Art. 4. (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci). 1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura ((o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero)) , stabilendo le relative sanzioni.
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1 gennaio 2005
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14 ottobre 2020
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