Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
463/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.463 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 ,
vertente
TRA
con l'avv.BLASI NADIA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
) con l'avv.PANZAVUOTA FABRIZIO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
” concedeva alla sig.ra (parte Controparte_2 Parte_1 finanziata e datrice di ipoteca), a titolo di mutuo, la somma di € 860.000,00, da restituire in venti anni, mediante il pagamento di quaranta rate, con scadenza semestrale.
A garanzia del capitale mutuato veniva concessa ipoteca per la somma di € 1.720.000,00. La Contr non versava alcune rate e in data 15/12/2014, la comunicava la decadenza dal Parte_1
beneficio di rateizzazione e procedeva alla chiusura del conto corrente, introitando le somme ivi contenute per euro 1.430,00. Contr Nelle more il credito di veniva ceduto a mandante di Controparte_4 Pt_2
nell'ambito dell'operazione di cessione dei crediti in blocco.
[...]
Veniva notificato atto di precetto in data 13.7.23 per euro 821.480,83 cui seguiva l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc.
Tra le motivazioni della opposizione veniva contestata la mancata notifica della cessione alla nonché l'erroneità dell'importo precettato, ritenendo che non fossero state scomputate Parte_1
somme già versate.
Nessuna attività istruttoria è stata espletata e la causa, in quanto documentale è stata rinviata per la discussione.
L'istanza di sospensione della esecutività del precetto veniva rigettata con ordinanza del
24.11.23 in quanto gli stessi importi che parte opponente riteneva non scorporati, sono stati indicati come “avere” nell'estratto conto depositato dalla Di conseguenza detti versamenti risultano CP_2 conteggiati. Pertanto l'importo precettato risulta corretto, anche in assenza di una specifica precisazione delle somme residue dovute, che avrebbe dovuto pervenire a mezzo di una perizia di parte.
Quanto alla mancata notifica della cessione , la Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova, si sofferma sulla pubblicità prevista per i cessioni di crediti in blocco: “le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi): e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997)”. Pertanto la doglianza è infondata.
L'opposizione va quindi rigettata. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Rigetta l'opposizione
❖ Condanna al pagamento delle spese legali in favore di parte Parte_1
opposta che liquida in euro 3.800,00 oltre spese generali 15% e accessori.
Così deciso in Urbino il 14/02/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )