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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 20.2.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11381/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. MIGLIACCIO Parte_1
ROCCO, con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te è domiciliato CP_1 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 15.06.2023, l'istante di cui in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso con domanda amministrativa per ottenere l'indennità di accompagnamento – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
In particolare, contesta le risultanze peritali affermando che le patologie di cui è affetta il ricorrente ne compromettono il compimento delle attività quotidiane rendendolo, quindi, bisognevole di assistenza continua e globale dall'epoca della domanda amministrativa.
Conclude, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, la causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante. I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche.
2.2. Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna,
(cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile
2019, n. 9755).
2.3 Ciò posto, nel caso di specie, il CTU nominato nella fase dell'opposizione ad
ATP, sulla scorta di valutazioni medico legali estremamente dettagliate ha riconosciuto che il periziando “abbia la possibilità di deambulare, sia pure lentamente e mediante l'ausilio di bastoni, senza l'aiuto permanente di un ac- compagnatore, e non abbia bisogno di assistenza continua in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Leggi 11.2.1980 n° 18 e 21.11.1988 n° 508) ”
(cfr. perizia in atti).
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. sono da considerarsi condivisibili alla luce dell'attenta valutazione clinica del paziente e in difetto di censure qualificate.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, nulla per le spese di lite.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc;
c) spese di ctu a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 25/02/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo