Ha poi rilevato il Tribunale che, con mandato di pagamento n. 316 del 9.8.2013, il
[...]
aveva autorizzato il pagamento tramite bonifico bancario di € 86.124,24 e, a seguito Parte_1 di reiterate richieste da parte di circa la corretta imputazione del pagamento (in assenza CP_1 di comunicazione delle determinazioni dirigenziali riportate nella causale del bonifico e del mandato di pagamento dell'ente), l'11.10.2013 aveva trasmesso per il tramite del dott. CP_3 funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria del il dettaglio delle fatture Pt_1 pagate con il citato bonifico.
pagina 3 di 8 Con successivo atto di diffida del 29.9.2022, l'attore aveva dedotto e lamentato il doppio pagamento delle fatture cedute indicate all'allegato 1 all'atto di cessione domandandone la restituzione a titolo di indebito soggettivo ex latere creditoris, argomentando di aver prima versato la somma oggetto di controversia alla cedente - anziché alla CP_1 Controparte_5
(già ) - e di aver poi successivamente soddisfatto anche la cessionaria a seguito Controparte_4 di intimazione di pagamento e di accordo transattivo.
Ciò evidenziato, il Tribunale ha rilevato che “né dal dettaglio delle fatture pagate trasmesso dal dott. con comunicazione dell'11.10.2013 (doc.
2-2bis convenuta) né dalle CP_3 determinazioni dirigenziali nn. 94, 95, 186, 187, 188 e 189 (doc. 33-38 attore) cui fa riferimento il mandato di pagamento n. 316 del 9.8.2013 (doc. 32 attore) risulta che il
[...]
abbia inteso imputare i propri pagamenti alle fatture oggetto di cessione del Parte_1 credito, specificamente indicate all'allegato 1 del contratto di cessione (doc. 3 attore) e prodotte nel giudizio ai doc.
4-13. Al contrario, tanto dall'indicazione del funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria del (che interloquiva con la convenuta Pt_1 impiegando gli indirizzi istituzionali dell'ente pubblico) quanto dalle determinazioni dirigenziali indicate nella causale del bonifico (che sì riportano fatture diverse rispetto a quelle dettagliate dal dott. ma parimenti estranee all'elenco allegato all'atto di cessione) CP_3 emerge che i versamenti effettuati nei confronti della intendevano onorare CP_1 distinte fatture, non oggetto di cessione”. Ha proseguito il Tribunale evidenziando che “peraltro, l'assoluta assenza di prova che il abbia trasmesso al creditore le determinazioni dirigenziali genericamente indicate nel Pt_1 mandato di pagamento rende di fatto impossibile, da un lato, che il mero richiamo nella causale del pagamento del numero delle delibere possa valere quale imputazione di pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c. (che deve assumere la forma di una dichiarazione al creditore) e, dall'altro, che l'imputazione del pagamento possa essere diversa da quella effettivamente comunicata dal dott. tanto più se si considera che, anche a voler ritenere inidonea allo scopo la CP_3 comunicazione a mezzo mail ordinaria da parte del funzionario comunque è pacifico CP_3 che, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore…”. Il primo giudice ha concluso ritenendo che l'attore non avesse provato adeguatamente in giudizio la diversa imputazione di pagamento né di aver eventualmente onorato in altro modo le fatture allegate da , e “da tanto deriva che i pagamenti effettuati in favore CP_1 dell'odierna convenuta sono da imputarsi a partite creditorie distinte rispetto a quelle saldate alla cessionaria , con la conseguenza che la domanda di ripetizione Controparte_5 dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve essere rigettata”.
2. Con il primo motivo di appello il lamenta illogicità della motivazione Parte_1 della sentenza di primo grado così argomentando “il summenzionato mandato di pagamento, in corrispondenza della voce “Causale” recava la seguente indicazione: “Diversi pagamenti. Rif. Orig.: Non assegnato (Rif. Int.: Diversi pagamenti – Nr. 163 del 09/08/2013). CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-DICEMBRE 2011 – ACC. ANNO 2012 DL 35/2013 –
VINCOLO 3. DT 94-95-186-187-188- 189/2012 – 78/2013”. Esso, dunque, richiamava espressamente le Determinazioni dirigenziali attraverso le quali la competente Area, quella
Tecnico-Manutentiva, aveva previamente provveduto alla liquidazione di talune somme spettanti ad esattamente, individuando e specificando le singole Controparte_1 fatture poste in pagamento e, come agevolmente si desume dal loro contenuto, QUELLE
FATTURE CORRISPONDONO ESATTAMENTE AD UNA PARTE DI QUELLE CEDUTE”.
pagina 4 di 8 Analogamente, con il secondo motivo di appello, il deduce che “L'UNICA VOLONTA' Pt_1
CORRETTAMENTE FORMATASI ED, IN QUANTO TALE, RIFERIBILE ALL'ENTE COMUNALE, ERA QUELLA EMERGENTE DA TALI ATTI AMMINISTRATIVI (DETERMINE
DIRIGENZIALI E MANDATO DI PAGAMENTO) APPOSITAMENTE ADOTTATI, a nulla rilevando una semplice mail ordinaria, tra l'altro, inviata non dal preposto Dirigente nell'esercizio della potestà di gestione finanziaria che gli competeva (Geom. Parte_2
, bensì dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria (Dott.
[...] CP_6
, in questo specifico caso, MERO ESECUTORE DELLA VOLONTA' DICHIARATA
[...] DALLA COMPETENTE ” (p. 9 atto di appello). CP_7
Con il terzo motivo è dedotta violazione dell'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n.
69, in materia di adempimenti che il deve espletare in ordine alla pubblicazione delle Pt_1 determinazioni dirigenziali sui siti informatici,sostenendo l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'assoluta assenza di prova circa la trasmissione al creditore delle determinazioni dirigenziali indicate nel mandato di pagamento.
Con il quarto motivo è dedotta violazione dell'art. 1193 c.c., con la seguente testuale argomentazione “il eseguiva l'imputazione del pagamento disposto per complessive €. Pt_1
86.120,24, esattamente, nello stesso momento in cui lo effettuava, adottando gli atti amministrativi all'uopo previsti dalla legge: determinazioni di liquidazione e successivo mandato di pagamento”. Con il quinto motivo il lamenta che il Tribunale abbia invertito l'onere della prova Pt_1 riconoscendo erroneamente efficacia probatoria alle due mail richiamate in sentenza: si legge in particolare in tale motivo di critica che “una volta comprovato da parte del
[...]
il pagamento di complessive €. 48.135,18 (ovvero una parte del bonifico Parte_1 disposto per €. 108.972,55) a quietanza di singole e specifiche fatture, giusti atti amministrativi depositati, l'onere di provare una diversa imputazione tornava a gravare sulla creditrice icché, errava il Giudicante non solo nel ritenerlo ancora a carico Controparte_1 dell'odierno appellante, (“Il , dunque, non ha reso nel giudizio adeguata Parte_1 prova della diversa imputazione di pagamento né ha dato prova di aver eventualmente onorato in altro modo le fatture allegate da ”), ma anche a motivare: “...nemmeno con il CP_1 mandato di pagamento n. 303 del 31.7.2014 allegato alle memorie ex art. 171ter n.
1-2 di cui
ha documentato la diversa imputazione ad ulteriori e diverse fatture”, poiché, per come CP_1 anzidetto, le due mail ordinarie versate in atti da controparte IN ALCUN MODO PROVANO LA PRESUNTA VOLONTA' DELL'ENTE DI IMPUTARE IL PAGAMENTO ALLE
SPECIFICHE PARTITE DEBITORIE DI CUI ALL'ALLEGATA TABELLA, ESSENDOSI
TRATTATO DI DICHIARAZIONI PROVENIENTI DA UNA PARTE ( CP_8
) E MAI RISCONTRATE, CONFERMATE O ACCETTATE DALL'ALTRA
[...] ( )”. Parte_1 Infine, con il sesto e ultimo motivo il deduce l'abnormità dell'importo liquidato dal Pt_1
Tribunale a titolo di spese di lite.
3. si è regolarmente costituita e ha chiesto il rigetto per infondatezza CP_1 dell'appello proposto dal Pt_1 All'udienza del 30.9.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Occorre innanzitutto esaminare il quinto motivo di appello, in quanto logicamente preliminare rispetto alla trattazione degli ulteriori motivi. Il attore lamenta violazione da parte del Pt_1
Tribunale delle regole in materia di riparto degli oneri probatori, assumendo che sarebbe stato onere di provare una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in suo favore rispetto CP_1
a quella dedotta dal Pt_1
pagina 5 di 8 La tesi non può essere accolta, ove si osservi che l'attore ha agito in giudizio con una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., sicchè era suo onere dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata, ovvero l'assenza di causa solvendi del pagamento effettuato in favore di con il mandato del 9.8.2013 per l'importo chiesto in ripetizione (indebito oggettivo). CP_1
Sotto tale profilo, tale prova non è stata raggiunta in questo giudizio, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, e da ciò deriva l'infondatezza di tutti gli ulteriori motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamente. Il deduce in particolare di aver saldato alla cedente , con il citato mandato, Pt_1 CP_1 fatture per somministrazione di energia elettrica che alla data del pagamento erano già state oggetto di cessione in favore di , alla quale aveva dovuto successivamente Controparte_5 pagare i medesimi importi, con conseguente preteso diritto alla loro restituzione da parte della convenuta odierna appellata. Secondo la tesi dell'appellante la circostanza allegata sarebbe comprovata dall'indicazione, nella causale del mandato di pagamento, dei numeri delle determine dirigenziali con cui gli organi comunali avevano stabilito quali fatture saldare, ovvero, erroneamente, quelle già cedute da con il contratto concluso con il 17.6.2011 (v. copia del mandato del CP_1 Controparte_4
9.8.2013 in atti, dell'importo complessivo di 86.120,24, in cui si legge, alla voce causale,
“consumo di energia elettrica giugno – dicembre 2011 acc. Anno 2012 D.L. 35/2013 vincolo 3, DT 94, 95, 186, 187, 188, 189/2012, 78/2013”). L'attore, a supporto della propria tesi, ha prodotto altresì, oltre alle fatture emesse da ed CP_1 al contratto di cessione dei crediti, le determine dirigenziali in parola;
con i motivi di appello deduce, riproponendo le stesse argomentazioni spese in primo grado, che la documentazione prodotta dimostrerebbe l'imputazione del pagamento in contestazione alle fatture già cedute e la sua avvenuta contestuale comunicazione all'accipiens ex art. 1193 c.c.. CP_1
Tale prospettazione non è condivisibile. L'art. 1193 c.c., pacificamente applicabile anche nei rapporti con enti pubblici, prevede che
“chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Nel caso di specie alcuna dichiarazione in tal senso è stata resa dal al momento dell'emissione del mandato di pagamento, non potendosi Pt_1 considerare tale il mero rinvio, contenuto nella causale, ai numeri di alcune determine dirigenziali mai comunicate contestualmente all'accipiens. E' infatti pacifico ed incontestato che il abbia trasmesso tali determine a solo dopo ben nove anni, ovvero Pt_1 CP_1 quando, nel 2022, ha comunicato in via stragiudiziale la volontà di procedere per ottenere la restituzione di quanto a suo dire corrisposto indebitamente alla convenuta nell'agosto del 2013. Né può rilevare, in senso contrario, il richiamo dell'appellante alla normativa di rango pubblicistico che regola il procedimento di formazione della volontà di un'amministrazione pubblica, poiché la stessa ha finalità del tutto differenti da quelle pretese dal e, Pt_1 soprattutto, non può derogare ai principi civilistici in materia di imputazione di pagamento espressi dall'art. 1193 c.c.: ciò perchè l'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito-credito principale e va esercitata dal debitore all'atto del pagamento, e, nel caso in esame, tale contestualità necessaria è mancata.
Va aggiunto che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la dichiarazione di cui all'art. 1193 c.c. può essere resa dal solvens-debitore anche in un momento successivo, e in tal caso è efficace solo se vi sia il consenso del creditore: con la pronuncia n. 3644 del 12.2.2021, citata anche da parte appellata, la Corte ha infatti statuito che l'imputazione del pagamento fatta dal debitore, se esercitata successivamente, “è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce”. Nel caso di specie, e proprio perché è mancata un'espressa dichiarazione di imputazione da parte del al momento del pagamento - ricevuto da con bonifico del 16.8.2013 Pt_1 CP_1
pagina 6 di 8 -, quest'ultima, con mail del 28.08.2013, non conoscendo né le determine dirigenziali richiamate dall'appellante né il contenuto del mandato di pagamento, ha chiesto all'ente pubblico, tramite e-mail, il dettaglio delle fatture pagate con il bonifico di cui sopra al fine di chiudere contabilmente le partite emesse (Doc. n. 1 fascicolo di primo grado della convenuta); non avendo ricevuta alcuna risposta, ha reiterato tale richiesta con due successive e-mail CP_1 del 10.9.2013 e dell'8.10.2013: tutte le richieste in questione, prodotte da parte convenuta, sono state indirizzate al Dott. responsabile del servizio finanziario del Comune attore. CP_3 L'ultima di esse è del seguente testuale tenore: “Gentile Dott. le chiedo cortesemente CP_3 di conoscere le fatture che deve chiudere contabilmente partendo dall'estratto conto CP_1 presente in allegato. Nell'estratto sono compresi, oltre al pagamento di euro 86.120,24 del 16.8.2013, anche i seguenti pagamenti da voi emessi per i quali occorre recuperare il dettaglio delle fatture da saldare. Le chiedo cortesemente di attivarsi al fine della lavorazione della pratica così da arrivare ad una situazione contabile aderente alla vostra, resto in attesa di riscontro, cordiali saluti” (doc. n. 1 citato). Con successiva e-mail dell'11.10.2013 il Dott. ha infine risposto ai solleciti inviatigli CP_3
(doc. nn. 2 e 2bis fascicolo di primo grado della convenuta), trasmettendo a un file con CP_1 cui ha comunicato il dettaglio delle fatture pagate con il mandato del 9.8.2013 di 86.120,24 euro.
Si tratta di fatture che, pacificamente, non sono mai state oggetto di cessione di credito in favore di , che ha proceduto pertanto immediatamente a quietanzare, e che Controparte_5 CP_1 sono diverse – circostanza anch'essa non contestata – da quelle elencate dal nell'atto Pt_1 di citazione e pagate alla cessionaria.
Il contenuto della e-mail a firma del Dott. contiene quindi un'espressa imputazione di CP_3 pagamento proveniente dal debitore ex art. 1193 c.c. che, sebbene successiva rispetto al momento del pagamento stesso, è pienamente valida ed efficace in quanto accettata – e più volte sollecitata – dalla creditrice . Da tale dichiarazione si evince che alcuna somma è CP_1 stata indebitamente percepita da e che il non ha alcun diritto di pretendere la CP_1 Pt_1 restituzione dell'importo di cui al mandato di pagamento del 9.8.2013, in quanto la prestazione eseguita dall'ente è stata imputata, dal funzionario a ciò preposto, a rapporti di debito-credito (fatture) mai ceduti ed aventi pertanto ad oggetto somme di cui aveva diritto ad ottenere CP_1 il pagamento. Diversamente il Dott. avrebbe dovuto imputare il pagamento della somma di euro CP_3 86.120,24 al saldo delle fatture indicate dal nell'atto di citazione e pagate alla Pt_1 cessionaria , a conferma della tesi dell'attore, ma ciò non ha fatto, e anzi Controparte_5 l'inequivoca dichiarazione contenuta nella comunicazione dell'11.10.2013, proveniente proprio dall'ente debitore ed efficace ai sensi dell'art. 1193 c.c., rende evidente l'infondatezza delle domande e doglianze dell'odierno appellante per carenza di supporto probatorio. Manca, in definitiva, la prova (gravante per quanto detto sul attore) dei fatti costitutivi Pt_1 della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, non avendo l'appellante dimostrato né di aver pagato due volte la stessa somma né, conseguentemente, di aver eseguito il pagamento del
9.8.2013 a in assenza di causa solvendi. CP_1
Le ulteriori argomentazioni spese con i motivi di gravame articolati dal sono assorbite Pt_1 dalle esposte considerazioni, dovendo solo aggiungersi che anche l'ulteriore deduzione dell'appellante, di aver onorato in altro modo le fatture allegate da , non ha trovato CP_1 riscontro probatorio in atti e risulta anzi confutata dal contenuto della documentazione prodotta dall'appellata in allegato alle memorie ex art. 171ter n.
1-2 c.p.c.. Documentazione con cui ha dimostrato che anche le somme di cui al mandato di pagamento n. 303 del 31.7.2014 CP_1 sono state imputate dal stesso, ancora una volta, ad ulteriori e diverse fatture (si vedano Pt_1
i doc. da nn. 14 a 17 in allegato alla seconda memoria della convenuta ex art 171 ter c.p.c.).
pagina 7 di 8 Il sesto motivo di appello va rigettato perché la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado (in complessivi euro 11.977,00) è del tutto congrua ed è stata operata dal Tribunale nel rispetto dei parametri legali di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€.
72.874,50) e con applicazione dei valori medi per fase di studio, introduttiva e di trattazione – con redazione di tre memorie ex art. 171 ter c.p.c. con allegata copiosa documentazione -, minimi per fase decisionale svoltasi in forma esclusivamente orale.
5. L'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come sopra determinato e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9882/2024, Parte_1 pubblicata il 15.11.2024 e notificata il 4.12.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) ND l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 12.154,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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