Art. 3.
All'onere di lire 10.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede, quanto a lire 3.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento afferente alla voce "Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo", di cui all'elenco n. 6, e, quanto a lire 7.000 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo 6856 per l'anno finanziario 1980.
II Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 10.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede, quanto a lire 3.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento afferente alla voce "Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo", di cui all'elenco n. 6, e, quanto a lire 7.000 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo 6856 per l'anno finanziario 1980.
II Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.