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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1161/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione monocratica, nella persona del giudice Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1161/2019 R.G. e promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Parte_1 C.F._1
Dei Tigli n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Enrico SANTILLI, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione. attrice contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Fundania snc, presso e nello C.F._3 studio dell'Avv. Fabio CLEMENTI e dell'Avv. Lidia FRANCONERI, che li rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione convenuta e contro
(c.f. e P.IVA n. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Rieti, alla via Contigliano, 12, presso lo
Studio dell'Avv. Massimo LEONARDI che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti convenuta
In punto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti Parte_1 CP_1
e , chiedendone la condanna, in solido, al
[...] Controparte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro stradale di cui infra, quantificati in Euro
pagina 1 di 9 42.051,08, oltre al danno morale da determinarsi in corso di causa, maggiore o minore somma che verrà determinata secondo Giustizia e comunque con vittoria di spese di lite.
A tal fine, la attrice esponeva che: in data 17 giugno 2017, alle ore 18 circa, l'attrice percorreva alla guida della propria vettura Volkswagen Golf tg. AJ478NG la via Borgo Provaroni, in loc. Borgo
Provaroni del Comune di Poggio Bustone (RI); giunta all'altezza del civico 16, si avvedeva dell'autovettura Chevrolet Captiva tg. EG318TT di proprietà di ferma nella Controparte_1
carreggiata opposta al suo senso di marcia e che occupava parte della corsia percorsa dalla medesima attrice, unitamente ad altri veicoli;
a causa dell'asserito, conseguente restringimento del passaggio, la
Volkswagen Golf, urtava, con il lato anteriore destro, il battistrada della gomma anteriore destra della nonostante la conducente sosteneva la riduzione della velocità; a seguito dell'impatto, CP_4
l'autovettura Golf, si capovolgeva, arrestandosi di lì a circa un metro, in corrispondenza di un passo carrabile, unico varco non occupato da autovetture;
l'attrice subiva lesioni personali, come da certificazione medica prodotta, valutate dal CTP, Dott. nella misura del 13% di invalidità Per_1
permanente (10% tabella ANIA e 14% tab. INAIL) nonché 30 giorni di inabilità temporanea.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, ritenuta fondata la domanda attrice, ritenuta l'esclusiva responsabilità dei convenuti e Controparte_2
nel sinistro per cui è causa, che risultano assicurati presso la Controparte_1 Controparte_3
condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del
[...] sinistro stesso nella misura di € 3.000,00 quanto al danno al veicolo ed € 150,00 per rimborso del costo del carro attrezzi, oltre al ristoro dei danni fisici subiti in conseguenza dell'impatto, determinati sulla base dei postumi e, precisamente: € 30.877,00 per 13% di danno biologico da invalidità permanente;
€ 2.940,00 per inabilità temporanea totale per giorni 30; € 2.205,00 per inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30; € 1.470,00 per inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30; € 735,00 per inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 30; € 3.674,08 per rimborso delle spese mediche sostenute. Il tutto per complessivi € 42.051,08, oltre al danno morale da determinarsi in corso di causa, maggiore o minore somma che verrà determinata secondo Giustizia, comunque con vittoria di spese di lite.”
Si costituivano e ut sopra rappresentati, difesi e domiciliati, Controparte_2 Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto e argomentato da parte attrice e deducendo che: la causa del sinistro oggetto della controversia non poteva che essere individuata nella negligenza, imprudenza e imperizia posta in essere dalla , in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a Parte_1
pagina 2 di 9 verificarsi il sinistro;
il in quella circostanza aveva anche azionato la segnalazione luminosa di CP_2
pericolo ed era stato interamente risarcito dalla compagnia assicuratrice della Sig.ra Parte_1
Ciò premesso, i detti convenuti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reictis: nel merito ed in via principale, rigettare la domanda attorea ex adverso spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- sempre nel merito ed in via principale, respingere la domanda attorea ex adverso formulata, in quanto eccessiva e non provata, per le motivazioni di cui al presente atto;
condannare, altresì, parte attrice, per il motivo di cui sopra, ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 cpc, al risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura che l'Ill.mo Giudice Vorrà liquidare anche d'ufficio in via equitativa e /o al pagamento in favore dei convenuti di una somma equitativamente determinata;
nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare la corresponsabilità ed il concorso colposo della Signora nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, ridurre in maniera Parte_1
proporzionale a tale acclarata corresponsabilità, il quantum della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, e, in ogni caso, limitare la stessa ai danni che verranno effettivamente accertati e provati nel corso del giudizio, con esclusione dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza;
- sempre in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice in danno dei Signori e accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_1
l'obbligo di manlevare, garantire e/o comunque di tenere indenne l'odierna parte convenuta a carico della convenuta di tutte le eventuali somme che, a titolo risarcitorio, la Controparte_3
stessa dovesse essere tenuta a pagare, in caso di eventuale soccombenza, integrale o parziale, per sorte, capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, in favore di parte attrice, con condanna della predetta altra convenuta, compagnia assicurativa, al pagamento delle predette somme in favore dell'attrice; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Con propria comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio anche la Controparte_3
la quale contestava e impugnava le avverse domande sia in punto di an debeatur deducendo la
[...]
mancanza del nesso eziologico fra la condotta dei convenuti e il sinistro, essendo quest'ultimo addebitabile in via esclusiva all'attrice e, in ogni caso, contestava il quantum della pretesa attorea, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le domande proposte dall'attrice perché infondate e comunque non provate;
con vittoria di spese e funzioni di giudizio”.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove orali.
pagina 3 di 9 Alla udienza del 19.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato.
***
In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con l'ordinanza del 2.6.2022, ritenendo, in particolare, la ctu dinamica non solo esplorativa ma superflua in quanto gli elementi di prova già acquisiti si ritengono sufficienti per le motivazioni che di seguito saranno esposte.
Nel merito, appare opportuno richiamare preliminarmente la disciplina normativa e i principi in materia di responsabilità da circolazione di veicoli.
Come è noto, l'art. 2054 c.c., ai commi 1 e 2 prevede testualmente: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Va rilevato, in proposito, che "in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli , l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera
l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente
- ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente" (Cass. civ. n. 9550/2009; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 5226/2006 e n. 8622/1990).
Nell'ipotesi di scontro tra mezzi, la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 ha carattere sussidiario e opera o nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro o quando non siano accertabili le cause e le modalità dello stesso
(cfr. C. 7061/20).
Inoltre, ai fini della applicabilità di tale normativa, non rileva la circostanza che un veicolo sia fermo, come precisato dalla S. Corte di Cassazione per cui: “Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025).
pagina 4 di 9 Ciò premesso, la ha formulato domanda di accertamento della responsabilità nei confronti Parte_1
del conducente del veicolo antagonista, pacificamente cumulabile con l'azione diretta prevista dal codice delle assicurazioni private.
Quanto alla dinamica del sinistro, deve rilevarsi che il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale in atti redatta dai Carabinieri della Stazione di Rieti (intervenuti sul luogo del sinistro), nonché dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente giudizio e rilasciate anche nell'immediatezza del sinistro dal teste, (v. doc. 1, comparsa di Testimone_1
costituzione).
Nella detta relazione si legge: “In base ai rilievi planimetri effettuati, dalle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo “B” e da quelle di un testimone, la dinamica del sinistro può essere così ricostruita: “il conducente dell'autovettura VW Golf targata AJ478NG (veicolo “A”), Parte_1
, percorreva via Borgo Provaroni, del Comune di Poggio Bustone (RI), con direzione di marcia
[...]
SS79-Poggio Bustone;
giunto nei pressi del civico 16, presumibilmente a causa della velocità, perdeva il controllo del veicolo ed entrava in collisione con l'autovettura targata Parte_2
EG318TT (veicolo “B”) che in quel frangente era in fermata, come dichiarato dal relativo conducente
ed occupava parzialmente la corsia di marcia da lei condotta. L'urto si è Controparte_2 concretizzato tra la parte anteriore laterale destra del veicolo “A” e la parte anteriore destra del veicolo “B”. A seguito della collisione il veicolo “A” si ribaltava e trovava posizione di quiete nella corsia opposta al suo senso di marcia, così come meglio rappresentato sullo schizzo planimetrico. Si da atto che il veicolo “B” si trovava in fermata con la parte anteriore rivolta nel senso contrario. Si rappresenta inoltre che sul suolo stradale interessato dal sinistro non sono state rilevate tracce di frenata o scarrocciamento. Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 18/06/2024, è emerso che: il responsabile del veicolo “B” non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 157/8 comma de Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
(Codice della Strada) - effettuava la fermata del veicolo senza porlo secondo il senso di marcia;
la conducente del veicolo 'A' non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 141/2 comma del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada)- non manteneva il controllo del veicolo in modo particolare nell'arresto dello stesso-. Alle parti venivano pertanto contestate le relative infrazioni, rispettivamente con V.D.C. n.668186723 e V.D.C. n.668186625”.
Al riguardo, occorre richiamare l'attenzione sul valore probatorio della dichiarazione e del verbale redatto dai Carabinieri. Sul punto, la Suprema Corte ha già ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui il rapporto redatto da Polizia o Carabinieri o altro Pubblico Ufficiale "fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
pagina 5 di 9 ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (Cass. (ord., n. 9037/2019 e n. 7883/2018; sent. n. 20025/2016; n. 1673/2009; n. 28939/2005, n. 14038/2005). Perciò, le dichiarazioni rese alla polizia dopo l'incidente stradale, nel momento in cui confluiscono nel verbale, diventano parte di un "atto pubblico" (Cass. sent. n. 33789/2019). Quanto alla efficacia, ai sensi dell'art. 2700 c.c., "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
Le dichiarazioni rese dalle parti e verbalizzate dal pubblico Ufficiale godono perciò di pubblica fede fino a querela di falso. Perciò, in quanto prova legale, come è ben noto, le circostanze affermate devono essere poste dal giudice a fondamento della decisione, non potendo neppure il giudice stesso compiere valutazioni differenti o discostarsi da esse, poichè in presenza di una prova legale al giudice è inibita qualsiasi valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito.
La dinamica del fatto come emerge dalla relazione dei carabinieri ha avuto conferma anche dall'istruttoria orale svolta.
, indifferente alle parti, dichiarava: “io non ho assistito alla dinamica dell'incidente, Testimone_2
io ero in fila e ci stavano circa 8/10 macchine davanti;
poi siccome ero fermo da 10 minuti, sono sceso per vedere quello che era successo. Era tutto bloccato perché ci stavano macchine parcheggiate da ambo i lati e per questo le macchine non potevano passare tanto che un signore si era messo a fare il vigile” (cfr udienza del 17.11.2022).
, cugino della convenuta dichiarava: “Io non ho visto la dinamica Persona_2 Controparte_1 dell'incidente in quanto sono uscito dopo di casa. Preciso che la Golf che si è cappottata saliva verso il paese e la Chevrolet più altre macchine erano parcheggiate contromano, ma comunque ben messe verso la sinistra con le 4 frecce. Mi ricordo bene questo accadimento perché quel giorno era la cresima di mia figlia e mia cugina e il marito avevano un attimo fermato la macchina;
il marito era in macchina, siamo saliti, la bimba ha preso un pasticcino che poi gli è andato di traverso e la moglie ha detto al marito di scendere. Il marito poi è sceso dalla macchina ed è salito a casa e dopo l'incidente siamo riscesi. Dall'altra parte che è abbastanza larga non ci stava nessuna macchina tanto che passavano altre macchine”.
pagina 6 di 9 , indifferente alle parti, il giorno del sinistro, aveva reso dichiarazioni, in qualità di Testimone_1
teste oculare, alla Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di Rieti, Controparte_5 innanzi al Brig. l'App. Sc. Maurizio Rossi, in ordine ai fatti a cui aveva assistito Parte_3 pochi minuti prima, dichiarando: “quel giorno ero presente, era la cresima del figlio di questo mio amico e io mi trovavo in quell'indirizzo; mi trovavo in quel momento presente perché essendo una bella giornata ero a fumare sul balcone insieme ad altri, ero appoggiato con le braccia alla ringhiera
e con lo sguardo sulla strada. La ha avuto un urto sul lato destro della sua macchina Parte_1
contro il lato destro della macchina del Sig. La ruota anteriore destra della macchina di CP_2 non era rivolta verso l'esterno perché l'impatto della ha determinato il CP_2 Parte_1 capovolgimento della macchina di . Parte_1
Il teste , indifferente alle parti, dichiarava: “io scendevo e percorrevo la strada in Testimone_3 direzione Rieti. Ho incrociato le macchine duecento metri prima che avvenisse l'incidente. Io ho incontrato le macchine parcheggiate lungo le due carreggiate sulla sinistra venendo verso Rieti, l'altra parte era libera sulla destra, altrimenti non sarei passato. Non so di chi fosse la macchina che invadeva la corsia, posso dire solo che ci stavano svariate macchine parcheggiate sempre sulla carreggiata al contrario, ma di chi fossero le macchine non lo so” (cfr udienza del 2 febbraio 2023).
Sulla scorta dei dati probatori acquisiti, l'incidente è accaduto alle ore 18,00 del giorno 17.6.2017 e dunque in una giornata d'estate in cui le condizioni meteo erano serene e vi era buona visibilità,
l'asfalto era asciutto e l'illuminazione naturale, e si era in presenza di strada urbana rettilinea con unica carreggiata a doppio senso di marcia.
Dalla ricostruzione del fatto nei termini sopra esposti è possibile imputare l'esclusiva responsabilità del sinistro stradale all'attrice, . Parte_1
In primo luogo, le caratteristiche della strada (rettilinea) e la condizione dei luoghi erano tali da consentire alla attrice, che era alla guida di un veicolo in movimento, di vedere il veicolo fermo condotto dal e di adottare, di conseguenza, le dovute cautele. Nè può ritenersi che il veicolo, CP_2
benchè fermo contromano, in quelle condizioni di fatto, abbia rappresentato un ostacolo improvviso e impossibile da evitare (Come affermato anche dalla giurisprudenza, in materia di circolazione stradale,
l'imprevedibilità di un ostacolo, incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa se la percezione dell'ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l'investimento (Cass. Sez. 4, n. 20330 del 13/01/2017).
Inoltre, deve considerarsi che l'affermazione di parte attrice, la quale sostiene di aver “ridotto notevolmente l'andatura nell'affrontare lo stretto passaggio”, deve considerarsi smentita dalla relazione redatta dei Carabinieri, i quali, in base ai predetti rilievi planimetri effettuati, rilevavano che pagina 7 di 9 “sul suolo stradale interessato dal sinistro non sono state rilevate tracce di frenata o scarrocciamento”.
Anche l'entità dei danni riportati dalla attrice, induce a ritenere che la stessa abbia violato le regole di prudenza e sicurezza procedendo ad una velocità non consona allo stato dei luoghi.
In altri termini, se l'attrice avesse tenuto una velocità contenuta, non solo avrebbe mantenuto il controllo della propria vettura evitando l'urto con la macchina ferma condotta dal ma, pur CP_2
urtando quest'ultima (o anche solo la ruota, secondo la prospettazione attorea) non avrebbe causato il ribaltamento della macchina da lei condotta (la stessa parte attrice scrive:“A fronte del contraccolpo subito dall'impatto sul battistrada della ruota anteriore destra l'autovettura Golf condotta dall'attrice, rimbalzando, subiva il capovolgimento, arrestandosi di li a circa un metro, in corrispondenza di un passo carrabile, (unico varco non occupato da autovetture).
Tra l'altro, nei propri scritti difensivi, la stessa parte attrice deduce che non solo la carreggiata era parzialmente invasa dall' autovettura di proprietà da ivi Parte_2 Controparte_1
parcheggiata sul lato destro e contromano dal ma che, sul lato opposto, vi erano anche CP_2 numerosi autoveicoli in sosta che ostruivano quasi completamente l'opposta corsia di percorrenza;
ne discende che la passando con la propria macchina, avrebbe dovuto avere una diligenza Parte_1
maggiore per evitare lo scontro con i veicoli fermi, aumentando la distanza di sicurezza rispetto alla macchine parcheggiate e procedendo con una andatura lenta in modo da prendere le misure necessarie per evitare gli ostacoli presenti sulla strada (nel caso di specie, come detto, anche visibile).
Per cui l'attrice, in base alla situazione di fatto cosi come anche dalla stessa dedotti, avrebbe dovuto usare una diligenza massima per evitare l'urto con il veicolo fermo (urto, si ripete, che è stato di tale forza da determinare addirittura il ribaltamento della vettura) o anche fermarsi a fronte dell'ostacolo
(ben visibile).
L'attrice dunque, anche ipotizzando un restringimento della carreggiata per via di una o più macchine parcheggiate di lato, non ha mantenuto il controllo della vettura verosimilmente per una condotta poco attenta e prudente (la stessa è stata anche sanzionata per non essersi attenuta a quanto disposto dall'art. 141/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 il quale dispone che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile)”.
Sul punto è stato precisato dalla Giurisprudenza di legittimità, che "le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della
pagina 8 di 9 circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare" (Cassazione penale sez. IV 05 aprile 2013 n. 19384).
Tutti gli elementi, unitamente considerati, non consentono dunque di ritenere superata la prova liberatoria posta a carico della essendo anzi emerso che la stessa era nelle condizioni di Parte_1 vedere l'ostacolo creato dal e di adeguare la propria condotta di guida in modo da evitare CP_2
l'urto o quantomeno ridurre il danno.
E' pur vero che dalla relazione dei Carabinieri risulta che il è stato sanzionato per non essersi CP_2 attenuto a quanto disposto dall'art. 157/8 comma de Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada). Tale sanzione però, non ha avuto alcuna incidenza causale tale da assumere rilievo in termini di responsabilità civile in base ai principi sopra esposti (Cass., 15/09/2020, n. 19115).
È possibile concludere, dunque, che la prova liberatoria per il superamento della presunzione è qui acquisita indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'odierna attrice (cfr., ad esempio, Cass., 21/05/2019, n.
13672, richiamata anche da Cass., 13/05/2021, n. 12884 e Cass., 11/03/2021, n. 6941).
Ogni altra domanda o considerazione si ritiene assorbita.
L'attrice, in quanto soccombente, è condannata a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M n. 147/2022 in euro 7.616 (fase studio euro 1.701, fase introduttiva euro 1.204, fase istruttoria/trattazione euro 1.806 e fase decisionale euro 2.905) senza gli aumenti richiesti tenuto conto del valore della controversia, della istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Rieti così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dei convenuti;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite a favore di ciascuna parte rappresentata da Parte_1
uno stesso difensore (ossia a e a ) Parte_4 Controparte_3
liquidate nella misura di Euro 7.616, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Rieti, 11 aprile 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione monocratica, nella persona del giudice Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1161/2019 R.G. e promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Parte_1 C.F._1
Dei Tigli n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Enrico SANTILLI, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione. attrice contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Fundania snc, presso e nello C.F._3 studio dell'Avv. Fabio CLEMENTI e dell'Avv. Lidia FRANCONERI, che li rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione convenuta e contro
(c.f. e P.IVA n. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Rieti, alla via Contigliano, 12, presso lo
Studio dell'Avv. Massimo LEONARDI che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti convenuta
In punto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti Parte_1 CP_1
e , chiedendone la condanna, in solido, al
[...] Controparte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro stradale di cui infra, quantificati in Euro
pagina 1 di 9 42.051,08, oltre al danno morale da determinarsi in corso di causa, maggiore o minore somma che verrà determinata secondo Giustizia e comunque con vittoria di spese di lite.
A tal fine, la attrice esponeva che: in data 17 giugno 2017, alle ore 18 circa, l'attrice percorreva alla guida della propria vettura Volkswagen Golf tg. AJ478NG la via Borgo Provaroni, in loc. Borgo
Provaroni del Comune di Poggio Bustone (RI); giunta all'altezza del civico 16, si avvedeva dell'autovettura Chevrolet Captiva tg. EG318TT di proprietà di ferma nella Controparte_1
carreggiata opposta al suo senso di marcia e che occupava parte della corsia percorsa dalla medesima attrice, unitamente ad altri veicoli;
a causa dell'asserito, conseguente restringimento del passaggio, la
Volkswagen Golf, urtava, con il lato anteriore destro, il battistrada della gomma anteriore destra della nonostante la conducente sosteneva la riduzione della velocità; a seguito dell'impatto, CP_4
l'autovettura Golf, si capovolgeva, arrestandosi di lì a circa un metro, in corrispondenza di un passo carrabile, unico varco non occupato da autovetture;
l'attrice subiva lesioni personali, come da certificazione medica prodotta, valutate dal CTP, Dott. nella misura del 13% di invalidità Per_1
permanente (10% tabella ANIA e 14% tab. INAIL) nonché 30 giorni di inabilità temporanea.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, ritenuta fondata la domanda attrice, ritenuta l'esclusiva responsabilità dei convenuti e Controparte_2
nel sinistro per cui è causa, che risultano assicurati presso la Controparte_1 Controparte_3
condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del
[...] sinistro stesso nella misura di € 3.000,00 quanto al danno al veicolo ed € 150,00 per rimborso del costo del carro attrezzi, oltre al ristoro dei danni fisici subiti in conseguenza dell'impatto, determinati sulla base dei postumi e, precisamente: € 30.877,00 per 13% di danno biologico da invalidità permanente;
€ 2.940,00 per inabilità temporanea totale per giorni 30; € 2.205,00 per inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30; € 1.470,00 per inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30; € 735,00 per inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 30; € 3.674,08 per rimborso delle spese mediche sostenute. Il tutto per complessivi € 42.051,08, oltre al danno morale da determinarsi in corso di causa, maggiore o minore somma che verrà determinata secondo Giustizia, comunque con vittoria di spese di lite.”
Si costituivano e ut sopra rappresentati, difesi e domiciliati, Controparte_2 Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto e argomentato da parte attrice e deducendo che: la causa del sinistro oggetto della controversia non poteva che essere individuata nella negligenza, imprudenza e imperizia posta in essere dalla , in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a Parte_1
pagina 2 di 9 verificarsi il sinistro;
il in quella circostanza aveva anche azionato la segnalazione luminosa di CP_2
pericolo ed era stato interamente risarcito dalla compagnia assicuratrice della Sig.ra Parte_1
Ciò premesso, i detti convenuti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reictis: nel merito ed in via principale, rigettare la domanda attorea ex adverso spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- sempre nel merito ed in via principale, respingere la domanda attorea ex adverso formulata, in quanto eccessiva e non provata, per le motivazioni di cui al presente atto;
condannare, altresì, parte attrice, per il motivo di cui sopra, ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 cpc, al risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura che l'Ill.mo Giudice Vorrà liquidare anche d'ufficio in via equitativa e /o al pagamento in favore dei convenuti di una somma equitativamente determinata;
nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare la corresponsabilità ed il concorso colposo della Signora nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, ridurre in maniera Parte_1
proporzionale a tale acclarata corresponsabilità, il quantum della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, e, in ogni caso, limitare la stessa ai danni che verranno effettivamente accertati e provati nel corso del giudizio, con esclusione dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza;
- sempre in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice in danno dei Signori e accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_1
l'obbligo di manlevare, garantire e/o comunque di tenere indenne l'odierna parte convenuta a carico della convenuta di tutte le eventuali somme che, a titolo risarcitorio, la Controparte_3
stessa dovesse essere tenuta a pagare, in caso di eventuale soccombenza, integrale o parziale, per sorte, capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, in favore di parte attrice, con condanna della predetta altra convenuta, compagnia assicurativa, al pagamento delle predette somme in favore dell'attrice; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Con propria comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio anche la Controparte_3
la quale contestava e impugnava le avverse domande sia in punto di an debeatur deducendo la
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mancanza del nesso eziologico fra la condotta dei convenuti e il sinistro, essendo quest'ultimo addebitabile in via esclusiva all'attrice e, in ogni caso, contestava il quantum della pretesa attorea, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le domande proposte dall'attrice perché infondate e comunque non provate;
con vittoria di spese e funzioni di giudizio”.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove orali.
pagina 3 di 9 Alla udienza del 19.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato.
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In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con l'ordinanza del 2.6.2022, ritenendo, in particolare, la ctu dinamica non solo esplorativa ma superflua in quanto gli elementi di prova già acquisiti si ritengono sufficienti per le motivazioni che di seguito saranno esposte.
Nel merito, appare opportuno richiamare preliminarmente la disciplina normativa e i principi in materia di responsabilità da circolazione di veicoli.
Come è noto, l'art. 2054 c.c., ai commi 1 e 2 prevede testualmente: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Va rilevato, in proposito, che "in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli , l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera
l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente
- ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente" (Cass. civ. n. 9550/2009; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 5226/2006 e n. 8622/1990).
Nell'ipotesi di scontro tra mezzi, la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 ha carattere sussidiario e opera o nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro o quando non siano accertabili le cause e le modalità dello stesso
(cfr. C. 7061/20).
Inoltre, ai fini della applicabilità di tale normativa, non rileva la circostanza che un veicolo sia fermo, come precisato dalla S. Corte di Cassazione per cui: “Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025).
pagina 4 di 9 Ciò premesso, la ha formulato domanda di accertamento della responsabilità nei confronti Parte_1
del conducente del veicolo antagonista, pacificamente cumulabile con l'azione diretta prevista dal codice delle assicurazioni private.
Quanto alla dinamica del sinistro, deve rilevarsi che il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale in atti redatta dai Carabinieri della Stazione di Rieti (intervenuti sul luogo del sinistro), nonché dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente giudizio e rilasciate anche nell'immediatezza del sinistro dal teste, (v. doc. 1, comparsa di Testimone_1
costituzione).
Nella detta relazione si legge: “In base ai rilievi planimetri effettuati, dalle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo “B” e da quelle di un testimone, la dinamica del sinistro può essere così ricostruita: “il conducente dell'autovettura VW Golf targata AJ478NG (veicolo “A”), Parte_1
, percorreva via Borgo Provaroni, del Comune di Poggio Bustone (RI), con direzione di marcia
[...]
SS79-Poggio Bustone;
giunto nei pressi del civico 16, presumibilmente a causa della velocità, perdeva il controllo del veicolo ed entrava in collisione con l'autovettura targata Parte_2
EG318TT (veicolo “B”) che in quel frangente era in fermata, come dichiarato dal relativo conducente
ed occupava parzialmente la corsia di marcia da lei condotta. L'urto si è Controparte_2 concretizzato tra la parte anteriore laterale destra del veicolo “A” e la parte anteriore destra del veicolo “B”. A seguito della collisione il veicolo “A” si ribaltava e trovava posizione di quiete nella corsia opposta al suo senso di marcia, così come meglio rappresentato sullo schizzo planimetrico. Si da atto che il veicolo “B” si trovava in fermata con la parte anteriore rivolta nel senso contrario. Si rappresenta inoltre che sul suolo stradale interessato dal sinistro non sono state rilevate tracce di frenata o scarrocciamento. Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 18/06/2024, è emerso che: il responsabile del veicolo “B” non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 157/8 comma de Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
(Codice della Strada) - effettuava la fermata del veicolo senza porlo secondo il senso di marcia;
la conducente del veicolo 'A' non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 141/2 comma del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada)- non manteneva il controllo del veicolo in modo particolare nell'arresto dello stesso-. Alle parti venivano pertanto contestate le relative infrazioni, rispettivamente con V.D.C. n.668186723 e V.D.C. n.668186625”.
Al riguardo, occorre richiamare l'attenzione sul valore probatorio della dichiarazione e del verbale redatto dai Carabinieri. Sul punto, la Suprema Corte ha già ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui il rapporto redatto da Polizia o Carabinieri o altro Pubblico Ufficiale "fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
pagina 5 di 9 ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (Cass. (ord., n. 9037/2019 e n. 7883/2018; sent. n. 20025/2016; n. 1673/2009; n. 28939/2005, n. 14038/2005). Perciò, le dichiarazioni rese alla polizia dopo l'incidente stradale, nel momento in cui confluiscono nel verbale, diventano parte di un "atto pubblico" (Cass. sent. n. 33789/2019). Quanto alla efficacia, ai sensi dell'art. 2700 c.c., "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
Le dichiarazioni rese dalle parti e verbalizzate dal pubblico Ufficiale godono perciò di pubblica fede fino a querela di falso. Perciò, in quanto prova legale, come è ben noto, le circostanze affermate devono essere poste dal giudice a fondamento della decisione, non potendo neppure il giudice stesso compiere valutazioni differenti o discostarsi da esse, poichè in presenza di una prova legale al giudice è inibita qualsiasi valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito.
La dinamica del fatto come emerge dalla relazione dei carabinieri ha avuto conferma anche dall'istruttoria orale svolta.
, indifferente alle parti, dichiarava: “io non ho assistito alla dinamica dell'incidente, Testimone_2
io ero in fila e ci stavano circa 8/10 macchine davanti;
poi siccome ero fermo da 10 minuti, sono sceso per vedere quello che era successo. Era tutto bloccato perché ci stavano macchine parcheggiate da ambo i lati e per questo le macchine non potevano passare tanto che un signore si era messo a fare il vigile” (cfr udienza del 17.11.2022).
, cugino della convenuta dichiarava: “Io non ho visto la dinamica Persona_2 Controparte_1 dell'incidente in quanto sono uscito dopo di casa. Preciso che la Golf che si è cappottata saliva verso il paese e la Chevrolet più altre macchine erano parcheggiate contromano, ma comunque ben messe verso la sinistra con le 4 frecce. Mi ricordo bene questo accadimento perché quel giorno era la cresima di mia figlia e mia cugina e il marito avevano un attimo fermato la macchina;
il marito era in macchina, siamo saliti, la bimba ha preso un pasticcino che poi gli è andato di traverso e la moglie ha detto al marito di scendere. Il marito poi è sceso dalla macchina ed è salito a casa e dopo l'incidente siamo riscesi. Dall'altra parte che è abbastanza larga non ci stava nessuna macchina tanto che passavano altre macchine”.
pagina 6 di 9 , indifferente alle parti, il giorno del sinistro, aveva reso dichiarazioni, in qualità di Testimone_1
teste oculare, alla Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di Rieti, Controparte_5 innanzi al Brig. l'App. Sc. Maurizio Rossi, in ordine ai fatti a cui aveva assistito Parte_3 pochi minuti prima, dichiarando: “quel giorno ero presente, era la cresima del figlio di questo mio amico e io mi trovavo in quell'indirizzo; mi trovavo in quel momento presente perché essendo una bella giornata ero a fumare sul balcone insieme ad altri, ero appoggiato con le braccia alla ringhiera
e con lo sguardo sulla strada. La ha avuto un urto sul lato destro della sua macchina Parte_1
contro il lato destro della macchina del Sig. La ruota anteriore destra della macchina di CP_2 non era rivolta verso l'esterno perché l'impatto della ha determinato il CP_2 Parte_1 capovolgimento della macchina di . Parte_1
Il teste , indifferente alle parti, dichiarava: “io scendevo e percorrevo la strada in Testimone_3 direzione Rieti. Ho incrociato le macchine duecento metri prima che avvenisse l'incidente. Io ho incontrato le macchine parcheggiate lungo le due carreggiate sulla sinistra venendo verso Rieti, l'altra parte era libera sulla destra, altrimenti non sarei passato. Non so di chi fosse la macchina che invadeva la corsia, posso dire solo che ci stavano svariate macchine parcheggiate sempre sulla carreggiata al contrario, ma di chi fossero le macchine non lo so” (cfr udienza del 2 febbraio 2023).
Sulla scorta dei dati probatori acquisiti, l'incidente è accaduto alle ore 18,00 del giorno 17.6.2017 e dunque in una giornata d'estate in cui le condizioni meteo erano serene e vi era buona visibilità,
l'asfalto era asciutto e l'illuminazione naturale, e si era in presenza di strada urbana rettilinea con unica carreggiata a doppio senso di marcia.
Dalla ricostruzione del fatto nei termini sopra esposti è possibile imputare l'esclusiva responsabilità del sinistro stradale all'attrice, . Parte_1
In primo luogo, le caratteristiche della strada (rettilinea) e la condizione dei luoghi erano tali da consentire alla attrice, che era alla guida di un veicolo in movimento, di vedere il veicolo fermo condotto dal e di adottare, di conseguenza, le dovute cautele. Nè può ritenersi che il veicolo, CP_2
benchè fermo contromano, in quelle condizioni di fatto, abbia rappresentato un ostacolo improvviso e impossibile da evitare (Come affermato anche dalla giurisprudenza, in materia di circolazione stradale,
l'imprevedibilità di un ostacolo, incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa se la percezione dell'ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l'investimento (Cass. Sez. 4, n. 20330 del 13/01/2017).
Inoltre, deve considerarsi che l'affermazione di parte attrice, la quale sostiene di aver “ridotto notevolmente l'andatura nell'affrontare lo stretto passaggio”, deve considerarsi smentita dalla relazione redatta dei Carabinieri, i quali, in base ai predetti rilievi planimetri effettuati, rilevavano che pagina 7 di 9 “sul suolo stradale interessato dal sinistro non sono state rilevate tracce di frenata o scarrocciamento”.
Anche l'entità dei danni riportati dalla attrice, induce a ritenere che la stessa abbia violato le regole di prudenza e sicurezza procedendo ad una velocità non consona allo stato dei luoghi.
In altri termini, se l'attrice avesse tenuto una velocità contenuta, non solo avrebbe mantenuto il controllo della propria vettura evitando l'urto con la macchina ferma condotta dal ma, pur CP_2
urtando quest'ultima (o anche solo la ruota, secondo la prospettazione attorea) non avrebbe causato il ribaltamento della macchina da lei condotta (la stessa parte attrice scrive:“A fronte del contraccolpo subito dall'impatto sul battistrada della ruota anteriore destra l'autovettura Golf condotta dall'attrice, rimbalzando, subiva il capovolgimento, arrestandosi di li a circa un metro, in corrispondenza di un passo carrabile, (unico varco non occupato da autovetture).
Tra l'altro, nei propri scritti difensivi, la stessa parte attrice deduce che non solo la carreggiata era parzialmente invasa dall' autovettura di proprietà da ivi Parte_2 Controparte_1
parcheggiata sul lato destro e contromano dal ma che, sul lato opposto, vi erano anche CP_2 numerosi autoveicoli in sosta che ostruivano quasi completamente l'opposta corsia di percorrenza;
ne discende che la passando con la propria macchina, avrebbe dovuto avere una diligenza Parte_1
maggiore per evitare lo scontro con i veicoli fermi, aumentando la distanza di sicurezza rispetto alla macchine parcheggiate e procedendo con una andatura lenta in modo da prendere le misure necessarie per evitare gli ostacoli presenti sulla strada (nel caso di specie, come detto, anche visibile).
Per cui l'attrice, in base alla situazione di fatto cosi come anche dalla stessa dedotti, avrebbe dovuto usare una diligenza massima per evitare l'urto con il veicolo fermo (urto, si ripete, che è stato di tale forza da determinare addirittura il ribaltamento della vettura) o anche fermarsi a fronte dell'ostacolo
(ben visibile).
L'attrice dunque, anche ipotizzando un restringimento della carreggiata per via di una o più macchine parcheggiate di lato, non ha mantenuto il controllo della vettura verosimilmente per una condotta poco attenta e prudente (la stessa è stata anche sanzionata per non essersi attenuta a quanto disposto dall'art. 141/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 il quale dispone che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile)”.
Sul punto è stato precisato dalla Giurisprudenza di legittimità, che "le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della
pagina 8 di 9 circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare" (Cassazione penale sez. IV 05 aprile 2013 n. 19384).
Tutti gli elementi, unitamente considerati, non consentono dunque di ritenere superata la prova liberatoria posta a carico della essendo anzi emerso che la stessa era nelle condizioni di Parte_1 vedere l'ostacolo creato dal e di adeguare la propria condotta di guida in modo da evitare CP_2
l'urto o quantomeno ridurre il danno.
E' pur vero che dalla relazione dei Carabinieri risulta che il è stato sanzionato per non essersi CP_2 attenuto a quanto disposto dall'art. 157/8 comma de Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada). Tale sanzione però, non ha avuto alcuna incidenza causale tale da assumere rilievo in termini di responsabilità civile in base ai principi sopra esposti (Cass., 15/09/2020, n. 19115).
È possibile concludere, dunque, che la prova liberatoria per il superamento della presunzione è qui acquisita indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'odierna attrice (cfr., ad esempio, Cass., 21/05/2019, n.
13672, richiamata anche da Cass., 13/05/2021, n. 12884 e Cass., 11/03/2021, n. 6941).
Ogni altra domanda o considerazione si ritiene assorbita.
L'attrice, in quanto soccombente, è condannata a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M n. 147/2022 in euro 7.616 (fase studio euro 1.701, fase introduttiva euro 1.204, fase istruttoria/trattazione euro 1.806 e fase decisionale euro 2.905) senza gli aumenti richiesti tenuto conto del valore della controversia, della istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Rieti così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dei convenuti;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite a favore di ciascuna parte rappresentata da Parte_1
uno stesso difensore (ossia a e a ) Parte_4 Controparte_3
liquidate nella misura di Euro 7.616, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Rieti, 11 aprile 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
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