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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA CAMPUS presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI per la RICORRENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis , a)
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Parte_1
in data 10 marzo 2001 nel Comune di Muros trascritto nel registro dello Stato Controparte_1
Civile di quel Comune Anno 2001 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1 in ordine al quale è stata pronunciata la separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita in data 24.07.2023 trascritta nei registri di matrimonio dell' ufficio dello stato civile al n.9 parte 2serie C anno 2023 come per legge. b) Confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento presso la madre. c) Disporre che il versi a favore del figlio l'assegno di CP_1 mantenimento di € 350.00 da rivalutarsi secondo l'indice Istat oltre il 50%. d) Disporsi in merito alla ripartizione delle spese per il mantenimento del figlio farsi riferimento alle linee guida per la regolamentazione delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017.
e) Il padre potrà incontrare il figlio tutte le volte che lo vorrà compatibilmente con gli Persona_1 impegni del minore previa comunicazione alla madre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 luglio 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio contratto in Muros il 10 marzo 2001 con
[...]
, unione dalla quale erano nati i figli il 30 maggio 2001, dedito a lavori saltuari, CP_1 Per_2
pagina 1 di 3 il 25 giugno 2002, da tempo trasferitasi all'estero dove lavora, e nato il 4 Per_3 Persona_1 giugno 2014, quindi ancora minorenne e convivente con la madre.
Esponeva che dalla data della separazione consensuale, omologata nel luglio del 2023, la convivenza matrimoniale non era più ripresa ed era ormai cessata ogni forma di comunione affettiva e materiale fra i coniugi.
Chiedeva che fossero confermate le condizioni concordate in sede di separazione che prevedevano l'affidamento condiviso del minore e la sua prevalente collocazione presso la madre, che dimorava col bambino a Muros in un'abitazione datale in comodato da un familiare, l'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento del figlio col versamento di un contributo di 250 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, e la percezione per intero dell'assegno unico.
Aggiungeva, peraltro, che, anche in ragione dei limitati tempi di permanenza del figlio minore presso il padre, lasciati alla libera determinazione degli interessati, oltre che in considerazione delle maggiori esigenze del ragazzo collegate all'età, il contributo economico paterno avrebbe dovuto essere aumentato ad almeno 350 euro mensili, precisando che il lavorava stabilmente alle CP_1 dipendenze di un'impresa privata e che non contribuiva alle spese straordinarie necessarie per il minore, interamente sopportate dalla madre.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, restava contumace ma compariva personalmente alla prima udienza e, sentito dal giudice, non si opponeva alla domanda principale e al regime di affidamento del minore, contestando però le richieste di natura economica della ricorrente.
La causa era istruita solo con produzioni documentali e veniva in decisione all'udienza del 3 aprile
2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe, insistendo la ricorrente anche per la conferma dell'integrale corresponsione dell'assegno unico.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
Quanto ai provvedimenti accessori, ritiene il collegio che debba trovare conferma la regolamentazione dei rapporti genitoriali concordata dalle parti in sede di separazione, considerato che, anche in esito all'audizione personale dei coniugi, che concordano sull'affidamento condiviso, non è emersa alcuna criticità circa la prevalente collocazione del figlio minore presso la madre e il mantenimento di incontri liberi col padre, sottolineandosi al riguardo come il bambino, per quanto emerso, veda il genitore non convivente con una certa regolarità, sebbene con le oggettive limitazioni temporali dovute sia al fatto che il vive in un altro comune (a Codrongianos, mentre il bambino dimora a Muros Controparte_1 con la madre) che all'attività del padre, periodicamente tenuto a svolgere turni di lavoro che lo impegnano anche durante i fine settimana.
Dev'essere, inoltre, accolta la domanda di aumento a 350 euro mensili del contributo economico paterno, tenendo conto dell'età attuale del minore e del fatto che la sua permanenza presso il genitore non collocatario è oggettivamente alquanto limitata, dovendo quindi la madre far fronte a tutti i costi quotidiani inerenti al suo mantenimento e all'ordinaria gestione della vita familiare.
pagina 2 di 3 L'assegno unico, come peraltro già concordato fra le parti in sede di separazione, sarà interamente corrisposto dall' alla ricorrente. CP_2
Nulla per le spese, non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10 marzo 2001 in Muros fra e Controparte_1
(anno 2001, numero 1, parte I, ufficio 1). Parte_1
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con prevalente Persona_1 collocamento presso la madre. Il padre potrà incontrarlo liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici, di studio e personali del minore, previo accordo con la madre.
Pone a carico del un contributo per il mantenimento del minore di € 350,00 mensili, Controparte_1 da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese presso il domicilio materno, nonché l'obbligo di concorrere per il 50% alle spese straordinarie necessarie nel suo interesse, da stabilirsi in base alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense.
Stabilisce che l'assegno unico erogato dall' sia corrisposto per intero a . CP_2 Parte_1
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Muros per l'annotazione della sentenza.
Sassari 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA CAMPUS presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI per la RICORRENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis , a)
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Parte_1
in data 10 marzo 2001 nel Comune di Muros trascritto nel registro dello Stato Controparte_1
Civile di quel Comune Anno 2001 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1 in ordine al quale è stata pronunciata la separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita in data 24.07.2023 trascritta nei registri di matrimonio dell' ufficio dello stato civile al n.9 parte 2serie C anno 2023 come per legge. b) Confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento presso la madre. c) Disporre che il versi a favore del figlio l'assegno di CP_1 mantenimento di € 350.00 da rivalutarsi secondo l'indice Istat oltre il 50%. d) Disporsi in merito alla ripartizione delle spese per il mantenimento del figlio farsi riferimento alle linee guida per la regolamentazione delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017.
e) Il padre potrà incontrare il figlio tutte le volte che lo vorrà compatibilmente con gli Persona_1 impegni del minore previa comunicazione alla madre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 luglio 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio contratto in Muros il 10 marzo 2001 con
[...]
, unione dalla quale erano nati i figli il 30 maggio 2001, dedito a lavori saltuari, CP_1 Per_2
pagina 1 di 3 il 25 giugno 2002, da tempo trasferitasi all'estero dove lavora, e nato il 4 Per_3 Persona_1 giugno 2014, quindi ancora minorenne e convivente con la madre.
Esponeva che dalla data della separazione consensuale, omologata nel luglio del 2023, la convivenza matrimoniale non era più ripresa ed era ormai cessata ogni forma di comunione affettiva e materiale fra i coniugi.
Chiedeva che fossero confermate le condizioni concordate in sede di separazione che prevedevano l'affidamento condiviso del minore e la sua prevalente collocazione presso la madre, che dimorava col bambino a Muros in un'abitazione datale in comodato da un familiare, l'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento del figlio col versamento di un contributo di 250 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, e la percezione per intero dell'assegno unico.
Aggiungeva, peraltro, che, anche in ragione dei limitati tempi di permanenza del figlio minore presso il padre, lasciati alla libera determinazione degli interessati, oltre che in considerazione delle maggiori esigenze del ragazzo collegate all'età, il contributo economico paterno avrebbe dovuto essere aumentato ad almeno 350 euro mensili, precisando che il lavorava stabilmente alle CP_1 dipendenze di un'impresa privata e che non contribuiva alle spese straordinarie necessarie per il minore, interamente sopportate dalla madre.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, restava contumace ma compariva personalmente alla prima udienza e, sentito dal giudice, non si opponeva alla domanda principale e al regime di affidamento del minore, contestando però le richieste di natura economica della ricorrente.
La causa era istruita solo con produzioni documentali e veniva in decisione all'udienza del 3 aprile
2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe, insistendo la ricorrente anche per la conferma dell'integrale corresponsione dell'assegno unico.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
Quanto ai provvedimenti accessori, ritiene il collegio che debba trovare conferma la regolamentazione dei rapporti genitoriali concordata dalle parti in sede di separazione, considerato che, anche in esito all'audizione personale dei coniugi, che concordano sull'affidamento condiviso, non è emersa alcuna criticità circa la prevalente collocazione del figlio minore presso la madre e il mantenimento di incontri liberi col padre, sottolineandosi al riguardo come il bambino, per quanto emerso, veda il genitore non convivente con una certa regolarità, sebbene con le oggettive limitazioni temporali dovute sia al fatto che il vive in un altro comune (a Codrongianos, mentre il bambino dimora a Muros Controparte_1 con la madre) che all'attività del padre, periodicamente tenuto a svolgere turni di lavoro che lo impegnano anche durante i fine settimana.
Dev'essere, inoltre, accolta la domanda di aumento a 350 euro mensili del contributo economico paterno, tenendo conto dell'età attuale del minore e del fatto che la sua permanenza presso il genitore non collocatario è oggettivamente alquanto limitata, dovendo quindi la madre far fronte a tutti i costi quotidiani inerenti al suo mantenimento e all'ordinaria gestione della vita familiare.
pagina 2 di 3 L'assegno unico, come peraltro già concordato fra le parti in sede di separazione, sarà interamente corrisposto dall' alla ricorrente. CP_2
Nulla per le spese, non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10 marzo 2001 in Muros fra e Controparte_1
(anno 2001, numero 1, parte I, ufficio 1). Parte_1
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con prevalente Persona_1 collocamento presso la madre. Il padre potrà incontrarlo liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici, di studio e personali del minore, previo accordo con la madre.
Pone a carico del un contributo per il mantenimento del minore di € 350,00 mensili, Controparte_1 da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese presso il domicilio materno, nonché l'obbligo di concorrere per il 50% alle spese straordinarie necessarie nel suo interesse, da stabilirsi in base alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense.
Stabilisce che l'assegno unico erogato dall' sia corrisposto per intero a . CP_2 Parte_1
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Muros per l'annotazione della sentenza.
Sassari 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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