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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.6257/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti FICANO FILIPPO, MATASSA MANFREDI, GALLINA FILIPPO, STALLONE
FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
Controparte_2
(avv. DI PIETRO MARCO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 25/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascuna parte in euro
2.223,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 16.5.2023 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_3 contestando la legittimità della graduatoria approvata con D.D.S. del 14 ottobre 2020, n. 397,
[...] chiedendo dichiararsi il proprio diritto ad essere ivi collocata nella posizione 10 e condanna al risarcimento dei danni subiti per il mancato pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito ove inserita fin dall'inizio in tale posizione utile in graduatoria per accedere al posto di collaboratore scolastico ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chance, “determinato in via equitativa considerando anche le attività di supplenza che la stessa avrebbe potuto svolgere, con diritto di priorità, dalla nomina in ruolo fino all'assunzione a tempo indeterminato”; premesso che le parti convenute, costituitesi in giudizio, contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha ottenuto sin dal 2021 incarichi di supplenza, nonché il trasferimento presso il Liceo artistico regionale Guttuso di Bagheria;
rilevato inoltre che la ricorrente contesta l'attribuzione a Controparte_2
1. del punteggio di 0,10 per il progetto “PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016”;
2. del punteggio di 5,25 per il servizio svolto presso l' ; Controparte_4
3. del punteggio di 2,5 punti per il servizio svolto presso il Comune di Grammichele.
Le deduzioni a supporto delle superiori contestazioni non sono condivisibili in quanto, in relazione al punto 1., l'attività è stata svolta presso il Comune di Caltagirone in forza di un contratto stipulato dalle parti e il certificato è stato acquisito a seguito del controllo sulle autocertificazioni ai sensi del DPR
445/2000, essendo stato indicato dalla convenuta nella “scheda C”; in relazione al punto 2. il servizio ha avuto una durata superiore a 15 giorni per anno, dal 1.2.2000-31.12.2002, e la relativa documentazione
(certificazioni dell'Istituto Ancelle Riparatrici e l'estratto contributivo è stata prodotta dalla CP_5 convenuta su richiesta dell'Amministrazione per la verifica dell'autocertificazione di cui alla “scheda C”, considerando il servizio come “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto precedente … per ogni mese punti 0,15” e non tra quelli “Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, negli Enti locali
e nei patronati scolastici … per ogni mese punti 0,05” in quanto l'Istituto è una scuola paritaria;
in relazione al punto 3. deve osservarsi che le collaborazioni coordinate e continuative non rientrano nel lavoro autonomo e sono quindi valutabili i periodi lavorativi svolti, dovendosi richiamare la “tabella di valutazione dei titoli personale ATA” allegata al D.D.G. 1264 del 17/06/2020 ove viene indicato come valutabile il “Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”, senza ulteriori specificazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro, inoltre nelle “note alla tabella di valutazione” allegata al D.D.G. 1264 del 17/06/2020, si legge nella nota 5 che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione contributiva anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili”, la nota 7 precisa che “Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo
Stato o gli enti locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti tabelle di valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli”, infine il D. M. n. 353 del 22 maggio 2014 relativo alla “valutazione titoli III fascia valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola” alla
Tabella B, nella nota 19, precisa che “I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse
e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.”; ritenuto pertanto che, avendo l'Amministrazione attribuito il corretto punteggio alla convenuta e avendo la ricorrente ottenuto le supplenze sopra indicate, le richieste formulate dalla ricorrente, ivi comprese quelle risarcitorie, non possano trovare accoglimento, con rigetto integrale del ricorso e condanna della medesima al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Di Pietro Marco, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.6257/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti FICANO FILIPPO, MATASSA MANFREDI, GALLINA FILIPPO, STALLONE
FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
Controparte_2
(avv. DI PIETRO MARCO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 25/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascuna parte in euro
2.223,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 16.5.2023 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_3 contestando la legittimità della graduatoria approvata con D.D.S. del 14 ottobre 2020, n. 397,
[...] chiedendo dichiararsi il proprio diritto ad essere ivi collocata nella posizione 10 e condanna al risarcimento dei danni subiti per il mancato pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito ove inserita fin dall'inizio in tale posizione utile in graduatoria per accedere al posto di collaboratore scolastico ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chance, “determinato in via equitativa considerando anche le attività di supplenza che la stessa avrebbe potuto svolgere, con diritto di priorità, dalla nomina in ruolo fino all'assunzione a tempo indeterminato”; premesso che le parti convenute, costituitesi in giudizio, contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha ottenuto sin dal 2021 incarichi di supplenza, nonché il trasferimento presso il Liceo artistico regionale Guttuso di Bagheria;
rilevato inoltre che la ricorrente contesta l'attribuzione a Controparte_2
1. del punteggio di 0,10 per il progetto “PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016”;
2. del punteggio di 5,25 per il servizio svolto presso l' ; Controparte_4
3. del punteggio di 2,5 punti per il servizio svolto presso il Comune di Grammichele.
Le deduzioni a supporto delle superiori contestazioni non sono condivisibili in quanto, in relazione al punto 1., l'attività è stata svolta presso il Comune di Caltagirone in forza di un contratto stipulato dalle parti e il certificato è stato acquisito a seguito del controllo sulle autocertificazioni ai sensi del DPR
445/2000, essendo stato indicato dalla convenuta nella “scheda C”; in relazione al punto 2. il servizio ha avuto una durata superiore a 15 giorni per anno, dal 1.2.2000-31.12.2002, e la relativa documentazione
(certificazioni dell'Istituto Ancelle Riparatrici e l'estratto contributivo è stata prodotta dalla CP_5 convenuta su richiesta dell'Amministrazione per la verifica dell'autocertificazione di cui alla “scheda C”, considerando il servizio come “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto precedente … per ogni mese punti 0,15” e non tra quelli “Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, negli Enti locali
e nei patronati scolastici … per ogni mese punti 0,05” in quanto l'Istituto è una scuola paritaria;
in relazione al punto 3. deve osservarsi che le collaborazioni coordinate e continuative non rientrano nel lavoro autonomo e sono quindi valutabili i periodi lavorativi svolti, dovendosi richiamare la “tabella di valutazione dei titoli personale ATA” allegata al D.D.G. 1264 del 17/06/2020 ove viene indicato come valutabile il “Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”, senza ulteriori specificazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro, inoltre nelle “note alla tabella di valutazione” allegata al D.D.G. 1264 del 17/06/2020, si legge nella nota 5 che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione contributiva anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili”, la nota 7 precisa che “Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo
Stato o gli enti locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti tabelle di valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli”, infine il D. M. n. 353 del 22 maggio 2014 relativo alla “valutazione titoli III fascia valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola” alla
Tabella B, nella nota 19, precisa che “I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse
e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.”; ritenuto pertanto che, avendo l'Amministrazione attribuito il corretto punteggio alla convenuta e avendo la ricorrente ottenuto le supplenze sopra indicate, le richieste formulate dalla ricorrente, ivi comprese quelle risarcitorie, non possano trovare accoglimento, con rigetto integrale del ricorso e condanna della medesima al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Di Pietro Marco, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno