TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.16436/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VIZZINI PIETRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. LAUDICINA VITO)
- resistente -
Avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
A seguito dell'udienza del 25/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...] deducendo l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con lettera prot. n. CP_1 240/2024 del 7.8.2024 e invocando, principalmente, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, d. lgs.
23/2015 e, in subordine, quella prevista dall'art. 4 d. lgs. 23/2015, col favore delle spese di lite.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Con nota prot. n. 230/2024, consegnata brevi manu, al ricorrente è stato contestato che “In data odierna abbiamo spiacevolmente appreso, tramite le relazioni giornaliere dei suoi superiori gerarchici, nonché da parte di una molteplicità di Suoi colleghi di lavoro ove Ella è adibito che la S.V parrebbe aver tenuto una condotta incompatibile con i suoi doveri di prestatore di lavoro.
Abbiamo purtroppo preso atto, infatti, che in data odierna, 25 luglio 2024, alle ore 9,40 circa la S.V. si trovava all'interno del Centro Comunale di Raccolta a servizio dei comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato ove, durante lo svolgimento di attività lavorativa, avviava una animata discussione verbale con un altro prestatore di lavoro, suo collega sig. CP_2
L'alterco verbale era contraddistinto da toni riottosi, molto accesi e condito da reciproche minacce tra i due lavoratori coinvolti.
Dopo qualche secondo, poi, la S.V. ed il predetto decidevate di passare alle vie di fatto, CP_2 trasformando così l'alterco verbale in una furibonda rissa, con lanci di sacchetti di spazzatura (nello specifico pannolini) lancio di pietre, calci e pugni.
L'incresciosa vicenda veniva a cessare solo ed esclusivamente grazie all'intervento di altre 3 (tre) operatori sig.ri
, e i quali erano al momento presenti ed hanno assistito ai Parte_2 Controparte_3 Parte_3 fatti sopra narrati.
Non contento, dopo l'intervento degli altri operatori e nonostante una grossa fuoriuscita di sangue dal naso, la
S.V. provava reiteratamente a raggiungere il sig. nel tentativo di colpirlo. Contestualmente, reiterava nel CP_2 proferire frasi minacciose nei suoi confronti. A quel punto, il nostro referente aziendale, sig. , decideva di mandarla Pt_2
a casa ed interrompere la Sua giornata lavorativa”.
Il ricorrente ha quindi fornito le proprie deduzioni difensive mediante audizione in data CP_
1.8.2024 ove ha affermato “(…) Mi trovavo al lavoro insieme al sig. mentre scaricavamo oggetti tipo pannolini usati ed altri rifiuti. C'era anche il sig. ai comandi del mezzo. Pt_2
Mentre svolgevamo questo lavoro i sacchetti di pannolini che tenevo in mano sono involontariamente urtati suoi CP_ miei pantaloni e sui suoi (del . CP_ Il sig. infastidito dell'accaduto, mi ha dato un calcio nel sedere. A quel punto ho preso un sacchetto di pannolini e gliel'ho lanciato contro prendendolo sulla nuca. Dopo ci siamo messi faccia a faccia e mi ha dato due sberle facendomi sanguinare dal naso. A quel punto mi sono messo a rincorrerlo e gli dicevo di avvicinarsi. Sono stato io ad essere aggredito da parte sua. Successivamente ho parlato con il referente aziendale, Sig. , per chiedergli Parte_2
CP_ se si poteva fare qualcosa, anche tendere la mano al per evitare eventuali ripercussioni”; inoltre il rappresentante sindacale della O.S. F.P. CGIL di Palermo, , ha rilevato che: “...dalla ricostruzione dei fatti Persona_1 si evince che il lavoratore sebbene abbia avuto una condotta non consona, abbia agito a sua difesa in quanto aggredito dal collega , chiedendo l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa. CP_2
La datrice di lavoro, non accogliendo le superiori giustificazioni, in data 7.8.2024 ha intimato al ricorrente il licenziamento impugnato.
***
Deve rilevarsi, in relazione alla descrizione fattuale contenuta nella contestazione disciplinare, che alla prima fase dell'alterco, durante l'operazione di scarico dei rifiuti, ha assistito Parte_2 il quale ha riferito che la lite tra il ricorrente e il collega era iniziata verbalmente per poi Pt_1 proseguire “con calci, pugni, spintoni ecc” inoltre, confermando il contenuto dei capitoli della memoria della resistente, il teste ha precisato “sono stato aggredito a novembre 2024 e quindi assumo farmaci che mi creano delle difficoltà di memoria pertanto posso solo confermare quello che ho già dichiarato negli scritti”; successivamente, la lite
è proseguita all'interno del CCR alla presenza anche di e i quali, Parte_3 Controparte_3 oltre ad aver confermato il contenuto delle dichiarazioni rese all'amministratore e legale rappresentante CP_ della convenuta in data 30.7.2024, hanno dichiarato “Io ho assistito alla lite dal momento in cui il è entrato all'interno del ccr dove io stavo lavorando, sentivo delle voci all'esterno, ma non capivo chi erano e stavo lavorando;
ho visto CP_ entrare il sig. sudato e in stato di agitazione, io gli dissi di darsi una rinfrescata, mentre lui si sciacquava è entrato il CP_ sig. anche lui agitato e con del sangue in viso, diceva parolacce al sig. che non voglio ripetere comunque erano Pt_1
CP_
“ ti rompo ecc….” e dalle parolacce è passato all'azione contro il sig. che all'inizio lo spingeva via, poi il sig.
ha iniziato a dargli spintoni e calci, io dicevo ad entrambi di smetterla, io non mi sono neanche avvicinata per Pt_1 paura di esser colpita;
la lite è durata circa 10 minuti e poi sono andati via. I colleghi e cercavano di Pt_2 CP_3 separarli, finalmente li hanno allontanati e il sig. ha detto al sig. di andare a casa, questo è tutto ciò che Pt_2 Pt_1 ho visto. Si dà atto la teste viene sentita sul cap. 4 di parte ricorrente. A.D.R. cap. 4 “a me personalmente non ha detto nulla, non ricordo che abbia chiesto ai colleghi presenti nulla del genere. A.D.R. avv. Laudicina “non ricordo che il sig.
abbia scagliato pietre all'interno del ccr, non ricordo minacce di morte” (cfr. dichiarazioni rese da Pt_1
CP_ all'udienza del 15.5.2025) e “Io sono arrivato quando erano ancora fuori dal ccr, ho visto Parte_3 che correva e che lo inseguiva, tempo che ho fermato la macchina e sono entrato dentro il ccr, ho visto che si Pt_1 battibeccavano, aveva del sangue che gli usciva dal naso, entrambi reciprocamente minacciavano l'altro di morte, Pt_1
diceva che gli aveva dato due schiaffi, mi sono messo in mezzo per dividerli, appena hanno spinto pure Pt_1 CP_3 me mi sono levato e sono andato a lavorare;
erano presenti all'interno del ccr la sig.ra e , anche loro Parte_3 Pt_2 hanno cercato di dividerli, quando sono andato via ancora loro litigavano dicendo parolacce. Si dà atto il teste viene sentito sul cap. 4 di parte ricorrente. cap. 4 “non ricordo che il ricorrente abbia chiesto a me o agli altri presenti di Tes_1 CP_ aiutarlo a far pace con il sig. A.D.R. Giudice “prima di quel giorno davanti a me non avevano mai litigato” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.5.2025). Controparte_3
L'istruttoria esperita ha quindi comprovato che, dopo una prima fase del litigio, quando il CP_2 si era ormai allontanato manifestando così la volontà di porre fine all'alterco, il ricorrente, sanguinante in viso, lo ha inseguito, lanciandogli delle pietre e proferendo nei suoi confronti minacce, passando poi alle vie di fatto con “spintoni e calci”.
Orbene le superiori condotte, oltre che violative dei generali doveri di correttezza e buona fede, nonché dello specifico dovere di diligenza previsto dall'art. 2104 c.c., integrano quelle specificamente contemplate dall'art. 73, comma 1, lett. F, così come integrato dall'art. 68, comma 3, punto G), lett. e., dell'Ipotesi di verbale di accordo di settore per i dipendenti di cui al CCNL Fise-Assoambiente del
18.05.2022, ossia “vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i collaboratori ovvero risse fra colleghi sul luogo di lavoro”, per le quali è espressamente prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Né può dubitarsi della idoneità delle condotte contestate e accertate - vuoi nel procedimento disciplinare, vuoi in giudizio - a recidere il vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere nel rapporto di lavoro, considerato che sono state poste in essere per un lungo lasso di tempo (circa 15 minuti) sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e alla presenza di tre colleghi, circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre il ricorrente dall'astenersi dal protrarre la lite, essendo stato appurato peraltro che lo stesso ha inseguito il collega non già con un intento CP_2 pacifico, come dallo stesso affermato, bensì con l'intenzione e la volontà di protrarre la lite.
Non risulta peraltro alcuna violazione procedurale dedotta dal ricorrente, considerato che questi era pienamente consapevole dell'identità dei colleghi presenti presso il CCR che avevano assistito alla lite, i cui nominativi erano stati peraltro espressamente richiamati nella contestazione disciplinare, sicché non può ipotizzarsi alcuna violazione del diritto di difesa del lavoratore.
Il licenziamento risulta pertanto legittimo.
****
Parimenti infondata è la richiesta di liquidazione del TFR, atteso che dalla documentazione in atti risulta pendente innanzi il Tribunale di Marsala il procedimento di concordato preventivo in continuità aziendale depositato con domanda n. 1/2024, ed è stata altresì prodotta la richiesta del ricorrente inviata al Commissario Giudiziario per la compilazione dello stato passivo.
****
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza, disponendone la distrazione in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe. Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.16436/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VIZZINI PIETRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. LAUDICINA VITO)
- resistente -
Avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
A seguito dell'udienza del 25/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...] deducendo l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con lettera prot. n. CP_1 240/2024 del 7.8.2024 e invocando, principalmente, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, d. lgs.
23/2015 e, in subordine, quella prevista dall'art. 4 d. lgs. 23/2015, col favore delle spese di lite.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Con nota prot. n. 230/2024, consegnata brevi manu, al ricorrente è stato contestato che “In data odierna abbiamo spiacevolmente appreso, tramite le relazioni giornaliere dei suoi superiori gerarchici, nonché da parte di una molteplicità di Suoi colleghi di lavoro ove Ella è adibito che la S.V parrebbe aver tenuto una condotta incompatibile con i suoi doveri di prestatore di lavoro.
Abbiamo purtroppo preso atto, infatti, che in data odierna, 25 luglio 2024, alle ore 9,40 circa la S.V. si trovava all'interno del Centro Comunale di Raccolta a servizio dei comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato ove, durante lo svolgimento di attività lavorativa, avviava una animata discussione verbale con un altro prestatore di lavoro, suo collega sig. CP_2
L'alterco verbale era contraddistinto da toni riottosi, molto accesi e condito da reciproche minacce tra i due lavoratori coinvolti.
Dopo qualche secondo, poi, la S.V. ed il predetto decidevate di passare alle vie di fatto, CP_2 trasformando così l'alterco verbale in una furibonda rissa, con lanci di sacchetti di spazzatura (nello specifico pannolini) lancio di pietre, calci e pugni.
L'incresciosa vicenda veniva a cessare solo ed esclusivamente grazie all'intervento di altre 3 (tre) operatori sig.ri
, e i quali erano al momento presenti ed hanno assistito ai Parte_2 Controparte_3 Parte_3 fatti sopra narrati.
Non contento, dopo l'intervento degli altri operatori e nonostante una grossa fuoriuscita di sangue dal naso, la
S.V. provava reiteratamente a raggiungere il sig. nel tentativo di colpirlo. Contestualmente, reiterava nel CP_2 proferire frasi minacciose nei suoi confronti. A quel punto, il nostro referente aziendale, sig. , decideva di mandarla Pt_2
a casa ed interrompere la Sua giornata lavorativa”.
Il ricorrente ha quindi fornito le proprie deduzioni difensive mediante audizione in data CP_
1.8.2024 ove ha affermato “(…) Mi trovavo al lavoro insieme al sig. mentre scaricavamo oggetti tipo pannolini usati ed altri rifiuti. C'era anche il sig. ai comandi del mezzo. Pt_2
Mentre svolgevamo questo lavoro i sacchetti di pannolini che tenevo in mano sono involontariamente urtati suoi CP_ miei pantaloni e sui suoi (del . CP_ Il sig. infastidito dell'accaduto, mi ha dato un calcio nel sedere. A quel punto ho preso un sacchetto di pannolini e gliel'ho lanciato contro prendendolo sulla nuca. Dopo ci siamo messi faccia a faccia e mi ha dato due sberle facendomi sanguinare dal naso. A quel punto mi sono messo a rincorrerlo e gli dicevo di avvicinarsi. Sono stato io ad essere aggredito da parte sua. Successivamente ho parlato con il referente aziendale, Sig. , per chiedergli Parte_2
CP_ se si poteva fare qualcosa, anche tendere la mano al per evitare eventuali ripercussioni”; inoltre il rappresentante sindacale della O.S. F.P. CGIL di Palermo, , ha rilevato che: “...dalla ricostruzione dei fatti Persona_1 si evince che il lavoratore sebbene abbia avuto una condotta non consona, abbia agito a sua difesa in quanto aggredito dal collega , chiedendo l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa. CP_2
La datrice di lavoro, non accogliendo le superiori giustificazioni, in data 7.8.2024 ha intimato al ricorrente il licenziamento impugnato.
***
Deve rilevarsi, in relazione alla descrizione fattuale contenuta nella contestazione disciplinare, che alla prima fase dell'alterco, durante l'operazione di scarico dei rifiuti, ha assistito Parte_2 il quale ha riferito che la lite tra il ricorrente e il collega era iniziata verbalmente per poi Pt_1 proseguire “con calci, pugni, spintoni ecc” inoltre, confermando il contenuto dei capitoli della memoria della resistente, il teste ha precisato “sono stato aggredito a novembre 2024 e quindi assumo farmaci che mi creano delle difficoltà di memoria pertanto posso solo confermare quello che ho già dichiarato negli scritti”; successivamente, la lite
è proseguita all'interno del CCR alla presenza anche di e i quali, Parte_3 Controparte_3 oltre ad aver confermato il contenuto delle dichiarazioni rese all'amministratore e legale rappresentante CP_ della convenuta in data 30.7.2024, hanno dichiarato “Io ho assistito alla lite dal momento in cui il è entrato all'interno del ccr dove io stavo lavorando, sentivo delle voci all'esterno, ma non capivo chi erano e stavo lavorando;
ho visto CP_ entrare il sig. sudato e in stato di agitazione, io gli dissi di darsi una rinfrescata, mentre lui si sciacquava è entrato il CP_ sig. anche lui agitato e con del sangue in viso, diceva parolacce al sig. che non voglio ripetere comunque erano Pt_1
CP_
“ ti rompo ecc….” e dalle parolacce è passato all'azione contro il sig. che all'inizio lo spingeva via, poi il sig.
ha iniziato a dargli spintoni e calci, io dicevo ad entrambi di smetterla, io non mi sono neanche avvicinata per Pt_1 paura di esser colpita;
la lite è durata circa 10 minuti e poi sono andati via. I colleghi e cercavano di Pt_2 CP_3 separarli, finalmente li hanno allontanati e il sig. ha detto al sig. di andare a casa, questo è tutto ciò che Pt_2 Pt_1 ho visto. Si dà atto la teste viene sentita sul cap. 4 di parte ricorrente. A.D.R. cap. 4 “a me personalmente non ha detto nulla, non ricordo che abbia chiesto ai colleghi presenti nulla del genere. A.D.R. avv. Laudicina “non ricordo che il sig.
abbia scagliato pietre all'interno del ccr, non ricordo minacce di morte” (cfr. dichiarazioni rese da Pt_1
CP_ all'udienza del 15.5.2025) e “Io sono arrivato quando erano ancora fuori dal ccr, ho visto Parte_3 che correva e che lo inseguiva, tempo che ho fermato la macchina e sono entrato dentro il ccr, ho visto che si Pt_1 battibeccavano, aveva del sangue che gli usciva dal naso, entrambi reciprocamente minacciavano l'altro di morte, Pt_1
diceva che gli aveva dato due schiaffi, mi sono messo in mezzo per dividerli, appena hanno spinto pure Pt_1 CP_3 me mi sono levato e sono andato a lavorare;
erano presenti all'interno del ccr la sig.ra e , anche loro Parte_3 Pt_2 hanno cercato di dividerli, quando sono andato via ancora loro litigavano dicendo parolacce. Si dà atto il teste viene sentito sul cap. 4 di parte ricorrente. cap. 4 “non ricordo che il ricorrente abbia chiesto a me o agli altri presenti di Tes_1 CP_ aiutarlo a far pace con il sig. A.D.R. Giudice “prima di quel giorno davanti a me non avevano mai litigato” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.5.2025). Controparte_3
L'istruttoria esperita ha quindi comprovato che, dopo una prima fase del litigio, quando il CP_2 si era ormai allontanato manifestando così la volontà di porre fine all'alterco, il ricorrente, sanguinante in viso, lo ha inseguito, lanciandogli delle pietre e proferendo nei suoi confronti minacce, passando poi alle vie di fatto con “spintoni e calci”.
Orbene le superiori condotte, oltre che violative dei generali doveri di correttezza e buona fede, nonché dello specifico dovere di diligenza previsto dall'art. 2104 c.c., integrano quelle specificamente contemplate dall'art. 73, comma 1, lett. F, così come integrato dall'art. 68, comma 3, punto G), lett. e., dell'Ipotesi di verbale di accordo di settore per i dipendenti di cui al CCNL Fise-Assoambiente del
18.05.2022, ossia “vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i collaboratori ovvero risse fra colleghi sul luogo di lavoro”, per le quali è espressamente prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Né può dubitarsi della idoneità delle condotte contestate e accertate - vuoi nel procedimento disciplinare, vuoi in giudizio - a recidere il vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere nel rapporto di lavoro, considerato che sono state poste in essere per un lungo lasso di tempo (circa 15 minuti) sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e alla presenza di tre colleghi, circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre il ricorrente dall'astenersi dal protrarre la lite, essendo stato appurato peraltro che lo stesso ha inseguito il collega non già con un intento CP_2 pacifico, come dallo stesso affermato, bensì con l'intenzione e la volontà di protrarre la lite.
Non risulta peraltro alcuna violazione procedurale dedotta dal ricorrente, considerato che questi era pienamente consapevole dell'identità dei colleghi presenti presso il CCR che avevano assistito alla lite, i cui nominativi erano stati peraltro espressamente richiamati nella contestazione disciplinare, sicché non può ipotizzarsi alcuna violazione del diritto di difesa del lavoratore.
Il licenziamento risulta pertanto legittimo.
****
Parimenti infondata è la richiesta di liquidazione del TFR, atteso che dalla documentazione in atti risulta pendente innanzi il Tribunale di Marsala il procedimento di concordato preventivo in continuità aziendale depositato con domanda n. 1/2024, ed è stata altresì prodotta la richiesta del ricorrente inviata al Commissario Giudiziario per la compilazione dello stato passivo.
****
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza, disponendone la distrazione in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe. Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno