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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2614 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
MI (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Via Dante n. 3 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONFIGLIO
EMILIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo P.IVA_1 rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. esponeva di avere Parte_1 prestato attività di lavoro subordinato quale bracciante, operaia agricola a tempo determinato, alle dipendenze della società cooperativa “L'Oceania” Soc. Coop. a r.l., con sede in Capri Leone (ME), nel periodo 12.9.2013 – 31.12.2013, per complessive 51 giornate lavorative, come risultante da buste paga, modello
UNILAV, DMAG e CUD prodotti in atti.
Riferiva che, in forza di tale rapporto, era stata regolarmente iscritta per l'anno 2013 negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del
Comune di Capri Leone, ai sensi dell'art. 12 R.D. 24.9.1940 n. 1949; che, a seguito di accertamento ispettivo concluso nel maggio 2017 sulla datrice di CP_1 lavoro, la cooperativa era stata riclassificata dal settore agricolo al settore terziario, con conseguente cancellazione retroattiva della ricorrente dai suddetti elenchi e annullamento della contribuzione agricola accreditata per il 2013, come emerso dall'elenco trimestrale di variazione e dall'estratto conto contributivo.
Esponeva ancora di avere proposto ricorso amministrativo alla
Commissione CISOA, definito in senso sfavorevole o comunque non coltivato, e di subire pregiudizio previdenziale in termini di requisiti assicurativi e contributivi per le prestazioni di legge.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi: di avere prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura, quale bracciante agricola a t.d., nel periodo 12.9.2013 – 31.12.2013, per 51 giornate;
il conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Capri Leone per l'anno 2013 per n.
51 giornate, con ordine all' di procedere alla relativa annotazione;
CP_1 la illegittimità della cancellazione operata dall' in violazione dell'art. CP_1
3, comma 8, L. n. 335/1995 e dell'art. 8 D.P.R. n. 818/1957, con consolidamento della posizione contributiva;
la condanna dell' alle spese di lite. CP_1
L' , ritualmente evocato, rimaneva contumace. CP_1
Nel corso dell'istruttoria venivano acquisiti i documenti prodotti dalla ricorrente (buste paga, UNILAV, DMAG, CUD, estratto conto contributivo, ricorso CISOA) e si procedeva all'escussione del teste , Testimone_1 indicato in ricorso.
Il teste riferiva di avere lavorato anch'egli presso “L'Oceania” Soc. Coop.
a r.l. insieme alla ricorrente nel 2013, confermando che Parte_1 svolgeva attività di raccolta di agrumi (limoni, arance, mandarini) e correlate operazioni accessorie (pulitura del terreno con falce e zappa, raccolta di fronde e frascame) su terreni della cooperativa e/o dei soci conferitori, con orario tra le ore
7:00 e le ore 15:30, con pause colazione e pranzo, secondo le modalità già descritte nell'atto introduttivo.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO L'onere di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in agricoltura e il numero di giornate lavorate incombe sulla ricorrente che chieda l'iscrizione negli elenchi nominativi degli OTD.
Nel caso di specie, la combinazione dei documenti prodotti (buste paga,
UNILAV, DMAG, CUD) e della testimonianza del sig. Testimone_1 consente di ritenere pienamente dimostrato che ha prestato, Parte_1 nel periodo 12.9.2013 – 31.12.2013, attività di lavoro subordinato alle dipendenze di “L'Oceania” Soc. Coop. a r.l., per complessive 51 giornate, con mansioni tipicamente agricole di raccolta di prodotti agrumicoli e di sistemazione dei fondi.
Dalla deposizione testimoniale emergono gli elementi tipici della subordinazione ex art. 2094 c.c. (assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, osservanza dell'orario, inserimento nell'organizzazione aziendale, corresponsione della retribuzione) nonché la riconducibilità delle attività all'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c. (raccolta frutti, manutenzione e pulizia dei terreni, operazioni accessorie al ciclo colturale).
Le risultanze istruttorie non sono state in alcun modo contrastate da una prova di segno opposto da parte dell' , che ha mantenuto la scelta processuale CP_1 della contumacia, sicché il quadro probatorio, coerente e convergente, deve ritenersi decisivo ai fini dell'accertamento dell'an della pretesa.
Accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa, occorre verificare la corretta qualificazione previdenziale della ricorrente.
L'art. 6 L. 31 marzo 1979, n. 92 stabilisce che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da una serie di soggetti, tra cui anche imprese non agricole che impieghino manodopera in attività di raccolta, cernita, pulitura e imballaggio di prodotti agricoli, purché tali attività rientrino nel ciclo produttivo agricolo.
La disciplina, come chiarito dalla prassi amministrativa più recente e dalla dottrina tecnica sul punto, è costruita in modo da sganciare la tutela previdenziale agricola dalla sola qualificazione formale dell'impresa, valorizzando invece l'attività concretamente svolta dal lavoratore ai sensi dell'art. 2135 c.c. In coerenza con tale impostazione, la Circolare n. 56 del 23.4.2020 e CP_1
Part la Nota prot. n. 23/2020 hanno precisato che, nel settore agricolo, il disconoscimento dell'inquadramento aziendale non è di per sé sufficiente a far venir meno la tutela previdenziale agricola degli operai, imponendosi al contrario di accertare, caso per caso, se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri tra quelle elencate nell'art. 6 L. n. 92/1979. Part In particolare, la Nota richiama espressamente il principio per cui ciò che rileva, ai fini dell'inquadramento previdenziale, è l'attività in concreto svolta, indipendentemente dalla successiva riqualificazione dell'azienda nel settore non agricolo, con la conseguenza che, ove il lavoratore sia stato addetto a mansioni agricole in senso proprio, egli conserva l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo e il diritto alle relative prestazioni, anche dopo la riclassificazione aziendale.
Applicando tali criteri al caso in esame, deve ritenersi che Parte_1
addetta alla raccolta degli agrumi e alle attività accessorie di
[...] sistemazione dei terreni, rientri pacificamente nel novero dei lavoratori agricoli dipendenti ai sensi dell'art. 6 L. n. 92/1979, a prescindere dalla riclassificazione successiva dell'azienda in altro settore.
Ne consegue che l'originaria iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2013 era corretta, mentre il successivo provvedimento di cancellazione delle giornate si pone in CP_1 contrasto con il quadro normativo e amministrativo sopra richiamato.
Giova, altresì, rilevare che lo stesso Tribunale, in composizione monocratica, ha già affrontato plurime controversie promosse da altri ex dipendenti della medesima cooperativa “L'Oceania” Soc. Coop. a r.l., definendole con sentenze di accoglimento del ricorso, sulla base dell'identico quadro fattuale e normativo (sentenze n. 868/2020, 869/2020, 40/2022, 44/2022, 75/2022, 78/2022,
823/2022), richiamate nelle note difensive della ricorrente e qui fatte proprie in punto di principio.
L'illegittimità della cancellazione delle giornate in agricoltura discende, altresì, dalla violazione dell'art. 3, comma 8, L.
8.8.1995 n. 335, secondo cui: “I provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione della CP_1 classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali (…) producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione…”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la regola generale posta da tale disposizione è quella della non retroattività dei provvedimenti di riclassificazione , con decorrenza degli effetti dal periodo di paga in corso CP_1 alla data di notifica, salvo ipotesi tassative di diversa previsione legislativa. In tal senso si è espressa, da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, ord. n. 7969 del
25.3.2024, che, in continuità con Cass. nn. 568/2022, 5541/2021, 14257/2019,
3460/2018, 4521/2006, ha affermato l'illegittimità della riclassificazione retroattiva idonea ad incidere su periodi contributivi anteriori alla notifica del provvedimento.
Alla luce di tale orientamento, da ritenersi diritto vivente, la riclassificazione di “L'Oceania” Soc. Coop. a r.l. dal settore agricolo al settore terziario non poteva spiegare effetti retroattivi tali da elidere i contributi agricoli già accreditati alla ricorrente per l'anno 2013, né da determinare il venir meno dell'iscrizione negli elenchi OTD per lo stesso anno.
Il provvedimento di cancellazione delle giornate, pertanto, risulta ulteriormente viziato per violazione dell'art. 3, comma 8, L. n. 335/1995.
Ulteriore profilo di illegittimità attiene al decorso del termine di prescrizione contemplato dall'art. 8 D.P.R. 26.4.1957 n. 818, ai sensi del quale i contributi indebitamente versati non sono computabili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni e sono rimborsabili al datore di lavoro, salvo che l'accertamento dell'indebito avvenga oltre cinque anni dopo il versamento, nel qual caso i contributi restano definitivamente acquisiti e computabili ai fini previdenziali.
La prassi e la giurisprudenza hanno ricostruito tale effetto come CP_1
“consolidamento della posizione contributiva” del lavoratore, che non può essere inciso oltre il quinquennio, neppure attraverso provvedimenti di variazione o rettifica.
Dalla documentazione acquisita in atti e dalla scansione temporale dei fatti emerge che, alla data dei provvedimenti con cui l' ha proceduto alla CP_1 cancellazione delle giornate del 2013 e all'aggiornamento dell'estratto conto contributivo, erano comunque decorsi oltre cinque anni dai versamenti relativi a tali contributi, inizialmente accreditati in virtù del rapporto di lavoro con
“L'Oceania” Soc. Coop. a r.l.
Ne consegue che la posizione contributiva della ricorrente doveva ritenersi consolidata, con definitiva acquisizione dei contributi alla gestione agricola e loro piena computabilità ai fini del diritto e della misura delle future prestazioni pensionistiche, risultando, anche sotto tale profilo, illegittimo l'intervento ablativo successivo.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono:
• è provato che ha prestato attività lavorativa Parte_1 subordinata in agricoltura per 51 giornate nell'anno 2013 alle dipendenze di “L'Oceania” Soc. Coop. a r.l.;
• tale attività rientra nelle attività agricole ex artt. 2135 c.c. e 6 L. n.
92/1979, con conseguente spettanza della tutela previdenziale agricola e dell'iscrizione negli elenchi OTD;
• la cancellazione retroattiva delle giornate da parte dell' contrasta con CP_1
l'art. 6 L. n. 92/1979, con l'art. 3, comma 8, L. n. 335/1995 e con l'art. 8
D.P.R. n. 818/1957, oltre che con gli orientamenti interpretativi espressi da Part
e e con la giurisprudenza di legittimità; CP_1
• il ricorso deve, pertanto, essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario della ricorrente, Avv. Emilia Bonfiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
o dichiara che ha prestato attività di lavoro Parte_1 subordinato in agricoltura, quale bracciante, operaia agricola a tempo determinato, dal 12.9.2013 al 31.12.2013 alle dipendenze della “L'Oceania” Soc. Coop. a r.l.;
o dichiara che ha svolto nell'anno 2013 n. 51 Parte_1 giornate di lavoro agricolo;
o dichiara il diritto di all'iscrizione negli Parte_1 elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del
Comune di Capri Leone (ME) per l'anno 2013 per n. 51 giornate;
o per l'effetto, ordina all' – in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. – di procedere all'iscrizione di nei Parte_1 suddetti elenchi per l'anno 2013 per n. 51 giornate e al correlato ripristino della contribuzione agricola sul relativo estratto conto assicurativo;
2. dichiara illegittimo il provvedimento con cui l' ha proceduto alla CP_1 cancellazione delle giornate agricole relative all'anno 2013 in danno di
, per violazione dell'art. 6 L. n. 92/1979, dell'art. 3, Parte_1 comma 8, L. n. 335/1995 e dell'art. 8 D.P.R. n. 818/1957;
3. condanna l' a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 1200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Emilia
Bonfiglio, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Patti 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo