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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/01/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 965/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16764/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173037552000 IVA-ALTRO 2021
proposto da Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024907635270900 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11846/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso per l'annullamento in parte qua dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata e della cartella di pagamento presupposta, assumendo che quest'ultima non sarebbe stata mai notificata. La cartella portava la richesta di pagamento dell'IVA per un totale di euro
3.296,83.
La società denunciava:
1. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/73
a seguito della mancata notifica della cartella di pagamento da imputare sia all'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Roma, si all'Agenzia delle Entrate Riscossione Area Territoriale di Roma;
2. La nullità dell'atto amministrativo impugnato per violazione ed errata applicazione dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72, quanto dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997; 3. La nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata o corretta sottoscrizione del ruolo (difetto di sottoscrizione) ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973; 4. La nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16, e 17 della legge n. 212/2000 nonchè dell'art. 8 d.lgs. n. 32/2001; 5. La nullità della cartella di pagamento impugnata per carenza di motivazione a seguito della omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori art. 30 d.P.R. n.
602/73.
La ricorrente, in subordine, chiedeva la riduzione delle sanzioni applicate in cartella ad un terzo del loro ammontare in quanto la notifica non era stata preceduta dalla prescritta propedeutica comunicazione di irregolarità, in violazione dell'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, e in violazione dell'art. 36 ter del d.P.R. n.
600 del 1973.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, e deducendo che la cartella sottesa all'intimazione era stata notificata a mezzo PEC in data 25.7.2023, pertanto le censure erano inammissibili, non essendo stata opposta nei termini. L'Ufficio ha proposto istanza di riunione del presente procedimento con altri pendenti presso questa Corte, riguardanti lo stesso atto impugnato ma riferiti a diverse cartelle esattoriali.
All'udienza del 21.11.2025, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte non ritiene di accogliere l'istanza di riunione proposta dall'Ufficio, tenuto conto che, per ragioni di economia processuale, la controversia possa essere decisa senza la necessità di un esame complessivo degli atti portati nella medesima intimazione.
Nel merito il ricorso non è fondato e va respinto.
In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione tenuto conto che la cartella di pagamento presupposta è stata ritualmente notificata in data 25.7.2023 a mezzo PEC e non risulta essere stata opposta.
Ne consegue che la ricorrente non può fare valere vizi dell'atto impositivo o censure riguardanti la pretesa tributaria, che avrebbe dovuto denunciare nei termini, tenuto conto della intangibilità del credito portato nella cartella. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in forza del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè incontestato, è precluso far valere la prescrizione se riferita ad un atto non impugnato (Cass. ord. n. 3005 del 2020).
Oltre all'inammissibilità della eccezione di prescrizione, va dichiarata l'inammissibilità delle altre censure, in quanto i lamentati vizi non potevano essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ma con il rituale ricorso avverso la cartella presupposta.
In definitiva, il ricorso va respinto e gli atti impositivi confermati.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in
Euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 21/11/2025 Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16764/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173037552000 IVA-ALTRO 2021
proposto da Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024907635270900 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11846/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso per l'annullamento in parte qua dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata e della cartella di pagamento presupposta, assumendo che quest'ultima non sarebbe stata mai notificata. La cartella portava la richesta di pagamento dell'IVA per un totale di euro
3.296,83.
La società denunciava:
1. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/73
a seguito della mancata notifica della cartella di pagamento da imputare sia all'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Roma, si all'Agenzia delle Entrate Riscossione Area Territoriale di Roma;
2. La nullità dell'atto amministrativo impugnato per violazione ed errata applicazione dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72, quanto dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997; 3. La nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata o corretta sottoscrizione del ruolo (difetto di sottoscrizione) ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973; 4. La nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16, e 17 della legge n. 212/2000 nonchè dell'art. 8 d.lgs. n. 32/2001; 5. La nullità della cartella di pagamento impugnata per carenza di motivazione a seguito della omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori art. 30 d.P.R. n.
602/73.
La ricorrente, in subordine, chiedeva la riduzione delle sanzioni applicate in cartella ad un terzo del loro ammontare in quanto la notifica non era stata preceduta dalla prescritta propedeutica comunicazione di irregolarità, in violazione dell'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, e in violazione dell'art. 36 ter del d.P.R. n.
600 del 1973.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, e deducendo che la cartella sottesa all'intimazione era stata notificata a mezzo PEC in data 25.7.2023, pertanto le censure erano inammissibili, non essendo stata opposta nei termini. L'Ufficio ha proposto istanza di riunione del presente procedimento con altri pendenti presso questa Corte, riguardanti lo stesso atto impugnato ma riferiti a diverse cartelle esattoriali.
All'udienza del 21.11.2025, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte non ritiene di accogliere l'istanza di riunione proposta dall'Ufficio, tenuto conto che, per ragioni di economia processuale, la controversia possa essere decisa senza la necessità di un esame complessivo degli atti portati nella medesima intimazione.
Nel merito il ricorso non è fondato e va respinto.
In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione tenuto conto che la cartella di pagamento presupposta è stata ritualmente notificata in data 25.7.2023 a mezzo PEC e non risulta essere stata opposta.
Ne consegue che la ricorrente non può fare valere vizi dell'atto impositivo o censure riguardanti la pretesa tributaria, che avrebbe dovuto denunciare nei termini, tenuto conto della intangibilità del credito portato nella cartella. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in forza del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè incontestato, è precluso far valere la prescrizione se riferita ad un atto non impugnato (Cass. ord. n. 3005 del 2020).
Oltre all'inammissibilità della eccezione di prescrizione, va dichiarata l'inammissibilità delle altre censure, in quanto i lamentati vizi non potevano essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ma con il rituale ricorso avverso la cartella presupposta.
In definitiva, il ricorso va respinto e gli atti impositivi confermati.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in
Euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 21/11/2025 Il Giudice Monocratico