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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3265/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCHI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in BORGO G. TOMMASINI 20 43121 PARMA presso il difensore avv. FRANCHI GIOVANNI
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LAFIOSCA PIETRO elettivamente domiciliato in VIA CASTELMARALDO NR. 19 41100 MODENA presso il difensore avv. LAFIOSCA
PIETRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello Parte_1
dinanzi a questo Tribunale per la riforma della sentenza n. 425/2024 emessa il
24.05.2024 dal Giudice di pace di Modena, resa nel giudizio (iscritto al n. 5018/2023
R.G. G.d.P. Modena) – intercorso tra l'appellante e la Controparte_1
- radicato dalla in opposizione ad atto di precetto del 18.09.2023,
[...] Parte_1
notificatole in data 17.10.2023 unitamente al decreto ingiuntivo n. 2382/2023 (n.
3516/2023 R.G.) emesso dal G.d.P. di Modena il 22.08.2023.
Parte appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
2. Preliminarmente, prima di esaminare nel dettaglio i motivi di appello proposti dalla occorre inquadrare la complessiva vicenda processuale in cui si inerisce la Parte_1
sentenza in questa sede impugnata.
Come risulta pacificamente dagli atti e dalle concordi ricostruzioni delle parti, la vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 2382/2023 (n. 3516/2023 R.G.) emesso dal Giudice di Pace di Modena il 22.08.2023 nei confronti di e in Parte_1
favore della Con tale decreto, notificato a mani del Controparte_1 debitore il 17.10.2023 e munito di provvisoria esecutività, veniva ingiunto alla “sig.ra
, il pagamento della somma di €. 1.789,29, oltre interessi Parte_2
legali come richiesti in ricorso il tutto entro la competenza per valore del giudice adito, nonché di rifondere alla stessa le spese e i compensi del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 426,00 di cui Euro 76,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie e accessori come per legge”.
Il decreto ingiuntivo predetto veniva notificato alla in data 17.10.2023, unitamente ad atto di precetto.
Con due separati ricorsi la da un lato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo n. 2382/2023 (giudizio iscritto al n. 5005/2023 R.G. G.d.P.
Modena), dall'altro, proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. (iscritto al n.
5018/2023 R.G. G.d.P. Modena). Tale secondo giudizio esitava nella sentenza in questa sede appellata.
3. L'appello proposto si articola essenzialmente su un unico motivo, che risulta
2 di 5 infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Parte appellante si duole del fatto che la propria opposizione a precetto ex art. 615
c.p.c., proposta dinanzi al Giudice di pace di Modena, sia stata da questo dichiarata
“inammissibile per difetto dei presupposti legittimanti l'azione”, sul presupposto che in sede di opposizione all'esecuzione non possono essere invocati fatti impeditivi o estintivi anteriori alla formazione del titolo, come tali suscettibili di essere eccepiti esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo stesso.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, in luogo di dichiarare inammissibile l'opposizione, avrebbe dovuto disporre la riunione dei due procedimenti ex art. 295
c.p.c., in ragione dell'asserita pregiudizialità del giudizio di opposizione a decreto rispetto al giudizio di opposizione a precetto.
La prospettazione dell'appellante non merita accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'opposizione a precetto proposta dalla in quanto fondata su fatti anteriori alla formazione Parte_1
del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
fatti destinati, come tali, ad essere fatti valere esclusivamente in sede di cognizione, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, peraltro contemporaneamente instaurato dall'appellante.
Nel giungere a tale conclusione il Giudice di pace ha fatto corretta applicazione del principio, pacifico in giurisprudenza, “secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore procedente può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale conseguente al giudicato, che si siano verificati successivamente al giudicato medesimo;
non anche sulla base dei fatti che, in quanto verificatisi in periodo precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo” (Cass., 25.09.2000, n. 12664; in senso analogo, Cass.
Civ., sez. 3, 18.04.2006, n. 8928; id. 02.04.1997, n. 2870).
Nel caso di specie, risulta dagli atti che in sede di opposizione a precetto la Parte_1
si limitava a far valere i medesimi fatti, allegati anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, volti a dimostrare l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto medesimo.
3 di 5 Del resto, nell'ambito della presente impugnazione parte appellante non ha in alcun modo negato tale circostanza, essendosi limitata a sostenere che il Giudice di prime cure, in luogo di dichiarare inammissibile l'opposizione a precetto, avrebbe dovuto disporne la riunione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale prospettazione non può tuttavia trovare accoglimento alla luce del principio appena richiamato, che – come detto – eleva il procedimento giudiziale preordinato alla formazione del titolo esecutivo (nel caso di specie il procedimento monitorio, con particolare riferimento alla fase di opposizione al decreto ingiuntivo) ad unica sede nell'ambito della quale il debitore è legittimato a far valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titolo. Il che rendeva a monte preclusa – nel caso in esame – la riunione dei due procedimenti.
3.2. Va poi osservato che, pur senza formulare uno specifico motivo di appello, parte appellante ha nuovamente ribadito nel proprio atto d'impugnazione l'infondatezza della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dalla facendo Controparte_1 riferimento alle condizioni di salute della sig.ra , madre dell'opponente _1
, ritenendo che alla luce di dette condizioni nulla era dovuto alla Parte_1
a titolo di retta per i servizi di assistenza offerti dalla alla . CP_1 CP_1 Per_1
Sul punto risulta assorbente quanto sopra rilevato, vale a dire l'impossibilità di far valere in sede di opposizione all'esecuzione fatti verificatisi anteriormente alla formazione del titolo esecutivo e destinati, pertanto, ad essere fatti valere esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione di tale titolo.
Di qui l'assenza di qualsivoglia vizio della sentenza in questa sede gravata, essendosi il Giudice di pace correttamente astenuto dall'esaminare la fondatezza o meno dei fatti, anteriori alla formazione del titolo esecutivo, fatti valere dalla in sede di Parte_1 opposizione all'esecuzione.
4. Dal rigetto integrale dell'appello discende la condanna dell'appellante, in forza del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), a rifondere l'appellata delle spese sostenute per la costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, che si liquidano – in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento e del basso livello di complessità della causa - in complessivi € 950,00
(euro 250,00 per la fase di studio;
euro 250,00 per la fase introduttiva;
euro 450,00 per
4 di 5 la fase decisoria;
esclusa la fase di trattazione/istruttoria stante la sua assenza), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...] ei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. RIGETTA l'appello e CONFERMA l'impugnata sentenza;
2. CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese legali in Parte_1 favore dell'appellata che si liquidano in € Controparte_1
950,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. DISPONE il pagamento ex art. 13 T.U. Spese di giustizia di un importo pari al doppio del contributo unificato in capo a parte appellante soccombente.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3265/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCHI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in BORGO G. TOMMASINI 20 43121 PARMA presso il difensore avv. FRANCHI GIOVANNI
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LAFIOSCA PIETRO elettivamente domiciliato in VIA CASTELMARALDO NR. 19 41100 MODENA presso il difensore avv. LAFIOSCA
PIETRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello Parte_1
dinanzi a questo Tribunale per la riforma della sentenza n. 425/2024 emessa il
24.05.2024 dal Giudice di pace di Modena, resa nel giudizio (iscritto al n. 5018/2023
R.G. G.d.P. Modena) – intercorso tra l'appellante e la Controparte_1
- radicato dalla in opposizione ad atto di precetto del 18.09.2023,
[...] Parte_1
notificatole in data 17.10.2023 unitamente al decreto ingiuntivo n. 2382/2023 (n.
3516/2023 R.G.) emesso dal G.d.P. di Modena il 22.08.2023.
Parte appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
2. Preliminarmente, prima di esaminare nel dettaglio i motivi di appello proposti dalla occorre inquadrare la complessiva vicenda processuale in cui si inerisce la Parte_1
sentenza in questa sede impugnata.
Come risulta pacificamente dagli atti e dalle concordi ricostruzioni delle parti, la vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 2382/2023 (n. 3516/2023 R.G.) emesso dal Giudice di Pace di Modena il 22.08.2023 nei confronti di e in Parte_1
favore della Con tale decreto, notificato a mani del Controparte_1 debitore il 17.10.2023 e munito di provvisoria esecutività, veniva ingiunto alla “sig.ra
, il pagamento della somma di €. 1.789,29, oltre interessi Parte_2
legali come richiesti in ricorso il tutto entro la competenza per valore del giudice adito, nonché di rifondere alla stessa le spese e i compensi del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 426,00 di cui Euro 76,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie e accessori come per legge”.
Il decreto ingiuntivo predetto veniva notificato alla in data 17.10.2023, unitamente ad atto di precetto.
Con due separati ricorsi la da un lato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo n. 2382/2023 (giudizio iscritto al n. 5005/2023 R.G. G.d.P.
Modena), dall'altro, proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. (iscritto al n.
5018/2023 R.G. G.d.P. Modena). Tale secondo giudizio esitava nella sentenza in questa sede appellata.
3. L'appello proposto si articola essenzialmente su un unico motivo, che risulta
2 di 5 infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Parte appellante si duole del fatto che la propria opposizione a precetto ex art. 615
c.p.c., proposta dinanzi al Giudice di pace di Modena, sia stata da questo dichiarata
“inammissibile per difetto dei presupposti legittimanti l'azione”, sul presupposto che in sede di opposizione all'esecuzione non possono essere invocati fatti impeditivi o estintivi anteriori alla formazione del titolo, come tali suscettibili di essere eccepiti esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo stesso.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, in luogo di dichiarare inammissibile l'opposizione, avrebbe dovuto disporre la riunione dei due procedimenti ex art. 295
c.p.c., in ragione dell'asserita pregiudizialità del giudizio di opposizione a decreto rispetto al giudizio di opposizione a precetto.
La prospettazione dell'appellante non merita accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'opposizione a precetto proposta dalla in quanto fondata su fatti anteriori alla formazione Parte_1
del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
fatti destinati, come tali, ad essere fatti valere esclusivamente in sede di cognizione, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, peraltro contemporaneamente instaurato dall'appellante.
Nel giungere a tale conclusione il Giudice di pace ha fatto corretta applicazione del principio, pacifico in giurisprudenza, “secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore procedente può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale conseguente al giudicato, che si siano verificati successivamente al giudicato medesimo;
non anche sulla base dei fatti che, in quanto verificatisi in periodo precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo” (Cass., 25.09.2000, n. 12664; in senso analogo, Cass.
Civ., sez. 3, 18.04.2006, n. 8928; id. 02.04.1997, n. 2870).
Nel caso di specie, risulta dagli atti che in sede di opposizione a precetto la Parte_1
si limitava a far valere i medesimi fatti, allegati anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, volti a dimostrare l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto medesimo.
3 di 5 Del resto, nell'ambito della presente impugnazione parte appellante non ha in alcun modo negato tale circostanza, essendosi limitata a sostenere che il Giudice di prime cure, in luogo di dichiarare inammissibile l'opposizione a precetto, avrebbe dovuto disporne la riunione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale prospettazione non può tuttavia trovare accoglimento alla luce del principio appena richiamato, che – come detto – eleva il procedimento giudiziale preordinato alla formazione del titolo esecutivo (nel caso di specie il procedimento monitorio, con particolare riferimento alla fase di opposizione al decreto ingiuntivo) ad unica sede nell'ambito della quale il debitore è legittimato a far valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titolo. Il che rendeva a monte preclusa – nel caso in esame – la riunione dei due procedimenti.
3.2. Va poi osservato che, pur senza formulare uno specifico motivo di appello, parte appellante ha nuovamente ribadito nel proprio atto d'impugnazione l'infondatezza della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dalla facendo Controparte_1 riferimento alle condizioni di salute della sig.ra , madre dell'opponente _1
, ritenendo che alla luce di dette condizioni nulla era dovuto alla Parte_1
a titolo di retta per i servizi di assistenza offerti dalla alla . CP_1 CP_1 Per_1
Sul punto risulta assorbente quanto sopra rilevato, vale a dire l'impossibilità di far valere in sede di opposizione all'esecuzione fatti verificatisi anteriormente alla formazione del titolo esecutivo e destinati, pertanto, ad essere fatti valere esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione di tale titolo.
Di qui l'assenza di qualsivoglia vizio della sentenza in questa sede gravata, essendosi il Giudice di pace correttamente astenuto dall'esaminare la fondatezza o meno dei fatti, anteriori alla formazione del titolo esecutivo, fatti valere dalla in sede di Parte_1 opposizione all'esecuzione.
4. Dal rigetto integrale dell'appello discende la condanna dell'appellante, in forza del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), a rifondere l'appellata delle spese sostenute per la costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, che si liquidano – in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento e del basso livello di complessità della causa - in complessivi € 950,00
(euro 250,00 per la fase di studio;
euro 250,00 per la fase introduttiva;
euro 450,00 per
4 di 5 la fase decisoria;
esclusa la fase di trattazione/istruttoria stante la sua assenza), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...] ei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. RIGETTA l'appello e CONFERMA l'impugnata sentenza;
2. CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese legali in Parte_1 favore dell'appellata che si liquidano in € Controparte_1
950,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. DISPONE il pagamento ex art. 13 T.U. Spese di giustizia di un importo pari al doppio del contributo unificato in capo a parte appellante soccombente.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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