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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1052/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUSARDI AURORA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA FARINI N. 34, PARMA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO, Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N.
8, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da conclusioni riportate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 14/04/2025, che di seguito si riportano:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge e previa istruttoria: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi – ex art. 151 II° co. c.c. con dichiarazione CP_1 CP_2 di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.; pagina 1 di 12 2) Determinare il contributo per il mantenimento della moglie in € 2.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà dovuta nonché il contributo per il figlio maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente in € 500,00 fino a quando rimarrà a vivere anche saltuariamente nella casa familiare, con versamento diretto a quest'ultimo da parte del padre. Assegni da indicizzarsi annualmente, da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione.
4) Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre Iva, Cpa e 12,50% forfettario come per legge. Riservata a separato giudizio richiesta di condanna di quest'ultimo a corrispondere alla moglie a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, esistenziale, biologico e morale la somma che risulterà dovuta”.
Il resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo quindi di:
“RESPINGERE tutte le domande formulate da parte ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atto esposti;
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 [...]
, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di CP_3 scegliere ciascuno la residenza che riterrà più opportuna;
STABILIRE che il Dott. provveda al mantenimento diretto del figlio CP_2 Per_1
DICHIARARE che, essendo entrambi economicamente autosufficienti, nessuno dei coniugi dovrà pretendere dall'altro alcunché a titolo di mantenimento;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 02/04/2024, - premesso di aver contratto Controparte_1
matrimonio in data 17/05/2006 a Castelnovo né Monti (RE) con e che Controparte_2 dall'unione coniugale era nato, in data 08/12/2001, il figlio - chiedeva all'intestato Tribunale Per_1
di dichiarare la separazione con addebito al marito, allegando a sostegno della domanda di addebito la violazione del dovere di fedeltà coniugale, nonché condotte di violenza fisica e psicologiche che il avrebbe posto in essere nei suoi confronti. CP_2
Chiedeva inoltre l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento del coniuge, ex art. 156 c.c., pari ad € 2.000,00 mensili con rivalutazione Istat, nonché un assegno periodico di mantenimento per il figlio maggiorenne pari ad € 500,00 mensili Per_1
rivalutabili annualmente su base Istat, da versare direttamente dal padre in favore del figlio stesso.
Il resistente di contro, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata in data 09/07/2024, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva di respingere le domande della ricorrente di addebito della separazione, di assegnazione della casa coniugale, e di corresponsione di un assegno di mantenimento per moglie e figlio, chiedendo di stabilire che il provvedesse al mantenimento diretto del figlio . CP_2 Per_1
pagina 2 di 12 La ricorrente concludeva sottoponendo al Collegio le conclusioni in epigrafe trascritte, mentre il resistente concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo desumibile l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti difensivi e dalle conclusioni delle parti, entrambe concordi nel richiedere la separazione e nel riconoscere l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
3.
Iniziando dall'esame della domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente, quest'ultima ha posto a fondamento della domanda di addebito innanzitutto la violazione da parte del convenuto del dovere di fedeltà coniugale.
Il resistente, di contro, pur riconoscendo di aver “commesso l'errore e la debolezza di avere una brevissima storia di confronto e passione con un'altra donna” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta), ha eccepito di aver intrapreso detta relazione extraconiugale quando già il matrimonio era in crisi da tempo, cosicché la relazione extraconiugale non sarebbe stata la causa, bensì una conseguenza di una crisi matrimoniale già in essere.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui, in tema di separazione tra i coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977; nella giurisprudenza di merito, si veda in tal senso Corte d'appello di Bologna, Sez. I, sentenza n.
942/2020 pubblicata il 06/03/2020 ).
Più specificamente, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di addebito, la S.C. ha affermato che, accertata l'infedeltà (che è causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza in omaggio alla regola dell'id quod plerumque accidit), spetta al coniuge la prova della Per_2 mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale, essendo pertanto “onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
pagina 3 di 12 dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. Sez.VI, 23/05/2017, n 15811;
(Cassazione Civile, Sez. I, 25 maggio 2016, n. 10823).
Ciò posto, il resistente, se da un lato ha ammesso di aver avuto una breve relazione con altra donna, dall'altro non ha provato, come era suo onere fare, alcun fatto specifico comprovante l'esistenza di una irreversibile crisi coniugale già in atto all'epoca in cui egli ha intrapreso la menzionata relazione extraconiugale. Il fatto poi che la relazione extraconiugale abbia avuto una durata brevissima, non potrebbe di per sé far venir meno la violazione, comunque avvenuta, del dovere di fedeltà coniugale.
La separazione va pertanto addebitata al marito.
4.
Passando ad esaminare le domande riguardanti il figlio maggiorenne , parte ricorrente contesta, Per_1
nelle note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025, che il giudice designato, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., non le abbia assegnato, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale.
Così, testualmente, la motivazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, comma
1, c.p.c. adottati con ordinanza del 10/09/2024: “Il figlio (nato in data [...]) ha l'età di Per_1
22 anni (quest'anno ne compirà 23), è studente universitario, e durante la settimana alloggia nella città di Bologna ove frequenta l'università…… Il figlio essendo maggiorenne, è libero di Per_1
scegliere, nei week end di rientro da Bologna, dove dimorare, se a Castelnovo Né Monti ovvero a
Rosano di Vetto, ove peraltro già abitualmente si reca il venerdì pernottandovi con la fidanzata (v. dichiarazioni della madre rese all'udienza del 10/09/2024).
Non è dato conoscere dove il figlio dimori e dimorerà nei week end, e dunque va esclusa, in difetto del requisito della stabile coabitazione tra il genitore ed il figlio (studente universitario fuori Per_1 sede a Bologna), la legittimazione del genitore stesso a richiedere iure proprio all'ex coniuge separato il contributo per il mantenimento della prole, ovvero l'assegnazione in proprio favore, ai sensi dell'art.
337 sexies c.p.c., della casa coniugale” (ordinanza del 10/09/2024).
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, afferma che non è vero “che non fosse dato di conoscere “ove il figlio dimorava”; tuttavia, nel virgolettato, la ricorrente omette di aggiungere l'inciso di fondamentale importanza “nei week end”, che si trova invece scritto nella precitata ordinanza. In altri termini, nell'ordinanza si afferma che non è dato conoscere l'abitazione in cui il figlio dimora e dimorerà “nei weekend”, visto che è pacifico che durante la settimana dimori a Bologna. Per_1
pagina 4 di 12 La situazione del figlio maggiorenne, studente universitario, è infatti la seguente: durante la settimana egli vive a Bologna in un alloggio condotto in locazione;
quindi, nei giorni infrasettimanali, non coabita con la madre.
Con riguardo invece ai week end, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova che il figlio stia nei fine settimana presso la madre;
quest'ultima non ha formulato un solo capitolo di prova sul tema.
Si rileva a tale ultimo proposito che la ricorrente non ha depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Nel ricorso introduttivo (pag. 16), ha chiesto ammettersi prova per testi “sulle circostanze di cui in narrativa”, richiamando dunque genericamente la narrativa dell'atto introduttivo. Ebbene una tale modalità di deduzione della prova per testi, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, è inammissibile in quanto non rispecchia quanto previsto dall'art. 244 c.p.c. (sulla inammissibilità di una tale modalità di deduzione della prova testimoniale, si rimanda, ex multis, a Corte d'appello di Bologna, Prima
Sezione Civile, RG 2448/2013, sentenza n. 241/2020 pronunziata il 19/11/2019 e depositata in data
16/01/2020).
Si è detto del mancato deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. da parte della CP_1
Nelle note di trattazione scritta sostitutive del verbale d'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in data 14/04/2025, la ricorrente ha articolato per la prima volta nel corso del giudizio n. 25 capitoli di prova, che con tutta evidenza risultano inammissibili in quanto tardivi;
così come tardiva risulta l'indicazione dei testimoni, che non sono stati indicati nel ricorso introduttivo, ma solo nelle ultime note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025.
In ogni caso, tra i 25 capitoli di prova articolati dalla ricorrente, non vi è un solo capitolo di prova che abbia ad oggetto il luogo in cui il figlio trascorre i fine settimana quando rientra da Bologna, e dunque se anche per ipotesi ammessi, sarebbero comunque superflui ai fini della decisione.
Il fatto poi che nei week end il figlio coabiti con la madre non può dirsi di certo un fatto non contestato, atteso che il padre, nella sua comparsa di costituzione e risposta (pag. 10), ha sul punto testualmente affermato che il figlio di 23 anni, “quando torna nella città natale ove attualmente vivono i Per_1 genitori, trascorre le sue giornate sia con il padre sia con la madre a suo piacimento”.
Parte ricorrente non ha comunque riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di assegnazione dell'immobile ( si vedano le conclusioni, in epigrafe trascritte, contenute nelle note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025 ), pur avendo trattato diffusamente l'argomento nelle medesime note. Non è quindi chiaro se si sia trattato di una mera dimenticanza, ovvero di una rinuncia implicita alla domanda. In ogni caso, non è superfluo trattare la domanda, incidendo la stessa sulla pagina 5 di 12 regolamentazione delle spese di lite (v. infra), posto che la domanda era stata in origine proposta nel ricorso introduttivo, ed ha sempre trovato l'opposizione del convenuto.
Parte ricorrente richiama un precedente di questo Tribunale, il quale, riguardando il tema dell'addebito della separazione, nulla ha a che vedere con la questione dell'assegnazione della casa coniugale di cui stiamo trattando.
In disparte dunque il richiamo giurisprudenziale del tutto inconferente operato dalla difesa attorea, non vi è dubbio che lo scopo del provvedimento di assegnazione della casa coniugale previsto dall'art. 337 sexies c.c. sia quello di tutelare i figli consentendo loro di rimanere nella casa di famiglia affinché possano conservare le loro abitudini di vita.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
La giurisprudenza ha costantemente interpretato tale previsione nel senso che nel provvedimento di assegnazione occorre tener conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (fra le tante, v. Cass Sez. 1 , Ordinanza n. 25604 del
12/10/2018).
Nel caso concreto la casa coniugale si trova a Castelnovo né Monti (Re), Via Vivaldi n. 10.
Il figlio, durante la settimana, vive a Bologna.
Non ricorrono nella specie i presupposti per assegnare la casa coniugale alla madre, non solo in quanto, come si è detto, non vi è coabitazione infrasettimanale del figlio con la madre e quest'ultima non ha fornito nessuna prova che il figlio coabiti con lei nei week end in cui rientra da Bologna, ma anche perché , quando nei fine settimana rientra a Castelnovo né Monti (Re), troverà pur sempre la Per_1 casa di famiglia quale luogo nel quale è cresciuto, pur in assenza dell'assegnazione della casa alla madre;
semplicemente vi troverà ad abitare il padre anziché la madre.
In definitiva, proprio in considerazione della ratio che informa l'art. 337 sexies c.c., nel caso concreto non vi è alcuna necessità di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, essendo il figlio ugualmente tutelato nel mantenere un collegamento stabile con la casa familiare anche qualora nella casa stessa vi rimanga a vivere il padre, perché nulla preclude a , quando nei week end rientra da Bologna, di Per_1 recarsi e permanere nell'abitazione familiare sita in Castelnovo né Monti.
pagina 6 di 12 Non è tra l'altro escluso che trascorra parte del fine settimana non già a Castelnovo né Monti, Per_1 bensì nell'immobile sito a Rosano di Vetto, di proprietà della ricorrente;
è stata infatti proprio quest'ultima ad aver dichiarato, all'udienza del 10/09/2024: “solitamente mio figlio il fine Per_1
settimana, il venerdì, va nella casa di Rosano con la sua fidanzata, si fermano là anche a dormire, poi il sabato viene a Castelnovo né Monti” (verbale d'udienza del 10/09/2024).
5.
Parte ricorrente ha inoltre richiesto la condanna del marito al pagamento di un assegno periodico di mantenimento del figlio, da versare direttamente al figlio maggiorenne.
Si legge infatti, testualmente, nelle conclusioni attoree: “il contributo per il figlio Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in € 500,00 fino a quando rimarrà a vivere anche saltuariamente nella casa familiare, con versamento diretto a quest'ultimo da parte del padre”.
La domanda è inammissibile.
Costituisce invero principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in assenza di domanda da parte della prole maggiorenne, non possa essere disposto il versamento diretto del contributo al mantenimento in favore della prole stessa.
Sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il previgente art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, la corresponsione di detto contributo al figlio ne presuppone la richiesta in giudizio, essendo imprescindibile anche sul punto l'osservanza del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. ( cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 ;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25300 del 11/11/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24316 del 28/10/2013 ), essendo in definitiva dirimente, nel caso concreto, la mancata richiesta di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente.
In altri termini, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all'art. 337 septies c.c. non opera automaticamente, ma soltanto in presenza di specifica domanda del figlio maggiorenne.
Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, sulla necessità della formulazione di una domanda giudiziale da parte del figlio maggiorenne, si vedano, tra le tante: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25300 dell'11/11/2013, nonché Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 (nell'ambito della giurisprudenza di merito, nello stesso senso, si vedano, oltre ai precedenti consolidati di questo
Tribunale, anche T. di Parma, Sez. I civile, sentenze n. 1048/2019 del 28.06.2019, depositata il pagina 7 di 12 10.07.2019 e n. 396/2022 del 25/02/2022 depositata il 30/03/2022; T. di Modena Sez. I civile, sentenza n. 116/2019 del 09.01.2019, pubblicata il 22.01.2019; T. di Modena Sez. I civile, sentenza n.
1915/2019 del 20.11.2019, pubblicata il 16.12.2019; T. di Bologna, Sez. I, sentenza n. 1106/2020 del
09/06/2020, depositata il 24/07/2020).
Tanto premesso ed evidenziato, nel caso di specie il figlio maggiorenne non è intervenuto nel Per_1
giudizio e non ha formulato alcuna domanda giudiziale onde far valere un proprio diritto autonomo al mantenimento verso il padre, e dunque la domanda di versamento diretto al ragazzo deve essere dichiarata inammissibile.
Per completezza va comunque rilevato che, pur non essendo posta in discussione, in questa sede, la mancanza di autosufficienza economica del figlio , andrebbe comunque esclusa - in difetto del Per_1
requisito della coabitazione con il figlio stesso - la legittimazione della madre a richiedere iure proprio al marito separato il contributo per il mantenimento della prole, anche a prescindere dalla mancanza di autosufficienza economica.
Infatti, presupposto affinché il genitore, separato o divorziato, sia legittimato “iure proprio” ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, anche dopo che il figlio
(non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, è costituito dalla persistenza del rapporto di coabitazione tra il genitore richiedente ed il figlio;
e ciò in quanto, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai suoi bisogni ed alle sue necessità, cosicché la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più di frequente ricorrono, come parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne. Il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. .
E' vero inoltre che la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale.
Tuttavia, in tali casi, è necessaria la prova che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Nel caso di specie, non solo non è provato, come si è precisato nel paragrafo dedicato alla casa coniugale, che il figlio trascorra i week end presso la madre nei fine settimana in cui rientra da
Bologna, ma parte ricorrente non ha fornito alcuna prova che sia la madre il genitore che provvede in pagina 8 di 12 misura prevalente rispetto al padre al mantenimento diretto del figlio. Quest'ultima circostanza deve ritenersi tutt'altro che incontestata (e dunque andava provata dalla parte attrice), atteso che il padre, nella sua comparsa di costituzione e risposta (pag. 10), ha affermato che egli “provvede già a qualsiasi necessità del figlio mediante il suo mantenimento diretto”.
La mancata prova di cui sopra è poi aggravata dal fatto che i movimenti degli estratti di conto corrente depositati dalla ricorrente a seguito di ordine di esibizione, sono stati prodotti oscurati (v. infra), senza quindi possibilità di visionare ed esaminare le movimentazioni bancarie della madre.
Di contro, dagli estratti di conto corrente “Credem” prodotti dal resistente (conto corrente formalmente cointestato tra i coniugi sino al 30/09/2023, ma alimentato in via pressoché esclusiva dagli emolumenti mensili del erogati dall'Azienda USL), si evince che, negli anni 2021 e 2022, il pagamento CP_2 dell'affitto per fosse addebitato su tale conto ( causale “affitto studente fuori sede”, pari ad € Per_1
512,50 ), dunque di fatto fosse pagato dal padre, e solo più di recente, almeno stando alle dichiarazioni rese dal all'udienza del 10/09/2024, pare che i coniugi abbiano concordato, nel ripartirsi le CP_2
spese, che sia la madre a farsi carico dell'affitto per la casa ove il figlio alloggia, a Bologna.
6.
Veniamo infine alla domanda della ricorrente di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento del coniuge, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., nella misura di € 2.000,00 mensili.
La lavora come tecnico audiometrista presso l'Ospedale Sant'Anna di Castelnovo Né Monti CP_1
(RE), ed il suo reddito mensile netto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti, ammonta ad una media di € 1.900,00 al mese, per dodici mensilità (documento n. 7 ricorso).
La ricorrente risulta proprietaria di un immobile ad uso abitativo (cat. A/3) sito in Rosano di Vetto
(RE), 5,5 vani, di superficie pari a 150 mq (documento n. 5 ricorso).
Pur avendo parte attrice omesso la produzione in giudizio della relativa visura catastale, è pacifico che la stessa sia altresì proprietaria di altro immobile ad uso abitativo, sito in località marittima, a Levanto.
La non ha documentato spese abitative. CP_1
Il resistente, medico pediatra in pensione dal 18/05/2024, oltre alle dichiarazioni dei redditi, ha prodotto in giudizio gli estratti di conto corrente con tutte le movimentazioni relative agli anni 2021,
2022 e 2023.
Gli emolumenti lavorativi a lui erogati dall'Azienda USL di Reggio Emilia, risultanti dagli estratti di conto corrente, sono ammontati: nell'anno 2021 ad € 59.139,71 (media mensile su dodici mesi pari ad
€ 4.928,30); nell'anno 2022 ad € 57.813,86 (media mensile su dodici mesi pari ad € 4.817,82); nell'anno 2023 ad € 56.466,79 (media mensile su dodici mesi pari ad € 4.705,56).
pagina 9 di 12 Il dato risulta coerente con quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal CP_2
I proventi percepiti dal convenuto, stando a quelli più recenti documentati, ammontano quindi a circa €
4.700,00 al mese.
Quanto alle spese a suo carico, dagli estratti di conto corrente risulta documentato che il abbia CP_2
a suo carico una rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare pari ad € 1.687,75, nonché altri finanziamenti, l'uno con SW NK MB (rata mensile di € 377,25), l'altro con GO DU
SP (rata mensile di € 362,75), ed infine un finanziamento con OM (rata mensile di € 566,36).
Ciò detto su quanto documentato dai due coniugi, va evidenziato che la parte che richiede l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. (nella specie la moglie), ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno domandato.
La ricorrente, quindi, aveva innanzitutto l'onere di provare quali fossero le proprie effettive risorse economiche.
L'art. 473 bis.12 c.p.c. prevede che, “in caso di domande di contributo economico…al ricorso sono allegati”, tra l'altro, “gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Il successivo art. 473 bis.18 c.p.c. prevede che “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96”.
Ebbene, la parte ricorrente, a seguito di ordine di esibizione, ha prodotto gli estratti di conto corrente con tutte le movimentazioni oscurate (si veda il deposito telematico del 25/10/2024), così contravvenendo al disposto ed alla stessa ratio delle due norme sopra citate.
Le ragioni di riservatezza, ovviamente, regrediscono rispetto alle esigenze di trasparenza sottese alla scelta del legislatore che, con la c.d. Riforma Cartabia, ha reso obbligatoria la produzione in giudizio degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni, nonché sanzionabile la incompleta produzione documentale quale comportamento “valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96” (cfr. artt. 473 bis.12 e 473 bis.18 c.p.c.).
Non vi è dubbio quindi che una corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, porti a ritenere che l'incompletezza della prova in ordine alle effettive risorse economiche di cui dispone la parte ricorrente (derivante dall'oscuramento delle sue movimentazioni bancarie) non può che riverberarsi in danno della stessa parte sulla quale gravava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia sulla ricorrente.
Va di conseguenza respinta la domanda attorea di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge.
pagina 10 di 12 7.
Si è già detto della inammissibilità della prova per testi richiesta dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025; prova peraltro che sarebbe superflua, vertendo su di una domanda, quella di addebito, che viene accolta.
8.
L'esito del giudizio è caratterizzato da una prevalente soccombenza della ricorrente, che si vede accolta la sola domanda di addebito, e respinte invece la domanda di assegnazione della casa coniugale, la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge, nonché dichiarata inammissibile la domanda di corresponsione diretta al figlio dell'assegno periodico di mantenimento.
La prevalente soccombenza della parte ricorrente comporta quindi che venga posta a suo carico la quota di 2/3 delle spese di lite, previa compensazione della residua quota di 1/3.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022: alla luce del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, si applica lo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00; nella determinazione dell'intero, si applicano i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, mentre si riducono del 30% i valori medi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione della mancata assunzione di prove costituende e della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
unitisi in matrimonio con rito civile a Castelnovo Né Monti in data 17/05/2006, con atto
[...]
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnovo Né Monti (atto n. 8, anno 2006).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnovo Né Monti di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Addebita la separazione al marito.
4) Respinge la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge.
5) Respinge la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale.
pagina 11 di 12 6) Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di versamento diretto al figlio dell'assegno di mantenimento.
7) Dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, della residua quota di 2/3, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 17 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1052/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUSARDI AURORA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA FARINI N. 34, PARMA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO, Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N.
8, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da conclusioni riportate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 14/04/2025, che di seguito si riportano:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge e previa istruttoria: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi – ex art. 151 II° co. c.c. con dichiarazione CP_1 CP_2 di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.; pagina 1 di 12 2) Determinare il contributo per il mantenimento della moglie in € 2.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà dovuta nonché il contributo per il figlio maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente in € 500,00 fino a quando rimarrà a vivere anche saltuariamente nella casa familiare, con versamento diretto a quest'ultimo da parte del padre. Assegni da indicizzarsi annualmente, da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione.
4) Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre Iva, Cpa e 12,50% forfettario come per legge. Riservata a separato giudizio richiesta di condanna di quest'ultimo a corrispondere alla moglie a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, esistenziale, biologico e morale la somma che risulterà dovuta”.
Il resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo quindi di:
“RESPINGERE tutte le domande formulate da parte ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atto esposti;
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 [...]
, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di CP_3 scegliere ciascuno la residenza che riterrà più opportuna;
STABILIRE che il Dott. provveda al mantenimento diretto del figlio CP_2 Per_1
DICHIARARE che, essendo entrambi economicamente autosufficienti, nessuno dei coniugi dovrà pretendere dall'altro alcunché a titolo di mantenimento;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 02/04/2024, - premesso di aver contratto Controparte_1
matrimonio in data 17/05/2006 a Castelnovo né Monti (RE) con e che Controparte_2 dall'unione coniugale era nato, in data 08/12/2001, il figlio - chiedeva all'intestato Tribunale Per_1
di dichiarare la separazione con addebito al marito, allegando a sostegno della domanda di addebito la violazione del dovere di fedeltà coniugale, nonché condotte di violenza fisica e psicologiche che il avrebbe posto in essere nei suoi confronti. CP_2
Chiedeva inoltre l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento del coniuge, ex art. 156 c.c., pari ad € 2.000,00 mensili con rivalutazione Istat, nonché un assegno periodico di mantenimento per il figlio maggiorenne pari ad € 500,00 mensili Per_1
rivalutabili annualmente su base Istat, da versare direttamente dal padre in favore del figlio stesso.
Il resistente di contro, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata in data 09/07/2024, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva di respingere le domande della ricorrente di addebito della separazione, di assegnazione della casa coniugale, e di corresponsione di un assegno di mantenimento per moglie e figlio, chiedendo di stabilire che il provvedesse al mantenimento diretto del figlio . CP_2 Per_1
pagina 2 di 12 La ricorrente concludeva sottoponendo al Collegio le conclusioni in epigrafe trascritte, mentre il resistente concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo desumibile l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti difensivi e dalle conclusioni delle parti, entrambe concordi nel richiedere la separazione e nel riconoscere l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
3.
Iniziando dall'esame della domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente, quest'ultima ha posto a fondamento della domanda di addebito innanzitutto la violazione da parte del convenuto del dovere di fedeltà coniugale.
Il resistente, di contro, pur riconoscendo di aver “commesso l'errore e la debolezza di avere una brevissima storia di confronto e passione con un'altra donna” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta), ha eccepito di aver intrapreso detta relazione extraconiugale quando già il matrimonio era in crisi da tempo, cosicché la relazione extraconiugale non sarebbe stata la causa, bensì una conseguenza di una crisi matrimoniale già in essere.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui, in tema di separazione tra i coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977; nella giurisprudenza di merito, si veda in tal senso Corte d'appello di Bologna, Sez. I, sentenza n.
942/2020 pubblicata il 06/03/2020 ).
Più specificamente, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di addebito, la S.C. ha affermato che, accertata l'infedeltà (che è causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza in omaggio alla regola dell'id quod plerumque accidit), spetta al coniuge la prova della Per_2 mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale, essendo pertanto “onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
pagina 3 di 12 dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. Sez.VI, 23/05/2017, n 15811;
(Cassazione Civile, Sez. I, 25 maggio 2016, n. 10823).
Ciò posto, il resistente, se da un lato ha ammesso di aver avuto una breve relazione con altra donna, dall'altro non ha provato, come era suo onere fare, alcun fatto specifico comprovante l'esistenza di una irreversibile crisi coniugale già in atto all'epoca in cui egli ha intrapreso la menzionata relazione extraconiugale. Il fatto poi che la relazione extraconiugale abbia avuto una durata brevissima, non potrebbe di per sé far venir meno la violazione, comunque avvenuta, del dovere di fedeltà coniugale.
La separazione va pertanto addebitata al marito.
4.
Passando ad esaminare le domande riguardanti il figlio maggiorenne , parte ricorrente contesta, Per_1
nelle note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025, che il giudice designato, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., non le abbia assegnato, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale.
Così, testualmente, la motivazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, comma
1, c.p.c. adottati con ordinanza del 10/09/2024: “Il figlio (nato in data [...]) ha l'età di Per_1
22 anni (quest'anno ne compirà 23), è studente universitario, e durante la settimana alloggia nella città di Bologna ove frequenta l'università…… Il figlio essendo maggiorenne, è libero di Per_1
scegliere, nei week end di rientro da Bologna, dove dimorare, se a Castelnovo Né Monti ovvero a
Rosano di Vetto, ove peraltro già abitualmente si reca il venerdì pernottandovi con la fidanzata (v. dichiarazioni della madre rese all'udienza del 10/09/2024).
Non è dato conoscere dove il figlio dimori e dimorerà nei week end, e dunque va esclusa, in difetto del requisito della stabile coabitazione tra il genitore ed il figlio (studente universitario fuori Per_1 sede a Bologna), la legittimazione del genitore stesso a richiedere iure proprio all'ex coniuge separato il contributo per il mantenimento della prole, ovvero l'assegnazione in proprio favore, ai sensi dell'art.
337 sexies c.p.c., della casa coniugale” (ordinanza del 10/09/2024).
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, afferma che non è vero “che non fosse dato di conoscere “ove il figlio dimorava”; tuttavia, nel virgolettato, la ricorrente omette di aggiungere l'inciso di fondamentale importanza “nei week end”, che si trova invece scritto nella precitata ordinanza. In altri termini, nell'ordinanza si afferma che non è dato conoscere l'abitazione in cui il figlio dimora e dimorerà “nei weekend”, visto che è pacifico che durante la settimana dimori a Bologna. Per_1
pagina 4 di 12 La situazione del figlio maggiorenne, studente universitario, è infatti la seguente: durante la settimana egli vive a Bologna in un alloggio condotto in locazione;
quindi, nei giorni infrasettimanali, non coabita con la madre.
Con riguardo invece ai week end, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova che il figlio stia nei fine settimana presso la madre;
quest'ultima non ha formulato un solo capitolo di prova sul tema.
Si rileva a tale ultimo proposito che la ricorrente non ha depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Nel ricorso introduttivo (pag. 16), ha chiesto ammettersi prova per testi “sulle circostanze di cui in narrativa”, richiamando dunque genericamente la narrativa dell'atto introduttivo. Ebbene una tale modalità di deduzione della prova per testi, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, è inammissibile in quanto non rispecchia quanto previsto dall'art. 244 c.p.c. (sulla inammissibilità di una tale modalità di deduzione della prova testimoniale, si rimanda, ex multis, a Corte d'appello di Bologna, Prima
Sezione Civile, RG 2448/2013, sentenza n. 241/2020 pronunziata il 19/11/2019 e depositata in data
16/01/2020).
Si è detto del mancato deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. da parte della CP_1
Nelle note di trattazione scritta sostitutive del verbale d'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in data 14/04/2025, la ricorrente ha articolato per la prima volta nel corso del giudizio n. 25 capitoli di prova, che con tutta evidenza risultano inammissibili in quanto tardivi;
così come tardiva risulta l'indicazione dei testimoni, che non sono stati indicati nel ricorso introduttivo, ma solo nelle ultime note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025.
In ogni caso, tra i 25 capitoli di prova articolati dalla ricorrente, non vi è un solo capitolo di prova che abbia ad oggetto il luogo in cui il figlio trascorre i fine settimana quando rientra da Bologna, e dunque se anche per ipotesi ammessi, sarebbero comunque superflui ai fini della decisione.
Il fatto poi che nei week end il figlio coabiti con la madre non può dirsi di certo un fatto non contestato, atteso che il padre, nella sua comparsa di costituzione e risposta (pag. 10), ha sul punto testualmente affermato che il figlio di 23 anni, “quando torna nella città natale ove attualmente vivono i Per_1 genitori, trascorre le sue giornate sia con il padre sia con la madre a suo piacimento”.
Parte ricorrente non ha comunque riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di assegnazione dell'immobile ( si vedano le conclusioni, in epigrafe trascritte, contenute nelle note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025 ), pur avendo trattato diffusamente l'argomento nelle medesime note. Non è quindi chiaro se si sia trattato di una mera dimenticanza, ovvero di una rinuncia implicita alla domanda. In ogni caso, non è superfluo trattare la domanda, incidendo la stessa sulla pagina 5 di 12 regolamentazione delle spese di lite (v. infra), posto che la domanda era stata in origine proposta nel ricorso introduttivo, ed ha sempre trovato l'opposizione del convenuto.
Parte ricorrente richiama un precedente di questo Tribunale, il quale, riguardando il tema dell'addebito della separazione, nulla ha a che vedere con la questione dell'assegnazione della casa coniugale di cui stiamo trattando.
In disparte dunque il richiamo giurisprudenziale del tutto inconferente operato dalla difesa attorea, non vi è dubbio che lo scopo del provvedimento di assegnazione della casa coniugale previsto dall'art. 337 sexies c.c. sia quello di tutelare i figli consentendo loro di rimanere nella casa di famiglia affinché possano conservare le loro abitudini di vita.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
La giurisprudenza ha costantemente interpretato tale previsione nel senso che nel provvedimento di assegnazione occorre tener conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (fra le tante, v. Cass Sez. 1 , Ordinanza n. 25604 del
12/10/2018).
Nel caso concreto la casa coniugale si trova a Castelnovo né Monti (Re), Via Vivaldi n. 10.
Il figlio, durante la settimana, vive a Bologna.
Non ricorrono nella specie i presupposti per assegnare la casa coniugale alla madre, non solo in quanto, come si è detto, non vi è coabitazione infrasettimanale del figlio con la madre e quest'ultima non ha fornito nessuna prova che il figlio coabiti con lei nei week end in cui rientra da Bologna, ma anche perché , quando nei fine settimana rientra a Castelnovo né Monti (Re), troverà pur sempre la Per_1 casa di famiglia quale luogo nel quale è cresciuto, pur in assenza dell'assegnazione della casa alla madre;
semplicemente vi troverà ad abitare il padre anziché la madre.
In definitiva, proprio in considerazione della ratio che informa l'art. 337 sexies c.c., nel caso concreto non vi è alcuna necessità di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, essendo il figlio ugualmente tutelato nel mantenere un collegamento stabile con la casa familiare anche qualora nella casa stessa vi rimanga a vivere il padre, perché nulla preclude a , quando nei week end rientra da Bologna, di Per_1 recarsi e permanere nell'abitazione familiare sita in Castelnovo né Monti.
pagina 6 di 12 Non è tra l'altro escluso che trascorra parte del fine settimana non già a Castelnovo né Monti, Per_1 bensì nell'immobile sito a Rosano di Vetto, di proprietà della ricorrente;
è stata infatti proprio quest'ultima ad aver dichiarato, all'udienza del 10/09/2024: “solitamente mio figlio il fine Per_1
settimana, il venerdì, va nella casa di Rosano con la sua fidanzata, si fermano là anche a dormire, poi il sabato viene a Castelnovo né Monti” (verbale d'udienza del 10/09/2024).
5.
Parte ricorrente ha inoltre richiesto la condanna del marito al pagamento di un assegno periodico di mantenimento del figlio, da versare direttamente al figlio maggiorenne.
Si legge infatti, testualmente, nelle conclusioni attoree: “il contributo per il figlio Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in € 500,00 fino a quando rimarrà a vivere anche saltuariamente nella casa familiare, con versamento diretto a quest'ultimo da parte del padre”.
La domanda è inammissibile.
Costituisce invero principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in assenza di domanda da parte della prole maggiorenne, non possa essere disposto il versamento diretto del contributo al mantenimento in favore della prole stessa.
Sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il previgente art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, la corresponsione di detto contributo al figlio ne presuppone la richiesta in giudizio, essendo imprescindibile anche sul punto l'osservanza del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. ( cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 ;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25300 del 11/11/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24316 del 28/10/2013 ), essendo in definitiva dirimente, nel caso concreto, la mancata richiesta di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente.
In altri termini, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all'art. 337 septies c.c. non opera automaticamente, ma soltanto in presenza di specifica domanda del figlio maggiorenne.
Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, sulla necessità della formulazione di una domanda giudiziale da parte del figlio maggiorenne, si vedano, tra le tante: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25300 dell'11/11/2013, nonché Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 (nell'ambito della giurisprudenza di merito, nello stesso senso, si vedano, oltre ai precedenti consolidati di questo
Tribunale, anche T. di Parma, Sez. I civile, sentenze n. 1048/2019 del 28.06.2019, depositata il pagina 7 di 12 10.07.2019 e n. 396/2022 del 25/02/2022 depositata il 30/03/2022; T. di Modena Sez. I civile, sentenza n. 116/2019 del 09.01.2019, pubblicata il 22.01.2019; T. di Modena Sez. I civile, sentenza n.
1915/2019 del 20.11.2019, pubblicata il 16.12.2019; T. di Bologna, Sez. I, sentenza n. 1106/2020 del
09/06/2020, depositata il 24/07/2020).
Tanto premesso ed evidenziato, nel caso di specie il figlio maggiorenne non è intervenuto nel Per_1
giudizio e non ha formulato alcuna domanda giudiziale onde far valere un proprio diritto autonomo al mantenimento verso il padre, e dunque la domanda di versamento diretto al ragazzo deve essere dichiarata inammissibile.
Per completezza va comunque rilevato che, pur non essendo posta in discussione, in questa sede, la mancanza di autosufficienza economica del figlio , andrebbe comunque esclusa - in difetto del Per_1
requisito della coabitazione con il figlio stesso - la legittimazione della madre a richiedere iure proprio al marito separato il contributo per il mantenimento della prole, anche a prescindere dalla mancanza di autosufficienza economica.
Infatti, presupposto affinché il genitore, separato o divorziato, sia legittimato “iure proprio” ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, anche dopo che il figlio
(non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, è costituito dalla persistenza del rapporto di coabitazione tra il genitore richiedente ed il figlio;
e ciò in quanto, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai suoi bisogni ed alle sue necessità, cosicché la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più di frequente ricorrono, come parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne. Il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. .
E' vero inoltre che la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale.
Tuttavia, in tali casi, è necessaria la prova che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Nel caso di specie, non solo non è provato, come si è precisato nel paragrafo dedicato alla casa coniugale, che il figlio trascorra i week end presso la madre nei fine settimana in cui rientra da
Bologna, ma parte ricorrente non ha fornito alcuna prova che sia la madre il genitore che provvede in pagina 8 di 12 misura prevalente rispetto al padre al mantenimento diretto del figlio. Quest'ultima circostanza deve ritenersi tutt'altro che incontestata (e dunque andava provata dalla parte attrice), atteso che il padre, nella sua comparsa di costituzione e risposta (pag. 10), ha affermato che egli “provvede già a qualsiasi necessità del figlio mediante il suo mantenimento diretto”.
La mancata prova di cui sopra è poi aggravata dal fatto che i movimenti degli estratti di conto corrente depositati dalla ricorrente a seguito di ordine di esibizione, sono stati prodotti oscurati (v. infra), senza quindi possibilità di visionare ed esaminare le movimentazioni bancarie della madre.
Di contro, dagli estratti di conto corrente “Credem” prodotti dal resistente (conto corrente formalmente cointestato tra i coniugi sino al 30/09/2023, ma alimentato in via pressoché esclusiva dagli emolumenti mensili del erogati dall'Azienda USL), si evince che, negli anni 2021 e 2022, il pagamento CP_2 dell'affitto per fosse addebitato su tale conto ( causale “affitto studente fuori sede”, pari ad € Per_1
512,50 ), dunque di fatto fosse pagato dal padre, e solo più di recente, almeno stando alle dichiarazioni rese dal all'udienza del 10/09/2024, pare che i coniugi abbiano concordato, nel ripartirsi le CP_2
spese, che sia la madre a farsi carico dell'affitto per la casa ove il figlio alloggia, a Bologna.
6.
Veniamo infine alla domanda della ricorrente di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento del coniuge, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., nella misura di € 2.000,00 mensili.
La lavora come tecnico audiometrista presso l'Ospedale Sant'Anna di Castelnovo Né Monti CP_1
(RE), ed il suo reddito mensile netto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti, ammonta ad una media di € 1.900,00 al mese, per dodici mensilità (documento n. 7 ricorso).
La ricorrente risulta proprietaria di un immobile ad uso abitativo (cat. A/3) sito in Rosano di Vetto
(RE), 5,5 vani, di superficie pari a 150 mq (documento n. 5 ricorso).
Pur avendo parte attrice omesso la produzione in giudizio della relativa visura catastale, è pacifico che la stessa sia altresì proprietaria di altro immobile ad uso abitativo, sito in località marittima, a Levanto.
La non ha documentato spese abitative. CP_1
Il resistente, medico pediatra in pensione dal 18/05/2024, oltre alle dichiarazioni dei redditi, ha prodotto in giudizio gli estratti di conto corrente con tutte le movimentazioni relative agli anni 2021,
2022 e 2023.
Gli emolumenti lavorativi a lui erogati dall'Azienda USL di Reggio Emilia, risultanti dagli estratti di conto corrente, sono ammontati: nell'anno 2021 ad € 59.139,71 (media mensile su dodici mesi pari ad
€ 4.928,30); nell'anno 2022 ad € 57.813,86 (media mensile su dodici mesi pari ad € 4.817,82); nell'anno 2023 ad € 56.466,79 (media mensile su dodici mesi pari ad € 4.705,56).
pagina 9 di 12 Il dato risulta coerente con quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal CP_2
I proventi percepiti dal convenuto, stando a quelli più recenti documentati, ammontano quindi a circa €
4.700,00 al mese.
Quanto alle spese a suo carico, dagli estratti di conto corrente risulta documentato che il abbia CP_2
a suo carico una rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare pari ad € 1.687,75, nonché altri finanziamenti, l'uno con SW NK MB (rata mensile di € 377,25), l'altro con GO DU
SP (rata mensile di € 362,75), ed infine un finanziamento con OM (rata mensile di € 566,36).
Ciò detto su quanto documentato dai due coniugi, va evidenziato che la parte che richiede l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. (nella specie la moglie), ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno domandato.
La ricorrente, quindi, aveva innanzitutto l'onere di provare quali fossero le proprie effettive risorse economiche.
L'art. 473 bis.12 c.p.c. prevede che, “in caso di domande di contributo economico…al ricorso sono allegati”, tra l'altro, “gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Il successivo art. 473 bis.18 c.p.c. prevede che “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96”.
Ebbene, la parte ricorrente, a seguito di ordine di esibizione, ha prodotto gli estratti di conto corrente con tutte le movimentazioni oscurate (si veda il deposito telematico del 25/10/2024), così contravvenendo al disposto ed alla stessa ratio delle due norme sopra citate.
Le ragioni di riservatezza, ovviamente, regrediscono rispetto alle esigenze di trasparenza sottese alla scelta del legislatore che, con la c.d. Riforma Cartabia, ha reso obbligatoria la produzione in giudizio degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni, nonché sanzionabile la incompleta produzione documentale quale comportamento “valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96” (cfr. artt. 473 bis.12 e 473 bis.18 c.p.c.).
Non vi è dubbio quindi che una corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, porti a ritenere che l'incompletezza della prova in ordine alle effettive risorse economiche di cui dispone la parte ricorrente (derivante dall'oscuramento delle sue movimentazioni bancarie) non può che riverberarsi in danno della stessa parte sulla quale gravava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia sulla ricorrente.
Va di conseguenza respinta la domanda attorea di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge.
pagina 10 di 12 7.
Si è già detto della inammissibilità della prova per testi richiesta dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025; prova peraltro che sarebbe superflua, vertendo su di una domanda, quella di addebito, che viene accolta.
8.
L'esito del giudizio è caratterizzato da una prevalente soccombenza della ricorrente, che si vede accolta la sola domanda di addebito, e respinte invece la domanda di assegnazione della casa coniugale, la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge, nonché dichiarata inammissibile la domanda di corresponsione diretta al figlio dell'assegno periodico di mantenimento.
La prevalente soccombenza della parte ricorrente comporta quindi che venga posta a suo carico la quota di 2/3 delle spese di lite, previa compensazione della residua quota di 1/3.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022: alla luce del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, si applica lo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00; nella determinazione dell'intero, si applicano i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, mentre si riducono del 30% i valori medi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione della mancata assunzione di prove costituende e della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
unitisi in matrimonio con rito civile a Castelnovo Né Monti in data 17/05/2006, con atto
[...]
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnovo Né Monti (atto n. 8, anno 2006).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnovo Né Monti di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Addebita la separazione al marito.
4) Respinge la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge.
5) Respinge la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale.
pagina 11 di 12 6) Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di versamento diretto al figlio dell'assegno di mantenimento.
7) Dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, della residua quota di 2/3, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 17 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
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