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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1395/2022
PROMOSSA DA
con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, Iscritto Parte_1 all'Albo delle Banche della AN d'IA ed all'Albo dei Gruppi ANri – a seguito della fusione tra e Controparte_1 Controparte_2 avvenuta in data 13.12.2016 a rogito del Notaio (Rep.
[...] Persona_1
13501, Racc. 7087), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto P.IVA_1 all'Albo delle Banche con il numero 8065, Capogruppo del Gruppo ANrio , Parte_1
Rappresentante del Gruppo IVA , iscritto nell'Albo dei Gruppi ANri con Parte_1 numero di matricola 237; n.ro MI-2109611 del R.E.A.; quotata presso il Mercato
Telematico Azionario gestito da Borsa IAna S.p.A., in persona del suo Procuratore
Speciale Dott. giusta procura rilasciata dal Banco BPM SpA per atto Notaio Persona_2
02.08.2021- Rep. N. 7041 – Racc. n. 4968, registrato Persona_3 all'Agenzia delle Entrate il Milano II il 03.08.2021 al N. 86929 serie 1T, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv. ti Filippo (c.f.
) e OM LO (C.F. ), entrambi del C.F._1 CodiceFiscale_2
Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, Via
Passalacqua 14 in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
, corrente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 2 (P. IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio P.IVA_2 di Amministrazione Dr. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Controparte_4
PP ( ), MA SA UR (CF ), C.F._3 C.F._4
Pag. n. 1 di 26 (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio Parte_2 C.F._5 della medesima in Torino, Via Lamarmora n. 26, giusta procura rilasciata in data 19 marzo
2019 APPELLATA
IN CUI E' INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
RE ocietà a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi CP_5 della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione” o “Legge 130”), con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma – REA 1594970, Gruppo IVA– P.IVA n. P.IVA_3 P.IVA_4 appartenente al iscritta all'elenco delle Società Veicolo di CP_6
Cartolarizzazione al n. 35727.7 (qui di seguito, “ ”), e per essa, quale mandataria, CP_7 giusta procura speciale a rogito Notaio Dott.ssa di Roma del 7 giugno 2021 Persona_4 rep. 15823 – racc. 7715, registrata a Roma 4 in data 9 giugno 2021 al n. 20109 serie 1T (in atti), la (già Controparte_8 Controparte_9 giusta variazione di denominazione sociale per atto Notaio di Milano del Persona_5
29.09.2021 rep. 12210/6559 – pure in atti), con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, capitale sociale interamente sottoscritto e versato: Euro 150.000,00, Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero , REA 1581658, P.IVA_5
Gruppo IVA Gardant - Partita IVA: , società soggetta all'attività di direzione P.IVA_4
e coordinamento di appartenente al “ , autorizzata a CP_8 CP_6 svolgere l'attività di recupero crediti per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS, in persona del Procuratore speciale Dott. (nato a [...] il [...], CP_10 codice fiscale ), in forza di procura autenticata dalla Dott.ssa C.F._6
Notaio in Roma, in data 12.04.2021, rep. n. 15327 e racc. n. 7514, Persona_6 registrata a Roma 4 il 14.04.2021 al n. 12178 serie 1T (in atti), rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Filippo LO (C.F.
) e OM LO (C.F. ), entrambi del C.F._1 C.F._7
Foro di Torino, per procura alle liti in allegato alla comparsa per intervento volontario, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Passalacqua n. 14
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Richiamate, per quanto ancora dovesse occorrere, le conclusioni di prime cure e le istanze/contestazioni istruttorie di cui alle memorie 15.04.2021 e 01.06.2021
In riforma della sentenza n. 3897/2022 del Tribunale di Torino
Previa ogni opportuna declaratoria in punto validità ed efficacia della fideiussione specifica 20.10.2014
Pag. n. 2 di 26 Confermare il decreto ingiuntivo n. 2128/2020 del Tribunale di Torino, e in ogni caso
Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere al BANCO BPM s.p.a. l'importo di €
259.856,16 oltre interessi contrattuali maturati e maturandi dal 12.10.2018 sino al soddisfo come da provvedimento monitorio e spese liquidate nel medesimo.
Respingere ogni avversaria difforme domanda.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA relative e con ogni opportuna statuizione in punto restituzione degli importi medio tempore erogati a titolo di rimborso spese di prime cure (cfr. doc. 20 fasc. ”. Pt_1
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Nel merito in via principale
− Rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado
− Per il caso in cui codesta corte non ritenesse di confermare la sentenza di primo grado con riferimento all'eccepita decadenza ex art 1957 cc, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti meglio esposti negli atti di primo grado e quivi pedissequamente riproposto
In via subordinata
Contenere le richieste avanzate da controparte nei limiti del giusto e del provato.
In via istruttoria
Chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la società I Revori srl, nel periodo 2012 – 2014 era società amministrata di fatto dal sig. , il quale intratteneva i rapporti con la AN, richiedeva Controparte_11 aperture di credito, utilizzava tutte le somme relativa per propri affari, anche attraverso
l'utilizzo di società terze, sempre riconducibili ai propri interessi economici
2) Vero che le somme di cui al AN 2012 (doc. 4 che si rammostra al teste”) sono state utilizzate per rimborsare un AN soci e sono state versate ad una società di proprietà della moglie e del figlio di Controparte_11
3) Vero che i sigg. e erano collaboratori dello studio LPM srl, società Per_7 Per_8 di consulenza amministrativa il cui titolare era . Controparte_11
Si indicano a testi: dott. con studio a Torino e Testimone_1 Testimone_2 con studio in Milano”.
Per la terza intervenuta
Pag. n. 3 di 26 “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino
Richiamate, per quanto ancora dovesse occorrere, le conclusioni di prime cure e le istanze/contestazioni istruttorie di cui alle memorie 15.04.2021 e 01.06.2021
In riforma della sentenza n. 3897/2022 del Tribunale di Torino
Previa ogni opportuna declaratoria in punto validità ed efficacia della fideiussione specifica 20.10.2014
Confermare il decreto ingiuntivo n. 2128/2020 del Tribunale di Torino, e in ogni caso
Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere al BANCO BPM s.p.a. l'importo di €
259.856,16 oltre interessi contrattuali maturati e maturandi dal 12.10.2018 sino al soddisfo come da provvedimento monitorio e spese liquidate nel medesimo.
Respingere ogni avversaria difforme domanda.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA relative e con ogni opportuna statuizione in punto restituzione degli importi medio tempore erogati a titolo di rimborso spese di prime cure (cfr. doc. 20 fasc. ”. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Torino in data 10.03.2020, recante il n. 2128/2020, depositato in data 11.03.2020, per l'importo pari ad euro 259.856,16 oltre interessi e spese come liquidate, la fideiubente della società I Revori S.r.l., Controparte_3 ha convenuto in giudizio la non in proprio ma nella qualità di Controparte_9 mandataria del Banco BPM S.p.a., a sua volta avente causa della Controparte_12
con cui la società I Revori S.r.l., in data 28.10.2014, aveva stipulato un contratto di
[...] finanziamento per un importo pari ad euro 1.000.000,00.
Tale obbligazione era assistita da apposita fideiussione, accesa in data 20.10.2014, rilasciata dalla società successivamente incorporata per Controparte_13 fusione alla sino alla concorrenza di euro 1.200.000,00. Controparte_3
A causa del protratto inadempimento della debitrice e della garante, nonostante le diffide inoltrategli, la nella qualità ut supra, ha adito le vie giudiziarie Controparte_9
e, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opponente, richiesta la sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c., ha eccepito che il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato nullo e/o annullabile e, pertanto, revocato: con ordinanza del 22.7.2020 il Tribunale ha accolto la richiesta ex art. 649 c.p.c. in ragione del fatto che la AN non aveva rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.
Scambiate tra le parti le memorie istruttorie, con ordinanza pubblicata in data 14.7.2021 il
Tribunale, respinti i capitoli di prova dedotti dalle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'1.6.2022, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in
Pag. n. 4 di 26 decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Con sentenza n. 3897/2022, pubblicata in data 7.10.2022, il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo emesso in data 10.03.2020, recante il n. 2128/2020, depositato in data 11.03.2020 nei confronti del fideiussore Controparte_3 con la condanna di parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite.
La sentenza veniva notificata in data 7.10.2022.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere
[...]
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove non ha considerato che la tutela riferita alla nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI sia limitata all'ambito consumeristico;
b) laddove ha ritenuto che il provvedimento 02.05.2005 n. 55 della AN d'IA e l'ordinanza Cass. n. 29810/2017, che da esso ha desunto l'invalidità a carico delle clausole dei singoli contratti, siano riferibili anche alle fideiussioni specifiche;
c) laddove non ha considerato, ai fini della valutazione della invalidità della fideiussione,
l'epoca della sottoscrizione;
d) laddove non ha considerato che la fideiussione prevedesse la clausola di pagamento a prima richiesta.
Parte appellante, per tuziorismo, chiedeva che il Collegio valutasse l'opportunità di disporre la sospensione dell'esecutorietà della sentenza, ove ne avesse ravvisato la giuridica idoneità a dar luogo alla cancellazione delle formalità ipotecarie.
4. Con comparsa depositata in data 28.2.2023, premesso che:
- in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130, concluso in data 3 giugno 2021 il BANCO BPM S.P.A. aveva ceduto tutti i crediti individuabili in base ai criteri indicati nel contratto stesso;
- avviso della cessione era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
IAna n. 68 del 10 giugno 2021, Parte Seconda ed al Foglio n. 75 del 26.06.2021;
- con procura speciale in data 7 giugno 2021 a rogito Notaio di Roma Persona_6 la cessionaria aveva conferito alla " Controparte_14 Controparte_8
” l'incarico di svolgere, in nome e/o per conto della stessa, inter alia,
[...]
l'attività di amministrazione ed incasso dei Crediti, nonché di gestione delle eventuali procedure di recupero degli stessi sia in sede esecutiva che concorsuale nonché degli eventuali giudizi di cognizione aventi ad oggetto i Crediti, secondo i termini di un contratto per la prestazione dell'attività di servicing di crediti;
- tra i crediti ceduti erano compresi quelli del Banco BPM S.p.A. nei confronti della società
I REVORI s.r.l. e/o suoi aventi causa, oggetto del decreto ingiuntivo Trib. Torino n.
2128/2020 e del relativo giudizio di opposizione deciso con la sentenza n. 3897/2022 cui
Pag. n. 5 di 26 si riferiva il giudizio di appello;
- pertanto, in caso di accoglimento del gravame proposto dal l'accertamento del Pt_1 credito dedotto in decreto avrebbe prodotto effetto anche in favore della cessionaria ai sensi degli artt. 58 TUB e 1264 c.c., che risultava pertanto interessata e legittimata ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio interveniva nel giudizio rappresentata da Controparte_14 Controparte_8
, in totale adesione al gravame interposto da Banco BPM s.p.a.
[...]
5. Con comparsa depositata in data 8.3.2023 si costituiva Controparte_3
[...
chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
Parte appellata riproponeva le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
6. Con ordinanza pubblicata in data 29.3.2023 la Corte
- rilevato che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino aveva accolto l'opposizione proposta dalla società appellata, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando sostanzialmente la domanda di condanna a pagare formulata dalla banca così che, adempiuta spontaneamente la condanna a pagare le spese processuali, non vi erano altri capi della sentenza impugnata suscettibili di esecuzione forzata;
-rilevato che l'iscrizione di ipoteca, eseguita sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, rappresenta un effetto del provvedimento di condanna e non la sua esecuzione suscettibile di essere agita ex art. 474 e s. c.p.c.: la sua cancellazione richiede pertanto il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della pretesa creditoria garantita attraverso di essa;
-ritenuto di conseguenza che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Torino fosse inammissibile, sia per come era formulata, sia per il tipo di provvedimento che ne costituiva oggetto dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.4.2024, successivamente differita al 29.10.2024, e poi al 21.1.2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
7. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 31.1.2025 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 21 marzo 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame che vengono trattati congiuntamente, stante la loro connessione in termini logico giuridici, in quanto
Pag. n. 6 di 26 coinvolgono la tematica della prospettata nullità delle clausole della fideiussione per cui è causa conformi allo schema ABI.
8.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui, ai fini della valutazione della invalidità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI, nessun rilievo possa attribuirsi al fatto che il fideiussore sia una società e non un consumatore.
Deduce l'appellante che destinatari passivi della tutela sarebbero le imprese operanti sul mercato e beneficiario sarebbe il consumatore finale.
In altre parole, secondo l'appellante la tutela dovrebbe rimanere circoscritta a favore di quei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che non presentino nessi di tipo organico e/o funzionale con il soggetto garantito, escludendone segnatamente soci, amministratori, legali rappresentanti e società collegate, controllanti o controllate.
Ragionare in modo diverso aprirebbe infatti la strada ad esiti incongrui: quando garanti e garantiti sono strettamente connessi, o addirittura coincidenti per strutture e interessi,
l'applicazione dell'art. 1957 c.c. sortirebbe l'effetto di far derivare dal comportamento dell'istituto che abbia dilazionato le iniziative recuperatorie nei confronti del debitore principale la liberazione di un garante che è sostanzialmente emanazione di questo stesso soggetto, o comunque ad esso intimamente collegato.
8.2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui l'operatività della invalidità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI sia limitata alle sole fideiussioni omnibus.
Deduce l'appellante che il provvedimento 02.05.2005 n. 55 della AN d'IA e l'ordinanza Cass. n. 29810/2017 che da esso ha desunto l'invalidità a carico delle clausole dei singoli contratti, sarebbero stati pronunciati con riguardo diretto alle sole fideiussioni omnibus, così che il principio non potrebbe estendersi anche alle fideiussioni specifiche quale quella per cui è causa.
8.3. Con il terzo motivo di gravame deduce l'appellante che qualunque ipotesi di nullità, anche parziale, sarebbe da escludere poiché per le fideiussioni accese successivamente al provvedimento della AN d'IA del 2005, l'intesa illecita non potrebbe ritenersi in re ipsa ma andrebbe allegata e comprovata caso per caso da chi la invoca.
Nel caso di specie la fideiussione è stata sottoscritta il 20.10.2014 e quindi non potrebbe ritenersi inficiata da alcuna presunzione di intesa anticoncorrenziale.
8.4. Con il quarto motivo di gravame deduce l'appellante che la fideiussione prevedeva la clausola di pagamento a prima richiesta (cfr. sottoscrizioni specifiche a pag.
3 doc. 6 fasc. , e quindi l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. può Pt_1 considerarsi soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore,
Pag. n. 7 di 26 prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
Nel caso di specie la raccomandata di risoluzione del rapporto e messa in mora (cfr. doc.
8-9 fasc. AN) venne indirizzata a debitrice principale e garante in stretta contestualità con il passaggio della posizione a sofferenza.
Per adeguare il meccanismo dell'art. 1957, secondo comma c.c., alle esigenze del sistema creditizio (nell'interesse non delle sole banche ma anche della stessa clientela), il dies a quo del termine decadenziale deve essere identificato non già con la formale scadenza del rapporto, bensì con il momento – anteriore o successivo – in cui questo viene definitivamente e irreversibilmente risolto, appunto, con il passaggio a sofferenza.
Ragionare diversamente significherebbe infatti impedire agli istituti di credito di accordare qualunque dilazione ai debitori, ricollegandovi in via pressoché automatica la decadenza delle fideiussioni, perfino quando debitore e fideiussore siano soggetti sostanzialmente coincidenti o comunque funzionalmente collegati.
8.4.1. Rileva la Corte che il primo ed il quarto motivo sono infondati, il secondo è fondato e meritevole di accoglimento ed il terzo deve ritenersi assorbito.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato, quanto al primo motivo di gravame, che nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il fideiussore sia una società e non un consumatore.
Rileva la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha anche di recente (Cass. Civ.
n. 4001/2024) ribadito il consolidato orientamento, di cui alla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 2207/2005, secondo cui la legislazione antimonopolistica (Legge Antitrust) ha come destinatari non solo gli imprenditori commerciali, ma anche i consumatori: infatti la
Legge Antitrust 10 ottobre 1990, n. 287, detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, come i consumatori, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata.
L'ulteriore distinguo di parte appellante secondo cui l'invalidità non potrebbe essere fatta valere da soggetti che presentino nessi di tipo organico e/o funzionale con il soggetto garantito, non ha alcun riscontro nella normativa Antitrust.
Il primo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
****
Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo di gravame: anche l'assunto secondo cui il dies a quo del termine decadenziale dell'art. 1957 c.c. debba identificarsi non con la scadenza del rapporto, bensì con il momento in cui questo viene definitivamente e irreversibilmente risolto, non ha alcun aggancio normativo.
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Pag. n. 8 di 26 Il secondo motivo di gravame deve invece ritenersi fondato e pertanto meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, sul punto nullità della fideiussione per conformità del contratto al c.d. modello
ABI, dopo aver precisato che le clausole di cui agli artt. 2 e 6 contenute nel contratto sottoscritto con l' riproponevano fedelmente, anche nella Controparte_13 numerazione, quelle che la AN d'IA, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 aveva dichiarato essere confliggenti con la normativa antitrust, ha ricordato che la AN d'IA con il provvedimento anzidetto aveva dichiarato che le clausole di cui ai numeri 2
“Clausole di sopravvenienza della fideiussione”, 6 “Rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” nota anche come “Clausola di reviviscenza” nonché 8, la quale statuiva l'insensibilità della garanzia prestata rispetto agli eventuali vizi del titolo, sono nulle in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 287/1990, recano un effetto distorsivo della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (doc. 11,
12, 13 all. opponente).
Il Tribunale ha pure richiamato le Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. SU 30.12.2021 n. 41994).
Il Giudice di prime cure ha quindi spiegato che applicando tale principio al caso di specie ne deriva, quale logica conseguenza, che la clausola n. 6 del contratto sottoscritto con l' è da considerarsi nulla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c. CP_13
la deroga consacrata nella clausola di cui al numero 6 del modello ABI, trovava Per_9 quindi applicazione l'art. 1957 c.c.: nell'odierno procedimento non era emerso che la creditrice avesse proposto istanza entro il termine di sei mesi previsto da tale norma sia nei confronti della debitrice principale, sia nei confronti del fideiussore.
Nel caso di specie, la data in cui sarebbe venuto a scadenza l'ultimo rateo era stata fissata al 31.12.2016, le diffide inviate dalla erano risalenti al Controparte_12
11.10.2018 (doc. 8 all. opposta), ed il decreto ingiuntivo era stato emesso in data 10.3.2020
e pubblicato l'11.3.2020.
Il Tribunale ha quindi concluso precisando di non ritenere condivisibile la tesi secondo cui l'operatività della invalidità di cui si discute sia limitata alle sole fideiussioni omnibus cui farebbe riferimento il provvedimento della AN d'IA.
Ciò in quanto il principio espresso costituisce un principio di carattere generale che non è legato alle specifiche caratteristiche della fideiussione omnibus ma è estensibile anche alle
Pag. n. 9 di 26 ordinarie fideiussioni.
****
La motivazione del Tribunale non è condivisibile.
Occorre preliminarmente ricordare la vicenda.
Nell'ottobre 2002, l'ABI (Associazione ANria IAna) aveva predisposto uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie che – prima della diffusione tra gli istituti di credito – era stato comunicato alla AN d'IA (che, in allora aveva la funzione di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi).
Con provvedimento 2.5.2005 n. 55 la AN d'IA osservò che:
1. le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI, in quanto deliberazioni di una associazione di imprese, rientravano nell'ambito di applicazione della l. 1990 n. 287;
2. alcune clausole (clausola 2, cd clausola di reviviscenza;
clausola 6, cd clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc;
clausola 8, cd clausola di sopravvivenza) se applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'art. 2 della l. 1990 l. 1990 n. 287 che vieta le intese restrittive della concorrenza e ne sancisce la nullità ad ogni effetto;
3. tali clausole erano riconducibili ad un medesimo modello e tale uniformità discendeva da una consolidata prassi bancaria preesistente allo schema standard dell'ABI con “lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale o degli atti estintivi della stessa”.
In sintesi, ciascuno di detti punti costituisce deroga legittima alla disciplina del codice civile: ad essere distorsiva è la loro applicazione standardizzata nella misura in cui determina a danno dei clienti una offerta contrattuale sostanzialmente identica da parte delle banche. Standardizzazione che si risolve in una tecnica di compressione indebita della concorrenza in termini di differenziazione dell'offerta poiché le norme bancarie uniformi, pur non formalmente vincolanti per le banche, spiegano una efficacia condizionante per l'attività negoziale degli istituti di credito associati.
Detto questo, la massima istanza della giurisprudenza di legittimità ha statuito, come già ricordato dal Tribunale, che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n.
41994/2021).
Fatta luce sui profili di nullità dei contratti di fideiussione conformi allo schema ABI, va
Pag. n. 10 di 26 chiarito che all'indomani della pronuncia delle Sezioni Unite si è acceso un dibattito sull'eventuale assoggettabilità del rimedio sanzionatorio della nullità parziale anche alle fideiussioni specifiche.
La giurisprudenza della Suprema Corte si è recentemente consolidata nel senso che il principio affermato dalle SS.UU. 41994/2021 non si applichi a fideiussioni specifiche, ma riguardi solo fideiussioni omnibus (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 26847/2024; Cass. Civ.
n. 21841/2024; Cass. Civ. n. 19401/2024; Cass. Civ. n. 30383 del 25.11.2024; in senso contrario, l'isolata Cass. Civ. n. 27243/2024 che, seppure implicitamente, pareva aprire alla possibilità della tesi estensiva).
Con tre provvedimenti successivi del Gennaio 2025 – Cass. Civ. nn. 657, 660 e 675/2025
– la giurisprudenza di legittimità ha dato continuità alla tesi restrittiva e quindi al principio secondo cui è esclusa l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
Di pari tenore Cass. Civ. n. 1170/2025 (che ha ribadito i principi già espressi da Cass. n.
30383/2024) che ha statuito che la rilevazione della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della AN d'IA;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza.
Cass. Civ. n. 657/2025 ha statuito che “in tema di fideiussione specifica rilasciata a
Pag. n. 11 di 26 garanzia di un singolo contratto di finanziamento, non trova applicazione il provvedimento
n. 55/2005 della AN d'IA che ha accertato la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema ABI di fideiussione omnibus.
L'accertamento dell'Autorità di vigilanza riguarda infatti esclusivamente la fideiussione omnibus, in quanto solo per tale tipologia è stata riscontrata l'anticoncorrenzialità derivante dall'uso corrente di uno standard negoziale deteriore per il garante.
Ne consegue che per la fideiussione specifica è pienamente valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., potendo il fideiussore rinunciare preventivamente alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro principi di ordine pubblico”.
In altre parole, la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla AN d'IA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma
2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cass. Civ. n. 21841/2024, con ampia disamina a favore della tesi che esclude che l'apprezzamento di AN d'IA possa estendersi alle fideiussioni specifiche).
***
Risulta pacifica la circostanza che la fideiussione oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 8 fasc. appellata) sia da qualificarsi quale “specifica”, in quanto prestata in data 20.10.2014 dalla società sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro Controparte_13
1.200.000,00 a garanzia di una singola operazione (finanziamento chirografario di euro
1.000.000,00), dunque per un debito specifico e ben individuato.
Sul punto giova riportare il principio per cui “La garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato, diversamente dalla fideiussione cd.
"omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente” (cfr. Cass. n. 21521/2016).
Si è, dunque, al di fuori dello schema contrattuale sanzionato con il provvedimento numero
55/2005 della AN d'IA, riguardante la diversa tipologia contrattuale della fideiussione omnibus.
Pag. n. 12 di 26 La sanzione della nullità opera in relazione a quella tipologia contrattuale, alla quale, nel provvedimento sanzionatorio, la AN d'IA ha dato ampio rilievo, spiegando come, attraverso lo strumento della fideiussione omnibus, si realizzi un maggiore accesso al credito per la generalità dei clienti delle banche, di talché l'esigenza di sanzionare le clausole contrattuali eccessivamente sbilanciate a favore della banca e penalizzanti per il garante si giustifica in relazione a quella tipologia contrattuale, di larga diffusione ma più onerosa per il garante.
Il riferimento alla natura omnibus della fideiussione incisa dal provvedimento dell'Autorità
è facilmente rinvenibile dalla lettura testuale del provvedimento medesimo: “9.
L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto
(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca. Secondo quanto affermato dall'ABI lo schema costituisce una mera traccia, priva di valore vincolante, per le banche associate.
13. Lo schema è caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus: in forza di essa, il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale”.
La medesima ratio non si ravvisa, invece, in relazione alla fideiussione prestata per singole operazioni, né il provvedimento della AN d'IA ne fa cenno: la disciplina conseguente alla violazione anticoncorrenziale, sia sul versante della nullità dell'intesa, sia sul versante della nullità derivata, non può che essere di stretta interpretazione, dovendosi applicare il principio di stretta legalità ad ogni tipo di rimedio avente finalità sanzionatoria.
Alla natura di fideiussione specifica della garanzia oggetto di causa consegue - pertanto - la non riferibilità ad essa di ogni questione attinente alle intese anticoncorrenziali censurate dalla AN d'IA nel 2005.
In questo quadro, la produzione in giudizio del provvedimento 55/2005 di AN d'IA non costituisce quindi prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza invocata a fondamento della prospettata invalidità parziale della fideiussione, atteso che:
(i) la fideiussione per cui è causa è stata stipulata dopo quasi dieci anni dal provvedimento della AN d'IA, (ii) l'accertamento di AN d'IA riguardava esclusivamente lo schema contrattuale elaborato per le fideiussioni omnibus, ma non anche le fideiussioni a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie, come quella del caso di specie.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale quindi, a nulla rileva l'identità tra le clausole della fideiussione e quelle contenute nei modelli di fideiussioni omnibus censurati
Pag. n. 13 di 26 da AN d'IA.
La differenza sostanziale tra i due tipi di fideiussione, infatti, non consente un'estensione analogica degli esiti dell'accertamento della Autorità.
Nessuna istruttoria è stata espletata dalla AN d'IA per le garanzie diverse dalla fideiussione omnibus né sull'utilizzo, da parte delle banche, anche per tali diverse garanzie, dello schema predisposto dall'ABI, né sulla sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche, né sull'esistenza di “intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, intese suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati.
D'altro canto, è la stessa AN d'IA, nel più volte citato provvedimento n. 55 del 2005
a sottolineare che, in ogni caso, “la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
È evidente, dunque, come a fronte di una complessa istruttoria posta in essere dalla AN
d'IA sull'esistenza di effettive derive anticoncorrenziali derivanti dall'applicazione uniforme delle clausole incriminate nel mercato della fideiussione omnibus, istruttoria condotta proprio in relazione alla peculiarità, rispetto allo schema codicistico, di quella garanzia, i risultati raggiunti non potrebbero essere acriticamente estesi anche ad altri tipi di garanzia.
Al di fuori dell'ambito di riferimento preso in esame dalla AN d'IA, non esistono, infatti, indizi utili per poter legittimamente ritenere esistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun formale, pertinente, accertamento da parte dell'Autorità competente.
Ciò significa che, qualora taluno si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e qualificata come fideiussione omnibus potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della AN d'IA del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme.
In definitiva, il fideiussore che eccepisca l'invalidità della garanzia poiché anticoncorrenziale deve allegare, e quindi provare, l'esistenza di un'intesa “a monte”, intesa che è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una
Pag. n. 14 di 26 violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990, la sua diffusione e la pervasività sul piano antitrust e la sua uniformità applicativa da parte delle banche.
Ne discende che colui che ha prestato una fideiussione specifica, qualora invochi in giudizio l'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole incriminate, non possa giovarsi della “prova privilegiata” costituita dai risultati raggiunti dall'AGCM e della
AN d'IA ma debba dimostrare tutti gli estremi dell'illecito concorrenziale e, dunque, non solo l'applicazione generalizzata e strandardizzata delle clausole, da un numero considerevole di istituti di credito nel medesimo periodo della garanzia per cui è causa, ma anche che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica, da lui sottoscritta, corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intese anticoncorrenziali, come per le fideiussioni omnibus (valutazione operata a monte, per queste ultime, dalla AN d'IA nel provvedimento più volte richiamato n. 55/2005).
In questo contesto, in omaggio a quanto detto, l'odierna appellata sarebbe stata onerata non solo dell'allegazione e della prova dell'applicazione uniforme e standardizzata delle clausole “incriminate” anche nel periodo in cui fu sottoscritta la fideiussione che ci occupa
(2014) ma anche della prova di una autonoma ed ulteriore intesa anticoncorrenziale anteriore o coeva alla sottoscrizione della fideiussione e che, anche nel 2014, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto di una scelta effettiva (e non solo apparente) tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza.
Ciò che, a tutta evidenza, non è stato, non avendo l'odierna appellata fornito idonea prova degli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale, ed in particolare dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito volta a porre in essere la condotta anticoncorrenziale: come detto, in riferimento a fideiussioni diverse dallo schema della fideiussione omnibus, la produzione in giudizio del suddetto provvedimento della AN
d'IA non può costituire in alcun modo prova privilegiata od almeno sufficiente della concreta reiterazione di intesa del tutto analoga a quella già censurata.
Parimenti non può ritenersi prova adeguata e sufficiente la produzione in giudizio di pur plurime fideiussioni stipulate da una o più Banche anche diverse recanti comunque clausole di contenuto analogo a quelle censurate, difettando la prova che la prassi bancaria documentata sia anche attuata, su accordo fra le Banche riguardate, con modalità idonee ad ostacolare la diversificazione del prodotto offerto alla clientela: in altre parole, con riguardo alle fideiussioni specifiche, non è sufficiente nemmeno l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare
Pag. n. 15 di 26 l'accordo illecito tra gli istituti di credito.
Trattasi infatti di prova necessaria ai fini dell'accertamento dell'invalidità di clausole, pure conformi a quelle censurate nel modello oggetto di intervento della AN d'IA, che non sarebbero altrimenti per sé illecite o comunque contrarie a norme imperative e quindi, in assenza di intesa anticoncorrenziale idonea ad imporle con prassi imperativa tale da impedire ogni diversa contrattazione, pienamente valide: in assenza di prova dell'intesa anticoncorrenziale, si può invece parlare di una prassi consistente nella tendenza alla standardizzazione contrattuale.
Quindi la mancata dimostrazione di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie per operazioni specifiche, non può che condurre alla riforma della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la clausola n. 6 della fideiussione per cui è causa fosse da considerarsi nulla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c., pur in assenza di prova e di sufficiente allegazione dell'intesa anticoncorrenziale tra un ampio “cartello” di istituti di credito nel momento della stipulazione del contratto di garanzia di cui ha accertato la nullità parziale.
Si osserva, infine, che le singole clausole contrattuali contestate dall'odierna appellata sono di per sè del tutto lecite, in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, e non appaiono lesive della libertà contrattuale dei fideiussori
In particolare, per quello che qui interessa, risulta pienamente valida la clausola n. 6 del contratto di fideiussione, che derogando espressamente all'art. 1957 c.c., prevede la facoltà per la banca di agire nei confronti del debitore o dei garanti anche al di fuori dei termini contemplati dalla norma.
E' infatti ammessa la rinuncia, espressa o tacita, del fideiussore alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria contemplata dalla norma, non sottratta alla disponibilità delle parti, così come ha affermato la Suprema Corte: “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957
c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.” (Cass. civ. n. 28943 del
4.12.2017; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21867 del 24.09.2013; Cass. civ. n. 9245 del
18.04.2007).
Quanto sopra è dirimente.
Pag. n. 16 di 26 Solo per completezza si rileva che dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio dall'odierna appellata (cfr. docc. 17 e 18) solo otto moduli riguardano fideiussioni specifiche rilasciate nel periodo di stipulazione del contratto di fideiussione oggetto di causa (2014) e rilasciate da vari istituti di credito, per lo più di rilevanza locale (AN
Popolare Emilia Romagna, AN Valsabbina spa, Banco Popolare Madone, Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte, Carichieti) e due di rilevanza nazionale (Unipol AN spa e BNL) mentre tutte le altre si riferiscono ad anni anteriori (2005-2013) ovvero successivi (2015-2018) a quello di stipulazione della fideiussione in esame.
Considerata per un verso l'esiguità del numero delle fideiussioni riferite specificamente all'epoca di stipula della fideiussione per cui è causa e, per altro verso, la rilevanza per lo più locale degli istituti di credito che le hanno utilizzate, la documentazione prodotta in giudizio risulta comunque quantitativamente e qualitativamente inidonea a dimostrare che nel 2014 vi fosse una intesa fra istituti di credito rilevante nella sua estensione e pervasività sul piano antitrust.
In disparte del fatto che tutti i modelli prodotti e riferiti al 2014 recano la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta ed inoltre espressioni da intendere in senso analogo alla clausola “senza eccezioni”, così da potersi reputare sintomatiche della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto sottostante, e tali da configurare i rapporti relativi come contratti autonomi di garanzia, quindi comunque inidonei ai fini probatori per quello che qui interessa.
Da ultimo, si segnala che dalla stessa documentazione in atti risulta che un Istituto di rilevanza nazionale quale avesse sin dal 2010 (cfr. pag. 171 doc. 17 fasc. CP_15 appellata) adeguato la propria modulistica mediante l'espunzione dai propri modelli delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza, e contemplando la deroga al termine semestrale dell'art. 1957 c.c in 36 mesi e non sine die come nello schema A.B.I.
Tale prassi ha poi trovato continuità come risulta dalla garanzia datata 28.7.2017 CP_15
(cfr. pag. 162, doc. 18 fasc. appellata).
Il modello contrattuale – proveniente da uno dei maggiori Istituti di credito a rilevanza nazionale - permette di delineare, che nel lasso di tempo che comprende anche la sottoscrizione della garanzia per cui è causa, risultava l'assenza di uniformità dei modelli utilizzati dalle banche in relazione alle fideiussioni specifiche rispetto allo schema A.B.I.
Si può quindi affermare che le fideiussioni prodotte in giudizio risultano comunque inidonee a dimostrare l'esistenza, all'epoca della fideiussione per cui è causa, di una intesa illecita fra banche in grado di impedire, restringere o falsare, in maniera consistente, significativa e rilevante, ai sensi dell'art.2 L. n.287/1990, il gioco della concorrenza e tale da privare del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza.
Pag. n. 17 di 26 ****
9. Occorre ora esaminare le domande e le eccezioni di parte appellata non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite dall'accoglimento della domanda principale, e riproposte nel presente giudizio.
Occorre preliminarmente riassumere i fatti.
In data 28 ottobre 2014, Banco BPM S.p.a. concedeva alla società I Revori S.r.l. un finanziamento di un milione di euro.
Nella domanda datata 2.9.2014 (cfr. doc. 3 appellata), veniva precisato che il motivo della richiesta era: “finanziamento con decorrenza ammortamento dicembre 2014, mirato al rimborso dell'operazione di stand by precedentemente concessa e scaduta;
garanzie a supporto del medesimo tenore di quelle in essere sull'accordato scaduto”.
In effetti, in data 30.11.2012 era stata concessa alla società I Revori srl una linea di credito
(cd operazione stand by) di un milione di euro (cfr. doc. 4 appellata).
In data 3 dicembre 2012 la società I Revori srl a mezzo bonifico versava l'importo di €
1.000.000,00 a favore della a titolo di “Rimborso AN soci” (cfr. doc. CP_16
7 fasc. appellata)
A garanzia del finanziamento 2014 veniva richiesta una fideiussione specifica (cfr. doc. 2 fasc. appellata, art. 7), che veniva rilasciata dalla in data 20 Controparte_13 ottobre 2014 (cfr. doc. 8 fasc. appellata).
Nel mese di Dicembre 2014 la veniva fusa per incorporazione Controparte_13 nella : la fusione, deliberata il 06.10.2014, venne poi eseguita il Controparte_3
24.12.2014 (cfr. doc. 7 fasc. AN).
****
9.1 Deduce l'appellata che la AN avrebbe concesso ad una società sottocapitalizzata e di cui era impossibile verificare la solvibilità (I Revori srl) un finanziamento di un milione di euro, il cui unico scopo era quello di chiudere una precedente posizione di sofferenza, purché garantita dalla Fideiussione dell'unica società solvibile ( ), società che tuttavia non aveva alcun interesse alla Controparte_13 concessione del suddetto finanziamento.
Le risultanze documentali attesterebbero come l'agire della AN fosse connotato dall'intenzionalità richiesta dall'art. 2384 comma 2 c.c.
Sicuramente la medesima aveva contezza della sorte del primo finanziamento destinato a Cont sovvenzionare una fiduciaria ( e per essa un socio privato (il ). CP_11
Come, sicuramente, aveva contezza della non solvibilità della società finanziata.
Invero, la Fideiussione deve essere considerata un atto ultra vires rispetto ai poteri del
Consiglio di Amministrazione: difatti gli amministratori della Controparte_13 avevano la possibilità di compiere gli atti ritenuti opportuni per la realizzazione
Pag. n. 18 di 26 dell'oggetto sociale,
Ossia “l'acquisto, la vendita, l'affitto dei terreni con impianti ed attrezzature adibite per il gioco del golf ed altra attività sportiva nonché la costruzione dei predetti impianti…. Ai fini del conseguimento dell'oggetto la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili dagli amministratori purché accessorie o strumentali rispetto all'oggetto sociale”.
Quindi, la prestazione di garanzia doveva essere strumentale o direttamente connessa ad una operazione immobiliare avente ad oggetto il gioco del golf o gli impianti ad esso connessi, ma non poteva garantire la copertura di una apertura di credito atta a restituire un finanziamento ad un socio di una società terza.
Nonostante tali circostanze, non c'era alcun interesse per la di Controparte_13 coprire un precedente debito della I Revori srl.
Pertanto, attesa la posizione soggettiva della AN, la fideiussione sarebbe inefficace o comunque invalida.
Secondo la prospettazione dell'appellata la fideiussione sarebbe stata potenzialmente lesiva poiché sarebbe stata richiesta dalla AN solo per evitare una perdita certa.
Gli indizi sarebbero univoci:
- la concessione del nuovo prestito doveva essere destinata a finanziare un investimento
(investimento inesistente), come indicato nelle premesse del finanziamento: la modulistica della AN sarebbe emblematica di quello che doveva essere lo scopo del finanziamento e di quella che è la palese deviazione dal medesimo;
-lo spread era superiore al primo finanziamento;
-la concessione di un prestito senza procedere ad alcuna istruttoria;
-la concessione di un prestito ad una società che non depositava bilanci e che soprattutto non aveva e non poteva avere un piano di investimento o industriale di alcun tipo;
- il rimborso del AN Soci era stato effettuato (per un importo pari al
Part finanziamento ricevuto da ) da un soggetto in aperto conflitto di interesse (dr.
[...]
, essendo lo stesso legale rappresentante sia della società disponente Testimone_2 che della beneficiata.
Il finanziamento soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (art. 2467
c.c.).
Per questo motivo, i contratti di finanziamento bancari prevedono l'impegno dei soggetti finanziati a non rimborsare alcun finanziamento soci fintanto che il debito bancario non è stato estinto e comunque è sempre richiesta l'autorizzazione da parte della banca finanziatrice. Part In questo caso appare quindi anomalo che la stessa banca finanziatrice ( ) non abbia sollevato alcuna eccezione, pur consapevole dell'utilizzo quantomeno sospetto delle
Pag. n. 19 di 26 somme e comunque diverso dallo scopo indicato nel contratto di finanziamento, sicuramente non strumentale o accessorio all'oggetto sociale della Controparte_13 non abbia bloccato l'affare ed abbia consentito che dette somme venissero impiegate al mero fine di produrre una locupletazione nel patrimonio di una persona fisica sostanzialmente “proprietaria” di entrambe le società (il dr. ) e non abbia ritenuto CP_11 opportuno tutelare chi aveva offerto una garanzia anche indicata nel contratto di stand by.
Invero, la AN, secondo quella che è la normativa antiriciclaggio, avrebbe dovuto rifiutare, ovvero sospendere o comunque segnalare (all'UIF) ogni operazione sospetta: i fondi ottenuti mediante l'apertura di credito, sono stati immediatamente “girocontati” a favore di società riconducibili al , ovvero per rimborsare un AN Soci CP_11 della cui sussistenza la AN non poteva avere evidenza alcuna.
La Fideiussione dovrà quindi essere ritenuta inefficace, se non addirittura annullabile e/o nulla (o comunque invalida).
9.2. Deduce inoltre l'appellata che la AN avrebbe tenuto un comportamento non conforme a correttezza e buona fede, poiché avrebbe concesso ad una società incapiente una linea di credito prima ed un finanziamento poi, senza svolgere alcuna istruttoria.
Ciononostante, ha inteso affidare detta società per un milione di euro, somma che sarebbe stata utilizzata dalla debitrice per il rimborso di un presunto AN Soci (eseguito Cont per altro sulla medesima banca a favore della fiduciaria detentrice del 99,9% delle quote sociali).
Successivamente, per ripianare il passivo ha concesso un finanziamento garantito dall'unica società solvibile ( ), società che tuttavia non avrebbe Controparte_13 avuto alcun interesse alla concessione del suddetto finanziamento.
Sarebbe manifesta la violazione dei principi di correttezza, buona fede e responsabilità professionale di cui all'art. 1176, 2 comma c.c. poiché la banca avrebbe abusato della posizione di contraente forte e, confidando nella garanzia e nella solvibilità dei fideiussori, non avrebbe esitato nella concessione del credito nei riguardi della società correntista palesemente insolvente, che ha utilizzato una linea di credito esclusivamente per rimborsare il AN Soci.
La AN era certamente consapevole di affidare un soggetto (I Revori srl) che in realtà ha utilizzato le somme esclusivamente per interessi privati del titolare effettivo (il ). CP_11
A fronte dell'inadempimento, invece di richiamare l'importo finanziato, la AN ha inspiegabilmente “rifinanziato” la medesima società per coprire le proprie perdite, ma in realtà addossandole al fideiussore ( ) che peraltro ha agito anche a Controparte_13 mezzo di amministratori che hanno effettuato una disposizione ultra vires (come sopra evidenziato), così che sarebbe evidente il pactum sceleris.
Nel caso di specie il contratto di finanziamento, destinato espressamente a ripianare un
Pag. n. 20 di 26 debito della AN, sarebbe privo di una causa concreta: peraltro le condizioni del secondo finanziamento erano peggiorative di quelle del primo.
Secondo l'appellata la fideiussione dovrà ritenersi nulla, sia che si intenda fondare tale nullità sulla mancanza di causa concreta del contratto ovvero che debba ritenersi che il contratto di finanziamento sia nullo per illiceità della causa per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, ai sensi dell'art. 1418, 2° co. e 1343 c.c. o per contrarietà diretta di esso a norme imperative, per gli effetti di cui all'art. 1418, 1° co. c.c.
9.3. L'appellata precisa inoltre che l'esistenza della fideiussione non risultava in alcun modo nei libri contabili obbligatori: pertanto, il debito dalla stessa derivante non sarebbe stato in alcun modo opponibile alla . Controparte_3
9.4. La fideiussione sarebbe frutto di un pactum sceleris e quindi sarebbe annullabile ex art 1439 c.c. per dolo della AN e della I Revori srl.
Le condotte sopra descritte, secondo l'appellata, farebbero emergere la consapevolezza della I Revori srl di agire, unitamente alla AN, con evidente danno a carico della prima e della dopo. CP_13 CP_13 CP_3 Controparte_3
*****
9.4.1. Le doglianze sono infondate e non meritevoli di accoglimento.
In sostanza, parte appellata lamenta (cfr. pag. 7, punto 7, della comparsa di costituzione) che la AN fosse consapevole della inutile gravosità dell'affare per la fideiubente.
In particolare, la banca avrebbe concesso un finanziamento di un milione di euro ad una società di cui non sarebbe stato possibile verificare la solvibilità, allo scopo di chiudere una precedente posizione di sofferenza (precedente linea di credito rimasta insoluta), purchè garantita dalla , unica società solvibile: dalle risultanze Controparte_13 documentali emergerebbe che l'agire della banca fosse connotato dall'intenzionalità richiesta dall'art. 2384, secondo comma, c.c.
La AN aveva contezza del fatto che il primo finanziamento, quello del 2012, era servito a sovvenzionare una fiduciaria (CRF) e per essa un socio privato (il ), così come CP_11 aveva contezza della non solvibilità della finanziata.
Sempre secondo l'appellata, la fideiussione sarebbe stata un atto ultra vires rispetto ai poteri del cda della , così che la garanzia sarebbe inefficace o Controparte_13 invalida in base al secondo comma dell'art. 2384 c.c. secondo cui le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di una società di capitali (nel caso di specie la immobiliare
) sono opponibili ai terzi (nel caso di specie la AN) laddove si provi che CP_13 questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Ritiene la Corte che detta prova sia mancata del tutto.
Il finanziamento del 2014 rientra nella fattispecie del mutuo solutorio, figura di cui recentemente la massima istanza della giurisprudenza di legittimità ha confermato la piena
Pag. n. 21 di 26 validità (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 5841/2025).
Come risulta dal piano di ammortamento prodotto sub doc. 4 fasc. AN e sub doc. 2 fasc. appellata, la finanziata ha pagato gli interessi di preammortamento dei mesi di novembre e dicembre 2014 e poi ha pagato totalmente le prime 19 rate fino a tutto il 31.5.2016 e quasi interamente quella del giugno 2016, per poi mandare insolute le ultime sei rate: risulta dunque difficile ritenere che l'intenzione della AN fosse quella di agire intenzionalmente a danno della fideiubente.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, il finanziamento venne preceduto da idonea istruttoria (cfr. doc. 18 AN, e su tale circostanza si tornerà più avanti), mentre la qualificazione del finanziamento quale mutuo solutorio rende inconferente la destinazione delle somme riferite alla linea di credito del 2012 (rimborso finanziamento soci).
Detto questo, non risulta nemmeno che le somme siano state utilizzate diversamente dallo scopo indicato nel contratto di finanziamento (cfr. pag. 18 comp cost.) posto che, come visto, nella richiesta si dava atto che servivano per ripianare la precedente operazione di
“stand by”.
Nemmeno si comprende perché la AN avrebbe dovuto bloccare l'affare per evitare che dette somme venissero impiegate per produrre una locupletazione nel patrimonio di una persona fisica sostanzialmente proprietaria di entrambe le società (il dr. ): anche CP_11 volendo prescindere dalla genericità della doglianza, si tratta di circostanza del tutto Cont infondata, posto che il dr. non aveva quote né nella fiduciaria né nella srl I CP_11
Revori.
Del tutto priva di fondamento, e comunque assolutamente generica, risulta poi la doglianza secondo cui la AN avrebbe dovuto sospendere o segnalare all'UIF l'operazione sospetta, poiché i fondi ottenuti mediante l'apertura di credito erano stati immediatamente
“girocontati” a favore della CRF quale rimborso finanziamento soci.
Nella fattispecie non è dato quindi rilevare alcuna violazione dei doveri di diligenza e buona fede da parte della AN.
Nemmeno può dirsi che la AN abbia abusato della posizione di contraente forte (cfr. pag. 20 comparsa di costituzione) o che abbia confidato nella garanzia e nella solvibilità della fideiubente, avendo concesso credito nei riguardi della società correntista insolvente
(I Revori srl) che avrebbe utilizzato una linea di credito esclusivamente per rimborsare il
AN Soci: come detto, l'insolvenza della società garantita si è manifestata pienamente solo a luglio 2016, ovvero quasi due anni dopo la concessione del finanziamento.
La circostanza che la fideiussione non risultasse nei libri contabili è rimasta del tutto indimostrata ed è comunque inconferente posto che l'art. 2504 bis c.c. prevede che: “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi
Pag. n. 22 di 26 delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”, vicenda che la giurisprudenza di legittimità ha immediatamente configurato come una “successione universale ex lege della società incorporante in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'incorporata” (così Cass.
22236/2004).
Alla luce di tali considerazioni appare irrilevante anche la circostanza lamentata dalla appellata e relativa al mancato rinnovo della fideiussione all'esito dell'incorporazione societaria: secondo quanto prevede l'art. 2504 bis c.c., infatti, tale rinnovazione non era giuridicamente necessaria, rientrando l'originaria fideiussione tra i rapporti che proseguivano ex lege in capo all'incorporante.
Alla luce di quanto sin qui detto, risulta del tutto indimostrato il prospettato (cfr. pag. 21 comp. cost.) pactum sceleris tra la srl I Revori e la AN al fine di agire a danno della
, prima, e della appellata, dopo. Controparte_13
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Detto ciò, occorre comunque sottolineare che l'art. 2384 c.c., dopo la riforma del diritto societario entrata in vigore l'1.1.2004 (D. Lgs. n. 6/2003) non prevede più la rilevanza dell'oggetto sociale rispetto ai poteri di rappresentanza degli amministratori, con l'effetto che il compimento di atti esorbitanti i limiti dell'oggetto sociale assume in ogni caso rilevanza solo interna alla società, potendo configurarsi quale motivo di responsabilità verso l'ente collettivo, ma mai dare luogo a conseguenze opponibili nei confronti dei terzi, segnatamente sub specie di invalidità dell'atto, salvo che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società: circostanza che, come detto, nel caso di specie è insussistente. Part Tale assunto trova piena conferma leggendo la scheda istruttoria prodotta da sub doc.
18. Part Da tale documento si evince che i rapporti dell'allora con la Controparte_13
[...
hanno avuto inizio, quantomeno nel 2008 con un finanziamento di € 1.600.000,00 accordato a tale società (credito irrevocabile in c/c speciale “stand by”), operazione di durata 36 mesi e con scadenza 30.9.2011, a garanzia della quale la società metteva a disposizione dell'istituto 80 azioni privilegiate della . CP_3
A pag. 5 del documento si legge che al 22.9.2011 l'affidamento era pari ad € 1.540.000,00 Part ed era garantito da un vincolo a favore di 77 azioni privilegiate , con la CP_3 precisazione che la delibera originale prevedeva 80 azioni per un affidamento complessivo di € 1.600.000,00 poi ridotte, come in proposta.
In data 23.9.2011 l'affidamento veniva prorogato di dodici mesi con scadenza 30.9.2012 per un importo di € 1.000.000,00 a fronte degli originari € 1.540.000,00 e garantito con il Part vincolo e deposito presso di n. 50 azioni privilegiate della , già in possesso CP_3
Pag. n. 23 di 26 Part di , a fronte del deposito originario di 77 azioni in parte già svincolate (cfr. pag. 5 doc. 18 fasc. AN).
Detto affidamento venne estinto in data 5.12.2012, con la relativa garanzia azionaria, ed in data 4.12.2012 (cfr. variazione a pag 13 doc. 18 fasc. AN) e dunque in rapporto di stretta contestualità (si trattava di società strettamente collegate) ne venne aperto uno per pari importo a nome de I Revori srl, durata 18 mesi meno un giorno dalla data della prima erogazione (appunto il 4.12.2012), garantito da n.100 azioni del valore CP_3 nominale di € 10.000,00 l'una in fase di sottoscrizione e dalla fideiussione della per l'importo di € 1.200.000,00 con la precisazione che all'atto Controparte_13 della fusione per incorporazione della nella la Controparte_13 CP_3 fideiussione avrebbe dovuto essere sostituita con una nuova della stessa natura della CP_3
(cfr. pag. 9, doc. 18 fasc. AN).
[...]
Tale circostanza trovava conferma nella nota di variazione 29.11.2013 (cfr. pag. 14 doc.
18 fasc. AN) da cui si evince che la fideiussione era pienamente operativa a quella data
(come da delibera 200489/12).
Dunque, a ben vedere, la concessione del mutuo solutorio del 2014 ha giovato anche alla
, che garantiva per € 1.200.000,00 l'affidamento del 2012 che era Controparte_13 andato insoluto, così che nel 2014 la , che rischiava di essere Controparte_13 escussa, non ha fatto niente altro che spostare la garanzia sul nuovo finanziamento, sempre di pari importo.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, quindi, aveva Controparte_13 interesse alla concessione del mutuo solutorio del 2014, così che nessun pactum sceleris è configurabile a danno della stessa.
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Resta solo da dire che, alla luce di tutto quanto sin qui dedotto, le istanze istruttorie proposte da parte appellata risultano inconferenti.
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10. L'appello deve quindi trovare accoglimento, con la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'opposizione proposta da avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino in data 10.03.2020, recante il n.
2128/2020, depositato in data 11.03/2020.
L'accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la
Corte ritiene, sul punto, di applicare il principio di soccombenza ex art. 91, primo comma, cpc non ravvisando gli estremi per una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite.
Si precisa che con socio unico, Controparte_17
Pag. n. 24 di 26 rappresentata in giudizio da già Controparte_8 [...]
), è intervenuta ex art. 111, terzo comma, c.p.c. e la spa Banco BPM non è CP_9 stata estromessa: si rileva dunque la sostanziale unitarietà della posizione processuale tra cedente e cessionaria, peraltro assistite dagli stessi difensori.
Si liquida quindi un compenso unico complessivamente a favore di Banco BPM spa e di responsabilità limitata con socio unico, rappresentata in Controparte_17 giudizio da già . Controparte_8 Controparte_9
Dunque parte appellata andrà condannata alla rifusione a Banco BPM spa e ad
[...]
limitata con socio unico, rappresentata in giudizio da Controparte_17 già ) delle spese di Controparte_8 Controparte_9 lite di entrambi i gradi che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado tenuto conto del valore della causa
(ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.552,00#, per fase introduttiva € 1.628,00#, per fase istruttoria € 5.670,00#, per fase decisoria € 4.253,00# e così in complessivi € 14.103,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa, e quanto al secondo grado, sulla base delle stesse considerazioni di cui sopra, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.977,00#, per fase introduttiva € 1.911,00#, per fase decisoria € 5.103,00# e così in complessivi € 9.991,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Parte appellata andrà altresì condannata a rimborsare a Banco BPM spa l'importo di €
1.165,50 a titolo di anticipazioni (contributo unificato e diritti secondo grado) ed a restituire ad con socio unico, rappresentata Controparte_17 in giudizio da già ) Controparte_8 Controparte_9 che ne ha fatto richiesta documentando il pagamento, la somma di € 9.322,82#, importo medio tempore erogato a titolo di rimborso spese di prime cure, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, e quindi in totale riforma della sentenza n. 3897/2022 del
Tribunale di Torino, pronunciata nella causa iscritta al n. 10436/2020 RG, pubblicata in data 7.10.2022, respinge l'opposizione proposta da e per Controparte_3
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino in data 10.03.2020,
Pag. n. 25 di 26 recante il n. 2128/2020, depositato in data 11.03.2020;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Banco BPM spa e Controparte_3 limitata con socio unico, rappresentata in Controparte_17 giudizio da già ) le Controparte_8 Controparte_9 spese processuali del doppio grado che si liquidano, quanto al primo grado, nel complessivo ed unitario importo di € 14.103,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA e, quanto al secondo grado, nel complessivo ed unitario importo di € 9.991,00# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
CPA ed IVA;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Banco BPM spa la Controparte_3 somma di € 1.165,50 a titolo di anticipazioni (contributo unificato e diritti secondo grado);
- dichiara tenuta e condanna a restituire ad Controparte_3 [...]
limitata con socio unico, rappresentata in giudizio da Controparte_17 già ) la somma di € Controparte_8 Controparte_9
9.322,82#, importo medio tempore erogato a titolo di rimborso spese di prime cure, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.9.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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