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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 312 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 06/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BONTEMPI PIETRO il quale chiede la decisione riportandosi al ricorso con vittoria di spese in favore del procuratore antistataro e per
[...]
l'avv. MARINO GIAMMARCO in Controparte_1 sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE il quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO DELL' 67100 L' AQUILA con l'avv. Controparte_2
BARONE CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.3.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno invalidità L. 118/1971) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Orbene, nella specie, il CTU ha concluso che ” La ricorrente Sig.ra Parte_1
è da considerarsi soggetto invalido civile, con conseguente riduzione della
[...]
capacità lavorativa, pari al 76 % (valore calcolato in base ai criteri del D.M. 5/2/92); può pertanto esserle riconosciuto il beneficio di assegno per l'invalidità civile secondo quanto indicato dall' art.13 L 118/71, con decorrenza dal giorno 21 Dicembre 2022
(Data della domanda amministrativa); si ritiene inoltre opportuno indicare una visita di revisione dopo 36 mesi, in considerazione della potenziale modificabilità clinica delle patologie evidenziate.”
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio Per_1
espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il dell'assegno di invalidità L. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa 21.12.2022 con revisione a 36 mesi;
- condanna l al pagamento in favore del difensore antistatario di parte delle CP_1
spese di lite che liquida, per entrambe le fasi del giudizio in €. 3.600,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali e le compensa per il restante importo;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 6 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza