Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/01/2026, n. 965
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data anteriore all'intimazione e che non sia stata opposta nei termini. Pertanto, le censure relative ai vizi della cartella e alla pretesa tributaria sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto per violazione art. 25 d.P.R. n. 602/73

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data anteriore all'intimazione e che non sia stata opposta nei termini. Pertanto, le censure relative ai vizi della cartella e alla pretesa tributaria sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto per violazione art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72, art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 e art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data anteriore all'intimazione e che non sia stata opposta nei termini. Pertanto, le censure relative ai vizi della cartella e alla pretesa tributaria sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del ruolo

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data anteriore all'intimazione e che non sia stata opposta nei termini. Pertanto, le censure relative ai vizi della cartella e alla pretesa tributaria sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data anteriore all'intimazione e che non sia stata opposta nei termini. Pertanto, le censure relative ai vizi della cartella e alla pretesa tributaria sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella per carenza di motivazione sul calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data anteriore all'intimazione e che non sia stata opposta nei termini. Pertanto, le censure relative ai vizi della cartella e alla pretesa tributaria sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Riduzione sanzioni per mancata comunicazione di irregolarità

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data anteriore all'intimazione e che non sia stata opposta nei termini. Pertanto, le censure relative ai vizi della cartella e alla pretesa tributaria sono inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/01/2026, n. 965
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 965
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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